Sentenza 17 luglio 1999
Massime • 1
Il compenso spettante ad un ingegnere per le prestazioni parziali rese deve esser aumentato del 25 per cento, ai sensi dell'art. 18 legge della tariffa professionale degli ingegneri e architetti (legge 2 marzo 1949 n. 143) anche se il mancato completamento dell'incarico dipende dalla revoca di quest'ultimo, proveniente dal committente, determinata dall'inadempimento del professionista. Infatti l'arte. 10 della medesima tariffa al primo comma stabilisce tale aumento in caso di "sospensione dell'incarico per qualsiasi motivo", ed al secondo comma esclude soltanto il diritto al risarcimento di maggiori danni se la sospensione è imputabile al professionista.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1613 del 19https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 19/01/2022, (ud. 28/09/2021, dep. 19/01/2022), n.1613 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Felice – Presidente – Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere – Dott. CARRATO Aldo – Consigliere – Dott. ABETE Luigi – Consigliere – Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 12626-2017 proposto da: Z.G., rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO ANTONIO BIANCA, giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro L.L., rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO KOSTORIS, giusta procura in calce al controricorso; – ricorrente incidentale – avverso la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/07/1999, n. 7602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7602 |
| Data del deposito : | 17 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE OL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA 11, presso lo studio dell'avvocato UGO GIURATO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 05322/97 proposto da:
COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE, in persona del Sindaco in carica. Dott. ERMINIO MARINELLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 12, presso lo studio dell'avvocato ENRICO DANTE, che lo difende unitamente all'avvocato ARGALIA CINGOLANI MARIA L., giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
VE OL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 62/96 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 09/02/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/99 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
udito l'Avvocato GIURATO UGO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale;
udito l'Avvocato PANDOLFO GIUSEPPE, per delega dell'Avvocato DANTE, depositata in udienza, difensore del resistente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione avanti al Tribunale di Roma notificata, il 20.11.1973 l'Ospedale Regionale di zona di Civitanova Marche convenne l'ing. VE PA in causa di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso dal Presidente di quel Tribunale l'8.10.1973 su istanza del professionista.
Il decreto portava l'ingiunzione al pagamento della somma di L. 26.706.212 quale residuo credito dell'ing. VE per la prestazione di opera di progettazione e direzione lavori relativi alla costruzione di nuova sede ospedaliera in quel Comune, opera interrotta a seguito di revoca dell'incarico da parte dell'Ente (delibera n. 54 del 2.4.1973). Essendo sorta questione di competenza per territorio nel corso del giudizio, la stessa veniva definita dalla Cassazione, in sede di regolamento necessario di competenza, con sentenza del 17.11.1978 che dichiarava la competenza del Tribunale di Macerata, innanzi al quale la causa veniva ritualmente riassunta dalla parte interessata. A sostegno dell'opposizione l'Ospedale di Civitanova aveva dedotto l'inadempienza del professionista che, - tra l'altro - con una sua unilaterale determinazione, aveva fatto eseguire all'impresa appaltatrice anche lavori non ancora deliberati ne' appaltati (impianti del terzo lotto).
Questa e altre inadempienze, specificamente indicate, erano alla base della decisione di recedere dal rapporto d'opera, con esonero dall'incarico, già conferito all'ingegnere.
L'opponente Ospedale aveva inoltre spiegato riconvenzionale per il risarcimento dei relativi danni.
L'ing. VE si difese sostenendo che l'esecuzione di lavori non ancora appaltati, (di cui però l'Ospedale, nelle persone dei suoi consiglieri, erano a conoscenza) era stata sollecitata dall'impresa appaltatrice, che altrimenti avrebbe dovuto sospendere i lavori murari, visto che quelli idraulici - da effettuarsi sotto traccia - erano prodromici.
Sulla base di copiosa documentazione esibita dalle parti, di consulenza tecnica d'ufficio (seguita da due indagini supplementari e ulteriori precisazioni verbali) e di folto testimoniale, il Tribunale di Macerata, nel procedimento proseguito dal Comune di Civitanova Marche e dalla U.S.L. n. 16 della Regione Marche, sedente in Civitanova M., in sostituzione dell'originario Ospedale opponente - soppresso per d.P. Giunta reg.le Marche n. 745 del 18.2.1981 -, con sentenza 8.3 - 10.4.1986 accolse per quanto di ragione la domanda principale dell'attore nonché, entro ristretti limiti, la opposta riconvenzionale;
condannò pertanto il Comune di Civitanova M. al pagamento, in favore dell'VE, della somma di L. 35.218.681 oltre IVA e tassa per la liquidazione delle parcelle azionate, previa detrazione da detto complessivo ammontare dell'importo di Lire 27.283.775, con la differenza maggiorata degli interessi al tasso ufficiale di sconto a far data dal 60^ giorno successivo alla consegna delle parcelle e fino a tutto il settembre 1973 e della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal 1^ ottobre 1973 fino al saldo.
