Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 715
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    La Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario per la cartella relativa a contravvenzioni al Codice della Strada, rimettendo le parti davanti al giudice ordinario.

  • Accolto
    Omessa notifica atti prodromici

    Il motivo è accolto solo per la cartella 03420220013032619000 e l'avviso di accertamento 250TDDM000062 a causa di vizi nella notifica. Per le altre cartelle, la notifica è considerata regolare in quanto risultano prodotti gli avvisi di ricevimento o la consegna è avvenuta a familiari conviventi.

  • Accolto
    Intervenuta prescrizione

    Il motivo è inammissibile per le cartelle regolarmente notificate prima dell'atto impugnato. È accolto per la cartella 03420220013032619000 (TARI 2014) per decorrenza del termine quinquennale. È accolto anche per la cartella 03420110042690219000 (bollo auto 2006) per decorrenza del termine di prescrizione. Per le altre cartelle e atti di accertamento con notifica successiva, il termine non è decorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 715
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 715
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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