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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 992/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
CAPONETTO SALVATORE, Relatore
GUIDO PAOLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1648/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240268444720000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 371/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Annullamento atto impugnato, con condanna di controparte alle spese del giudizio.
Resistente: Rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 in data 6/5/2025 depositava ricorso (R.g. n. 1648/2025) contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Roma e l'Agenzia delle Entrate di Palermo avverso la cartella di pagamento n.
09720240268444720000, notificata in data 10/2/2025, con cui si chiedeva il pagamento della somma complessiva di €. 41.979,28 per imposta di successione.
La ricorrente rappresentava che a seguito del decesso della signora Ricorrente_1 che con testamento olografo le aveva attribuito 2 unità immobiliari siti in Termini Imerese, aveva presentato dichiarazione di successione. Evidenziava che l'Agenzia delle Entrate con avviso di liquidazione, che non le era mai pervenuto, liquidava l'imposta principale pari a €. 20.416,02 e successivamente le notificava la cartella di pagamento impugnata.
Eccepiva, quindi, la nullità della cartella di pagamento per omessa/irregolare notifica dell'avviso di liquidazione, atto prodromico presupposto. Precisava che era venuta a conoscenza dell'avviso di liquidazione solo con la ricezione della cartella di pagamento e, pertanto, in data 19/2/2025 procedeva alla richiesta di accesso agli atti e in data 11/3/2025 ADE trasmetteva il richiesto avviso di liquidazione con relativa notifica presso l'indirizzo di Indirizzo_1 Roma, da cui risultava che la notifica era stata effettuata in data 7/3/2024 con deposito alla casa comunale, stante la temporanea irreperibilità del destinatario, invio di raccomandata e successiva compiuta giacenza. Si evidenziava, quindi, che alla data di notifica la ricorrente non era domiciliata in Indirizzo_1 Roma , ma in Indirizzo_2 Roma, così come risultava da contratto di locazione regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate in data 17/4/2020 ( doc. 6 e doc.
7). Escludeva, pertanto, la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di liquidazione e rilevava, quindi, la nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione del contenuto minimo previsto dall'art. 6 del D.M. n.
321/1999, atteso che la cartella impugnata costituiva il primo e unico atto notificato alla ricorrente.
Chiedeva, pertanto, di annullare la cartella di pagamento impugnata, con condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate di Palermo si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con cui chiedeva di rigettare il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio.
Rilevava che l'avviso di liquidazione era stato regolarmente notificato, come da documentazione allegata
( all. 3 e 4), in quanto dopo un primo tentativo il giorno precedente, il messo comunale in data 7/3/2024 aveva portato l'avviso presso l'indirizzo anagrafico della ricorrente, sito a Roma in Indirizzo_1
, e, non avendo rinvenuto la destinataria, aveva provveduto al deposito alla Casa Comunale ai sensi dell'art. 139 c.p,c. e invio di raccomandata a/r 697182875010. Precisava che la signora Ric._1 il 7/3/2024 risultava residente in [...]e solamente il 25/10/2024 aveva comunicato al sistema anagrafico il proprio trasferimento di residenza. Pertanto, nessuna rilevanza aveva quanto sostenuto dalla ricorrente di avere trasferito la residenza dalla Indirizzo_1 prima del 7/3/2024. Escludeva, quindi, il difetto di motivazione della cartella di pagamento, stante la regolare notifica del prodromico avviso di liquidazione.
L'Agenzia delle Entrate-Risossione di Roma non si costituiva in giudizio.
La Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio preliminarmente rileva che la notifica della cartella di pagamento era stata preceduta dalla regolare notifica dell'avviso di liquidazione n. .TXZ/2022/88888/275846, mediante deposito alla casa comunale e invio di raccomandata n. 697182875010, effettuata in Indirizzo_1 Roma, ove la ricorrente risultava anagraficamente residente il 7/3/2024, data di accesso del messo comunale. Invero, il trasferimento dalla predetta residenza risulta avvenuto in data successiva e precisamente il 25/10/2024.
Pertanto, deve escludersi che vi sia un difetto di motivazione della cartella di pagamento, considerata la regolare notifica dell'avviso di liquidazione ed essendo, quindi, sufficiente il richiamo nella cartella di pagamento del precedente atto prodromico notificato.
Peraltro, la mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione, regolarmente notificato, comporta l'impossibilità di sollevare questioni che andavano proposte nei confronti del predetto avviso.
