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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 715/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente e Relatore
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
LENTO MASSIMO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2978/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrovillari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 CONTRAVV CDS 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 IMU 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 IMU 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 IMU 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 TASI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 TASI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 REGISTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 REGISTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 REGISTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 REGISTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 REGISTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso la comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria di cui in epigrafe, notificata il 30.10.2023, con cui Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza ha intimato il pagamento della somma di € 30.872,29 a titolo di tributi accertati e non pagati, di cui ai seguenti cartelle ed avviso di accertamento:
1. 03420110042690219000, asseritamente notificata il 19/12/2011, bollo auto 2006; 2. 03420120040968280000, asseritamente notificata il 14/11/2012; contravv. cod. strada 2009
3. 03420140039004835000, asseritamente notificata il 14/01/2015, Irpef 2011;
4. 03420160038520486000 asseritamente notificata il 24/03/2017, registro 2015;
5. 03420160038999642000 asseritamente notificata il 24/03/2017, registro 2014;
6. 03420170029189034000 asseritamente notificata il 01/02/2018, registro 2016;
7. 03420190003562038000 asseritamente notificata il 19/09/2019, registro 2017;
8. 03420190034953477000, asseritamente notificata il 15/11/2021, IMU 2012
9. 03420200000546801000 asseritamente notificata il 02/09/2021, registro 2018;
10. 03420220013032619000 asseritamente notificata il 14/02/2023, TASI - IMU 2014;
11. 250TDDM000250, asseritamente notificato il 13.8.2019, Irpef 2014;
12. 250TDDM000062, asseritamente notificato il 4.3.2020, Irpef 2015;
13. 15/341/0, notificato il 21/04/2021, IMU 2015;
14. 15/1319/0, notificato il 13.4.2021, TASI 2015.
A fondamento del ricorso, ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione.
Agenzia delle Entrate – Riscossione, Comune di Castrovillari, Agenzia Entrate Dir. Prov. Cosenza, Agenzia
Entrate Centro Operativo Pescara hanno presentato controdeduzioni e resistito al riscorso.
La Regione Calabria, invece, non si è costituita.
La corte all'udienza del 2/2/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, devono riaffermarsi principi ripetutamente affermati dalla suprema corte (cass.S.U.
17844/2012, 10147/2012) secondo cui la comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria rappresenta un atto autonomamente impugnabile, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 c.p.c.,
l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa e che, la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato, con la conseguenza che, ove venga opposto un atto accedente ad una pretesa non attinente ad un tributo, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, attesa la natura extratributaria del credito azionato.
Alla luce della documentazione versata in atti ed in alcun modo contestata dalla ricorrente, ed applicati tali principi al caso di specie deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della corte adita e la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della comunicazione, con rimessione delle parti innanzi al giudice di pace, con riferimento alla cartella 03420120040968280000, avendo ad oggetto contravvenzione CdS.
Con riferimento alle altre cartelle, invece, vengono valutati i motivi del ricorso. Con il primo motivo, la contribuente ha denunziato l'omessa notifica delle cartelle sottostanti.
Al riguardo, va rilevato che costituisce ius receptum il principio secondo cui in caso di contestazione, l'onere della prova della notifica di un atto impugnato incombe sull'ente dal quale dipende l'organo accertatore, in quanto l'avvenuta notificazione, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché l'atto acquisisca efficacia di titolo esecutivo.
Applicato tale principio al caso di specie il motivo deve essere accolto solamente con riferimento alla cartella
03420220013032619000 ed all'avviso di accertamento 250TDDM000062.
Dalla documentazione versata in atti, risulta:
quanto alla cartella 03420220013032619000 che la notifica è stata eseguita ai sensi dell' art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, avendo il messo notificatore accertato l'irreperibilità assoluta del destinatario. In tal caso secondo consolidata giurisprudenza di legittimità il notificatore deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso (Cass. 2025/33429, 781/2025, 14658 /2024). Nel caso specifico, il notificatore si è limitato a riferire di avere chiesto a persone in loco e di avere eseguite indagini anagrafiche, senza però specificare in cosa siano consistite;
per tale motivo la notifica non può essere considerata regolare;
quanto all'avviso di accertamento 250TDDM000062, risulta che la notifica è stata eseguita con le modalità previste per la irreperibilità relativa, per temporanea assenza del destinatario. In tal caso, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 relativa all'art. 26, terzo comma (ora quarto), del D.P.
