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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/06/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 397/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 397/2023, avente ad oggetto: “RESPONSABILITÀ SANITARIA - MORTE”.
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall' Avv. Vincenzo Greco (C.F.
, nonché (fino al 15.05.2024, congiuntamente e disgiuntamente), anche C.F._2 dall'Avv. Nicoletta Li Castri (C.F. )), ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3 suo studio, sito in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 61;
PARTE ATTRICE
CONTRO
1) , in persona del l.r.p.t. AR
(C.F. e P. IVA ), con sede in , via Giacomo Cusmano n. 1, rappresentata e P.IVA_1 CP_1 difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta e documentazione allegata, dall'Avv.
Leonardo Costa (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito C.F._4 in Serradifalco (CL), c/so Garibaldi n. 179;
2) , nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente Controparte_2 C.F._5 in , Contrada Xirbi s.n.c., rappresentato e difeso, giusta in calce alla comparsa di CP_1 costituzione, dall'Avv. Ernesto Maria Brivido (C.F. , ed elettivamente C.F._6 domiciliato presso il suo studio, sito in , in via Enrico De Nicola n. 17; CP_1
PARTI CONVENUTE
***
1.1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 27.02.2023, ritualmente notificato alle altre parti insieme a pedissequo decreto di fissazione di udienza, agiva in giudizio Parte_1 contro l' , in persona del l.r.p.t. AR
(d'ora in poi ), nonché (in quanto aveva introdotto il correlato A.T.P.) verso CP_3 [...]
, domandando nei confronti della prima, nella qualità di sorella di CP_2 Persona_1
(nata il [...] e deceduta il 07.08.2017), il pagamento di € 260.000,00 (o somma
[...] maggiore/minore di giustizia) a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi, iure proprio e iure
1 hereditatis (rispettivamente: danno da perdita del congiunto, e danno biologico terminale e catastrofale) a seguito della morte della stessa, asseritamente intervenuta per effetto di infezione nosocomiale imputabile responsabilità sanitaria dell'azienda convenuta. Con vittoria di spese e compensi di lite.
1.2. La ricorrente premetteva che la vittima era stata ricoverata una prima volta presso il reparto di malattie infettive del P.O. “S. Elia” di in data 28.05.2017, e successivamente dimessa CP_1 in data 06.06.2017 con la diagnosi di “leucocitosi – sepsi – ascesso gluteo dx – anemia paraparesi cronica”. Che, a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute, era stata poi trasportata al pronto soccorso della predetta struttura in data 04.07.2017 per fortissimi dolori addominali, riscontrandosi “idrosiadenite, paraparesi – anemia”, per cui era stato disposto ulteriore ricovero con trasferimento presso il reparto di medicina generale, con lo svolgimento di interventi ritenuti necessari. E che in data 14.07.2017, alle ore 20.30, si era avuto il trasferimento nel reparto di rianimazione per grave acidosi respiratoria con insufficienza respiratoria cronica. A seguito dell'aggravamento delle sue condizioni cliniche, la donna decedeva alle ore 01.30 del 07.08.2017.
1.3. In quanto si sarebbero fin da subito evidenziati “molteplici criticità nella gestione clinica della loro congiunta”, i familiari sporgevano querela in ordine alla condotta dei sanitari e dei dirigenti di struttura. Ne scaturiva procedimento penale n. 2185/2018 R.G.N.R. (conclusosi con l'archiviazione delle posizioni delle persone fisiche indagate), nell'ambito del quale la consulenza medico-legale disposta dal P.M. faceva emergere che l'evento morte era stato causato da “insufficienza cardiorespiratoria in paziente MOF (Multi Organ Failure) da shock settico per infezioni nosocomiali da germi multiresistenti […]”, considerata da parte ricorrente imputabile alla struttura sanitaria.
1.4. Preliminarmente rispetto al presente giudizio, (fratello della vittima) aveva Controparte_2 introdotto verso l' giudizio per ex art. 696-bis c.p.c. ed art. 8 L. 24/2017 (R.G.C.C. CP_3 CP_4
n.1559/2021, nell'ambito del quale l'odierna ricorrente avrebbe spiegato intervento adesivo autonomo), rispetto al quale la disposta consulenza tecnica medica collegiale ravvisava un nesso causale tra la morte ed un'infezione da CT Baumanii e KL NI, diffusa per mancato adempimento da parte dell' dei protocolli e delle circolari volti a ridurre il tasso di CP_1 incidenza delle infezioni correlate all'assistenza.
