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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 7107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7107 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 546/2020 vertente
TRA
(C.F.: ), in persona dell'Amm.re, con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. ARMANDO PACIONE
Appellante
E
, (C.F.: ), con l'avv. Controparte_1 C.F._1
NN LA
Appellata
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 24 settembre 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato il ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 896/2019 con cui il Tribunale ordinario di Cassino ha dichiarato la nullità della delibera assemblea del;
ha condannato il Parte_1 Parte_1 [...]
alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente Parte_1 Controparte_1 nella misura di euro 55 per spese ed euro 2500,00 per compensi professionali oltre
[...] magg. iva e cpa come per legge.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Preliminarmente va evidenziato che la presente sentenza viene redatta secondo quanto prescritto dagli artt. 132 e 118 disp. att. C.p.c. cosi come novellati dalla legge del 15/06/2016, nr. 69 le cui disposizioni prevedono
1 espressamente l'applicabilità ai giudizi pendenti in primo grado alla entrata in vigore della menzionata legge e pertanto, ai fini della decisione, è sufficiente ricordare che:
Con ricorso ex art. 1137 c.c. la Sig.ra impugnava dinanzi al Controparte_1 Tribunale di Cassino la deliberazione condominiale emessa dal , Parte_1 in data 27.07.2012, con la quale sulla scorta di un rappresentato "errore materiale" veniva modificato il contenuto del deliberato di un precedente verbale di assemblea discusso, votato, redatto e sottoscritto il 26.09.2001. L'odierna ricorrente promuoveva il giudizio di impugnazione de quo, al fine di sentir dichiarare la illegittimità, nullità e/o annullabilità della decisione assembleare del 27.07.2012, previo accertamento della relativa contrarietà alla legge per i motivi di cui sopra, in quanto assunta in violazione degli art. 1102 c.c. e 1120 e segg.ti cc., e per l'effetto annullare la delibera impugnata. Alla udienza del 01.03.2013 si costituiva in giudizio il , nella Parte_1 persona dell'Amministratore p.t., Sig. chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_2 introduttivo del giudizio sulla scorta della rappresentata insussistenza dei motivi di violazione di legge lamentati dalla ricorrente. Nei termini di cui al 183 6° c.p.c. venivano richieste le prove dalle parti, istruita la causa con l'acquisita documentazione prodotta dalle parti e con l'escussione introdotti dalle parti all'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “La domanda è fondata e va, pertanto, accolta con ogni conseguenza di legge per i motivi e nei limiti che di seguito si diranno. L'attrice ha dimostrato con la produzione in atti di essere legittimata a proporre la presente impugnazione rivestendo la qualità di condomina (tra l'altro qualità mai contestata). Ciò posto incombeva sul convenuto condominio dimostrare che nella delibera del 26/09/2001 vi era stata un errore e solo in tal caso si poteva procedere alla correzione dell'errore. Tale circostanza invece non è emersa dall'istruttoria nonostante la richiesta da parte del presente istruttore di produrre la convocazione della assemblea del 26/09/2001 con l'ordine del giorno, solo in tal modo era possibile evincere con certezza se nella predetta delibera l'assembleare voluto approvare il "bagno in cantina" o invece come sostiene il convenuto lo scarico del bagno nella proprietà . Va poi evidenziato così come correttamente eccepito da parte CP_3 ricorrente che la delibera del 26/09/2001 non poteva essere corretta se non con i mezzi di impugnazione previsti dalla normativa vigente, ciò in considerazione del fatto che, con la rettifica, il condominio ha inciso sui diritti individuali dei condomini ed in particolare della ricorrente. La Delibera assembleare discussa, votata e deliberata in data 26.09.2001 non è mai stata impugnata, e men che mai contestata da chicchessia e pertanto non poteva essere corretta con la delibera impugnata. Pertanto si dichiara la nullità della delibera oggetto della odierna impugnazione in quanto avente un oggetto che non rientra nella competenza della assemblea. Segue la condanna alle spese come da dispositivo.”
3.- Il ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati, Parte_1 mentre ha chiesto preliminarmente che il gravame venga Controparte_1 dichiarato inammissibile, nonché il suo rigetto integrale condannando l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari;
4.1.- Con il primo motivo l'appellante censura l'ammissibilità del ricorso ex art 1109 cc. Si afferma che nel caso di specie non ricorrevano i presupposti legali per l'impugnazione delle deliberazioni.
