Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 992
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della cartella per omessa notifica avviso di liquidazione

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'avviso di liquidazione fosse regolare, essendo avvenuta presso l'indirizzo di residenza anagrafica della ricorrente al momento dell'accesso del messo comunale. Il trasferimento di residenza è avvenuto in data successiva. Pertanto, non sussiste un difetto di motivazione della cartella, essendo sufficiente il richiamo all'atto prodromico regolarmente notificato.

  • Accolto
    Impossibilità di sollevare questioni relative all'avviso di liquidazione

    La Corte ha ritenuto fondata questa eccezione, confermando che la mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione regolarmente notificato comporta l'impossibilità di sollevare questioni che dovevano essere proposte avverso tale atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 992
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 992
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo