Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/03/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr. Natalino Sapone - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 972 del 2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 9.09.2024, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via P. Foti n. 1, presso lo studio dell'avv. Antonino Gangemi, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Gilardi in virtù di mandato in atti
– appellante-
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Palmi Controparte_1 CodiceFiscale_1
(RC), via Dante n. 30, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Morgante che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
NONCHE'
-appellato contumace-
oggetto: indebito soggettivo - appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n.
795/2019, pubblicata il 4.09.2019.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 31.07.2024, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “letto il decreto datato 27/11/2023 per lo svolgimento dell'udienza del prossimo 9/9/2024 mediante trattazione scritta, premesse, richiamate e ribadite tutte le difese, istanze e conclusioni di cui ai precedenti atti difensivi depositati, letta la comparsa di costituzione depositata dalla difesa della signora e contestatone CP_1 integralmente il contenuto, preso atto della mancata costituzione del convenuto si chiede che CP_2 venga dichiarata la contumacia di ritualmente convenuto e non costituito, e fissata CP_2
l'udienza di precisazione delle conclusioni”;
Mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 2.09.2024, il procuratore dell'appellata così precisava le conclusioni “voglia l'adita Corte di Appello di
Reggio Calabria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art.342 c.p.c., l'appello proposto da per le ragioni Controparte_3 indicate in atto;
nel merito, rigettare l'appello proposto da perché inammissibile Controparte_3 ed infondato in fatto e in diritto e confermare la decisione del primo grado;
condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti e onorari del secondo grado di giudizio, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Con ordinanza del 30.09.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
9.09.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Palmi, l' in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, per sentire “accertare e dichiarare il diritto dell'attrice a riottenere la somma indebitamente pagata, per i motivi in narrativa dedotti e, per l'effetto, condannare a restituire la somma di €. 5.500,00 con rivalutazione monetaria ed Parte_1 interessi legali dalla data del fatto sino al soddisfo;
riconoscere e dichiarare tenuta
[...]
nei limiti dell'arricchimento, ad indennizzare l'attrice della correlativa Parte_1 diminuzione patrimoniale;
riconoscere e dichiarare il diritto dell'attrice al risarcimento del danno conseguito dalla perdita di chance e, per l'effetto, condannare la NI convenuta al pagamento della somma ritenuta con quantificazione in via equitativa;
riconoscere e dichiarare l'effettivo danno subito dall'attrice per i patimenti ed il disagio subito a causa della situazione illegittima de quo e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni morali da quantificarsi in corso di causa o comunque secondo equità”. Esponeva parte attrice:
-di essere stata contattata, nell'aprile 2013, da promotore finanziario CP_2 per conto dell' per l'esame di una proposta di Parte_1 investimento in prodotti assicurativi della NI;
-che a tale proposta, illustrata con le caratteristiche di un'operazione sicura e di ottimo rendimento, decideva di aderire versando, in un'unica soluzione, la somma di
€.5.500,00, tramite vaglia postale circolare n. 8951763831 del 13.04.2013, intestato ad e consegnato al Controparte_4 CP_2
-che, quest'ultimo le assicurava che, per tale tipo di operazione, non era necessario sottoscrivere alcuna documentazione e che, comunque, ogni documento inerente all'investimento in questione sarebbe rimasto custodito nell'archivio della NI;
-che, successivamente, aveva tentato, più volte ed invano, di contattare il per CP_2 ottenere informazioni sul buon esito dell'investimento e che, per tale ragione, si era recata personalmente presso gli uffici dell' ove aveva appreso Parte_1 che la somma da lei versata nelle casse della NI non era stata utilizzata per l'acquisto di alcuno strumento finanziario di investimento;
-che, con racc. a.r. del 20.02.2015 e pec del 21.05.2015, aveva richiesto, inutilmente, all' la produzione della documentazione afferente Parte_1 all'operazione finanziaria in questione;
-che, peraltro, la NI non aveva inteso aderire alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. n. 132/2014, convertito nella L.