2 4.2.- Con il secondo motivo si lamenta l'omessa valutazione circa l'esito della prova testimoniale da parte del Got. In particolare, si censura l'affermazione secondo cui sarebbe stato onere del convenuto dimostrare la sussistenza di un errore nella delibera del 26-9-01, per procedere alla sua correzione. Secondo l'appellante, sarebbe spettato al ricorrente provare le deduzioni oggetto della domanda avanzata. Inoltre, si censura l'affermazione secondo cui l'erroneità della suddetta delibera sarebbe stata provata attraverso la prova per testi. Infatti, entrambi i testi avrebbero evidenziato che nella deliberazione del 26.9.01 sarebbe stato per errore riportato quale oggetto “bagno in cantina”, invece che nell'appartamento; tale circostanza sarebbe stata nota a tutti i condomini.
4.3.-Con il terzo motivo di doglianza si censura l'affermazione del giudice secondo cui la delibera del 26.09.01 non poteva essere corretta, ma impugnata con gli ordinari strumenti. Secondo l'appellante, l'assemblea condominiale sarebbe legittimata a correggere deliberazioni assunte in precedenza.
4.4.- Con il quarto motivo l'appellante afferma che la tesi prospettata dall'appellata avrebbe assunto rilievo solo qualora la delibera fosse stata adottata in palese violazione di legge ex art. 1102 c.c. e 1120 c.c.. Tuttavia, secondo la parte non vi sarebbe stata alcuna violazione o limitazione di diritti individuali;
invero, la realizzazione o meno di un bagno nella proprietà esclusiva, non necessiterebbe di autorizzazioni di sorta e, riguardando la proprietà individuale, non inciderebbe sui diritti individuali. La parte sottolinea, altresì, che nel 2001 l'assemblea avrebbe autorizzato il condomino CP_3 all'installazione di un tubo di scarico per servire un bagno di sua realizzazione, sito al terzo piano e non in cantina, come erroneamente indicato in delibera. Tale circostanza sarebbe stata pacifica ed incontestata anche dall'odierna appellata. Dunque, secondo l'appellante, il richiamo di controparte all'art. 1120 c.c. sarebbe improprio, in quanto l'assemblea non avrebbe autorizzato alcuna realizzazione di opera, ma avrebbe preso atto di una evidente discrasia esistente da undici anni. Dunque, trattandosi di una rettifica, non sarebbe stata necessaria alcuna maggioranza, come dedotto dall'appellata.
5.- In via preliminare, dev'essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto è dato comprendere le ragioni della critica avanzata avverso la sentenza impugnata con sufficiente chiarezza. Nel merito, l'appello è fondato, in ragione della fondatezza del terzo e quarto motivo di ricorso e dell'assorbimento dei restanti. L'assemblea del 27.7.2012 è stata convocata, tra l'altro, per la correzione della dicitura “per un bagno in cantina” al deliberato del 26/09/2001, come risulta dal punto 6 dell'ordine del giorno. Ha quindi deliberato di rettificare la dicitura in quanto la realizzazione di tale bagno era attinente ai lavori di ristrutturazione dell'appartamento (e non della cantina). Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che: «Nel condominio di edifici, deve considerarsi nulla la deliberazione assembleare che sia stata adottata dopo lo scioglimento dell'assemblea stessa e l'allontanamento di alcuni condomini, a seguito di riapertura del verbale non preceduta da una nuova rituale convocazione a norma dell'art. 66 disp. att. c.c risultando violate sia le disposizioni sulla convocazione dell'assemblea, sia il principio della collegialità della deliberazione» (Cass. civ. n. 6366 del 1991).
3 Nel caso in esame la “correzione” di cui si discute non è stata apposta al verbale dell'assemblea ad opera del Presidente e del Segretario ma dopo che l'assemblea è stata ritualmente convocata e ha deliberato con le maggioranze prescritte. D'altronde, l'utilizzazione del muro comune con l'inserimento di elementi ad esso estranei e posti a servizio esclusivo della porzione di uno dei comproprietari, deve avvenire nel rispetto delle regole dettate dall'art. 1102 cod. civ., e non (anche) dal 1120 c.c., come adombrato dalla odierna appellata.
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dal Parte_1
in riforma della sentenza del Tribunale di Cassino n. 896 del 2019, così provvede:
[...]
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Controparte_1 euro 2200 per il primo grado di giudizio ed euro 1800 per questo grado, oltre spese generali, Iva e Cassa come per legge.
