Accoglimento
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 12/03/2026, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02009/2026REG.PROV.COLL.
N. 03809/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3809 del 2025, proposto da OR S.r.l. e LA S.r.l. - ciascuna in proprio e nella qualità, rispettivamente, di capogruppo mandataria e di mandante del costituendo R.T.I. tra le medesime società - in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Angelo Clarizia e Sara Cacciatore, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, via Principessa Clotilde n. 2,
contro
il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di Gestione Servizi Integrati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Aureli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III n. 3394/2025, resa tra le parti, emessa nel giudizio R.G. n. 9449/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza e di Gestione Servizi Integrati S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025, il Cons. ST RA e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con determinazione n. 76369/2023 del 11 marzo 2023, il Comandante Generale della Guardia di Finanza autorizzava la Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari a contrarre, in forma pubblico amministrativa, mediante il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016, il servizio di ristorazione collettiva in forma di “ Catering completo ” a mezzo self service per la durata di 30 mesi del valore stimato di € 10.523.193,10 (Iva 4% inclusa), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
1.2. All’esito del confronto competitivo, svolto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, OR S.r.l. in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del costituendo TI, e LA S.r.l. si sono collocate in seconda posizione, con il punteggio complessivo di 97,33 punti, mentre al primo posto si è graduata l’aggiudicataria Gestione Servizi Integrati S.r.l., con complessivi punti 99.
1.3. Successivamente, con determinazione n. 1154 del 22 dicembre 2023, trasmessa con nota prot. 180179 del 27 dicembre 2023, la Guardia di Finanza disponeva l’aggiudicazione in favore della G.S.I. S.r.l..
1.4. Con ricorso proposto dinnanzi al Tar per la Puglia (Bari) l’TI OR S.r.l. ha impugnato l’aggiudicazione e - per quanto di interesse nel presente ricorso per revocazione - con il primo motivo di ricorso introduttivo ha censurato il punteggio attribuito alla G.S.I. S.r.l. per il criterio A3 “ Specifiche tecniche premianti di cui ai Cam (Criteri Ambientali Minimi) ”, avendo l’aggiudicataria individuato quale fornitore un soggetto (EN S.r.l.) che, tuttavia, non sarebbe produttore di alimenti biologici a Km 0 così come richiedevano il criterio e l’art. 16 del Capitolato d’Oneri, bensì un commerciante di prodotti alimentari; si deduceva quindi che tale fornitore non poteva essere considerato ai fini delle valutazioni per l’attribuzione dei punteggi nel rispetto dei criteri del Km 0 e della filiera corta (in relazione ai quali l’individuazione del produttore primario ha carattere essenziale). Ha quindi dedotto che con l’espunzione dei 7 punti attribuiti per il criterio in discorso, la controinteressata avrebbe dovuto conseguire solo 92 punti complessivi (anziché 99), inferiori al punteggio attribuito al TI OR (97,33 punti).
1.5. A sua volta l’aggiudicataria G.S.I. S.r.l. articolava ricorso incidentale (notificato in data 11 marzo 2024) censurando il punteggio attribuito all’offerta tecnica del TI OR – LA, al quale in tesi andava assegnato un punteggio inferiore per il criterio A.3., dovendo accedersi alla configurazione del requisito del Km 0 e filiera corta in base alla legge n. 61/2022 piuttosto che in base ai CAM di cui al D.M. 16 marzo 2020, n. 65, richiamati nella lex specialis .
1.6. Con sentenza n.1183/2024, il TAR per la Puglia (Bari):
a ) dichiarava l’inammissibilità per difetto di giurisdizione, nonché per carenza di interesse, dei secondi motivi aggiunti formulati dal TI OR-LA;
b ) dichiarava l’inammissibilità per difetto di giurisdizione nonché l’infondatezza dei quarti motivi aggiuntivi formulati dal TI OR-LA;
c ) rigettava, in quanto infondati, il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio nonché i primi e terzi motivi aggiunti formulati dal TI OR-LA;
d ) accoglieva il primo motivo del ricorso incidentale proposto da G.S.I. S.r.l.;
e ) dichiarava conseguentemente assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale proposto da G.S.I. S.r.l.;
f ) riteneva il primo motivo del ricorso principale proposto dal TI OR-LA come fondato ma inidoneo a superare la prova di resistenza - in ragione della fondatezza del primo motivo di ricorso incidentale proposto da G.S.I. - e, conseguentemente, lo dichiarava improcedibile per carenza d’interesse.