2. Costituitosi tempestivamente in giudizio, sostanzialmente riproduceva gli stessi Controparte_2 contenuti e le stesse conclusioni della ricorrente, precisando di richiedere un risarcimento maggiore di quello eventualmente spettante alla stessa, in ragione della convivenza e del più intenso vincolo di assistenza che lo legava alla defunta.
3. Costituitasi tempestivamente in giudizio, l' domandava invece il rigetto, e in subordine, la CP_3 riduzione, delle domande avanzate dalle controparti, con vittoria di spese e compensi di lite.
3.1. In particolare, contestava anzitutto le conclusioni della consulenza svolta in sede di A.T.P., sia in rito (perché alcune risposte avrebbero esorbitato il mandato ricevuto), sia nel merito (in quanto non avrebbe considerato la possibile incidenza sull'evento di fattori alternativi, ivi compresa la condizione di grave debilitazione della paziente già antecedente all'accesso al P.S.). In ogni caso, evidenziava gli esiti della consulenza svolta in sede di indagini penali, che avevano sottolineato la inevitabilità dell'evento anche in presenza di maggiori cautele.
3.2. In via subordinata, rilevava l'eccessività delle pretese richieste, e la genericità di quelle di parte intervenuta.
2 4.1. Procedutosi a conversione del rito in ordinario di cognizione, la causa veniva istruita mediante produzioni documentali, acquisizione del correlato fascicolo di A.T.P., integrazione a chiarimento della CTU, mentre venivano rigettate le istanze di prova testimoniale.
4.2. Pertanto, le parti precisavano le conclusioni alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 26.02.2025.
Quindi con ordinanza del 27.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini difensivi ex art. 190 c.p.c., che venivano a scadere in data 19.05.2025.
§§§
1.1. La presente controversia, si inquadra nell'ambito del tema della cosiddetta responsabilità medica
(o sanitaria), con la quale si individuano le controversie nelle quali taluno, essendosi sottoposto a prestazioni sanitarie erogate nei suoi confronti da una struttura sanitaria, domanda il risarcimento dei danni patiti a seguito di colpa nello svolgimento di prestazioni diagnostiche o terapeutiche. La materia è stata oggetto di una lunga elaborazione giurisprudenziale, rispetto alla quale nell'ultimo decennio sono sopravvenuti interventi normativi, in primo luogo con il D.L. 13 settembre 2012 n. 158 (conv. con L. 8 novembre 2012 n. 189, c.d. Legge Balduzzi), ed in secondo luogo con la L. 8 marzo 2017 n.
24 (c.d. Legge Gelli-Bianco).
1.2. L'evoluzione giurisprudenziale avutasi nel corso del tempo (e che in questa sede può essere solo brevissimamente sintetizzata) ha visto una progressiva attrazione del regime di responsabilità in discorso in favore della responsabilità da inadempimento (ex art. 1218 c.c., c.d. responsabilità contrattuale), piuttosto che in favore della responsabilità da fatto illecito extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.). E ciò in quanto la fonte della responsabilità contrattuale è stata individuata nel contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, che si ritiene concluso al momento dell'accettazione del paziente nella struttura, con il contestuale sorgere sia delle prestazioni principali di carattere sanitario che eventualmente di quelle secondarie ed accessorie, assistenziali e lato sensu alberghiere (cfr. Cass.
Civ. 13 aprile 2007, n. 8826, 14 giugno 2007, n. 13953, nonché le più recenti Cass. Civ. 26 giugno
2012, n. 10616 e Cass. Civ. 30 settembre 2015 n. 19541). Ciò che vale indifferentemente alla natura pubblica o privata della struttura sanitaria (cfr. sul punto Cass. Civ. SSUU Sentenza 11/01/2008. n.
577; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4058 del 25/02/2005). Tale orientamento ha trovato anche conferma normativa esplicita con l'entrata in vigore della L. n. 24/2017, che all'art. 7 comma 1 oggi prevede che (grassetto aggiunto) “
1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”
1.3. La qualificazione della responsabilità come contrattuale determina particolari conseguenze, per quanto di interesse, sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, in quanto determina per il creditore la posizione più favorevole derivante dallo schema di cui all'art. 1218 c.c. piuttosto che invece quella più gravosa di cui all'art. 2043 c.c. Per cui egli dovrà provare il rapporto (anche in forza di contatto sociale qualificato), l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno.
(cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 27855 del 12/12/2013 (Rv. 629769 - 01); ma cfr. nello stesso senso anche Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20547 del 30/09/2014 (Rv. 632891 - 01) e Cass. Civ. Sez.
3 - Sentenza n. 24073 del 13/10/2017 (Rv. 645834 - 02)). Ciò anche in ossequio al c.d. principio di
3 vicinanza della prova, dal quale invece non si trae come conseguenza l'inversione dell'onere sul nesso causale, che dunque dovrà essere provato dal danneggiato, e che va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno. (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 29315 del 07/12/2017 (Rv. 646653 - 01)).
2.1. Si rileva però che nel caso di specie sono i congiunti (sorella e fratello, cfr. certificato stato di famiglia storico in all. 12 al ricorso) della c.d. vittima primaria (e non quest'ultima, in quanto deceduta a seguito delle asserite responsabilità della struttura sanitaria convenuta, cfr. certificato di morte in all. 3 al ricorso) a domandare il risarcimento. In particolare, domandando iure proprio in relazione al c.d. danno da perdita parentale, e iure hereditatis in relazione ad alcune voci di danno che già in ipotesi fossero già maturate in capo alla vittima primaria (specificamente indicate in ricorso nel danno biologico terminale e nel danno catastrofale, mentre del tutto evanescente e generico è il riferimento operato ad essi da , come si vedrà in seguito) e che essi (in quanto eredi) avrebbero Controparte_2 dunque ereditato.
2.2. Sull'inquadramento giuridico delle domande risarcitorie, parte ricorrente fa generico riferimento alla responsabilità dell' “nella causazione del decesso della IG.ra . CP_3 Persona_2
, invece, fa riferimento alla responsabilità contrattuale, secondo quanto previsto Controparte_2 dalla Legge e dall'art. 1218 c.c., ma fa anche un riferimento alla responsabilità CP_5 extracontrattuale ex artt. 2043 e 2049 c.c. (cfr. pag. 9 della comparsa di costituzione).
2.3. Al riguardo, bisogna ricordare che la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nel senso di ritenere condivisibilmente che, salvo il caso particolare della posizione della gestante in relazione al nascituro (unico caso in cui finora si è riconosciuto un effetto protettivo in favore dei terzi del contratto di spedalità), in relazione ai danni patiti dai congiunti iure proprio, la regola generale è quella della relatività degli effetti del contratto ex art. 1372 c.c., con conseguente responsabilità (per questa categoria di danno) extracontrattuale (e mai, dunque, contrattuale) nei confronti dei terzi (cfr. ad es. Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 14615 del 09/07/2020 (Rv. 658328 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 -,
Sentenza n. 14258 del 08/07/2020 (Rv. 658316 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21404 del
26/07/2021 (Rv. 662040 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 11320 del 07/04/2022 (Rv. 664513 -
01); ultime due sentenze menzionate anche a pag. 7 della più recente Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n.
6386 del 03/03/2023; ed ancora nello stesso senso cfr. Cass. Civ. Sez. 3 – Sentenza n. 3267 del
05/02/2024, pagg. 7-8). Per cui, solo per danni patiti iure hereditatis ben potrà operare l'inquadramento contrattuale della responsabilità. (con conseguente applicazione del relativo regime giuridico, anche per quanto concerne l'onere della prova, come sopra detto al par. 1.3.).
3.1. Ora, a prescindere dall'inquadramento giuridico, non è contestato tra le parti (e comunque comprovato dalla documentazione sanitaria relativa, cfr. le cartelle cliniche che tutte le parti allegano ai rispettivi atti introduttivi) il ricovero ospedaliero della vittima primaria presso le strutture dell' CP_3 convenuta, ed il suo decesso in regime di ricovero.