In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dal Comune di Civitanova Marche, i primi giudici condannavano VE PA al risarcimento del danno in favore del medesimo nella misura di L. 1.975.480, con la rivalutazione monetaria e gli interessi corrispettivi al tasso legale sulla somma rivalutata dal dicembre 1973 fino al saldo.
Avverso tale decisione propose appello il Comune di Civitanova Marche con atto di citazione del 22.5.1987 con due motivi di gravame. Si costituì ritualmente l'ing. VE chiedendo la reiezione dell'appello principale e proponendo a sua volta appello incidentale con due motivi.
La causa venne una prima volta posta in decisione all'udienza del 19.12.1990, ma la Corte, con ordinanza in data 8 - 26.1.1991, ordinò la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio per approfondire maggiormente la complessa problematica introdotta in causa dalle parti.
Con il 1^ motivo il Comune appellante sostenne che non competeva al professionista la maggiorazione ex art. 18 della tariffa approvata con legge n. 143 del 1949, visto che la revoca dell'incarico era stata determinata da causa a lui imputabile.
La Corte territoriale adita - che ha definito il gravame con sentenza 22.11.95 - 9.2.1996 - ha giudicato infondata la censura alla luce del disposto di cui all'art. 10 alla citata Tariffa in relazione al successivo art. 18, passato per il vaglio della Corte Costituzionale (sentenza n. 192/1984). Con lo stesso motivo di impugnazione, (articolato in più censure) il Comune sostenne quindi che non tornava applicabile al caso di specie l'art. 17 della stessa Tariffa degli ingegneri, avendo il direttore dei lavori eseguito non direttamente la contabilizzazione degli impianti, ma avvalendosi delle indicazioni fornite dall'impresa appaltatrice.
A tale censura ha risposto il giudice del gravame che bene il Tribunale aveva interpretato il citato art. 17 nel senso che il maggior "impegno personale" del professionista ricomprendeva anche l'ipotesi di maggiori oneri economici dallo stesso sostenuti, per carenza di personale messogli a disposizione dal committente. Altra censura, relativa alla redazione delle perizie di varianti, è stata dalla Corte ritenuta ripetitiva di argomentazioni, già adeguatamente contrastate nella impugnata sentenza di 1^ grado e non intaccate dalla, perciò generica, doglianza dell'appellante. Non ha mancato quel Collegio di rimarcare - sul punto - che la dedotta omissione delle indagini geologiche non era imputabile all'VE, "sia perché queste ultime non erano obbligatorie all'epoca dei fatti, sia per avere egli appreso dal calcolatore e redattore dei progetti esecutivi delle strutture in cemento armato che le indagini stesse erano state a suo tempo effettuate a cura del provveditorato Regionale alle opere pubbliche, circostanza questa che, per non essere stata contestata dalle parti, poteva dirsi utilmente acquisita" (fol. 21 sent. imp.).
In ordine alla pretesa inutilità, per l'Ente ospedaliero, delle varianti al primo, terzo e quarto lotto, il giudice di appello ha condiviso le motivazioni della sentenza impugnata, fondate su argomentate osservazioni del consulente tecnico nominato in prime cure, aggiungendovi quelle, in approfondimento della stessa questione, del consulente nominato in secondo grado, secondo il quale: "la suddivisione in lotti di tipo verticale, adottata dal progettista, era l'unica effettivamente praticabile se si doveva privilegiare la riuscita dell'opera sotto il profilo della funzionalità e della sicurezza degli impianti ed anche tenendo realisticamente conto delle oggettive difficoltà del rigoroso rispetto dei programmi operativi in un contesto amministrativo inevitabilmente farraginoso. Detta suddivisione presupponeva o l'affidamento a trattativa privata alle medesime ditte aggiudicatarie di tutti i lotti o il fermo dei lavori fino al completo finanziamento dell'opera" (fol. 24 - 25 sent. imp.).