In sostanza il TAR per la Puglia pur avendo ritenuto fondata la censura articolata con il primo motivo del ricorso principale dell’TI OR, in quanto “ Alla G.S.I. (…) sono stati attribuiti n. 7 punti premiali nonostante sia sostanzialmente mancata nell’offerta tecnica l’indicazione del produttore primario (non essendo tale la EN) e – correlativamente - la localizzazione dei relativi terreni agricoli o sito produttivo, risultando agli atti solo la sede della EN stessa, priva della suddetta qualità ”, respingeva il ricorso principale in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale, sopra descritto.
1.7. Con ricorso in appello (R.G. n. 9449/2024) il TI OR-LA impugnava innanzi al Consiglio di Stato la sentenza n. 1183/2024 del Tar per la Puglia, censurando tra l’altro la statuizione di accoglimento del motivo di ricorso incidentale della G.S.I. S.r.l..
1.8. Si costituiva in appello G.S.I. S.r.l. la quale proponeva appello incidentale, chiedendo l’annullamento della sentenza del Tar per la Puglia nella parte in cui il giudice di prime cure, pur respingendo il ricorso principale proposto dal TI OR-LA in ragione dell’accoglimento del ricorso incidentale di Gestione Servizi S.r.l., aveva tuttavia ritenuto fondata la censura sollevata dal medesimo TI col primo motivo del ricorso introduttivo, focalizzata, come già evidenziato, sull’insussistenza di un produttore primario richiesto dal criterio A.3. (avendo individuato la G.S.I. un solo soggetto, la EN S.r.l., ritenuta dal Tar non essere un produttore di alimenti biologici a Km 0, bensì un commerciante di prodotti alimentari).
1.9. Con sentenza n. 3394/2025 questa Sezione del Consiglio di Stato, si è così pronunciata:
- ha ritenuto fondato il primo motivo di appello proposto dal TI OR-LA statuendo l’applicabilità dei CAM di cui al DM n. 65/2020 e concludendo peraltro che “ anche nell’ipotesi in cui ai fini della individuazione dei prodotti a chilometro zero offerti dalle ricorrenti principali debba aversi riguardo alla distanza prevista dalla l. n. 61/2022, i prodotti valorizzabili ai fini della attribuzione del punteggio de quo sarebbero complessivamente pari a 17 (dovendo escludersi, come da esse stesse ammesso, quelli forniti dal produttore “Fortunato”), con la conseguente spettanza di 6 punti, che consentirebbero loro, con il punteggio complessivo di 95,33 punti, di sopravanzare la società appellata, con i suoi (inferiori) 92 punti, nella graduatoria conclusiva così come derivante dall’accoglimento, da parte del T.A.R., delle censure da quelle formulate in primo grado ”;
- ha accolto anche il primo motivo dell’appello incidentale formulato dalla G.S.I. ritenendo che “ al fine di escludere che la EN fosse qualificabile come “produttore primario” per i fini suindicati, non è sufficiente rilevare, come fa la sentenza appellata, che l’attività di produzione non sia compresa nella sua attività prevalente così come risultante dalla relativa certificazione camerale ma solo nel relativo oggetto sociale, laddove non si dimostri che trattasi di attività del tutto avulsa e scoordinata rispetto a quella principale, tale da escludere che essa sia effettivamente svolta dalla stessa impresa ”;
- ha, quindi, concluso che “ …Dall’accoglimento della suddetta censura dell’appello incidentale deriva la reintegrazione dell’aggiudicataria nel punteggio originariamente assegnato, pari a 99 punti, ed il ripristino della sua iniziale posizione prioritaria nella graduatoria conclusiva della gara, a fronte dei 95,33 punti spettanti alle appellanti principali: il primo motivo dell’appello principale, quindi, pur astrattamente fondato, è inidoneo ad apportare alle sue promotrici alcun effettivo beneficio e, nella parte in cui sarebbe funzionale a preservare l’utilità garantita alle ricorrenti principali dalla fondatezza del primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, ravvisata - erroneamente, come si è detto - dal T.A.R., deve essere dichiarato improcedibile ”.