162/2014;
-che era del tutto evidente che la convenuta si era indebitamente appropriata, senza titolo, dell'importo di €. 5.500,00 di cui chiedeva la ripetizione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa responsabile dei fatti oggetto di causa, per essere CP_2 manlevata nell'ipotesi di eventuale accoglimento delle pretese avversarie e, nel merito, contestando l'avversa domanda con richiesta di integrale rigetto.
Autorizzata la chiamata del terzo, rimaneva contumace CP_2
Istruito il giudizio con prova testimoniale, all'udienza del 4.09.2019, le parti precisavano le conclusioni e, previa discussione orale, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Con sentenza n. 795/2019, il Tribunale di Palmi, in accoglimento della domanda attrice, condannava l' in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, alla restituzione, in favore di della somma di Controparte_1
€.5.500,00 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 20.2.2015 sino al soddisfo) e alla rifusione delle spese di lite, rigettando le altre domande attoree di riconoscimento del danno da perdita di chance e di risarcimento del danno morale nonché la domanda di manleva della convenuta nei confronti del terzo chiamato.
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello l' in persona del legale rappresentante, Parte_1 chiedendone l'integrale riforma con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, ritualmente, rilevando, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità e l'improcedibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza con richiesta di rigetto e vittoria di spese legali del presente grado.
Rimaneva contumace, anche in questa sede, CP_2
Con ordinanza del 30.09.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
9.09.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di regolarmente CP_2 evocato in giudizio e non costituitosi.
Ancora in via preliminare, deve ritenersi implicitamente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c., formulata dall'appellata, essendo stata fissata, da questa Corte, l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso, nel merito l'appello è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
-Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta “la violazione e falsa applicazione delle norme sull'intermediazione mobiliare, del regolamento Consob 11522/98, e delle norme di cui agli artt. 2033 e 2041 c.c. in relazione alle risultanze processuali nonché l'omesso esame di circostanze rilevanti ai fini del giudizio” adducendo che, erroneamente, il Giudice di prime cure ha ritenuto applicabile, alla fattispecie de quo, “la normativa speciale sui promotori finanziari e sulle società di intermediazione mobiliare… figura assolutamente sconosciuta all'organizzazione d che è una NI assicuratrice”. Precisa che, in ogni caso, “del Pt_1 tutto errato è il ragionamento giuridico sotteso alla decisione, laddove o la società è responsabile a titolo oggettivo dei danni causati ai risparmiatori dai propri preposti ovvero si verte in tema di indebito oggettivo e della relativa pretesa restitutoria (e non risarcitoria) e che, in tale ultima ipotesi “gravava sull'attrice l'onere di fornire la prova rigorosa sia dell'avvenuto incasso del denaro da parte della NI che dell'inesistenza della causa debendi”.
La doglianza è priva di fondamento.
Giova, in primis, rammentare che la qualificazione della domanda, di cui il compito è riservato al Giudice del merito, deve effettuarsi apprezzando, al di là delle espressioni letterali, il contenuto sostanziale e la volontà effettiva della parte, come desumibile dal tenore complessivo dell'atto difensivo (C.C. n. 13602/2019, C.C. n. 6226/2014 e C.C.
n. 14751/2007).
Nella specie, è fuori dubbio che parte attrice abbia proposto - oltre ad alcune domande di carattere risarcitorio disattese dal primo Giudice - una domanda ripetitoria lamentando un'erogazione di somme avvenuta senza titolo e chiedendo, quindi, la condanna della convenuta alla restituzione delle stesse.
Si tratta, quindi, all'evidenza di una domanda pacificamente riconducibile alla previsione di cui all'art. 2033 c.c., dal cui accoglimento è, poi, conseguito un dispositivo di carattere restitutorio.
Qualificazione, quest'ultima, discendente dal chiaro tenore globale dell'atto difensivo ed evidentemente - non sovvertita dai richiami, pure presenti nell'atto, all'art. 2041 - considerato che, nell'ambito dell'operazione qualificatoria a sé unicamente riservata, il giudice “non
è vincolato dal nomen iuris indicato dalla parte e dalle norme giuridiche al riguardo citate”, rientrando nel suo esclusivo potere-dovere “individuare”, sulla base delle evenienze esposte, “le norme di diritto conseguentemente applicabili” (C.C. n. 13602/2019 e C.C. n. 17931/2013).
Ed invero, dall'esame dell'atto introduttivo e dalle conclusioni ivi rassegnate emerge, senza dubbio alcuno, che parte attrice mirava, in primo luogo, a conseguire la ripetizione dell'indebito - avendo appunto prioritariamente chiesto la “restituzione” dell'importo versato “senza titolo”, a prescindere dall'altrui arricchimento (rilevando quest'ultimo, come noto, solo nell'azione ex art. 2041 c.c., ma non anche in quella ex art. 2033 c.c.), avendo, poi, plausibilmente fatto riferimento all'actio de in rem solo in via gradata e per l'ipotesi in cui la principale azione sperimentata non fosse stata ritenuta meritevole di accoglimento.
A tal riguardo, pur dovendosi condividere il rilievo dell'appellante censurante il richiamo, da parte del primo giudicante, all'art. 2049 c.c., non essendo stata proposta azione risarcitoria, bensì ripetitoria ex art. 2033 c.c. - e dunque un'azione, rispetto a quella aquiliana (nel cui ambito si inserisce l'ipotesi della responsabilità oggettiva dei preponenti, responsabili per l'altrui illecito) evidentemente distinta e diversa, tanto per finalità (non già risarcitorie- ristorative ex artt. 2056-2058 c.c., ma recuperatorie, ex art. 2033 c.c., rispetto a quanto versato sine titulo) quanto per presupposti (non già integrati dal fatto illecito dei preposti, bensì dallo spostamento patrimoniale ingiustificato) - occorre osservare che tale circostanza non incide sulla corretta individuazione della NI assicurativa quale giusta destinataria della domanda effettivamente fatta valere in quanto, nell'azione di indebito oggettivo, la legittimazione, attiva e passiva, non spetta al rappresentante bensì al rappresentato e che l'agente assicurativo, fisiologicamente munito di potere rappresentativo (art. 1903 c.c.) o comunque della facoltà di riscossione (ex art. 1744 c.c.), è appunto solo un rappresentante rispetto alla NI.
Acclarata la natura della domanda effettivamente proposta, è notorio che, ai sensi dell'art. 2033 c.c. “colui che ha eseguito un pagamento non dovuto ha il diritto di ripetere ciò che ha pagato, oltre gli interessi e la rivalutazione” e che, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, richiamato anche dal primo
Giudice, gli elementi da accertare, ai fini della configurabilità della responsabilità di cui alla norma citata, sono il pagamento e la non doverosità dello stesso.
Sicché, conformemente, il Tribunale ha delineato le caratteristiche indispensabili del precetto normativo in materia riconoscendo, nell'attrice, colei che aveva effettuato una prestazione non dovuta e, da tale corretta premessa, supportata da fondati elementi probatori emersi nel corso del giudizio, ha tratto la conseguenza che avendo, la convenuta, ricevuto il pagamento, aveva l'obbligo di restituire quanto indebitamente percepito.
D'altra parte, ai fini dell'azione ex art. 2033 c.c., quel che rileva è solo l'oggettiva circostanza dell'intervenuto spostamento patrimoniale privo di causa (essendo l'istante appunto tenuto solo ad allegare l'inesistenza della iuxta causa obligationis), restando, invece, del tutto irrilevante ogni profilo subiettivo e, in particolare, la condizione soggettiva del solvens (ovvero il suo versare in errore o ignoranza, scusabile o meno, “essendo ininfluente”, pertanto, che “il solvens ritenga di aver effettuato il pagamento nell'erronea consapevolezza dell'esistenza dell'obbligazione” (C.C. n. 7066/2019).
Nella vicenda de quo non può non rilevarsi la sussistenza dei presupposti sopra richiamati, individuabili il primo nell'avvenuta erogazione in favore della NI della somma di €.5.500,00 - tramite vaglia postale circolare non trasferibile n. 8951763831 del
13.04.2013, intestato ad - ed il secondo nella circostanza che la Controparte_4
NI ha incassato la suddetta somma di denaro, senza effettuare la dovuta controprestazione, con l'ovvia conseguenza che non aveva alcun diritto di percepire, né di trattenere, quanto corrispostole.
