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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/05/2025, n. 2556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2556 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Alessandra Aragno Presidente
Silvia Graziella Carosio Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 3155 / 2025 promossa da:
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Elena GARELLI
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“In via preliminare e cautelare: sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ex art. 5, c. 2, D. Lgs. 150/11; Nel merito:
- In via principale: accertare e dichiarare la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei presupposti di cui all'art. 31 co 1 T.U. Immigrazione e art. 10 l. 47/2017 con conseguente obbligo in capo alla Questura competente di rilasciare il relativo permesso di soggiorno per motivi familiari;
- In via subordinata: accertare e dichiarare la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei presupposti di cui agli artt. 19 co.
1.1 e 19 co.
1.2. T.U.I. con conseguente obbligo in
1 capo alla Questura competente di rilasciare il relativo permesso di soggiorno per protezione speciale.
In ogni caso: con vittoria di compenso professionale e spese, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA secondo legge, da distrarsi nei confronti dell'Avv. Elena Garelli che si dichiarano antistataria”
ha così concluso: Controparte_2
“Rigettare il ricorso perché infondato. Con vittoria di spese di lite”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.2.2025 la sig.ra Parte_1
cittadina del Perù, ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino in data 2.12.2024, notificato in data 15.1.2025, con il quale è stata rigettata la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 31 co. 1 TUI (essendo la ricorrente minorenne al momento di presentazione della domanda), chiedendone l'annullamento e il conseguente rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. In via subordinata, ha chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Si è costituito in giudizio il , depositando comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. In via preliminare, occorre procedere alla qualificazione della domanda presentata in via amministrativa dalla ricorrente.
Si legge infatti nel provvedimento impugnato che la ricorrente, in quanto figlia minore della cittadina peruviana regolarmente soggiornante in Italia, ha Parte_2
richiesto “il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, ai sensi degli artt. 29 e 30 D.Lgs 286/98”.
La ricorrente ha contestato tale qualificazione giuridica già in sede di osservazioni al preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/90 (cfr. doc. 8 ric.), rilevando che la domanda presentata avrebbe dovuto essere qualificata ai sensi dell'art. 31 co. 1 TUI, norma che
2 introduce una disciplina di maggior favore per i minorenni conviventi con cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia.
In sede decisoria, tuttavia, la Questura ha ribadito la propria interpretazione, qualificando la domanda ai sensi degli artt. 29 e 30 TUI e rigettandola per la carenza dei requisiti alloggiativi e reddituali previsti da tale normativa.
3. Osserva il Collegio che, ai sensi dell'art. 31 co. 1 TUI, al figlio minore che conviva con lo straniero regolarmente soggiornante è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età. Tale norma prevede espressamente che il minore “segue la condizione giudica del genitore con il quale convive”.
Si tratta di normativa diversa e autonoma rispetto a quella prevista agli articoli 29 e 30 del medesimo TU, in quanto finalizzata a tutelare l'interesse del minore piuttosto che il bene giuridico “unità familiare”.
Ai fini della presente decisione, dunque, si dovrà valutare esclusivamente la sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ex art 31 c. 1 TUI, così come richiesto dalla ricorrente sia in sede amministrativa sia in sede giudiziale, senza tenere conto dell'erronea qualificazione giuridica adottata provvedimento impugnato.
4. Una volta inquadrata la questione giuridica sottoposta all'apprezzamento di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 31 co. 1 TUI, si rileva che le parti offrono una diversa interpretazione dei requisiti richiesti dal medesimo art. 31. Più precisamente:
− secondo la ricorrente, il minorenne convivente con un genitore regolarmente soggiornante in Italia è sempre inespellibile e ha diritto a un permesso di soggiorno ex art. 31 co. 1 TUI, norma che non prevede la verifica di alcun requisito reddituale o abitativo, né rinvia in alcun modo all'art. 29 d.lgs. 286/1998. Prosegue la ricorrente che, “se la norma generale in materia di coesioni e ricongiungimenti impone requisiti reddituali e alloggiativi, ciò non può richiedersi quando l'istanza proviene da un minore, già presente sul territorio nazionale e convivente con un genitore titolare di permesso di soggiorno (art. 31 co 1 TUI)” (così a pag. 6 del ricorso);
− secondo la resistente, invece, “l'art. 31 ha … come premessa l'art. 28 che stabilisce che “il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico”. Dunque la normativa sugli stranieri ha previsto norme e requisiti specifici per la regolarizzazione dei minori che devono entrare in Italia o che sono già sul territorio”.