[...]
3.2.1. Ciò posto, in relazione all'esistenza o meno di inadempimento/fatto illecito dell' CP_3 convenuta, del relativo elemento soggettivo (di colpa), nonché in relazione all'eventuale nesso causale con l'evento morte, entrambi i congiunti ne affermano la sussistenza, in quanto (in modo sostanzialmente conforme) organizzano i loro atti introduttivi (così come i rispettivi atti corrispondenti nel giudizio per A.T.P.) nel senso di imputare la morte della loro sorella ad un'infezione nosocomiale, evitabile laddove fosse stata rispettata la corretta igiene in ambiente ospedaliero, mediante l'adozione di procedure e protocolli idonei allo scopo (cfr. pagg. 3 e 5 del ricorso, pagg.
8-9 della comparsa di risposta di ). Controparte_2
4 3.2.2. Le suddette allegazioni sono state corredate, sul piano documentale, dalla produzione della consulenza tecnica del P.M. svolta in sede di indagini preliminari relative al procedimento penale instaurato avverso i sanitari, che pur concludendo nel senso della mancanza di responsabilità personale di questi (perché di fondo avrebbero bene osservato le linee guida), avrebbe comunque fornito elementi per riscontrare profili di responsabilità della struttura proprio in ordine al predetto profilo igienico-sanitario e/o in relazione ad una possibile negligenza nell'omissione delle emocolture con conseguente ritardo nelle terapie antibiotiche mirate (cfr. la relativa consulenza, in versione integrale in allegato alla comparsa di risposta di , alle pagg. 52-53). Controparte_2
4. In relazione a tali punti e alla documentazione sopra menzionata, che fa emergere l'assolvimento ad opera dei congiunti del minimo onere allegatorio-probatorio necessario in relazione a questioni che implicano inevitabilmente decisive valutazioni tecniche, soccorre la Consulenza Tecnica d'ufficio collegiale (con collegio composto da medico legale e da specialista in malattie infettive) disposta nell'ambito del correlato e propedeutico giudizio per accertamento tecnico preventivo (e qui prodotta da parte attrice in all. 11 al ricorso introduttivo, nonché da in allegato alla Controparte_2 sua comparsa di risposta) in relazione alla quale sono stati forniti ulteriori chiarimenti (cfr. consulenza di chiarimento depositata il 25.06.2024) su richiesta di questo Giudice (cfr. ordinanza del 23.02.2024) ed in merito alla quale, in ragione della correttezza metodologica e della completezza espositiva, nonché dell'assenza di vizi logico-motivazionali, questo Giudice ritiene di poter operare una valutazione di piena condivisione quale indispensabile ausilio alla decisione.
4.1. La consulenza è ben strutturata secondo: un preliminare riepilogo della documentazione sanitaria ritualmente acquisita (pp. 3-5); l'esame obiettivo locale (pp. 6-7); l'atto di citazione (pp. 8-9); la comparsa di risposta (pp. 10-13); la sintesi epicritica e le considerazioni medico-legali (pp. 13-15); le conclusioni con risposta ai quesiti (pp. 16-18) e la risposta alle osservazioni di parte convenuta (pag.
20). La relazione di chiarimento ha invece risposto a quesiti che si incentravano sull'incidenza statistica dei fattori causali sulle infezioni nosocomiali e sui criteri in base ai quali tali infezioni, da sole o in correlazione con altri fattori, abbiano avuto una efficacia determinante nel provocare la morte della vittima e le ragioni ed i criteri che consentono di escludere che, tenuto conto del quadro patologico della vittima, la corretta adozione dei protocolli nonché le buone pratiche, non avrebbero comunque evitato l'evento morte.