Avendo, quindi, la parte istante dimostrato, per tabulas e a mezzo testi, l'intervenuta emissione e consegna del vaglia postale circolare non trasferibile - peraltro recante chiara girata per l'incasso della NI sul retro oltre al timbro “valuta per incasso” apposto dal Banco di Napoli che ha curato l'incasso degli assegni per conto e nell'interesse di – e Parte_1 dunque, ex art. 2013 c.c., il diritto ad incassare della predetta NI e non avendo la controparte invece provato, come pur necessario, il mancato incasso del vaglia,
l'onere della prova deve ritenersi compiutamente assolto, risultando senz'altro dimostrato tanto il “pagamento” quanto il suo carattere “indebito”.
-Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c., comma 2, adducendo che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto escludere o ridurre la responsabilità della alla luce del CP_5 contegno altamente imprudente tenuto dall'attrice e consistito nell'avere versato nelle mani del “la non esigua somma di €. 5.500,00 in vista di un investimento non CP_2 contestualmente sottoscritto”.
Anche tale doglianza deve essere disattesa. Occorre, preliminarmente, evidenziare che l'eccezione di cui all'art. 1227, comma 2,
c.c. afferendo alle condotte prospettate non alla causazione dell'evento dannoso (primo comma), ma al suo aggravamento (secondo comma), e dunque al danno-conseguenza,
e non già al danno-evento, costituisce “eccezione in senso stretto” (C.C. n. 1165//2020
e C.C. n. 12714 /2010).
Conseguentemente, tale eccezione, avrebbe dovuto essere compiutamente sollevata in sede di costituzione dinanzi al Giudice di prime cure, ex artt. 166 e 167, comma 2,
c.p.c., a pena di decadenza rilevabile d'ufficio, restando, altrimenti ex art. 345, comma
2, c.p.c., improponibile e non scrutinabile in sede di gravame, a prescindere dall'eventuale accettazione del contraddittorio ex adverso che, in questo caso, non spiega “influenza alcuna” (C.C. n. 12417//2004 e C.C. n. 4190/2001,).
Nella specie, l'exceptio di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. non risulta ritualmente proposta entro il predetto termine decadenziale essendosi limitata, parte convenuta, con la comparsa di costituzione e risposta, a mettere in discussione la credibilità dell'avversa esposizione dei fatti.
Ciò a prescindere da ogni ulteriore considerazione anche in punto di effettiva applicabilità della stessa alla vicenda in esame, non essendo stata avanzata azione risarcitoria bensì ripetitoria-restitutoria ex art. 2033 c.c..
A ciò si aggiunga che parte attrice ha consegnato al promotore della NI delle somme di denaro con modalità conformi a quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle, ovvero vaglia circolare non trasferibile intestato alla NI
Assicurativa, per l'acquisto di un prodotto assicurativo/finanziario intermediato dalla
NI madre.
Quindi, sebbene l'intermediario possa sempre provare che vi sia stata una consapevole acquiescenza o, addirittura, una collusione del cliente alla violazione delle regole di condotta, da parte del promotore, è da escludersi che la consegna di denaro a mezzo di vaglia non trasferibile intestato alla NI abbia generato l'indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore e, quindi, ciò preclude la possibilità d'invocare la responsabilità solidale del cliente investitore, soprattutto nel caso, come quello in questione, in cui l'intervento del mandatario della NI, finalizzato alla proposta finanziaria e alla raccolta dell'offerta, è avvenuto direttamente al domicilio dell'attrice, quindi fuori dalla sede dell'agenzia e in condizioni di maggiore vulnerabilità per l'attore/investitore, contraente debole del rapporto contrattuale, a fronte del soggetto, a ciò autorizzato, che tale attività svolge quotidianamente in modo professionale, quale, appunto, l'agente assicurativo (Cass.12488/12; n.21729/10).