Prosegue il resistente affermando che, “diversamente opinando, risulterebbe CP_1
del tutto inutile la normativa di settore se fosse consentito ad ogni straniero di
3 regolarizzare i propri parenti, ancorché minori, senza alcuna garanzia riguardo al reddito per il mantenimento del nucleo familiare o a una corretta e sicura sistemazione alloggiativa”. Conclude quindi il resistente che “è corretto che CP_1
il minore segua la condizione del genitore solo qualora rispetti la normativa in questione” (cfr. relazione informativa della Questura di , doc. 1 resistente). CP_1
5. Tanto premesso, ritiene il Collegio che l'art. 31 co. 1 TUI introduca un autonomo permesso di soggiorno per motivi familiari, il quale persegue finalità diverse rispetto alla normativa generale di quegli articoli 28, 29 e 30 (interesse del minore vs. unità familiare) e richiede la verifica in ordine alla sussistenza di diversi requisiti.
L'autonomia concettuale e la diversità strutturale tra i permessi di soggiorno di cui agli articoli 29-30 e 31 co. 1 TUI è stata affermata in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità. Si richiama in particolare la sentenza della Corte di Cassazione n. 15754/2006, laddove si legge testualmente che “l'iscrizione di cui all'art. 31, comma 1, non presuppone che essa avvenga all'esito della sola procedura di ricongiungimento di cui all'art. 29, comma
1, lett. B) e commi 7, 8, 9” (nello stesso senso, cfr. Cass. n. 8398/2014).
Orbene, come già rilevato, l'art. 31 co. 1 TUI stabilisce che il minore convivente “segue la condizione giudica del genitore”. L'assertività della disposizione è tale da escludere che si possa condizionare il rilascio del permesso citato alla sussistenza di ulteriori requisiti, quali quelli reddituali e alloggiativi previsti dall'art. 29 TUI.
L'interpretazione alternativa proposta dalla PA, per cui bisognerebbe comunque fare riferimento agli ulteriori requisiti di cui all'art 29 TUI, si pone peraltro in contrasto con l'inequivocabile dato normativo di cui all'art 31 co. 1 TUI.
Invero, l'art. 31 co. 1 TUI è una norma speciale introdotta dal legislatore nello specifico interesse del minore, circostanza che ne giustifica una maggiore ampiezza rispetto alla regola generale di cui all'art. 29 TUI. A tal proposito, merita ricordare che l'obbligo di prendere in considerazione l'interesse superiore del bambino è espressamente sancito dall'art. 24 par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ed è stato ribadito anche dalla Corte di Giustizia UE, la quale – chiamata a pronunciarsi in materia di ricongiungimento familiare – ha altresì affermato che “la facoltà prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 deve essere interpretata restrittivamente. La discrezionalità riconosciuta agli Stati membri [di introdurre requisiti reddituali per l'autorizzazione al soggiorno, n.d.r.] non deve essere impiegata dagli stessi in modo da pregiudicare l'obiettivo della direttiva e il suo effetto utile” (così CGUE, sentenza 6.12.2012, ause riunite C‑356/11 e C‑357/11, punto
74).
4 6. Nel caso di specie, non è contestato che la madre della ricorrente ( Parte_2
sia titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro in corso di validità,
[...] con scadenza all'8.5.2026 (cfr. doc. 3 ric.).
Né è contestato che la ricorrente, minorenne al momento della presentazione della domanda, convivesse in Italia con la madre (come emerge dallo stato di famiglia, cfr. doc. 6 ric).
