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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20600/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR LI Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR MA Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20600/2025 R.G. promosso da
) (avv. COMININI MIRKO) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. BOSCARIOL NICOLETTA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente in data 3/11/2025 e 7/11/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) vita separata con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto;
2) assegnazione in uso gratuito alla moglie della casa coniugale sita in Mazzano (BS) via P. Togliatti nr.
2C, di proprietà del marito, con gli arredi ivi contenuti di proprietà del Signor , presso Parte_2
la quale vi abiterà unitamente con il figlio;
3) affido congiunto del figlio minore con collocamento presso l'abitazione della madre;
4) il marito si impegna a pagare a titolo di concorso nel mantenimento della moglie la somma mesile di euro 400,00=, soggetta ad automatica annuale rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
5) il marito si impegna a pagare alla moglie a titolo di concorso nel mantenimento ordinario del figlio minore la somma di euro 400,00=; somma soggetta ad automatica annuale rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
6) il marito si impegna a pagare alla moglie il 50% delle spese straordinarie necessarie per il minore, da determinarsi in base al Protocollo in uso presso il Tribunale di
1 Brescia che le parti dichiarano di conoscere e di approvare;
7) l'assegno unico e universale verrà percepito dalla madre;
8) Il figlio minore, il cui collocamento prevalente è stabilito presso l'abitazione della madre, trascorrerà tempi adeguati e regolari con il padre secondo il seguente schema di frequentazione: a)
Frequentazione settimanale (infrasettimanale): - Il padre terrà con sé il minore ogni mercoledì pomeriggio, provvedendo personalmente al ritiro presso l'asilo all'orario di uscita e trattenendolo fino alla mattina del giovedì, con conseguente accompagnamento del bambino presso l'asilo entro l'orario previsto per l'ingresso; - nei giorni in cui l'asilo rimarrà chiuso per festività e/o altre ragioni, il ritiro e la riconsegna avverrà presso l'abitazione della madre;
lo stesso avverrà anche per le ipotesi di seguito indicate;
b) Week end alternati: - il padre terrà con sé il minore a fine settimana alterni, provvedendo al ritiro del bambino il venerdì pomeriggio direttamente presso l'asilo all'orario di uscita e riconsegnandolo il lunedì mattina successivo presso il medesimo asilo entro l'orario di ingresso;
c) Modalità di comunicazione e gestione di eventuali variazioni: - Eventuali esigenze o impedimenti temporanei relativi all'attuazione del presente calendario dovranno essere comunicate con adeguato preavviso, e gestite tra i genitori con spirito collaborativo e nel prioritario interesse del minore. 8) In merito alle vacanze estive del figlio i genitori stabiliscono che lo stesso possa trascorrere quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore previo accordo da stabilirsi con congruo preavviso;
9) il figlio trascorrerà con ciascun genitore cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie facendo in modo da ricomprendere in tali giorni alternativamente un anno con l'altro le festività di Natale e Capodanno o facendo in modo che il minore passi la giornata di Natale a pranzo con un genitore e a cena con l'altro; 10) il figlio trascorrerà con ciascun genitore tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali facendo in modo da ricomprendere in tali giorni alternativamente un anno con l'altro le festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; 11) le altre festività saranno trascorse dal figlio in modo alternato con l'uno o l'altro genitore;
12) il giorno del compleanno dei genitori il figlio trascorrerà la giornata con il genitore che festeggia il compleanno o comunque potrà stare con lo stesso genitore per il pranzo o la cena;
13) il giorno del compleanno del figlio ciascun genitore avrà diritto a pranzare o cenare con lo stesso;
14) ciascun genitore, per i periodi di permanenza del figlio presso di lui, si obbliga a garantire la propria presenza o la presenza di persona adulta di propria fiducia per l'accudimento del minore;
15) i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute del minore e comunque di impegnarsi a: - mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse del minore, al fine di garantirgli un progetto educativo comune, di preservare la sua serenità e di garantire un sano contesto di crescita psico-fisica; - confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché su eventuali problematiche e bisogni del figlio;
- a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendogli un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- a confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché su eventuali
2 problematiche e bisogni del figlio;
- a collaborare attivamente affinché il figlio possa mantenere un contatto costante e sereno con il genitore con cui non si trova nei giorni di permanenza, attraverso modalità telefoniche– precisando che le chiamate e/o messaggi, dovranno avvenire, salvo urgenze, nella fascia oraria 19.00-19.30 e, nel periodo di vacanza, con il buon senso di informare l'altro circa eventuali spostamenti, partenze, arrivi, situazioni di rilievo anche con riguardo alla salute o il benessere del minore, così da garantire una gestione condivisa e responsabile della genitorialità; - a discutere, in caso di dissenso, le linee educative comuni con esperti di fiducia;
16) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì̀ che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 22/6/2018, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Palermo (PA) (atto n. 186, parte II, serie A, anno 2018), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio (n. 8/5/2021). Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse del figlio minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
DR LI DR MA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR LI Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR MA Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20600/2025 R.G. promosso da
) (avv. COMININI MIRKO) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. BOSCARIOL NICOLETTA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente in data 3/11/2025 e 7/11/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) vita separata con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto;
2) assegnazione in uso gratuito alla moglie della casa coniugale sita in Mazzano (BS) via P. Togliatti nr.