R. 602/1973, va applicato l'art. 140 cpac, in virtù del combinato disposto del citato art. 26, u.c., D.P.R.
602/1973 e dell'art. 60, 1 co, D.P.R. 600/1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. Sez. U. 2021/10012; Cass. 2024/26593). Nel caso specifico, non è stata versata in atti l'avviso di ricevimento della cosiddetta CAD, pertanto la notifica non può essere considerata regolare.
Con riferimento invece alle altre cartelle e agli altri avvisi di accertamento il motivo non può trovare accoglimento, dal momento che DE, Agenzia delle Entrate e Comune di Castrovillari, ciascuno per quanto di propria competenza, hanno prodotto in atti copia dei relativi avvisi di ricevimento, da cui risulta che gli atti sono stati consegnati tutti a mani proprie della destinataria tranne la cartella 03420140039004835000, la quale tuttavia risulta essere stata consegnata al figlio convivente.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha eccepito la intervenuta prescrizione.
Al riguardo, va rilevato che il motivo con riferimento all'eccezione di prescrizione maturata prima della notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento, risulta inammissibile (poiché la doglianza concerne un vizio della cartella o dell'avviso di accertamento che pertanto doveva essere fatto valere avverso tali atti, come detto regolarmente notificati), tranne che per la cartella 03420220013032619000 e l'avviso di accertamento
250TDDM000062, che come detto non sono stati regolarmente notificati.
Ebbene, per quanto concerne la cartella 03420220013032619000, avente ad oggetto la TARI 2014, deve ritenersi che alla data della notifica dell'atto impugnato eseguita il 30.10.2023 il termine quinquennale valevole per i tributi locali era già decorso, in assenza di atti validi interruttivi. Sotto tale profilo, deve infatti osservarsi che non si è potuto tenere conto dell'intimazione di pagamento n. 03420229005760518000, in quanto la sua notifica risulta affetta da nullità (dalla documentazione prodotta è emerso che la notifica è stata eseguita ai sensi dell' art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, avendo il messo notificatore accertato l'irreperibilità assoluta del destinatario, senza però dare conto delle ricerche svolte) e dell'intimazioni di pagamento 03420179004141502000 e 03420199009783328000, atteso che, sebbene le stesse siano state regolarmente notificate, DE ha prodotto solamente gli avvisi di ricevimento e non anche i relativi atti, così precludendo alla Corte di verificare che tali atti fossero effettivamente relativi ai tributi per cui è causa.
Per quanto concerne invece l'avviso di accertamento 250TDDM000062, avente ad oggetto IRPEF 2015, deve ritenersi che alla data della notifica dell'atto impugnato eseguita il 30.10.2023 il termine decennale valevole per i tributi erariali non era ancora decorso.
Infine, rispetto alle cartelle e agli avvisi di accertamento, regolarmente notificati, occorre procedere all'esame dell'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica.
Ebbene, deve ritenersi che alla data della notifica dell'atto impugnato eseguita il 30.10.2023 il termine di prescrizione risulta decorso solo con riferimento alla cartella 03420110042690219000, avente ad oggetto bollo auto, in quanto notificata il 19/12/2011.
Invece, per tutte le altre cartelle e atti di accertamento notificati quelli aventi ad oggetto tributi erariali a partire dall'anno 2015 e quelli aventi ad oggetto tributi locali a partire dall'anno 2021, il termine di prescrizione non risulta evidentemente decorso.
Appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella 03420120040968280000;
annulla l'atto impugnato in relazione alle cartelle 03420220013032619000 e 03420110042690219000, ed all'avviso di accertamento 250TDDM000062;
dichiara prescritti i tributi di cui alla cartella 03420220013032619000 e 03420110042690219000;
rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato in relazione alle altre cartelle ed agli altri avvisi;
dichiara le spese compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente e Relatore
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
LENTO MASSIMO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2978/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrovillari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 CONTRAVV CDS 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 IMU 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 IMU 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 IMU 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 TASI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 TASI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 REGISTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 REGISTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 REGISTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 REGISTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 REGISTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001153000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso la comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria di cui in epigrafe, notificata il 30.10.2023, con cui Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza ha intimato il pagamento della somma di € 30.872,29 a titolo di tributi accertati e non pagati, di cui ai seguenti cartelle ed avviso di accertamento:
1. 03420110042690219000, asseritamente notificata il 19/12/2011, bollo auto 2006; 2. 03420120040968280000, asseritamente notificata il 14/11/2012; contravv. cod. strada 2009
3. 03420140039004835000, asseritamente notificata il 14/01/2015, Irpef 2011;
4. 03420160038520486000 asseritamente notificata il 24/03/2017, registro 2015;
5. 03420160038999642000 asseritamente notificata il 24/03/2017, registro 2014;
6. 03420170029189034000 asseritamente notificata il 01/02/2018, registro 2016;
7. 03420190003562038000 asseritamente notificata il 19/09/2019, registro 2017;
8. 03420190034953477000, asseritamente notificata il 15/11/2021, IMU 2012
9. 03420200000546801000 asseritamente notificata il 02/09/2021, registro 2018;
10. 03420220013032619000 asseritamente notificata il 14/02/2023, TASI - IMU 2014;
11. 250TDDM000250, asseritamente notificato il 13.8.2019, Irpef 2014;
12. 250TDDM000062, asseritamente notificato il 4.3.2020, Irpef 2015;
13. 15/341/0, notificato il 21/04/2021, IMU 2015;
14. 15/1319/0, notificato il 13.4.2021, TASI 2015.
A fondamento del ricorso, ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione.
Agenzia delle Entrate – Riscossione, Comune di Castrovillari, Agenzia Entrate Dir. Prov. Cosenza, Agenzia
Entrate Centro Operativo Pescara hanno presentato controdeduzioni e resistito al riscorso.
La Regione Calabria, invece, non si è costituita.
La corte all'udienza del 2/2/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, devono riaffermarsi principi ripetutamente affermati dalla suprema corte (cass.S.U.
17844/2012, 10147/2012) secondo cui la comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria rappresenta un atto autonomamente impugnabile, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 c.p.c.,
l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa e che, la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato, con la conseguenza che, ove venga opposto un atto accedente ad una pretesa non attinente ad un tributo, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, attesa la natura extratributaria del credito azionato.
Alla luce della documentazione versata in atti ed in alcun modo contestata dalla ricorrente, ed applicati tali principi al caso di specie deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della corte adita e la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della comunicazione, con rimessione delle parti innanzi al giudice di pace, con riferimento alla cartella 03420120040968280000, avendo ad oggetto contravvenzione CdS.
Con riferimento alle altre cartelle, invece, vengono valutati i motivi del ricorso. Con il primo motivo, la contribuente ha denunziato l'omessa notifica delle cartelle sottostanti.
Al riguardo, va rilevato che costituisce ius receptum il principio secondo cui in caso di contestazione, l'onere della prova della notifica di un atto impugnato incombe sull'ente dal quale dipende l'organo accertatore, in quanto l'avvenuta notificazione, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché l'atto acquisisca efficacia di titolo esecutivo.
Applicato tale principio al caso di specie il motivo deve essere accolto solamente con riferimento alla cartella
03420220013032619000 ed all'avviso di accertamento 250TDDM000062.
Dalla documentazione versata in atti, risulta:
quanto alla cartella 03420220013032619000 che la notifica è stata eseguita ai sensi dell' art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, avendo il messo notificatore accertato l'irreperibilità assoluta del destinatario. In tal caso secondo consolidata giurisprudenza di legittimità il notificatore deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso (Cass. 2025/33429, 781/2025, 14658 /2024). Nel caso specifico, il notificatore si è limitato a riferire di avere chiesto a persone in loco e di avere eseguite indagini anagrafiche, senza però specificare in cosa siano consistite;
per tale motivo la notifica non può essere considerata regolare;
quanto all'avviso di accertamento 250TDDM000062, risulta che la notifica è stata eseguita con le modalità previste per la irreperibilità relativa, per temporanea assenza del destinatario. In tal caso, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 relativa all'art. 26, terzo comma (ora quarto), del D.P.