Deve pertanto concludersi che la ricorrente abbia tutti i requisiti richiesti dall'art. 31 co. 1 TUI per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino alla maggiore età, successivamente convertibile in permesso di soggiorno per ragioni di studio o di lavoro ex art. 32 TUI. Da qui l'illegittimità del provvedimento questorile impugnato.
7. Si rileva, infine, che il diritto dalla ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 31 co. 1 TUI non è venuto meno per avere ella raggiunto la maggiore età nelle more del procedimento.
Invero, la Corte di Giustizia UE ha affermato il principio secondo cui il rifiuto di rilasciare un visto ai fini del ricongiungimento familiare al genitore di un rifugiato minorenne – divenuto maggiorenne durante la procedura – è contrario al diritto dell'Unione. Non è dunque necessario, secondo la Corte Europea, che la condizione di minore età del figlio sia riscontrata anche al momento del rilascio del visto, in quanto una tale previsione “porterebbe a far dipendere l'accoglimento della domanda di ricongiungimento familiare principalmente da circostanze imputabili all'amministrazione o ai giudici nazionali, in particolare dalla più o meno grande celerità con cui la domanda è trattata o con cui si decide sul ricorso diretto contro la decisione di rigetto di una siffatta domanda, e non da circostanze imputabili al richiedente” (così CGUE, sentenza 1.8.2022, cause riunite C-273/20, C-355/20 e C-279/20, al punto 44).
In applicazione di tali condivisi principi, essendo pacifico che la ricorrente era minorenne al momento della presentazione della domanda amministrativa, ne consegue il suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 co. 1 TUI.
7. Nulla in punto spese essendo la ricorrente vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
5 − accerta il diritto di nata in [...] il [...], al Parte_1 rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 31 co. 1 TUI e, per l'effetto, ordina che il Questore di Torino ne disponga il rilascio;
− nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 22/05/2025
Il Presidente
Alessandra Aragno
Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Alessandra Aragno Presidente
Silvia Graziella Carosio Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 3155 / 2025 promossa da:
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Elena GARELLI
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“In via preliminare e cautelare: sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ex art. 5, c. 2, D. Lgs. 150/11; Nel merito:
- In via principale: accertare e dichiarare la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei presupposti di cui all'art. 31 co 1 T.U. Immigrazione e art. 10 l. 47/2017 con conseguente obbligo in capo alla Questura competente di rilasciare il relativo permesso di soggiorno per motivi familiari;
- In via subordinata: accertare e dichiarare la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei presupposti di cui agli artt. 19 co.
1.1 e 19 co.
1.2. T.U.I. con conseguente obbligo in
1 capo alla Questura competente di rilasciare il relativo permesso di soggiorno per protezione speciale.
In ogni caso: con vittoria di compenso professionale e spese, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA secondo legge, da distrarsi nei confronti dell'Avv. Elena Garelli che si dichiarano antistataria”
ha così concluso: Controparte_2
“Rigettare il ricorso perché infondato. Con vittoria di spese di lite”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.2.2025 la sig.ra Parte_1
cittadina del Perù, ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino in data 2.12.2024, notificato in data 15.1.2025, con il quale è stata rigettata la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 31 co. 1 TUI (essendo la ricorrente minorenne al momento di presentazione della domanda), chiedendone l'annullamento e il conseguente rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. In via subordinata, ha chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Si è costituito in giudizio il , depositando comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. In via preliminare, occorre procedere alla qualificazione della domanda presentata in via amministrativa dalla ricorrente.
Si legge infatti nel provvedimento impugnato che la ricorrente, in quanto figlia minore della cittadina peruviana regolarmente soggiornante in Italia, ha Parte_2
richiesto “il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, ai sensi degli artt. 29 e 30 D.Lgs 286/98”.