In definitiva questa Sezione, in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo dell’appello incidentale, ha dichiarato l’improcedibilità del primo motivo dell’appello principale, respingendo - al contempo - gli altri motivi dell’appello principale; ha dichiarato improcedibile il secondo motivo dell’appello incidentale e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, respinto sia il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio che il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarando l’assorbimento del secondo motivo di quest’ultimo, riproposto in appello.
2.1. Con atto notificato il 9 maggio 2025 l’TI OR-LA ha impugnato per revocazione la sentenza del Consiglio di Stato n. 3394/2025, pubblicata in data 18 aprile 2025, con la quale è stato respinto il ricorso NRG 9449/2024 presentato dallo stesso costituendo TI OR-LA, in relazione al capo della sentenza di accoglimento del primo motivo dell’appello incidentale proposto da G.S.I. S.r.l..
Con il ricorso parte ricorrente ha chiesto a questo Consiglio:
- in via rescindente, la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3394/2025 relativamente al capo gravato;
- in via rescissoria, rigettare il primo motivo dell’appello incidentale proposto da G.S.I. S.r.l e, per l’effetto, accogliere l’appello proposto dal TI OR-LA, annullando la sentenza del TAR Puglia, sede Bari, n. 1183/2024, con conseguente accoglimento delle domande articolate e segnatamente:
1. annullare la determinazione del Comandante della Legione Allievi di Bari n. 1154 del 22 dicembre 2023, inerente all’aggiudicazione del predetto servizio alla società Gestione Servizi Integrati S.r.l. con sede in Roma, in via Girolamo Benzoni n. 45;
2. accertare e dichiarare il diritto del TI OR-LA all’aggiudicazione dell’appalto di cui è causa;
3. accertare, dichiarare e condannare, per l’effetto, la stazione appaltante al risarcimento del danno anzitutto in forma specifica, con subentro della costituenda TI nel contratto, previa declaratoria di inefficacia dello stesso;
4. in via subordinata, accertare, dichiarare e condannare la stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente da quantificarsi, in via presuntiva e forfettaria, nella misura di seguito indicata: 10% dell’importo a base di gara con riferimento al danno ingiustamente sofferto per il mancato utile di impresa dovuto alla mancata esecuzione dell’appalto; 5% dell’importo a base di gara con riferimento al pregiudizio ingiustamente sofferto in ragione della mancata qualificazione professionale subita a causa del mancato affidamento dell’incarico (cd. danno curriculare).
2.2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza, i quali hanno depositato in data 20 novembre 2025 documenti e memoria con la quale hanno chiesto la reiezione del ricorso per revocazione in quanto inammissibile e/o infondato.
2.3. Si è costituita in giudizio anche Gestione Servizi Integrati S.r.l. la quale ha depositato atto di costituzione chiedendo rigettarsi del ricorso per revocazione in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto.
2.4. Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3. Preliminarmente deve darsi atto che a seguito delle eccezioni di inammissibilità sollevate dal TI OR-LA nella propria memoria di replica in relazione:
a ) alla memoria ex articolo 73, comma 1, c.p.a. depositata dall’Amministrazione il 20 novembre 2025 senza il rispetto del termine di quindici giorni stabilito dallo stesso articolo 73 e dall’articolo 119 c.p.a.,
b) ai documenti allegati alla predetta memoria dell’Amministrazione, i quali sono inammissibili anche ai sensi dell’articolo 104, comma 2, c.p.a., non essendo state spiegate – in disparte ogni approfondimento sulla rilevanza di tali documenti – le ragioni per le quali essi non siano stati prodotti nel giudizio a quo ;
il rappresentante della difesa erariale ha dichiarato in udienza di rinunciare alla suddetta memoria, insistendo tuttavia oralmente per l’inammissibilità del ricorso per revocazione, come risulta dal relativo verbale.
Deve pertanto disporsi lo stralcio e l’inutilizzabilità dei suddetti documenti ai fini del decidere.
4. Venendo all’esame del ricorso, l’TI OR-LA ha impugnato per revocazione la sentenza del Consiglio di Stato n. 3394/2025 in relazione al capo della sentenza di accoglimento del primo motivo dell’appello incidentale proposto da G.S.I. S.r.l..