Secondo lo stesso consulente (si aggiunge nella sentenza impugnata, ibid.), interpellato con quesito supplementare ad hoc, "in assenza di un progetto esecutivo, ma solo di massima degli impianti, come nel caso specifico, l'unica suddivisione possibile era quella verticale. L'ing. VE aveva attuato una suddivisione verticale". Con altra censura l'appellante si era doluto per la rivalutazione del credito dell'VE pur in assenza di prova del relativo danno.
Sul punto la Corte territoriale ha ritenuto che il danno maggiore ex art. 1224 c.c. era provato da elementi di prova presuntiva, specificamente indicati.
In ordine al secondo motivo di appello, incentrato sul rigetto della riconvenzionale relativa ai danni per la ritardata esecuzione dell'intera opera, ha osservato quel Collegio che tali danni erano stati esclusi da entrambi i consulenti tecnici, investiti rispettivamente nei due gradi di giudizio, con la seguente motivazione: valutato in un sol mese il ritardo dovuto all'inadempienza dell'ingegnere istante, esso era restato assorbito per via dell'affidamento alla stessa ditta dell'appalto per il successivo lotto. Maggiori ritardi non erano imputabili al progettista, ma "all'inerzia di altri" (fol. 29 s. imp.). In definitiva l'unica colpa dell'VE era stata quella che "dovendo decidere se sospendere i lavori, aventi ad oggetto le opere murarie, o autorizzare la esecuzione degli impianti sotto traccia nonostante che gli stessi non fossero stati ancora appaltati, propendeva per questa seconda soluzione senza considerare che si trattava di un'opera pubblica, che l'appaltatore era un ente pubblico che agiva esclusivamente per atti tipici e nominati e che non poteva, quindi, procedere con la agilità di un privato" (fol. 29 s. imp.). Sotto ogni altro profilo (precisa la Corte territoriale sulla scorta delle conclusioni e delle motivazioni delle plurime e approfondite indagini tecniche eseguite d'ufficio) l'opera del direttore dei lavori "è stata riconosciuta impeccabile" (fol. 30 ibid.).
L'appello incidentale proposto dall'VE aveva riguardato il quantum dei compensi liquidatigli con la sentenza impugnata, sotto vari profili censurata con specifiche doglianze (tutte respinte dalla Corte di merito) che non più interessano in questa fase. Altro motivo di appello riferito nella sentenza impugnata e che si riverbera sul successivo ricorso davanti a questa Corte Suprema, è quello con cui il predetto professionista aveva sostenuto che non si giustificava la condanna alla rivalutazione delle somme poste a suo carico a titolo di risarcimento del danno (fol. 41 e seg. sent. imp.).
Ha rilevato sul punto il giudice di secondo grado che, "la somma cui il professionista veniva condannato a titolo di risarcimento danno, costituisce debito di valore e correttamente il Tribunale riteneva che andasse rivalutata secondo gli indici ISTAT" (fol. 42 sent. imp.).
Per la cassazione di tale decisione, confermativa della sentenza di primo grado (con la sola aggiunta di interessi ulteriormente maturati a favore dell'attore: V. fol. 39 sent. imp.), ricorrono avanti questa Corte l'VE e, in via incidentale, il Comune di Civitanova Marche, che resiste con lo stesso atto all'avverso ricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale è fondato su unico motivo di gravame, articolato in più censure;
quello incidentale su due motivi, composti ciascuno da molteplici censure.
I due ricorsi vengono riuniti, a norma dell'art. 335 c.p.c., in unico procedimento.
1 - Con il suo unico mezzo di ricorso l'ing. VE denuncia violazione degli artt. 1223 -1224 - 1226 - 1227 e 2056 C. civ., contraddittorietà della motivazione su punti decisivi in relazione ai vizi ex art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C. Deduce che la somma liquidata dai giudici di merito a suo carico a titolo di risarcimento del danno - somma pari a quanto l'ospedale aveva dovuto versare ad altri professionisti per la verifica delle opere di cui è causa - era stato maggiorato della svalutazione monetaria e degli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme già rivalutate.