La ricorrente ha contestato tale qualificazione giuridica già in sede di osservazioni al preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/90 (cfr. doc. 8 ric.), rilevando che la domanda presentata avrebbe dovuto essere qualificata ai sensi dell'art. 31 co. 1 TUI, norma che
2 introduce una disciplina di maggior favore per i minorenni conviventi con cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia.
In sede decisoria, tuttavia, la Questura ha ribadito la propria interpretazione, qualificando la domanda ai sensi degli artt. 29 e 30 TUI e rigettandola per la carenza dei requisiti alloggiativi e reddituali previsti da tale normativa.
3. Osserva il Collegio che, ai sensi dell'art. 31 co. 1 TUI, al figlio minore che conviva con lo straniero regolarmente soggiornante è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età. Tale norma prevede espressamente che il minore “segue la condizione giudica del genitore con il quale convive”.
Si tratta di normativa diversa e autonoma rispetto a quella prevista agli articoli 29 e 30 del medesimo TU, in quanto finalizzata a tutelare l'interesse del minore piuttosto che il bene giuridico “unità familiare”.
Ai fini della presente decisione, dunque, si dovrà valutare esclusivamente la sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ex art 31 c. 1 TUI, così come richiesto dalla ricorrente sia in sede amministrativa sia in sede giudiziale, senza tenere conto dell'erronea qualificazione giuridica adottata provvedimento impugnato.
4. Una volta inquadrata la questione giuridica sottoposta all'apprezzamento di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 31 co. 1 TUI, si rileva che le parti offrono una diversa interpretazione dei requisiti richiesti dal medesimo art. 31. Più precisamente:
− secondo la ricorrente, il minorenne convivente con un genitore regolarmente soggiornante in Italia è sempre inespellibile e ha diritto a un permesso di soggiorno ex art. 31 co. 1 TUI, norma che non prevede la verifica di alcun requisito reddituale o abitativo, né rinvia in alcun modo all'art. 29 d.lgs. 286/1998. Prosegue la ricorrente che, “se la norma generale in materia di coesioni e ricongiungimenti impone requisiti reddituali e alloggiativi, ciò non può richiedersi quando l'istanza proviene da un minore, già presente sul territorio nazionale e convivente con un genitore titolare di permesso di soggiorno (art. 31 co 1 TUI)” (così a pag. 6 del ricorso);
− secondo la resistente, invece, “l'art. 31 ha … come premessa l'art. 28 che stabilisce che “il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico”. Dunque la normativa sugli stranieri ha previsto norme e requisiti specifici per la regolarizzazione dei minori che devono entrare in Italia o che sono già sul territorio”.
Prosegue il resistente affermando che, “diversamente opinando, risulterebbe CP_1
del tutto inutile la normativa di settore se fosse consentito ad ogni straniero di
3 regolarizzare i propri parenti, ancorché minori, senza alcuna garanzia riguardo al reddito per il mantenimento del nucleo familiare o a una corretta e sicura sistemazione alloggiativa”. Conclude quindi il resistente che “è corretto che CP_1
il minore segua la condizione del genitore solo qualora rispetti la normativa in questione” (cfr. relazione informativa della Questura di , doc. 1 resistente). CP_1
5. Tanto premesso, ritiene il Collegio che l'art. 31 co. 1 TUI introduca un autonomo permesso di soggiorno per motivi familiari, il quale persegue finalità diverse rispetto alla normativa generale di quegli articoli 28, 29 e 30 (interesse del minore vs. unità familiare) e richiede la verifica in ordine alla sussistenza di diversi requisiti.
L'autonomia concettuale e la diversità strutturale tra i permessi di soggiorno di cui agli articoli 29-30 e 31 co. 1 TUI è stata affermata in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità. Si richiama in particolare la sentenza della Corte di Cassazione n. 15754/2006, laddove si legge testualmente che “l'iscrizione di cui all'art. 31, comma 1, non presuppone che essa avvenga all'esito della sola procedura di ricongiungimento di cui all'art. 29, comma
1, lett. B) e commi 7, 8, 9” (nello stesso senso, cfr. Cass. n. 8398/2014).
