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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 2717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2717 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel-
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato in grado di appello il giorno 3 luglio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2035/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nato a [...], il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso – giusta procura in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n. C.F._2
15. Ai sensi degli artt. 125 e 136 cod. proc. civ. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Cancelleria: fax 081.372.13.20 – pec
Email_1
PARTE APPELLANTE
E
, (C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, presso cui ope legis domicilia alla via Armando Diaz n° 11 (FAX 081/4979313; P.E.C.
C.F. ; Email_2 C.F._3
PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1117/2024 pubblicata il giorno
16 maggio 2024.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23 gennaio 2023 , premesso di aver prestato Parte_1 servizio alle dipendenze del , in qualità di docente di scuola secondaria di II Controparte_1 grado, in virtù di una serie di contratti a tempo determinato, per gli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, per n. 18 ore settimanali di servizio, riferiva di non aver usufruito, nonostante avesse svolto le medesime mansioni del personale docente di ruolo, del bonus cd. carta docenti, pari ad € 500,00, da destinare all'acquisto di beni e servizi strumentali alla formazione ed allo sviluppo delle competenze professionali, previsto dall'art. 1 comma 121 L. n.
107/2015, in combinato disposto con i DPCM del 29.09.2015 e del 28.11.2016, a causa della preclusione normativa in forza della quale tale beneficio era riservato esclusivamente ai docenti di ruolo.
Lamentava che tale limitazione normativa si poneva in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo
Quadro sul Lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, sì come interpretato dalla CGUE, con l'art 14 CDFUE, con l'art 10 della Carta Sociale Europea, con la clausola 6 dell'accordo quadro sul diritto dovere di formazione e aggiornamento professionale del personale in servizio, con gli artt. 63 e 64 del Ccnl di Categoria nonché, da ultimo, con gli artt.
3, 11, 35, 97 e 117 Cost.
Tanto premesso, conveniva il (d'ora in poi Controparte_1 CP_2 innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, di percepire per ciascuna annualità l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio
2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui;
per l'effetto, condannare
l'Amministrazione resistente ad erogare il suddetto importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 1.500,00, con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo;
in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM
23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n.
.AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
la nota dirigenziale CP_3 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n.
.AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano CP_3
2 triennale per la formazione del personale;
il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita
l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
con vittoria di spese, con distrazione.”
Nonostante la rituale istaurazione del contraddittorio, nessuno si costituiva per l'Amministrazione convenuta che era dichiarata contumace.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale disponeva: “
1. In accoglimento del ricorso, condanna il convenuto all'attribuzione della Carta Docente, in CP_1 favore della parte ricorrente, secondo il sistema proprio di essa e per il corrispondente valore, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con rivalutazione monetaria o interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2. Compensa integralmente le spese di lite “.
In ordine alle spese di lite, il Giudice di primo grado così decideva: “In ragione della novità della questione affrontata e del dibattito sorto in seno alla giurisprudenza di merito, risoltosi con
l'intervento nomofilattico della Suprema Corte ex art. 363 bis c.p.c., va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.”.
Con ricorso depositato in data 19.07.2024 proponeva appello parziale Parte_1 avverso la sentenza lamentando che il capo di sentenza sulle spese di lite era ingiusto, genericamente motivato e fondato su presupposti errati ed illogici, e, pertanto, doveva essere riformato per erronea interpretazione dei fatti di causa e delle norme di diritto che si assumono violate. In particolare, l'appellante lamentava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in quanto il primo giudice pur riconoscendo interamente la fondatezza della pretesa dell'appellante, aveva disposto la compensazione. Chiedeva, pertanto, disporsi la riforma della sentenza con la condanna del al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. CP_1
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio il CP_1 appellato che resisteva al gravame di cui chiedeva disporsi il rigetto.
Nelle more del procedimento era disposta la trattazione cartolare e, all'esito dell'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 3.07.2025, a seguito della camera di consiglio, la controversia era definita nei termini di seguito espressi.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
3 Il gravame concerne la sola statuizione sulle spese di lite, ritenendo l'appellante che la compensazione delle spese, disposta dal Tribunale, sia erronea per difetto dei presupposti di cui all'art. 92 II co. cpc.
La predetta disposizione, della cui violazione si duole la parte, prevede al comma 2 che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La Suprema Corte, inoltre, ha sottolineato l'«elasticità» costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa” (così Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21400, Rv. 662213-01, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157).