A sostegno della domanda revocatoria l’TI OR-LA deduce che la statuizione di questo Consiglio sul punto (che ha reso improcedibile il primo motivo di appello principale del TI OR ancorché dichiarato fondato dallo stesso Consiglio di Stato) risulterebbe viziata da un chiaro e grave errore di fatto, atteso che il giudice di appello non si sarebbe avveduto che agli atti di causa di primo grado vi era una specifica dichiarazione della stessa EN S.r.l. (doc. 10 depositato dal TI OR in data 15 febbraio 2024) che escludeva in radice di essere un produttore primario, affermando anzi che “ EN in nessun caso è da considerare quale produttore primario ”.
Parte ricorrente si duole dunque del fatto che nonostante tale documento risultasse depositato agli atti del giudizio il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che “ al fine di escludere che la EN fosse qualificabile come “produttore primario” per i fini suindicati, non è sufficiente rilevare, come fa la sentenza appellata, che l’attività di produzione non sia compresa nella sua attività prevalente così come risultante dalla relativa certificazione camerale ma solo nel relativo oggetto sociale, laddove non si dimostri che trattasi di attività del tutto avulsa e scoordinata rispetto a quella principale, tale da escludere che essa sia effettivamente svolta dalla stessa impresa ”.
Sicché il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’attività di produzione “ non possa ritenersi non effettivamente svolta… ”, in assenza di prova contraria [“ ….laddove non si dimostri che trattasi di attività del tutto avulsa e scoordinata rispetto a quella principale, tale da escludere che essa sia effettivamente svolta dalla stessa impresa (…) Quanto invece all’assunto secondo cui la EN non svolgerebbe di fatto e nemmeno in via secondaria l’attività di produzione, deve osservarsi che non solo lo stesso è stato introdotto solo con la memoria del 29 marzo 2025, ma non è supportato da congrui elementi dimostrativi, dovendo la parte che formula la censura (quali erano, in primo grado, le odierne appellanti) corredarla dei necessari elementi di prova ”] .
Dunque, secondo parte ricorrente, agli atti del giudizio (sia in primo grado che in appello) era stata fornita la prova che la EN non svolgeva attività di produzione.
Ciò integrerebbe l’errore revocatorio, che si sostanzia in una tipica ipotesi di c.d. “abbaglio dei sensi”, commesso dal giudice d’appello. Questi avrebbe infatti affermato una circostanza che non trova riscontro nella realtà processuale, in quanto avrebbe pretermesso un documento decisivo versato in giudizio in prime cure, senz’altro inconfutabile in quanto avente contenuto confessorio, che escluderebbe in capo alla EN la qualifica di produttore primario, e non si sarebbe nemmeno avveduto che la questione era stata introdotta già con il ricorso di prime cure, e non già soltanto in appello con la memoria del 29 marzo 2025, come invece erroneamente sostenuto nella sentenza.
4. Preliminarmente, giova ricostruire l’ambito di operatività del rimedio revocatorio per errore di fatto, evidenziando in quali ipotesi il ricorso ex artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c. possa essere impiegato per denunciare l’omessa pronuncia su una delle questioni componenti il thema decidendum del giudizio concluso con la sentenza censurata.
Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio (Ad. Plen., 24 gennaio 2014, n. 5; sez. III, 6 novembre 2020, n. 6842), ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c., l’errore di fatto “revocatorio” - da distinguere dall’errore di diritto, tale da non dare luogo ad esito positivo della fase rescindente del giudizio di revocazione, non potendo l’istituto della revocazione, attesa la sua eccezionalità, essere impiegato come terzo grado di giudizio - deve rispondere a tre requisiti:
a ) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentalmente escluso, ovvero inesistente un fatto documentalmente provato;
b ) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato, dove per errore su un “ punto controverso ” si intende quello formatosi su un punto che nella sentenza impugnata è stato deciso in base all’apprezzamento delle risultanze processuali, alla loro valutazione e alla loro interpretazione da parte del giudice (Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2020, n. 1418);
c ) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
Costituisce errore di fatto revocatorio essere incorso, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, in omissione di pronunzia o aver esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo, salvo che si contesti l’erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o l’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita (Cons. Stato, sez. IV, 6 agosto 2020, n. 4955).
