Cass. civ., sez. II, sentenza 17/07/1999, n. 7602
CASS
Sentenza 17 luglio 1999

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Il compenso spettante ad un ingegnere per le prestazioni parziali rese deve esser aumentato del 25 per cento, ai sensi dell'art. 18 legge della tariffa professionale degli ingegneri e architetti (legge 2 marzo 1949 n. 143) anche se il mancato completamento dell'incarico dipende dalla revoca di quest'ultimo, proveniente dal committente, determinata dall'inadempimento del professionista. Infatti l'arte. 10 della medesima tariffa al primo comma stabilisce tale aumento in caso di "sospensione dell'incarico per qualsiasi motivo", ed al secondo comma esclude soltanto il diritto al risarcimento di maggiori danni se la sospensione è imputabile al professionista.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 1613 del 19
    https://www.laleggepertutti.it/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 17/07/1999, n. 7602
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7602
Data del deposito : 17 luglio 1999

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