R. 602/1973, va applicato l'art. 140 cpac, in virtù del combinato disposto del citato art. 26, u.c., D.P.R.
602/1973 e dell'art. 60, 1 co, D.P.R. 600/1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. Sez. U. 2021/10012; Cass. 2024/26593). Nel caso specifico, non è stata versata in atti l'avviso di ricevimento della cosiddetta CAD, pertanto la notifica non può essere considerata regolare.
Con riferimento invece alle altre cartelle e agli altri avvisi di accertamento il motivo non può trovare accoglimento, dal momento che DE, Agenzia delle Entrate e Comune di Castrovillari, ciascuno per quanto di propria competenza, hanno prodotto in atti copia dei relativi avvisi di ricevimento, da cui risulta che gli atti sono stati consegnati tutti a mani proprie della destinataria tranne la cartella 03420140039004835000, la quale tuttavia risulta essere stata consegnata al figlio convivente.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha eccepito la intervenuta prescrizione.
Al riguardo, va rilevato che il motivo con riferimento all'eccezione di prescrizione maturata prima della notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento, risulta inammissibile (poiché la doglianza concerne un vizio della cartella o dell'avviso di accertamento che pertanto doveva essere fatto valere avverso tali atti, come detto regolarmente notificati), tranne che per la cartella 03420220013032619000 e l'avviso di accertamento
250TDDM000062, che come detto non sono stati regolarmente notificati.
Ebbene, per quanto concerne la cartella 03420220013032619000, avente ad oggetto la TARI 2014, deve ritenersi che alla data della notifica dell'atto impugnato eseguita il 30.10.2023 il termine quinquennale valevole per i tributi locali era già decorso, in assenza di atti validi interruttivi. Sotto tale profilo, deve infatti osservarsi che non si è potuto tenere conto dell'intimazione di pagamento n. 03420229005760518000, in quanto la sua notifica risulta affetta da nullità (dalla documentazione prodotta è emerso che la notifica è stata eseguita ai sensi dell' art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, avendo il messo notificatore accertato l'irreperibilità assoluta del destinatario, senza però dare conto delle ricerche svolte) e dell'intimazioni di pagamento 03420179004141502000 e 03420199009783328000, atteso che, sebbene le stesse siano state regolarmente notificate, DE ha prodotto solamente gli avvisi di ricevimento e non anche i relativi atti, così precludendo alla Corte di verificare che tali atti fossero effettivamente relativi ai tributi per cui è causa.
Per quanto concerne invece l'avviso di accertamento 250TDDM000062, avente ad oggetto IRPEF 2015, deve ritenersi che alla data della notifica dell'atto impugnato eseguita il 30.10.2023 il termine decennale valevole per i tributi erariali non era ancora decorso.
Infine, rispetto alle cartelle e agli avvisi di accertamento, regolarmente notificati, occorre procedere all'esame dell'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica.
Ebbene, deve ritenersi che alla data della notifica dell'atto impugnato eseguita il 30.10.2023 il termine di prescrizione risulta decorso solo con riferimento alla cartella 03420110042690219000, avente ad oggetto bollo auto, in quanto notificata il 19/12/2011.
Invece, per tutte le altre cartelle e atti di accertamento notificati quelli aventi ad oggetto tributi erariali a partire dall'anno 2015 e quelli aventi ad oggetto tributi locali a partire dall'anno 2021, il termine di prescrizione non risulta evidentemente decorso.
Appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella 03420120040968280000;
annulla l'atto impugnato in relazione alle cartelle 03420220013032619000 e 03420110042690219000, ed all'avviso di accertamento 250TDDM000062;
dichiara prescritti i tributi di cui alla cartella 03420220013032619000 e 03420110042690219000;
rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato in relazione alle altre cartelle ed agli altri avvisi;
dichiara le spese compensate.