Applicando le superiori coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame il ricorso per revocazione deve ritenersi ammissibile.
4.1. In punto di fatto il Collegio rileva che già nel giudizio di primo grado l’TI OR-LA aveva agitato la questione qui controversa deducendo reiteratamente in varie parti del ricorso che EN non è un produttore primario e che esercita esclusivamente attività commerciale, producendo tempestivamente il documento di cui si discute ( sub n. 10 del fascicolo di parte).
Al punto1.9. del ricorso di primo grado riferiva infatti “ che la società EN, su esplicita richiesta avanzata dalla società OR, ha espressamente riconosciuto di non essere un produttore primario, svolgendo attività di trading. Infatti, con istanza datata 8.2.2024, la società OR ha significato quanto segue: “la presente per comunicarvi che abbiamo la necessità di acquisire da parte vostra informazioni preziose e conferme relativamente alla attività propria della vostra azienda, al fine di fornire chiarimenti utili nell’ambito di un contenzioso che ci vede direttamente coinvolti, essendo la società OR srl in TI con LA Srl risultata seconda nella gara di appalto per l’affidamento del servizio di mensa obbligatoria per conto della Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari. Le chiediamo dunque di comunicarci se vero è che la EN svolge esclusivamente attività di trading (commercio) di prodotti ortofrutticoli freschi (codice ATECO 46.3131 – Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi) e che non è invece produttore primario. Del resto in occasione della partecipazione alla suddetta gara, noi stessi abbiamo definito per ogni tipologia di prodotto un contratto preliminare di fornitura proprio con voi, in qualità di esercenti attività di commercio di prodotti agricoli ”.
Esponeva, altresì, che “ …La società EN ha dato tempestivo riscontro, in pari data, dichiarando: “In riscontro alla Vostra nota prot. n. 2037/24, confermiamo che la società EN è iscritta alla CCIAA di Bari quale esercente attività di commercio all’ingrosso di frutta ed ortaggi freschi (codice ATECO 46.3131). EN svolge pertanto esclusivamente attività di trading (commercio) di prodotti ortofrutticoli freschi, con la caratteristica di biologico. EN in nessun caso è da considerare quale produttore primario ”.
4.2. Sempre in punto di fatto va ancora rilevato che anche nell’atto di appello l’TI OR-LA aveva insistito nella censura secondo cui EN non è produttore primario ma solo un intermediario commerciale, deducendo a conferma di ciò che contrariamente alle dichiarazioni fornite in sede di gara, l’aggiudicataria G.S.I. in fase di esecuzione ha sostituito la ditta EN con altro operatore, la società Goldfruits di Petruzzelli Savino, e che compulsata sulla circostanza dal RUP, l’aggiudicataria ha fornito chiarimenti, giusta nota del 24 luglio 2024, sostenendo che la EN aveva procurato non meglio precisati disservizi.
5. Ciò premesso, il ricorso per revocazione è fondato quanto al profilo rescindente, in quanto effettivamente sussiste il denunciato errore di fatto consistente nel mancato esame del documento, depositato dalle ricorrenti in primo grado, con cui la società EN S.r.l. (indicata dall’aggiudicataria Gestione Servizi Integrati S.r.l. quale fornitore dei propri prodotti a “ chilometro zero ”) riconosceva di non svolgere attività di produzione: dal che, nella prospettazione di parte ricorrente, discenderebbe l’impossibilità di qualificare la predetta società quale “ produttore primario ” ai fini dell’attribuzione del punteggio per il criterio A.3 di valutazione dell’offerta tecnica di cui al Capitolato d’oneri (documento n. 11 del deposito documentale delle ricorrenti in primo grado del 13 febbraio 2024).