Così deciso in Roma il
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Anna Maria Giampaolino Dr. Franco Petrolati
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 546/2020 vertente
TRA
(C.F.: ), in persona dell'Amm.re, con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. ARMANDO PACIONE
Appellante
E
, (C.F.: ), con l'avv. Controparte_1 C.F._1
NN LA
Appellata
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 24 settembre 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato il ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 896/2019 con cui il Tribunale ordinario di Cassino ha dichiarato la nullità della delibera assemblea del;
ha condannato il Parte_1 Parte_1 [...]
alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente Parte_1 Controparte_1 nella misura di euro 55 per spese ed euro 2500,00 per compensi professionali oltre
[...] magg. iva e cpa come per legge.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Preliminarmente va evidenziato che la presente sentenza viene redatta secondo quanto prescritto dagli artt. 132 e 118 disp. att. C.p.c. cosi come novellati dalla legge del 15/06/2016, nr. 69 le cui disposizioni prevedono
1 espressamente l'applicabilità ai giudizi pendenti in primo grado alla entrata in vigore della menzionata legge e pertanto, ai fini della decisione, è sufficiente ricordare che:
Con ricorso ex art. 1137 c.c. la Sig.ra impugnava dinanzi al Controparte_1 Tribunale di Cassino la deliberazione condominiale emessa dal , Parte_1 in data 27.07.2012, con la quale sulla scorta di un rappresentato "errore materiale" veniva modificato il contenuto del deliberato di un precedente verbale di assemblea discusso, votato, redatto e sottoscritto il 26.09.2001. L'odierna ricorrente promuoveva il giudizio di impugnazione de quo, al fine di sentir dichiarare la illegittimità, nullità e/o annullabilità della decisione assembleare del 27.07.2012, previo accertamento della relativa contrarietà alla legge per i motivi di cui sopra, in quanto assunta in violazione degli art. 1102 c.c. e 1120 e segg.ti cc., e per l'effetto annullare la delibera impugnata. Alla udienza del 01.03.2013 si costituiva in giudizio il , nella Parte_1 persona dell'Amministratore p.t., Sig. chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_2 introduttivo del giudizio sulla scorta della rappresentata insussistenza dei motivi di violazione di legge lamentati dalla ricorrente. Nei termini di cui al 183 6° c.p.c. venivano richieste le prove dalle parti, istruita la causa con l'acquisita documentazione prodotta dalle parti e con l'escussione introdotti dalle parti all'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “La domanda è fondata e va, pertanto, accolta con ogni conseguenza di legge per i motivi e nei limiti che di seguito si diranno. L'attrice ha dimostrato con la produzione in atti di essere legittimata a proporre la presente impugnazione rivestendo la qualità di condomina (tra l'altro qualità mai contestata). Ciò posto incombeva sul convenuto condominio dimostrare che nella delibera del 26/09/2001 vi era stata un errore e solo in tal caso si poteva procedere alla correzione dell'errore. Tale circostanza invece non è emersa dall'istruttoria nonostante la richiesta da parte del presente istruttore di produrre la convocazione della assemblea del 26/09/2001 con l'ordine del giorno, solo in tal modo era possibile evincere con certezza se nella predetta delibera l'assembleare voluto approvare il "bagno in cantina" o invece come sostiene il convenuto lo scarico del bagno nella proprietà . Va poi evidenziato così come correttamente eccepito da parte CP_3 ricorrente che la delibera del 26/09/2001 non poteva essere corretta se non con i mezzi di impugnazione previsti dalla normativa vigente, ciò in considerazione del fatto che, con la rettifica, il condominio ha inciso sui diritti individuali dei condomini ed in particolare della ricorrente. La Delibera assembleare discussa, votata e deliberata in data 26.09.2001 non è mai stata impugnata, e men che mai contestata da chicchessia e pertanto non poteva essere corretta con la delibera impugnata. Pertanto si dichiara la nullità della delibera oggetto della odierna impugnazione in quanto avente un oggetto che non rientra nella competenza della assemblea. Segue la condanna alle spese come da dispositivo.”
3.- Il ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati, Parte_1 mentre ha chiesto preliminarmente che il gravame venga Controparte_1 dichiarato inammissibile, nonché il suo rigetto integrale condannando l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari;
4.1.- Con il primo motivo l'appellante censura l'ammissibilità del ricorso ex art 1109 cc. Si afferma che nel caso di specie non ricorrevano i presupposti legali per l'impugnazione delle deliberazioni.