Assume il ricorrente che tale cumulativa liquidazione degli accessori è "viziata da errori di giudizio", giacché il credito de quo non rientrava nella categoria di quelli di "valore" e comunque l'obbligazione accessoria degli interessi, tipica dei debiti di "valuta" è "giuridicamente incompatibile con ogni obbligazione che non abbia ad oggetto una somma di denaro" (foll. 13 - 14 ricorso principale) "Ne consegue - prosegue il ricorrente - che gli interessi finali vanno riportati non al momento finale della taxatio ... ma ai successivi mutamenti del potere di acquisto della moneta sino alla decisione (ibid. fol. 15).
Seppur qualificato credito di valore - quello contro di lui - tale qualificazione era "incoerente col sistema" ne' doveva portare al cumulo degli interessi con la svalutazione.
Vero è, conclude l'VE, che si trattava di un tipico debito di valuta, siccome l'obbligazione risarcitoria verso la P.A. aveva ad oggetto "una prestazione di rimborso di una quantità di denaro predeterminata" (fol. 16 ib).
Nemmeno la rivalutazione andava perciò riconosciuta in assenza della prova di un maggior danno ex art. 1224 co. 2^ c. civ. Osserva questa Corte che le censure sub 1 sono articolate confusamente e in modo anche contraddittorio. Si contesta trattarsi di un credito di valore e si contesta altresì la ricorrenza dell'obbligazione accessoria degli interessi, nonché il criterio della loro liquidazione.
Nel precedente grado del giudizio, e più specificatamente con l'appello incidentale, l'VE aveva fatto solo questione in ordine agli interessi moratori sulle somme liquidate a suo favore, da riconoscergli così come erano stati riconosciuti al Comune sulle somme a suo carico (v. pag. 26, punto n. 7, co. 1^ e 2^ appello incidentale).
Deve perciò considerarsi nuova, e come tale inammissibile, ogni censura che attiene agli interessi posti a carico al ricorrente e alle relative modalità di calcolo.
In ordine alla rivalutazione non può che ribadirsi l'avviso della Corte di merito.
L'obbligazione de qua non è sorta come obbligazione pecuniaria ma costituisce la liquidazione del risarcimento del danno provocato all'Ente da un'inadempienza del professionista (che omise di fornire il conteggio del costo delle opere fuori contratto) , danno parificato agli oneri che il committente dove sostenere per avere da altri professionisti quella prestazione (v. fol. 42 e 41 fine sent. imp.).
Tipica, pertanto, obbligazione di valore (siccome risarcitoria), mentre l'espressione monetaria rappresenta solo il momento della sua liquidazione ai fini della reintegrazione del patrimonio del creditore.
Tale reintegrazione non poteva prescindere, per essere integrale, dalla svalutazione monetaria intercorsa tra l'epoca dell'inadempimento e il momento della liquidazione (giurisprudenza consolidata sull'art. 1223 c. civ.; ex plurimis v. Cass. Sez. II 5.8.1982 n. 4397; 7.8.90 n. 7971; Sez. Un.
3.6.1985 n. 3287; Sez. II 28.4.1988 n. 3209; Sez. III 14.5.81 n. 3179).
2 - Con il primo mezzo di ricorso (incidentale) il Comune resistente denuncia il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della causa nonché non meglio precisata violazione di norme di diritto.
Sostiene con una prima censura che la maggiorazione ex art. 18 della tariffa degli ingegneri non sarebbe operante nel caso di sospensione o revoca dell'incarico per inadempienza del professionista.
Diversamente opinando si porrebbe a carico del committente incolpevole un maggior onere "dipendente unicamente dall'inadempimento della controparte".
2.1 - La censura è palesemente infondata alla luce del tenore letterale dell'art. 10 della tariffa professionale approvata con la legge n. 143 del 1949, che recita testualmente: "la sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente art. 18. Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso".
La interpretazione data alla norma dalla Corte territoriale è perfettamente aderente alla lettera della disposizione. È illuminante la dizione "per qualsiasi motivo" di cui al primo comma dell'art. 10, sicché l'effetto lamentato dal ricorrente è in realtà voluto dalla legge, volontà posta in ulteriore risalto dal tenore del 2^ comma.
3 - Con altra censura l'Ente resistente assume che l'art. 17 della tariffa in discorso, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte del merito, non contempla casi di "maggior impegno" del professionista sotto il profilo economico, se vero che per la stessa "tariffa" restano a carico del predetto gli oneri per l'opera di collaboratori di cui si avvalga.