Al riguardo, nel senso dell’effettiva sussistenza di un errore rilevante ai sensi dell’articolo 395, n. 4), c.p.c., va osservato:
a ) che del predetto documento non vi è alcuna menzione nella sentenza revocanda, la quale invece afferma positivamente la possibile sussistenza in capo a EN della qualità di “ produttore primario ” esclusivamente sulla scorta di considerazioni afferenti al certificato camerale di tale impresa prodotto in gara;
b ) che, proprio per quanto appena detto, non può condividersi l’assunto di Gestione Servizi Integrati secondo cui il supposto errore ricadrebbe su un punto controverso esaminato dalla sentenza revocanda, e pertanto non sarebbe suscettibile di rilevare come errore revocatorio ex articolo 395, n.4), c.p.c., giacché il T.A.R. aveva ritenuto fondata la censura de qua sulla base del diverso vizio costituito dalla non riconducibilità alla nozione di “ chilometro zero ” di tutti i prodotti offerti come tali dall’aggiudicataria, e su questo punto si è sviluppato il contraddittorio in appello (e si è pronunciata la sentenza revocanda), lasciando in ombra - salvo quanto si dirà subito appresso – il profilo relativo alla posizione di EN S.r.l.;
c ) che nemmeno è condivisibile l’assunto, supportato da corposi richiami di giurisprudenza, per cui il semplice omesso esame di un documento non dimostra di per sé la sussistenza di un errore di fatto revocatorio, ben potendo lo stesso documento essere stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione: ciò in quanto nella specie – al contrario – si rinviene in sentenza l’affermazione per cui, a fronte di quanto risultava dal certificato camerale di EN S.r.l. (secondo il Collegio idoneo a qualificare tale società come “ produttore primario ”), l’argomento secondo cui essa non svolgeva di fatto e nemmeno in via secondaria l’attività di produzione è stato considerato astrattamente rilevante, ma di fatto non dimostrato e affermato solo con la memoria del 29 marzo 2025 (§ 5.2 della sentenza impugnata), sicché vi è la prova positiva del mancato esame del documento de quo , la cui considerazione – se vi fosse stata – non avrebbe indotto il Collegio a un’affermazione così perentoria;
d ) che nemmeno può “svalutarsi” la rilevanza del documento in questione, come argomentato tutte le parti intimate, sulla scorta del suo carattere informale e delle modalità con cui è stato acquisito dalle attuali ricorrenti: sicuramente si tratta di un documento extra-procedimentale acquisito ex post , ma ciò che le istanti dovevano fare in sede giudiziale – secondo quanto si legge nella stessa sentenza revocanda - era dimostrare l’erroneità della valutazione operata dalla Commissione di gara nell’attribuzione del punteggio de quo , ed a tal fine il documento in questione ben poteva essere utilizzato, diversa essendo la questione – su cui si tornerà nell’esame della fase rescissoria – di quali siano gli effetti dell’errore così dimostrato;
e ) che, a fronte di tutto ciò, condivisibile è l’argomentazione delle ricorrenti secondo cui nel caso di specie, trattandosi di valutazioni afferenti non ai requisiti di ammissione alla procedura (laddove vengono in gioco esigenze legate al favor partecipationis ed alla par condicio tra i concorrenti), bensì al giudizio su uno specifico criterio di valutazione delle offerte tecniche, la stazione appaltante era tenuta a valutare con particolare rigore il rispetto di quanto richiesto dalla lex specialis ai fini dell’assegnazione del punteggio premiale.
5.1. Conclusivamente, sotto il profilo rescindente il ricorso per revocazione deve essere accolto.
5.2. L’accoglimento della fase rescindente comporta l’annullamento del capo della sentenza impugnata per revocazione, al quale deve seguire, nella conseguente fase rescissoria, l’esame dei motivi di gravame (Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2015, n. 4294).
6. Venendo dunque al profilo rescissorio, ritiene il Collegio che il ricorso per revocazione avverso il capo della sentenza di accoglimento del primo motivo dell’appello incidentale proposto da G.S.I. S.r.l. sia fondato e meritevole di accoglimento, sia pure con i limiti e nei sensi appresso precisati.
6.1. A questo riguardo rilevano le osservazioni delle parti resistenti circa il modo con cui le ricorrenti in revocazione hanno dimostrato il carattere indebito dell’attribuzione del punteggio per il criterio in esame, venendo all’esame del Collegio due distinti documenti di opposto contenuto, entrambi promananti dal legale rappresentante di EN.
