Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia,
all'esito dell'udienza del 26/02/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.649/2017 R.G., vertente tra:
con sede a Capo d'RL (ME) in Via Vittorio Veneto s.n.c., P.IVA Controparte_1
n. , in persona del suo omonimo titolare nata a [...] P.IVA_1 Controparte_1
(ME) il 28.2.1954 ed ivi residente in [...], C.F. , C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Nespola, ed elettivamente domiciliata pressa il suo studio sito in S.Agata M.llo (ME) in Via Respighi n.2;
-opponente-
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale _2 P.IVA_2
rappresentante p.t. IG.ra (C.F. ), rappresentata e difesa, _2 C.F._2
per procura in atti, dall'Avv. Francesco Franchina, presso il cui studio sito in Acireale (CT) via
Veneto n.68, è elettivamente domiciliata;
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 70/2017, emesso dal Tribunale
di Patti in data 17/02/2017, nel procedimento RGN 1737/2016.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è
necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto,
Al fine di inquadrare i termini delle questioni con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
n.q., ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 70/2017, emesso dal Tribunale di Patti in data 17/02/2017, nel procedimento RGN 1737/2016,
con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore della _2
, la somma di Euro 24.271,17, oltre interessi e spese del procedimento, somma dovuta
[...]
per fornitura di merce, relativa a gadget e souvenir, portata dalle fatture, allegate in atti al procedimento monitorio.
A fondamento della proposta opposizione eccepiva: Controparte_1
1)Insussistenza del rapporto contrattuale. Obbligazione da fatto illecito. Nullità della pretesa.
2)Infondatezza della richiesta di pagamento. Inidoneità, insufficienza ed assoluta irrilevanza della documentazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto. 3) Richiesta di condanna per lite temeraria.
Rilevava che alcun rapporto contrattuale era intercorso tra le parti, che tra le parti vi era un contratto di cd. “conto vendita”, che il totale richiesto con il decreto ingiuntivo non tiene conto del reso consegnato e ricevuto, e neppure degli acconti percepiti dall'opposta, atteso il pagamento tramite bonifici bancari ed assegni, per Euro 7.005,00 nel 2014, ed Euro 7.150,00 nel 2015.
Alla luce di quanto sopra, chiedeva, quindi, la dichiarazione di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente revoca dello stesso, la condanna per lite temeraria, e, vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si costituiva in giudizio la TA , in persona del legale _2
rappresentante p.t. IG.ra , contestando in toto, tutti i motivi posti a base _2
dell'opposizione e chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito il rigetto della proposta opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente, e con la prova orale (interrogatorio formale e prova testimoniale).
Esaurita l'istruttoria, ed a seguito della recente assegnazione del fascicolo a questo giudicante,
all'esito dell'udienza del 26/02/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che, per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice,
nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è
affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e che, pertanto, le restanti questioni, eventualmente non trattate,
non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Preliminarmente va evidenziato non può disporsi alcuna acquisizione, e che nessuna valenza probatoria nel presente giudizio, può farsi discendere dalla sentenza emessa dal Tribunale penale di
Catania, e prodotta in atti dalla parte opposta con le note conclusive depositate, in quanto detta sentenza non è coperta da giudicato, risultando risulta impugnata, come da documentazione prodotta dalla parte opponente, che peraltro si è opposta alla produzione in giudizio.
Infatti, trattandosi di sentenza non irrevocabile, data l'espressa limitazione normativa, deve escludersi l'acquisizione di essa per le valutazioni ivi contenute, id est, per la sua parte motiva.
Passando a scrutinare il merito, l'opposizione, è parzialmente fondata e va accolta per le ragioni di seguito specificate, con la revoca del decreto ingiuntivo n. 70/2017, emesso dal Tribunale di Patti in data 17/02/2017, nel procedimento RGN 1737/2016. Va evidenziato che il procedimento per decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2° comma,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02).
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale,
rispettivamente di attore e convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio,
mentre spetta all'opponente, convenuto sostanziale, la prova dei fatti estintivi o impeditivi;
(Cass. n.
5844/2006; Cass. n. 1737/2023).
La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda,
rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciandosi comunque sulla domanda avanzata, condannando al pagamento della somma, inferiore a quella portata dal decreto, che si ritiene dovuta.
A ciò consegue l'infondatezza della contestazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo dovendosi accertare, come esposto, la fondatezza del diritto azionato alla luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione.
Il creditore opposto, dunque, deve assolvere l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria richiesta in via monitoria.
Dalla valutazione degli atti di causa emerge la parziale correttezza della pretesa avanzata da parte della TA nei confronti della CP_2 Controparte_1
Infatti, ritiene questo giudicante, che la parte opposta abbia fornito idonea prova delle somme richieste in fase monitoria, e, portate dalla fattura in atti.