2 4.2.- Con il secondo motivo si lamenta l'omessa valutazione circa l'esito della prova testimoniale da parte del Got. In particolare, si censura l'affermazione secondo cui sarebbe stato onere del convenuto dimostrare la sussistenza di un errore nella delibera del 26-9-01, per procedere alla sua correzione. Secondo l'appellante, sarebbe spettato al ricorrente provare le deduzioni oggetto della domanda avanzata. Inoltre, si censura l'affermazione secondo cui l'erroneità della suddetta delibera sarebbe stata provata attraverso la prova per testi. Infatti, entrambi i testi avrebbero evidenziato che nella deliberazione del 26.9.01 sarebbe stato per errore riportato quale oggetto “bagno in cantina”, invece che nell'appartamento; tale circostanza sarebbe stata nota a tutti i condomini.
4.3.-Con il terzo motivo di doglianza si censura l'affermazione del giudice secondo cui la delibera del 26.09.01 non poteva essere corretta, ma impugnata con gli ordinari strumenti. Secondo l'appellante, l'assemblea condominiale sarebbe legittimata a correggere deliberazioni assunte in precedenza.
4.4.- Con il quarto motivo l'appellante afferma che la tesi prospettata dall'appellata avrebbe assunto rilievo solo qualora la delibera fosse stata adottata in palese violazione di legge ex art. 1102 c.c. e 1120 c.c.. Tuttavia, secondo la parte non vi sarebbe stata alcuna violazione o limitazione di diritti individuali;
invero, la realizzazione o meno di un bagno nella proprietà esclusiva, non necessiterebbe di autorizzazioni di sorta e, riguardando la proprietà individuale, non inciderebbe sui diritti individuali. La parte sottolinea, altresì, che nel 2001 l'assemblea avrebbe autorizzato il condomino CP_3 all'installazione di un tubo di scarico per servire un bagno di sua realizzazione, sito al terzo piano e non in cantina, come erroneamente indicato in delibera. Tale circostanza sarebbe stata pacifica ed incontestata anche dall'odierna appellata. Dunque, secondo l'appellante, il richiamo di controparte all'art. 1120 c.c. sarebbe improprio, in quanto l'assemblea non avrebbe autorizzato alcuna realizzazione di opera, ma avrebbe preso atto di una evidente discrasia esistente da undici anni. Dunque, trattandosi di una rettifica, non sarebbe stata necessaria alcuna maggioranza, come dedotto dall'appellata.
5.- In via preliminare, dev'essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto è dato comprendere le ragioni della critica avanzata avverso la sentenza impugnata con sufficiente chiarezza. Nel merito, l'appello è fondato, in ragione della fondatezza del terzo e quarto motivo di ricorso e dell'assorbimento dei restanti. L'assemblea del 27.7.2012 è stata convocata, tra l'altro, per la correzione della dicitura “per un bagno in cantina” al deliberato del 26/09/2001, come risulta dal punto 6 dell'ordine del giorno. Ha quindi deliberato di rettificare la dicitura in quanto la realizzazione di tale bagno era attinente ai lavori di ristrutturazione dell'appartamento (e non della cantina). Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che: «Nel condominio di edifici, deve considerarsi nulla la deliberazione assembleare che sia stata adottata dopo lo scioglimento dell'assemblea stessa e l'allontanamento di alcuni condomini, a seguito di riapertura del verbale non preceduta da una nuova rituale convocazione a norma dell'art. 66 disp. att. c.c risultando violate sia le disposizioni sulla convocazione dell'assemblea, sia il principio della collegialità della deliberazione» (Cass. civ. n. 6366 del 1991).
3 Nel caso in esame la “correzione” di cui si discute non è stata apposta al verbale dell'assemblea ad opera del Presidente e del Segretario ma dopo che l'assemblea è stata ritualmente convocata e ha deliberato con le maggioranze prescritte. D'altronde, l'utilizzazione del muro comune con l'inserimento di elementi ad esso estranei e posti a servizio esclusivo della porzione di uno dei comproprietari, deve avvenire nel rispetto delle regole dettate dall'art. 1102 cod. civ., e non (anche) dal 1120 c.c., come adombrato dalla odierna appellata.
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dal Parte_1
in riforma della sentenza del Tribunale di Cassino n. 896 del 2019, così provvede:
[...]
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Controparte_1 euro 2200 per il primo grado di giudizio ed euro 1800 per questo grado, oltre spese generali, Iva e Cassa come per legge.
Così deciso in Roma il
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Anna Maria Giampaolino Dr. Franco Petrolati
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