2C, di proprietà del marito, con gli arredi ivi contenuti di proprietà del Signor , presso Parte_2
la quale vi abiterà unitamente con il figlio;
3) affido congiunto del figlio minore con collocamento presso l'abitazione della madre;
4) il marito si impegna a pagare a titolo di concorso nel mantenimento della moglie la somma mesile di euro 400,00=, soggetta ad automatica annuale rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
5) il marito si impegna a pagare alla moglie a titolo di concorso nel mantenimento ordinario del figlio minore la somma di euro 400,00=; somma soggetta ad automatica annuale rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
6) il marito si impegna a pagare alla moglie il 50% delle spese straordinarie necessarie per il minore, da determinarsi in base al Protocollo in uso presso il Tribunale di
1 Brescia che le parti dichiarano di conoscere e di approvare;
7) l'assegno unico e universale verrà percepito dalla madre;
8) Il figlio minore, il cui collocamento prevalente è stabilito presso l'abitazione della madre, trascorrerà tempi adeguati e regolari con il padre secondo il seguente schema di frequentazione: a)
Frequentazione settimanale (infrasettimanale): - Il padre terrà con sé il minore ogni mercoledì pomeriggio, provvedendo personalmente al ritiro presso l'asilo all'orario di uscita e trattenendolo fino alla mattina del giovedì, con conseguente accompagnamento del bambino presso l'asilo entro l'orario previsto per l'ingresso; - nei giorni in cui l'asilo rimarrà chiuso per festività e/o altre ragioni, il ritiro e la riconsegna avverrà presso l'abitazione della madre;
lo stesso avverrà anche per le ipotesi di seguito indicate;
b) Week end alternati: - il padre terrà con sé il minore a fine settimana alterni, provvedendo al ritiro del bambino il venerdì pomeriggio direttamente presso l'asilo all'orario di uscita e riconsegnandolo il lunedì mattina successivo presso il medesimo asilo entro l'orario di ingresso;
c) Modalità di comunicazione e gestione di eventuali variazioni: - Eventuali esigenze o impedimenti temporanei relativi all'attuazione del presente calendario dovranno essere comunicate con adeguato preavviso, e gestite tra i genitori con spirito collaborativo e nel prioritario interesse del minore. 8) In merito alle vacanze estive del figlio i genitori stabiliscono che lo stesso possa trascorrere quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore previo accordo da stabilirsi con congruo preavviso;
9) il figlio trascorrerà con ciascun genitore cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie facendo in modo da ricomprendere in tali giorni alternativamente un anno con l'altro le festività di Natale e Capodanno o facendo in modo che il minore passi la giornata di Natale a pranzo con un genitore e a cena con l'altro; 10) il figlio trascorrerà con ciascun genitore tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali facendo in modo da ricomprendere in tali giorni alternativamente un anno con l'altro le festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; 11) le altre festività saranno trascorse dal figlio in modo alternato con l'uno o l'altro genitore;
12) il giorno del compleanno dei genitori il figlio trascorrerà la giornata con il genitore che festeggia il compleanno o comunque potrà stare con lo stesso genitore per il pranzo o la cena;
13) il giorno del compleanno del figlio ciascun genitore avrà diritto a pranzare o cenare con lo stesso;
14) ciascun genitore, per i periodi di permanenza del figlio presso di lui, si obbliga a garantire la propria presenza o la presenza di persona adulta di propria fiducia per l'accudimento del minore;
15) i genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute del minore e comunque di impegnarsi a: - mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse del minore, al fine di garantirgli un progetto educativo comune, di preservare la sua serenità e di garantire un sano contesto di crescita psico-fisica; - confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché su eventuali problematiche e bisogni del figlio;
- a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendogli un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- a confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché su eventuali
2 problematiche e bisogni del figlio;
- a collaborare attivamente affinché il figlio possa mantenere un contatto costante e sereno con il genitore con cui non si trova nei giorni di permanenza, attraverso modalità telefoniche– precisando che le chiamate e/o messaggi, dovranno avvenire, salvo urgenze, nella fascia oraria 19.00-19.30 e, nel periodo di vacanza, con il buon senso di informare l'altro circa eventuali spostamenti, partenze, arrivi, situazioni di rilievo anche con riguardo alla salute o il benessere del minore, così da garantire una gestione condivisa e responsabile della genitorialità; - a discutere, in caso di dissenso, le linee educative comuni con esperti di fiducia;
16) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì̀ che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 22/6/2018, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Palermo (PA) (atto n. 186, parte II, serie A, anno 2018), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio (n. 8/5/2021). Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse del figlio minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
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