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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/06/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 21 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022), ha pronunciato in data 19 giugno 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3692, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. MARCHIONNE GIANLUCA,
- ricorrente -
E in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. COLLOCA DEBORA,
- convenuta -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.07.2022 la parte ricorrente ha chiamato in giudizio la parte convenuta Parte_1
e, premessi i fatti costitutivi delle proprie domande, ha CP_1
1 presentato le conclusioni di cui alle pagg.
8-9 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
1) in ragione del rapporto di lavoro intercorso tra la Sig.ra e la Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, accertare e dichiarare il CP_1 diritto della ricorrente alle differenze retributive e alle altre indennità così come indicate nei conteggi prodotti in giudizio e per i motivi esposti nel presente ricorso ed anche ai sensi dell'art. 36 Cost.;
- per l'effetto e in ragione della precedente richiesta declaratoria, condannare la CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
[...] ricorrente della somma pari ad € 17.941,77, per i titoli indicati in conteggio;
della somma pari ad € 9.170,52 a titolo di TFR;
della somma complessiva pari ad € 27.112,29, per tutti i titoli richiesti, ovvero della diversa somma, anche maggiore che dovesse risultare nel giudizio, ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte convenuta ha inoltre eccepito la nullità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza, in quanto contenente una copia non autentica del decreto in questione.
La causa – istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali – è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
L'eccezione preliminare di nullità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza – in quanto contenente una copia non autentica del decreto in questione – è infondata.
2 La tempestiva costituzione in giudizio della parte convenuta ha infatti sanato qualsivoglia nullità della suddetta notificazione, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.
Pertanto l'eccezione in esame deve essere rigettata.
Nel merito, il ricorso è infondato, per le ragioni indicate appresso.
In punto di diritto occorre ricordare, preliminarmente, che l'art. 2103 c.c.
– nella versione originaria (anteriore alle modifiche apportate dal D. Lgs. n.
81/2015) – prevedeva che “(1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi,
e comunque non superiore a tre mesi. […]. (2) Ogni patto contrario è nullo”.
Il nuovo art. 2103 c.c. – nella versione vigente (successiva alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 81/2015) – stabilisce ora che “(1) Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. (2) In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. (3) Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. (4) Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. (5) Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto
3 alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. (6) Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. (7) Nel caso di assegnazione di mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e
l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. (8) […] (9) Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo”.
La giurisprudenza ha chiarito, a tale riguardo, che “nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda;
l'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce comunque giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (cfr, ex plurimis, Cass. 12744/2003; 3069/2005; 17896/2007;
26233/2008). Analogo procedimento deve dunque essere seguito anche allorché si tratti di individuare, ai fini dell'accertamento di un eventuale demansionamento, la pertinenza delle mansioni svolte ad una determinata posizione funzionale” (Cass. civ., sez. lav., n.
4 7123/2014; in senso analogo cfr. Cass. n. 26234/2008, Cass. n. 17896/2007;
Cass. n. 7569/1987, Cass. n. 7563/1987).
La giurisprudenza ha pure precisato che “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto)” (Cassazione civile, sez. lav., 21/05/2003, n. 8025) e che “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni
(attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda” (Cassazione civile, sez. lav., n. 8025/2003).
Le regole appena illustrate hanno valenza di principi generali, che si applicano sia in materia di accertamento di mansioni superiori, sia in materia di demansionamento, sia in materia di accertamento della esatta qualificazione del rapporto di lavoro, di cui è chiesta la riqualificazione in termini di lavoro subordinato, rispetto alla normativa contrattuale collettiva che disciplina le varie tipologie di lavoratori subordinati del settore di riferimento.
5 La giurisprudenza ha, inoltre, precisato che, in caso di assegnazione del lavoratore a mansioni promiscue, il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori (e del diritto all'inquadramento superiore) è subordinato all'accertamento che tali mansioni superiori siano state svolte in modo prevalente rispetto a quelle corrispondenti al livello di inquadramento formalmente riconosciuto dal datore di lavoro, e che tale prevalenza deve essere qualitativa e/o quantitativa (Cassazione civile sez. lav., 10/03/2004, n.
