Articolo 3 della Legge 28 aprile 1976, n. 399
Articolo 2
Versione
27 giugno 1976
Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 180 milioni, si fara' fronte nell'anno finanziario 1975 a carico del capitolo 7701 "Costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche di 1ª, 2ª e 3ª categoria, eccetera" dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Entrata in vigore il 27 giugno 1976