Secondo il generale criterio di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Risulta documentalmente provato, con le fatture in atti, che la parte opposta ha eseguito la fornitura di merce, in favore della CP_1
Ora, è pur vero che, per costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, le fatture, poste alla base della richiesta di decreto ingiuntivo, essendo atti unilaterali, non costituiscono prova certa,
anche sul quantum, del credito azionato, in quanto la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende avvalersene, non può
costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti. Ne consegue che nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato. (Cass. Civ., sez. II, 05/08/2011, n. 17050; Cass. Civ. 23/06/1997, n.5573).
Parte opposta, ha documentalmente provato con le fatture in atti, regolarmente annotate nel registro
IVA, e con l'indicazione dettagliata della merce, con la contraddittoria esposizione dei fatti di parte opponente, e con l'istruttoria espletata, di avere fornito il materiale all'opponente.
Parte opponente ha contestato l'esistenza di un rapporto contrattuale con la ma tale CP_2
contestazione, risulta smentita dalle stesse affermazioni rese dalla stessa parte nei motivi di opposizione, affermando la stessa di avere ricevuto la merce di averla, parzialmente restituita,
trattandosi di merce consegnata in cd. “conto vendita”, ed infine di avere corrisposto delle somme in acconto per la merce ricevuta, tramite assegni e bonifici bancari.
Pertanto, risulta acclarato il rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
In merito a quanto eccepito dalla parte opponente sull'esistenza di un rapporto di cd. “conto vendita”, va rilevato che dalle emergenze istruttorie è emerso che il rapporto intercorso tra le parti deve ricondursi al contratto di compravendita e non, invece come sostenuto da parte opponente, al contratto estimatorio disciplinato dall'art. 1556 c.c., o, cd. di “conto vendita”.
Al riguardo, va evidenziato come non risulta che parte opponente abbia dimostrato i fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., né con le prove documentali né
tantomeno con quelle orali.
Sussiste quindi la prova della consegna della merce a parte attrice opponente e non sussiste, per contro, la prova contraria di cui era onerata la stessa parte, in merito alla detta consegna.
Però, va rilevato, e non risulta espressamente contestato dalla parte opposta, che anzi non ha fornito prova contraria, che parte opponente abbia parzialmente estinto il credito portato dalle fatture posto a fondamento della richiesta monitoria.
Infatti, l'opponente ha versato in atti, come risulta dagli allegati all'atto di opposizione, n.6 bonifici bancari per un importo complessivo di Euro 3.800,00, bonifici tutti con la causale acconto forniture,
nonché n.5 assegni bancari per un importo di Euro 7.300,00, emessi in favore della parte opposta, il tutto per un totale di Euro 11.100,00.
La prova della ricezione di dette somme emerge anche dalla stessa affermazione di parte opposta che in sede di interrogatorio formale ha confermato la circostanza articolata alla lettera D) della II
memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., all'epoca vigente, ovvero della ricezione della somma di
Euro 7.005,00, nonché con la deposizione del teste figlio della parte opposta, il Testimone_1
quale escusso all'udienza del 18/06/2019, ha riferito che gli assegni ricevuti (punto 5) del capitolato di prova, sono stati conteggiati. Ma non risulta alcuna prova offerta dalla parte opposta in merito.
Pertanto, non avendo parte opposta fornito alcuna prova contraria, ovvero la riconducibilità delle somme ricevute, ad altre eventuali forniture, e ritenuto solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso monitorio, il decreto ingiuntivo va revocato, e va disposta comunque pronunzia comunque sulla domanda avanzata, condannando parte opponente al pagamento della somma,
inferiore a quella portata dal decreto ingiuntivo.
Pertanto, provata la corresponsione della somma di Euro 11.100,00, portata dagli assegni e bonifici bancari in atti, il credito portato dal decreto ingiuntivo va rideterminato, nella somme di Euro
13.171,17, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Pertanto, e per le motivazioni sopra specificate, va revocato il decreto ingiuntivo n. 70/2017,
emesso dal Tribunale di Patti in data 17/02/2017, nel procedimento RGN 1737/2016, ed in parziale accoglimento della domanda proposta, parte opponente va condannata al Controparte_1
pagamento, in favore della parte opposta, , della _2
somma rideterminata di Euro 13.171,17, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Le spese del giudizio, visto il parziale accoglimento della domanda vanno compensate per metà
restando la restante metà a carico della parte opponente, e liquidate come da dispositivo applicato il
D.M. 55/2014, e successive modifiche ed integrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1)Accoglie l'opposizione, e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 70/2017, emesso dal
Tribunale di Patti in data 17/02/2017, nel procedimento RGN 1737/2016, ed in parziale accoglimento della domanda proposta, parte opponente va condannata al Controparte_1
pagamento, in favore della parte opposta, , della _2
somma rideterminata di Euro 13.171,17, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2)Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della TA Controparte_1
opposta, che liquida, già parzialmente compensate, in Euro 2.538,50, oltre spese generali CPA ed
IVA come per legge;
Così deciso in Patti 26/02/2025.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Il Giudice on.
Antonino Casdia