Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/03/2026, n. 6269
CASS
Sentenza 17 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 c. 5 dpr 29.9.73 n. 602, e degli artt. 2697 e 2729 c.c.

    La Corte ritiene fondato il motivo, affermando che la responsabilità del socio di secondo livello per i debiti tributari della società estinta sussiste nei limiti degli utili extracontabili presuntivamente distribuiti, quando la società socia della compagine estinta sia un mero schermo rispetto ai suoi soci-persone fisiche. La Corte enuncia il principio di diritto secondo cui la responsabilità del socio di secondo livello può ritenersi sussistente nei limiti degli utili extracontabili presuntivamente distribuiti quando la società socia sia un mero schermo rispetto ai suoi soci-persone fisiche.

  • Accolto
    Responsabilità dell'amministratore e liquidatore per debiti tributari

    La Corte afferma che la responsabilità degli ex liquidatori e amministratori è di tipo risarcitorio e illimitato per fatto proprio ex artt. 1176 e 1218 c.c. e non di tipo successorio. La CTR dovrà verificare la responsabilità del contribuente quale ex amministratore e liquidatore nel rispetto dei principi e limiti evidenziati, in particolare quelli relativi alla limitazione della responsabilità ai soli periodi di imposta anteriori al 13 dicembre 2014 per le sole imposte sui redditi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/03/2026, n. 6269
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6269
    Data del deposito : 17 marzo 2026

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