Orbene, come già rilevato, l'art. 31 co. 1 TUI stabilisce che il minore convivente “segue la condizione giudica del genitore”. L'assertività della disposizione è tale da escludere che si possa condizionare il rilascio del permesso citato alla sussistenza di ulteriori requisiti, quali quelli reddituali e alloggiativi previsti dall'art. 29 TUI.
L'interpretazione alternativa proposta dalla PA, per cui bisognerebbe comunque fare riferimento agli ulteriori requisiti di cui all'art 29 TUI, si pone peraltro in contrasto con l'inequivocabile dato normativo di cui all'art 31 co. 1 TUI.
Invero, l'art. 31 co. 1 TUI è una norma speciale introdotta dal legislatore nello specifico interesse del minore, circostanza che ne giustifica una maggiore ampiezza rispetto alla regola generale di cui all'art. 29 TUI. A tal proposito, merita ricordare che l'obbligo di prendere in considerazione l'interesse superiore del bambino è espressamente sancito dall'art. 24 par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ed è stato ribadito anche dalla Corte di Giustizia UE, la quale – chiamata a pronunciarsi in materia di ricongiungimento familiare – ha altresì affermato che “la facoltà prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 deve essere interpretata restrittivamente. La discrezionalità riconosciuta agli Stati membri [di introdurre requisiti reddituali per l'autorizzazione al soggiorno, n.d.r.] non deve essere impiegata dagli stessi in modo da pregiudicare l'obiettivo della direttiva e il suo effetto utile” (così CGUE, sentenza 6.12.2012, ause riunite C‑356/11 e C‑357/11, punto
74).
4 6. Nel caso di specie, non è contestato che la madre della ricorrente ( Parte_2
sia titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro in corso di validità,
[...] con scadenza all'8.5.2026 (cfr. doc. 3 ric.).
Né è contestato che la ricorrente, minorenne al momento della presentazione della domanda, convivesse in Italia con la madre (come emerge dallo stato di famiglia, cfr. doc. 6 ric).
Deve pertanto concludersi che la ricorrente abbia tutti i requisiti richiesti dall'art. 31 co. 1 TUI per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino alla maggiore età, successivamente convertibile in permesso di soggiorno per ragioni di studio o di lavoro ex art. 32 TUI. Da qui l'illegittimità del provvedimento questorile impugnato.
7. Si rileva, infine, che il diritto dalla ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 31 co. 1 TUI non è venuto meno per avere ella raggiunto la maggiore età nelle more del procedimento.
Invero, la Corte di Giustizia UE ha affermato il principio secondo cui il rifiuto di rilasciare un visto ai fini del ricongiungimento familiare al genitore di un rifugiato minorenne – divenuto maggiorenne durante la procedura – è contrario al diritto dell'Unione. Non è dunque necessario, secondo la Corte Europea, che la condizione di minore età del figlio sia riscontrata anche al momento del rilascio del visto, in quanto una tale previsione “porterebbe a far dipendere l'accoglimento della domanda di ricongiungimento familiare principalmente da circostanze imputabili all'amministrazione o ai giudici nazionali, in particolare dalla più o meno grande celerità con cui la domanda è trattata o con cui si decide sul ricorso diretto contro la decisione di rigetto di una siffatta domanda, e non da circostanze imputabili al richiedente” (così CGUE, sentenza 1.8.2022, cause riunite C-273/20, C-355/20 e C-279/20, al punto 44).
In applicazione di tali condivisi principi, essendo pacifico che la ricorrente era minorenne al momento della presentazione della domanda amministrativa, ne consegue il suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 co. 1 TUI.
7. Nulla in punto spese essendo la ricorrente vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
5 − accerta il diritto di nata in [...] il [...], al Parte_1 rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 31 co. 1 TUI e, per l'effetto, ordina che il Questore di Torino ne disponga il rilascio;
− nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 22/05/2025
Il Presidente
Alessandra Aragno
Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria
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