4.2. Come già spiegato nell'ordinanza del 22.05.2024, rispetto alla relativa eccezione svolta dall' CP_3
non si ritiene che la consulenza svolta in sede di A.T.P. sia viziata. E ciò sia in relazione al profilo
[...] dell'asserita esorbitanza delle risposte date rispetto al mandato ricevuto, in quanto l'assunta risposta esorbitante in effetti può essere fatta rientrare nell'alveo complessivo dei quesiti indicati alle lettere b), e), f) e g) considerati nella loro globalità; e sia in relazione al conseguente asserito vulnus al diritto di difesa, tanto in relazione all'argomentazione testé detta, quanto in relazione al fatto che l'esame degli atti introduttivi dell' trattavano diffusamente di affermate infezioni nosocomiali quale CP_4 possibile causa del decesso, quanto in relazione al fatto che comunque in sede di osservazioni la parte convenuta ha avuto modo di interloquire (sia in rito sia in merito) in ordine all'asserita risposta esorbitante.
4.3.1. Andando alle considerazioni medico-legali e correlata risposta ai quesiti, dopo un'esaustiva trattazione teorica sulle infezioni nosocomiali, in fondo come già aveva fatto la consulenza del P.M. in sede di indagini penali (sebbene in relazione solo al primo periodo di ricovero: cfr. il relativo allegato, pag. 59) i consulenti hanno affermato (pag. 16) che “Dall'esame della documentazione in atti è possibile ritenere che correttamente, tempestivamente ed in maniera adeguata i sanitari, a vario titolo avvicendatisi nell'iter clinico della IG.ra , hanno operato secondo le più Persona_1
5 accreditate buone pratiche. Il decesso è riconducibile a shock settico da infezione correlata all'assistenza […]” (prima parte della risposta al quesito B), ed hanno ribadito che “nessun profilo di responsabilità può essere ascritto ai sanitari che a vario titolo hanno avuto in cura la IG.ra ”. CP_2
(risposta al quesito C, poi ribadita implicitamente al quesito D). D'altronde, occorre precisare come nel caso di specie non si discute tanto di eventuali errori medici nella diagnosi e nel trattamento della vittima, bensì di una infezione nosocomiale contratta nel corso della degenza ospedaliera, in relazione
(come si spiegherà meglio in seguito) ad una non ineccepibilità dell'attuazione dei protocolli sanitari di struttura.
4.3.2. Al riguardo, sul punto relativo alle criticità riscontrate sul piano delle misure preventive e di trattamento delle possibili infezioni, i consulenti, sempre in risposta al quesito B), anzitutto argomentano in relazione alla diffusione delle ICA (infezioni correlate all'assistenza), nel senso che
“Più della metà delle ICA sono prevenibili, soprattutto quelle associate a determinati comportamenti, attraverso la pianificazione di programmi di prevenzione e controllo della trasmissione di infezioni.
Occorre però pianificare e attuare programmi di controllo a diversi livelli (nazionale, regionale, locale), per garantire la messa in opera di quelle misure che si sono dimostrate efficaci nel ridurre al minimo il rischio di complicanze infettive. Sebbene le ICA siano comunemente attribuibili alle variabili del paziente e alla qualità di assistenza fornita, è stato dimostrato che un assetto organizzativo dedicato contribuisce a prevenirle. A tal fine è stato istituito il Comitato per il contrasto delle infezioni ospedaliere (CIO).”. Ed invece constatano che “Dall'analisi della documentazione prodotta da parte convenuta non emergono verbali del Comitato delle Infezioni Ospedaliere né la messa in atto di protocolli o circolari. L'onere probatorio dell' , ovvero di aver eseguito CP_1 secondo le best practice, tutte le procedure previste dalle Linee Guida per il contenimento e la diffusione dell'infezione non sono state prodotte.” Ravvisandosi dunque profili di colpa propria di convenuta in relazione al suddetto profilo, che devono dirsi confermati Controparte_6 dalla risposta al quesito G (pagg. 17-18), per cui, in relazione all'“l'avvenuta osservanza, all'epoca dei ricoveri di , da parte dell'azienda sanitaria convenuta, dei protocolli e delle Persona_1 procedure previste dalla specifica regolamentazione tecnica e dalla migliore scienza ed esperienza del settore”, si è constatato che “Quanto prodotto in atti non consente di affermare che l' CP_1 Per_ abbia adempiuto all'obbligo contrattuale” (questo, come si dirà subito dopo al par. ., specialmente in relazione alla produzione documentale dei protocolli sanitaria anti-infezione, cfr. all. 7 alla comparsa di risposta dell' ). Ciò che integra, a seconda dei casi, o la mancata prova CP_3 liberatoria sul piano contrattuale, o la positiva prova dell'elemento soggettivo sul piano extracontrattuale.