Va premesso che il Capitolato d’oneri, in tema di comprova in sede di valutazione dell’offerta tecnica relativamente al sub-criterio di valutazione A.3 (“ Specifiche tecniche premianti di cui ai Cam (Criteri Ambientali Minimi) ”) prevede: “ Presentare una dichiarazione dell’impegno assunto che riporti l’elenco dei produttori primari, associazioni di produttori primari o aziende di trasformazione che fanno uso di materie prime o dei principali ingredienti dei prodotti trasformati da «KM 0», con le seguenti informazioni: le categorie di prodotti biologici e le relative quantità che verranno forniti da ciascuno di detti subfornitori; la localizzazione del terreno agricolo o del sito produttivo. A tale dichiarazione devono essere allegati i contratti preliminari con i «produttori» che riportino: gli estremi delle licenze relative alle certificazioni biologiche possedute; le quantità su base mensile per l’ortofrutta o su base annua per le altre categorie di derrate alimentari che prevedono di fornire per l’intera durata contrattuale; la localizzazione dei loro terreni produttivi e la capacità produttiva annua per ciascuna specie ortofrutticola che verrà fornita. Nel caso di impegno a fornire prodotti biologici trasformati da KM 0, deve essere indicata la provenienza delle materie prime principali che vi sono contenute ”.
Ciò premesso:
a ) il primo documento che viene in esame è l’apposita “ Dichiarazione di intenti per la fornitura di derrate alimentari ” sottoscritta dal legale rappresentante di EN (cfr. doc. 4 depositato nel fascicolo di appello) ed allegata all’offerta di G.S.I. S.r.l., con la quale EN si era espressamente impegnata a fornire per la gara in esame (puntualmente individuata nell’intestazione del modulo di dichiarazione) i prodotti ivi indicati qualora G.S.I. fosse risultata aggiudicataria della gara, ivi precisando non solo la tipologia di prodotti biologici da Km 0 che si impegnava a fornire, ma anche le certificazioni biologiche possedute (afferenti evidentemente alla produzione in proprio dei prodotti biologici da fornire), la distanza dalla sede di servizio e la capacità produttiva annua per ciascun prodotto ortofrutticolo fresco oggetto di fornitura; si tratta, dunque, di un documento con il quale EN dichiara di essere il “ produttore ” dei prodotti ortofrutticoli oggetto di fornitura;
b ) il secondo documento che viene in esame è la dichiarazione resa - ex post rispetto all’aggiudicazione - dal medesimo legale rappresentante della stessa EN S.r.l. in risposta allo specifico quesito sottopostogli dal TI OR-LA (doc. 10 depositato dal TI OR in data 15 febbraio 2024) del seguente tenore: “ In riscontro alla Vostra nota prot. n. 2037/24, confermiamo che la società EN è iscritta alla CCIAA di Bari quale esercente attività di commercio all’ingrosso di frutta ed ortaggi freschi (codice ATECO 46.3131). EN svolge pertanto esclusivamente attività di trading (commercio) di prodotti ortofrutticoli freschi, con la caratteristica di biologico. EN in nessun caso è da considerare quale produttore primario ”.
6.2. Osserva il Collegio che si tratta con tutta evidenza di due documenti, di contenuto diametralmente opposto, entrambi provenienti dal legale rappresentante della EN: una prima dichiarazione di essere produttore, resa a corredo dell’offerta di G.S.I. per la partecipazione alla procedura di gara per l’affidamento del servizio mensa obbligatoria per conto della Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari; una seconda dichiarazione di non essere produttore resa in via epistolare a OR S.r.l., che l’ha sollecitata al dichiarato fine di utilizzarla nel contenzioso in essere proprio in margine all’aggiudicazione della medesima gara.
Come si è innanzi avuto modo di accennare, nonostante il suo carattere informale e le modalità con cui è stato acquisito dalle attuali ricorrenti (si tratta cioè di un documento extra-procedimentale acquisito ex post ), questa seconda dichiarazione riveste comunque una sua rilevanza, posto che ciò che le ricorrenti dovevano dimostrare in sede giudiziale era l’erroneità della valutazione operata dalla Commissione di gara nell’attribuzione del punteggio de quo , ed a tal fine il documento in questione, ancorché postumo, ben poteva essere utilizzato in giudizio; diversa è la questione di quali siano gli effetti dell’errore commesso dal giudice di appello nel pretermettere l’esame del suddetto documento pur depositato in giudizio, ossia se la sua acclarata esistenza comporti la mancata attribuzione in toto all’aggiudicataria del punteggio premiale previsto per il più volte citato criterio A.3, senza che residui all’Amministrazione alcun ulteriore margine di discrezionalità.