Nondimeno, ha precisato che resta “censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione”, risultando suscettibile di cassazione la “motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-
3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816, Rv. 654447-01).
Inoltre, continua a restare “estranea al sindacato di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altre giuste ragioni. ... La valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese, come si è già ricordato, sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa” (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 02/08/2021, n. 22089).
Nel caso di specie, le spese sono state correttamente compensate in ragione della “novità della questione” e della sopravvenienza della sentenza della Cassazione risolutiva della questione controversa e dibattuta in seno alla giurisprudenza di merito.
A dispetto di quanto sostiene l'appellante, la questione oggetto di causa era sia nuova che non affatto pacifica, tant'è che è stata rimessa dal Tribunale di Taranto alla Corte di Cassazione con rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc, siccome mai prima decisa in sede di legittimità e
4 affinchè pronunziasse principi di diritto necessari a risolvere innumerevoli cause di identico oggetto.
Come si legge nella pronunzia di legittimità che ne è conseguita (Ord. n. 29961/23), gli aspetti controversi erano plurimi ed oggetto di diverse tesi interpretative: “L'ordinanza di rimessione fa peraltro riferimento a tesi interpretative che porterebbero ad estendere la disamina anche a supplenze brevi;
spunti in tal senso vi sono poi nel provvedimento del Primo Presidente e, quanto alle supplenze brevissime, anche nella requisitoria del Pubblico Ministero e le parti hanno svolto difese ad ampio spettro. Il decreto del Primo Presidente di assegnazione a questa Sezione, fa riferimento all'assenza di pronunce della S.C. che risolvano la questione «in tutti i profili dianzi evidenziati», ma fa preciso riferimento al fatto che essa sia «rilevante ai fini della definizione del giudizio di merito».
Dunque, è certamente giustificata la compensazione delle spese nel giudizio di I grado che è stato instaurato nel gennaio 2023, allorquando esisteva una querelle interpretativa su diversi profili della questione portata all'attenzione dei giudici di merito sull'intero territorio nazionale.
Per le ragioni espresse, l'appello va respinto.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi del DM 55/2014, attesa la non complessità della questione trattata in sede di gravame.
P.Q.M.
La Corte così decide:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado che liquida in complessivi euro
337,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli, 3 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel-
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato in grado di appello il giorno 3 luglio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2035/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nato a [...], il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso – giusta procura in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n. C.F._2
15. Ai sensi degli artt. 125 e 136 cod. proc. civ. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Cancelleria: fax 081.372.13.20 – pec
Email_1
PARTE APPELLANTE
E
, (C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, presso cui ope legis domicilia alla via Armando Diaz n° 11 (FAX 081/4979313; P.E.C.
C.F. ; Email_2 C.F._3
PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1117/2024 pubblicata il giorno
16 maggio 2024.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23 gennaio 2023 , premesso di aver prestato Parte_1 servizio alle dipendenze del , in qualità di docente di scuola secondaria di II Controparte_1 grado, in virtù di una serie di contratti a tempo determinato, per gli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, per n. 18 ore settimanali di servizio, riferiva di non aver usufruito, nonostante avesse svolto le medesime mansioni del personale docente di ruolo, del bonus cd. carta docenti, pari ad € 500,00, da destinare all'acquisto di beni e servizi strumentali alla formazione ed allo sviluppo delle competenze professionali, previsto dall'art. 1 comma 121 L. n.
107/2015, in combinato disposto con i DPCM del 29.09.2015 e del 28.11.2016, a causa della preclusione normativa in forza della quale tale beneficio era riservato esclusivamente ai docenti di ruolo.
Lamentava che tale limitazione normativa si poneva in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo
Quadro sul Lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, sì come interpretato dalla CGUE, con l'art 14 CDFUE, con l'art 10 della Carta Sociale Europea, con la clausola 6 dell'accordo quadro sul diritto dovere di formazione e aggiornamento professionale del personale in servizio, con gli artt. 63 e 64 del Ccnl di Categoria nonché, da ultimo, con gli artt.
3, 11, 35, 97 e 117 Cost.
Tanto premesso, conveniva il (d'ora in poi Controparte_1 CP_2 innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, di percepire per ciascuna annualità l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio
2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui;
per l'effetto, condannare
l'Amministrazione resistente ad erogare il suddetto importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 1.500,00, con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo;
in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM
23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n.
.AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
la nota dirigenziale CP_3 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n.
.AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano CP_3
2 triennale per la formazione del personale;
il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita
l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
con vittoria di spese, con distrazione.”
Nonostante la rituale istaurazione del contraddittorio, nessuno si costituiva per l'Amministrazione convenuta che era dichiarata contumace.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale disponeva: “
1. In accoglimento del ricorso, condanna il convenuto all'attribuzione della Carta Docente, in CP_1 favore della parte ricorrente, secondo il sistema proprio di essa e per il corrispondente valore, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con rivalutazione monetaria o interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2. Compensa integralmente le spese di lite “.
In ordine alle spese di lite, il Giudice di primo grado così decideva: “In ragione della novità della questione affrontata e del dibattito sorto in seno alla giurisprudenza di merito, risoltosi con
l'intervento nomofilattico della Suprema Corte ex art. 363 bis c.p.c., va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.”.
Con ricorso depositato in data 19.07.2024 proponeva appello parziale Parte_1 avverso la sentenza lamentando che il capo di sentenza sulle spese di lite era ingiusto, genericamente motivato e fondato su presupposti errati ed illogici, e, pertanto, doveva essere riformato per erronea interpretazione dei fatti di causa e delle norme di diritto che si assumono violate. In particolare, l'appellante lamentava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in quanto il primo giudice pur riconoscendo interamente la fondatezza della pretesa dell'appellante, aveva disposto la compensazione. Chiedeva, pertanto, disporsi la riforma della sentenza con la condanna del al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. CP_1
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio il CP_1 appellato che resisteva al gravame di cui chiedeva disporsi il rigetto.
Nelle more del procedimento era disposta la trattazione cartolare e, all'esito dell'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 3.07.2025, a seguito della camera di consiglio, la controversia era definita nei termini di seguito espressi.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
3 Il gravame concerne la sola statuizione sulle spese di lite, ritenendo l'appellante che la compensazione delle spese, disposta dal Tribunale, sia erronea per difetto dei presupposti di cui all'art. 92 II co. cpc.
La predetta disposizione, della cui violazione si duole la parte, prevede al comma 2 che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La Suprema Corte, inoltre, ha sottolineato l'«elasticità» costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa” (così Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21400, Rv. 662213-01, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157).
Nondimeno, ha precisato che resta “censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione”, risultando suscettibile di cassazione la “motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-
3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816, Rv. 654447-01).
Inoltre, continua a restare “estranea al sindacato di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altre giuste ragioni. ... La valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese, come si è già ricordato, sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa” (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 02/08/2021, n. 22089).
Nel caso di specie, le spese sono state correttamente compensate in ragione della “novità della questione” e della sopravvenienza della sentenza della Cassazione risolutiva della questione controversa e dibattuta in seno alla giurisprudenza di merito.
A dispetto di quanto sostiene l'appellante, la questione oggetto di causa era sia nuova che non affatto pacifica, tant'è che è stata rimessa dal Tribunale di Taranto alla Corte di Cassazione con rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc, siccome mai prima decisa in sede di legittimità e
4 affinchè pronunziasse principi di diritto necessari a risolvere innumerevoli cause di identico oggetto.
Come si legge nella pronunzia di legittimità che ne è conseguita (Ord. n. 29961/23), gli aspetti controversi erano plurimi ed oggetto di diverse tesi interpretative: “L'ordinanza di rimessione fa peraltro riferimento a tesi interpretative che porterebbero ad estendere la disamina anche a supplenze brevi;
spunti in tal senso vi sono poi nel provvedimento del Primo Presidente e, quanto alle supplenze brevissime, anche nella requisitoria del Pubblico Ministero e le parti hanno svolto difese ad ampio spettro. Il decreto del Primo Presidente di assegnazione a questa Sezione, fa riferimento all'assenza di pronunce della S.C. che risolvano la questione «in tutti i profili dianzi evidenziati», ma fa preciso riferimento al fatto che essa sia «rilevante ai fini della definizione del giudizio di merito».
Dunque, è certamente giustificata la compensazione delle spese nel giudizio di I grado che è stato instaurato nel gennaio 2023, allorquando esisteva una querelle interpretativa su diversi profili della questione portata all'attenzione dei giudici di merito sull'intero territorio nazionale.
Per le ragioni espresse, l'appello va respinto.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi del DM 55/2014, attesa la non complessità della questione trattata in sede di gravame.
P.Q.M.
La Corte così decide:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado che liquida in complessivi euro
337,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli, 3 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
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