-Con l'ultimo motivo di gravame, parte appellante censura la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di manleva formulata nei confronti del chiedendo, a questa Corte, CP_2 in riforma dell'impugnata sentenza, di dichiarare tenuto e condannare quest'ultimo al pagamento del dovuto in favore dell'attrice.
Anche tale ultima doglianza non può essere accolta.
Occorre premettere che, tale ragione di doglianza, risulta proposta dall'appellante sul presupposto della propria responsabilità ex art. 2049 c.c., facendo appunto, da ciò, discendere il proprio diritto a rivalersi sull'effettivo autore dell'“illecito”, muovendo la richiesta di riforma dal rilievo per cui “se la NI deve essere ritenuta responsabile … tenuto conto che i fatti sono comunque riconducibili all'operato illecito di cu si è reso CP_2 responsabile…lo scrivente patrocinio formula domanda di manleva nei confronti dell'ex collaboratore che, pertanto, dovrà essere condannato a tenere indenne la NI da ogni e qualsivoglia esborso che questa dovesse essere dichiarata tenuta ad effettuare a favore dell'attrice” .
Orbene, acclarato che, nella specie, l'azione proposta non era risarcitoria, bensì ripetitoria ex art. 2033 c.c. e che la NI è stata evocata, non quale responsabile per un'altrui illecito, ma quale effettivo legittimato passivo, la “manleva” esercitata (da qualificarsi come anticipata azione di regresso ex art. 2055 c.c, fatta valere dal “responsabile mediato o indiretto” ex art. 2049 c.c. “nei confronti dell'autore immediato del danno” ed esperibile “per l'intera somma” (cfr. Cass. civ., 5/07/2017, n. 16512 e Cass. civ., 09/03/1988, n. 2364) non può trovare accoglimento, non sussistendo, in difetto di una responsabilità risarcitoria e dunque di un esborso a titolo di “risarcimento” da “ripartire” fra i coobbligati (cfr. ancora Cass. n. 16512/2017, cit.), i presupposti per una pronuncia ex art. 2055, comma II, c.c..
Né può riconoscersi la fondatezza di una tale richiesta dell'appellante di “manleva” da parte del terzo chiamato ad altro titolo, in quanto - al di là dei limiti derivanti dal giudicato e dalla diversità delle domande giustificanti la vocatio del terzo – occorre, in ogni caso, osservare che non sussistono i presupposti né per riconoscere tale terzo chiamato quale soggetto munito di effettiva legittimazione passiva, anche concorrente, rispetto all'altrui domanda (essendosi già evidenziato che in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c. la legittimazione”, attiva o passiva, spetta invece esclusivamente al rappresentato) né per affermare la responsabilità di tale terzo chiamato a titolo risarcitorio (non ricorrendo, ante omnia, lo stesso presupposto del danno ingiusto) non potendosi ritenere tale la restituzione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., la cui restituzione al solvens, meramente ripristinatoria rispetto all'intervenuto spostamento patrimoniale privo di causa, non è dunque suscettibile di integrare un danno ingiusto.
Conclusivamente, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Con riferimento alle spese di lite del presente grado, alcuna statuizione deve assumersi con riferimento all'appellato considerata la contumacia di quest'ultimo, CP_2 mentre per il resto seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo i parametri stabiliti in applicazione dei criteri di cui al Regolamento Min. Giustizia n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022, e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale
(come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di questa Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
“… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa da €.
5.201 ad €. 26.000
Fase studio controversia €. 567,00
Fase introduttiva del giudizio €. 461,00
Fase trattazione €. 922,00
Fase decisoria €. 956,00 totale compenso tabellare €. 2.906,00
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato
D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palmi Parte_1
n.795/2019, pubblicata il 4.09.2019, così decide:
-preliminarmente, dichiara la contumacia di CP_2
- nel merito, rigetta l'appello confermando la sentenza di primo grado;
- nulla per spese tra l' e Parte_1 CP_2
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, al pagamento delle spese legali del presente grado, in favore di CP_1
quantificate in €. 2.906,00 a titolo di compenso oltre forfetarie, IVA e CAP
[...] come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratisi antistatario;
-dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio 4.03.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)