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14 dicembre 2024
14 dicembre 2024
Art. 2. Abbandono di animali 1. All' articolo 727 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena e' aumentata di un terzo»;
b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
«All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno».
2. Al primo comma dell'articolo 589-bis del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte».
3. Al primo comma dell'articolo 590-bis del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' articolo 727 del codice penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 727 (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita' e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena e' aumentata di un terzo.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.».
- Per il testo degli articoli 589-bis e 590 bis del codice penale , come modificato dalla presente legge, si veda nelle note all'articolo 1.
a) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena e' aumentata di un terzo»;
b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
«All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno».
2. Al primo comma dell'articolo 589-bis del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte».
3. Al primo comma dell'articolo 590-bis del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' articolo 727 del codice penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 727 (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita' e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena e' aumentata di un terzo.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.».
- Per il testo degli articoli 589-bis e 590 bis del codice penale , come modificato dalla presente legge, si veda nelle note all'articolo 1.
Commentario • 1
- 1. novità sull'abbandono degli animaliMaria Teresa Caputo · https://www.diritto.it/ · 17 gennaio 2025 · 5.111742
[…] lo abbandona condannandolo a morte quasi certa. L'articolo 2 della legge 177 del 25 novembre 2024 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285) ha apportato modifiche all'articolo 727 del codice penale (già precedentemente modificato dalla legge n°189/2004 contenente disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali al titolo IX Bis dei delitti contro il sentimento degli animali) nonché all'art. 589 bis relativo all'omicidio stradale e all'art. 590 bis concernente le lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime. […]
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