Il ricorso è, quindi, infondato e va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, in favore di
Agenzia delle Entrate, che si stimano in euro 1.000,00. Così deciso a Palermo, nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2026. Il Giudice est Il Presidente
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
CAPONETTO SALVATORE, Relatore
GUIDO PAOLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1648/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240268444720000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 371/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Annullamento atto impugnato, con condanna di controparte alle spese del giudizio.
Resistente: Rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 in data 6/5/2025 depositava ricorso (R.g. n. 1648/2025) contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Roma e l'Agenzia delle Entrate di Palermo avverso la cartella di pagamento n.
09720240268444720000, notificata in data 10/2/2025, con cui si chiedeva il pagamento della somma complessiva di €. 41.979,28 per imposta di successione.
La ricorrente rappresentava che a seguito del decesso della signora Ricorrente_1 che con testamento olografo le aveva attribuito 2 unità immobiliari siti in Termini Imerese, aveva presentato dichiarazione di successione. Evidenziava che l'Agenzia delle Entrate con avviso di liquidazione, che non le era mai pervenuto, liquidava l'imposta principale pari a €. 20.416,02 e successivamente le notificava la cartella di pagamento impugnata.
Eccepiva, quindi, la nullità della cartella di pagamento per omessa/irregolare notifica dell'avviso di liquidazione, atto prodromico presupposto. Precisava che era venuta a conoscenza dell'avviso di liquidazione solo con la ricezione della cartella di pagamento e, pertanto, in data 19/2/2025 procedeva alla richiesta di accesso agli atti e in data 11/3/2025 ADE trasmetteva il richiesto avviso di liquidazione con relativa notifica presso l'indirizzo di Indirizzo_1 Roma, da cui risultava che la notifica era stata effettuata in data 7/3/2024 con deposito alla casa comunale, stante la temporanea irreperibilità del destinatario, invio di raccomandata e successiva compiuta giacenza. Si evidenziava, quindi, che alla data di notifica la ricorrente non era domiciliata in Indirizzo_1 Roma , ma in Indirizzo_2 Roma, così come risultava da contratto di locazione regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate in data 17/4/2020 ( doc. 6 e doc.
7). Escludeva, pertanto, la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di liquidazione e rilevava, quindi, la nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione del contenuto minimo previsto dall'art. 6 del D.M. n.
321/1999, atteso che la cartella impugnata costituiva il primo e unico atto notificato alla ricorrente.
Chiedeva, pertanto, di annullare la cartella di pagamento impugnata, con condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate di Palermo si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con cui chiedeva di rigettare il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio.
Rilevava che l'avviso di liquidazione era stato regolarmente notificato, come da documentazione allegata
( all. 3 e 4), in quanto dopo un primo tentativo il giorno precedente, il messo comunale in data 7/3/2024 aveva portato l'avviso presso l'indirizzo anagrafico della ricorrente, sito a Roma in Indirizzo_1
, e, non avendo rinvenuto la destinataria, aveva provveduto al deposito alla Casa Comunale ai sensi dell'art. 139 c.p,c. e invio di raccomandata a/r 697182875010. Precisava che la signora Ric._1 il 7/3/2024 risultava residente in [...]e solamente il 25/10/2024 aveva comunicato al sistema anagrafico il proprio trasferimento di residenza. Pertanto, nessuna rilevanza aveva quanto sostenuto dalla ricorrente di avere trasferito la residenza dalla Indirizzo_1 prima del 7/3/2024. Escludeva, quindi, il difetto di motivazione della cartella di pagamento, stante la regolare notifica del prodromico avviso di liquidazione.
L'Agenzia delle Entrate-Risossione di Roma non si costituiva in giudizio.
La Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio preliminarmente rileva che la notifica della cartella di pagamento era stata preceduta dalla regolare notifica dell'avviso di liquidazione n. .TXZ/2022/88888/275846, mediante deposito alla casa comunale e invio di raccomandata n. 697182875010, effettuata in Indirizzo_1 Roma, ove la ricorrente risultava anagraficamente residente il 7/3/2024, data di accesso del messo comunale. Invero, il trasferimento dalla predetta residenza risulta avvenuto in data successiva e precisamente il 25/10/2024.
Pertanto, deve escludersi che vi sia un difetto di motivazione della cartella di pagamento, considerata la regolare notifica dell'avviso di liquidazione ed essendo, quindi, sufficiente il richiamo nella cartella di pagamento del precedente atto prodromico notificato.
Peraltro, la mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione, regolarmente notificato, comporta l'impossibilità di sollevare questioni che andavano proposte nei confronti del predetto avviso.
Il ricorso è, quindi, infondato e va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, in favore di
Agenzia delle Entrate, che si stimano in euro 1.000,00. Così deciso a Palermo, nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2026. Il Giudice est Il Presidente