6.3. Va preliminarmente osservato che, contrariamente all’assunto delle ricorrenti in revocazione, la mail postuma con la quale il legale rappresentante di EN ha dichiarato a OR che la società medesima in nessun caso è da considerare quale produttore primario non riveste natura confessoria, in quanto così facendo egli non ammette alcun fatto a proprio sfavore; né, d’altra parte, con detta mail dichiara di sconfessare esplicitamente la precedente dichiarazione da egli stesso resa in sede di gara a corredo dell’offerta di G.S.I., posto che di essa nella corrispondenza intercorsa tra OR e EN non si fa alcuna menzione, nemmeno implicita.
Per tali ragioni, ritiene il Collegio che la questione in esame non possa essere risolta sul piano della supposta prevalenza probatoria di un documento rispetto all’altro, ponendosi gli stessi su un piano di sostanziale equivalenza, e non ravvisandosi la sussistenza di alcun elemento per ricavare aliunde quale delle due dichiarazioni corrisponda a verità o per diversamente inferirne – in disparte la diversa sede in cui esse sono state rese, procedimentale la prima, extra-procedimentale la seconda - che il legale rappresentante della EN abbia inteso con la seconda dichiarazione sconfessare la prima.
6.4. Orbene, considerata l’ambiguità e la situazione di incertezza determinata dalla sopravvenuta dichiarazione rispetto all’attribuzione del punteggio premiale, ritiene il Collegio che trattandosi di valutazioni afferenti non ai requisiti di ammissione alla procedura (laddove vengono in gioco esigenze legate al favor partecipationis ed alla par condicio tra i concorrenti), bensì al giudizio su uno specifico criterio di valutazione delle offerte tecniche, la questione debba necessariamente trovare soluzione in sede di verifica in concreto da parte della stazione appaltante.
6.5. Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto ai limitati fini della regressione della procedura di gara al momento della valutazione delle offerte tecniche, con conseguente annullamento della determina di attribuzione del punteggio nella sola parte in cui attribuisce il punteggio premiale in favore di G.S.I., nonché di tutti gli atti a valle fino all’aggiudicazione.
La stazione appaltante, nella riedizione del potere, espletate le opportune verifiche, sarà tenuta a valutare con particolare rigore il rispetto di quanto richiesto dalla lex specialis ai fini dell’assegnazione del punteggio premiale richiesto da G.S.I. S.r.l., rideterminandosi conseguentemente e coerentemente sull’aggiudicazione.
7. La soluzione appena enunciata comporta la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto con effetto ex nunc ; non può tuttavia darsi luogo alla delibazione della domanda di risarcimento in forma specifica di subentro delle ricorrenti nel contratto di appalto, nonché alla delibazione della subordinata domanda di risarcimento per equivalente, non essendovi alcuna certezza del danno subito dal momento che, allo stato, è ignoto l’esito della nuova valutazione del punteggio premiale che seguirà all’odierno annullamento.
8. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, in sede rescissoria va accolto il ricorso per revocazione proposto dal TI OR - LA, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione mentre vanno respinte le domande risarcitorie proposte.
9. La peculiarità del caso proposto con ricorso per revocazione giustifica la compensazione delle spese e degli onorari dell’intero giudizio tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto:
a ) in via rescindente, accoglie il ricorso e per l’effetto revoca la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3394/2025 relativamente al capo gravato;
b ) in via rescissoria:
- respinge il primo motivo dell’appello incidentale proposto da Gestione Servizi Integrati S.r.l., agli effetti di cui in motivazione;
- accoglie l’appello principale proposto da OR S.r.l. e LA S.r.l. e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso dalle stesse proposto in primo grado, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione;
- accoglie la domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato tra l’amministrazione e la società controinteressata, a decorrere dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore;
- respinge le domande risarcitorie proposte;
c ) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 4 e 11 dicembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
AF RE, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
ST RA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST RA | AF RE |
IL SEGRETARIO