4946): in altri termini, “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (Cassazione civile sez. lav., 08/02/2021, n. 2969).
Nel caso di specie, in base alla documentazione in atti e alle affermazioni delle parti non contestate specificamente ex adverso, risulta che dal 1.09.2015 al
20.10.2020 la parte ricorrente ha prestato – in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato – attività lavorativa in favore della parte convenuta, ricevendo formalmente la assegnazione di mansioni di impiegata di back office e il riconoscimento dell'inquadramento al livello 5° del
CCNL settore commercio e terziario (all. 2 al fascicolo di parte ricorrente).
La parte ricorrente ha dedotto:
1) di avere svolto di fatto, a partire da marzo 2016, mansioni di responsabile operativo di agenzia, addetto alla gestione dei prestiti personali, del servizio di recall telefonico, delle campagne outbound e alla gestione del servizio carte di credito e telemarketing (all.ti 5, 6, 7, 8, 9 al fascicolo di parte ricorrente);
2) che tali mansioni sarebbero in realtà corrispondenti al 3° livello di inquadramento previsto dal CCNL cit. (anziché al 5° livello di inquadramento
6 previsto dal medesimo CCNL e formalmente riconosciuto dalla parte convenuta alla parte ricorrente).
La parte convenuta ha contestato tali affermazioni attoree, sostenendo che la parte ricorrente si sarebbe limitata a svolgere attività pienamente corrispondenti a quelle previste dal livello di inquadramento contrattualmente riconosciuto alla stessa.
Il livello di inquadramento invocato dalla parte ricorrente (3° livello di inquadramento di cui al CCNL settore commercio e terziario) riguarda i lavoratori che “svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”, tra i quali “commesso di libreria che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;
[…] addetto a pratiche doganali e valutarie;
[…] operaio specializzato provetto;
[…] sportellista nelle concessionarie di pubblicità […] contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari
e gestire i conseguenti interventi operativi”.
Il livello di inquadramento formalmente riconosciuto alla parte ricorrente
(5° livello di inquadramento di cui al CCNL cit.) riguarda invece i lavoratori che “eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite”, tra i quali “addetto di biblioteca
7 circolante;
5. addetto al controllo delle vendite;
6. Addetto ai negozi o filiali di esposizioni;
7. addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione di libri, riviste
e giornali e le agenzie giornalistiche”.
Le differenze tra i due livelli di inquadramento sopra illustrati riguardano in primo luogo la tipologia delle mansioni svolte (mansioni di concetto o prevalentemente di concetto nel caso del 3° livello e mansioni materiali o prevalentemente materiali nel caso del 5° livello), in secondo luogo le conoscenze richieste per lo svolgimento di tali mansioni svolta (conoscenze tecniche particolari nel caso del 3° livello e conoscenze normali nel caso del 5° livello) e, in terzo luogo, il grado di autonomia del lavoratore (autonomia operativa nel caso del 3° livello e nessuno specifico grado di autonomia nel caso del 5° livello).
Dall'istruttoria testimoniale è emerso:
- che, quantomeno nei periodi da settembre 2015 a febbraio 2017 e da dicembre 2019 a marzo 2020, la parte ricorrente si è occupata di svolgere mansioni relative al settore prestiti personali e carte di credito, al servizio di recall telefonico e alla gestione delle campagne outbound e del telemarketing, ad esempio prendendo appuntamenti con i clienti, telefonando ai clienti o ricevendo telefonate dagli stessi, svolgendo la fase preistruttoria finalizzata alla vendita di prodotti finanziari (cioè la fase della raccolta di informazioni rilevanti e della predisposizione delle relazioni illustrative riguardanti i singoli potenziali contraenti), inviando le informazioni raccolte ad un ufficio sovraordinato operante nella sede centrale sita in Milano, e – previa approvazione di tale ufficio alla conclusione del contratto – presenziando al momento della compilazione e della firma dei relativi contratti (già redatti per scritto su appositi modelli prestampati), inoltre attestando con la propria firma che le informazioni inserite nei contratti erano state già controllate dalla medesima parte ricorrente (vd. testimonianza di , di Testimone_1
e di ); Persona_1 Persona_2
8 - nel medesimo periodo la parte ricorrente non era la responsabile dell'agenzia
(vd. testimonianza di e di Testimone_1 [...]
