Art. 2. Abbandono di animali 1. All' articolo 727 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena e' aumentata di un terzo»;
b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
«All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno».
2. Al primo comma dell'articolo 589-bis del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte».
3. Al primo comma dell'articolo 590-bis del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' articolo 727 del codice penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 727 (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita' e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena e' aumentata di un terzo.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.».
- Per il testo degli articoli 589-bis e 590 bis del codice penale , come modificato dalla presente legge, si veda nelle note all'articolo 1.
a) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena e' aumentata di un terzo»;
b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
«All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno».
2. Al primo comma dell'articolo 589-bis del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte».
3. Al primo comma dell'articolo 590-bis del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' articolo 727 del codice penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 727 (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita' e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena e' aumentata di un terzo.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.».
- Per il testo degli articoli 589-bis e 590 bis del codice penale , come modificato dalla presente legge, si veda nelle note all'articolo 1.