3.1 - Il motivo è palesemente infondato, sia perché non sottopone motivatamente a censura l'argomento fatto proprio dalla corte di merito circa l'interpretazione estensiva dell'art. 17 in tema di "maggior impegno personale", sia perché non risponde a verità che sia previsto come onere a carico del professionista l'assistenza giornaliera ai lavori a mezzo di collaboratori. Il co. 1^ dell'art. 17 cit. recita in senso opposto all'assunto del ricorrente incidentale.
4 - Con una terza censura (sempre nell'ambito del 1^ motivo) il Comune di Civitanova M. si duole delle pronunce adottate in sede di merito, circa le perizie di variante, sulla base di consulenze tecniche il cui contenuto - contrariamente a quanto ritenuto da quei giudici - è "illogico e contraddittorio" laddove l'opera dell'VE, pur giudicata razionale, non aveva raggiunto i risultati sperati per difetto di "coordinamento con la stazione appaltante" (fol. 16 controricorso).
Con ultima censura del primo mezzo incidentale, relativa al risarcimento del maggior danno dovuto al ritardo nel pagamento del corrispettivo all'ingegnere istante, si afferma che non costituiva importo di rilevante entità quello a tal titolo liquidato, al punto da rendere presuntivo il danno da svalutazione monetaria, senza prova da parte del creditore.
4.1 - Entrambe le ultime censure, inserite nel mezzo di ricorso ora in esame, sono inammissibili perché con esse si prospettano questioni di mero fatto, di esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni peraltro fondate su ripetute indagini peritali non presentano alcuna sconnessura logica. 4.2 - Sulle perizie di variante, in risposta ai motivi di appello, la Corte territoriale si è soffermata con ampia e dettagliata motivazione, fondata passo per passo sulle risultanze delle consulenze tecniche (v. fol. 23 e segg. sent. imp.). È stata, così, data esauriente risposta alle censure circa l'opera di suddivisione dell'ingegnere, ritenuta dai tecnici "l'unica possibile" nella fattispecie (v. parte narrativa sopra e fol. 25 s. imp.) . Generico, pertanto, a fronte di tali penetranti motivazioni, si appalesa l'addebito di "illogicità e contraddittorietà" mosso dal ricorrente alla sentenza di II^ grado.
4.3 - Giudizio prettamente di merito - come tale incensurabile in sede di legittimità - è anche quello con cui il giudice di appello ha stimato la rilevanza o meno di una somma risarcitoria in relazione alle capacità di ordine economico del danneggiato.
5 - Il secondo motivo dell'impugnazione incidentale, non ancorato ad alcun vizio formale ne' ai casi di ricorso ex art. 360 c.p.c., investe la pronuncia con cui è stata rigettata la domanda dell'Ente ospedaliero diretta ad ottenere "tutti i danni" sia a titolo contrattuale che extracontrattuale (richiesti in L. 193.631.425 complessivamente). Assume il Comune di Civitanova Marche che era inadeguata la decisione emessa al riguardo della Corte territoriale, perché fondata su risposte carenti e lacunose ai motivi di appello, così come lo erano le motivazioni del consulente tecnico nominato in II^ grado, nella valutazione degli inconvenienti provocati dalle inadempienze del direttore dei lavori. Questi, non altri, doveva preoccuparsi di fornire all'Amministrazione l'informazione necessaria "del progressivo sviluppo dell'esecuzione dell'opera" (fol. 18 controricorso). D'altro canto, il danno non era stato dal CTU stimato in relazione e proporzione agli accertati ritardi dovuti alla inadempienza dell'ing. VE.
5.1 - Il motivo è inammissibile sia perché non correlato ad alcuno dei casi di ricorso ex art. 360 c.p.c. sia perché, nei contenuti, esso censura apprezzamenti di fatto della sentenza impugnata senza intaccare le motivazioni nella stessa contenute, motivazioni dalle quali in realtà il ricorrente prescinde se non per tacciarle, apoditticamente, di non meglio precisate "carenze" e "lacunosità". Altrettanto immotivata è la censura circa la stima dei danni - operata dai consulenti - per il ritardo dovuto alla inadempienza dell'VE.
6 - In definitiva entrambi i ricorsi, qui riuniti, vanno rigettati. Considerata la reciproca soccombenza delle parti in questa fase, vanno compensate tra le stesse le relative spese giudiziali (art. 92 c.p.c., co. 2^).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 1999