), pur essendo, nell'ambito della sede operativa di appartenenza Per_1
(sita in Pomezia), l'unica persona ordinariamente addetta al settore prestiti personali, carte di credito e telemarketing (vd. testimonianza di
[...]
); Per_1
- che la parte ricorrente non poteva decidere, da sola, se procedere o meno alla stipulazione di contratti di vendita di prodotti finanziari (vd. testimonianza di
). Persona_2
L'attività lavorativa della parte ricorrente, per come concretamente risultante dall'istruttoria testimoniale, appare invero caratterizzata dallo svolgimento di mansioni prevalentemente materiali (e soltanto in misura minoritaria dallo svolgimento di mansioni di concetto) e non richiedenti particolari conoscenze tecniche: a tale proposito va evidenziato che i contratti di vendita di prodotti finanziari erano redatti da altri soggetti, che la decisione sulla stipulazione di tali contratti era parimenti rimessa ad altri soggetti e che le altre mansioni disimpegnate dalla parte ricorrente consistevano sostanzialmente nella raccolta di informazioni dai potenziali contraenti, nella ricezione e nella effettuazione di telefonate volte a promuovere la stipulazione dei medesimi contratti.
La suddetta attività lavorativa appare quindi riconducibile alla qualifica di addetto al controllo delle vendite o di addetto ai negozi o filiali di esposizioni e, dunque, al livello di inquadramento già riconosciuto dalla parte convenuta.
La documentazione prodotta dalla parte ricorrente (all.ti 5, 6, 7, 8, 9 al fascicolo di parte ricorrente) – consistente in una lettera di referenze redatta da un soggetto estraneo alla società convenuta, in talune e-mail scambiate con altri lavoratori operanti all'interno di quest'ultima, in un biglietto da visita della parte ricorrente stampato da altra società estranea al presente giudizio, in attestati di completamento di corsi di formazione professionale e in una
9 comunicazione di mansioni lavorative (parzialmente modificativa del contratto individuale di lavoro) – non contrasta con le risultanze dell'istruttoria testimoniale né è idonea, in ogni caso, a provare la fondatezza delle tesi attoree in punto di svolgimento di mansioni superiori riconducibili al 3° livello del
CCNL cit.
Pertanto la domanda di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e del diritto al riconoscimento del superiore livello di inquadramento invocato deve essere rigettata, con conseguente assorbimento della correlata domanda di condanna della parte convenuta al pagamento delle correlate differenze retributive.
Inoltre – non essendo stato accertato il diritto della parte ricorrente al pagamento di differenze retributive per il titolo (causale) appena menzionato, né, di riflesso, l'inadempimento della parte convenuta all'obbligazione retributiva né, conseguentemente, l'esistenza di una giusta causa di dimissioni della parte ricorrente – deve essere rigettata anche la domanda attorea di accertamento del diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, già trattenuta dalla parte convenuta dopo le dimissioni rese dalla parte ricorrente senza preavviso.
In conclusione, il ricorso deve essere interamente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico della parte ricorrente.
Tali spese sono liquidate – tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente,
4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni di cui al D.M. n. 55/2014 emanato dal Ministero della Giustizia, da ultimo modificato dal D.M. n.
147/2022, e delle tabelle allegate al D.M. ult. cit. – nella misura minima ivi prevista (vale a dire euro 4.628,50), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
10
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- respinge ogni altra domanda e/o eccezione;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, che liquida in euro 4.628,50, oltre accessori di legge (spese generali al 15%, IVA e CPA), da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Velletri, 19 giugno 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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