4.3.3. Quanto, invece, alla contrazione dell'infezione ed al suo nesso causale con l'evento morte, i consulenti affermano che (pag. 17, risposta al quesito E) “Qualora non fosse intervenuta l'infezione correlata all'assistenza sostenuta da CT NI e KL NI ssp è di tutta evidenza che il decesso della de cuius non sarebbe intervenuto” e che (risposta al quesito F) “Esiste un nesso causale diretto ed esclusivo fra il decesso della IG.ra ed il mancato Persona_1 adempimento da parte dell' di adottare protocolli e circolari volte a ridurre il tasso di CP_1 incidenza delle infezioni correlate all'assistenza”.
4.3.4. I consulenti hanno ben riposto anche alle osservazioni critiche del CTP di parte convenuta, per cui essi hanno ribadito come (pag. 6) “I CC.TT.UU., hanno rilevato la presenza del protocollo Cont effettuato dall' , ma non ha dimostrato come esso sia messo in atto, quali sono i controlli effettuati nell'ambito della prevenzione delle infezioni nosocomiali. I rilievi ambientali e sugli operatori per la prevenzione della diffusione dei germi nosocomiali, con quale frequenza esse vengono effettuate, i risultati di tali controlli, con quali tecniche e quali presidi vergono utilizzate per eliminarle e
6 quantomeno contrastarle. Sulla scorta di tali mancanze e tenendo conto che trattasi di bacilli CP_ Cont prettamente nosocomiali, si basa il giudizio dei CC.TT.UU., vi è una mancanza da parte di quali presidi vengono adottati periodicamente e con quale tecnica per l'abbattimento e la prevenzione delle infezioni nosocomiali.”. Con una valutazione che in fondo è coerente con la più recente giurisprudenza di legittimità, per cui, prendendosi le mosse da valutazioni operate in generale dalla precedente Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza 4864 del 23/02/2021, per cui “alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione, con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico.”, la successiva Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 6386 del 03/03/2023 (Rv. 667112 - 02) ha analiticamente evidenziato che “In tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.” (riferimenti che poi i consulenti inseriscono in un apposito passaggio della consulenza di richiamo, a pag. 5). Con un onere di prova liberatoria certamente gravosissimo, ma imposto, e nel caso di specie non sufficientemente assolto, specie in relazione a tutti i profili (al di là del dato teorico) relativi all'attuazione pratica dei protocolli individuati.
4.3.5. I consulenti hanno altresì precisato che nel caso di specie anzi le cautele avrebbero dovuto essere maggiori, in quanto (pag. 7) “Per quanto riguarda l'accenno fatto alle condizioni cliniche della IG.ra , si fa presente proprio che trattandosi di una paziente immunocompromessa con CP_2 una fistolizzazione di una idrosadenite suppurativa, richiedeva una maggiore attenzione nel mantenere l'ambiente quanto più possibile sterile quale è stato il profilo igienico e di prevenzione adottato dalle varie figure sanitarie e non, nell'accudire la paziente”.
4.4.1. Di supporto risultano essere anche i chiarimenti ed approfondimenti forniti dai consulenti nella consulenza di richiamo, in quanto anzitutto essi, in relazione all'incidenza statistica dei fattori causali che conducono al fenomeno delle infezioni nosocomiali determinate dagli agenti patogeni riscontrati nel caso in esame (cfr. la riflessione proprio sulla Klebisella NI), hanno affermato, tra le altre cose, che (pag. 3) “Le infezioni ospedaliere sono, almeno in parte, prevenibili con l'adozione di pratiche assistenziali “sicure”, che sono in grado di prevenire o controllare la trasmissione di infezioni, comporta la riduzione del 35% almeno della frequenza di queste complicanze. Per questo, le infezioni ospedaliere sono un indicatore della qualità dell'assistenza ospedaliera. […] Nel caso in esame, il rilievo di più germi di natura ospedaliera deve far ritenere che le procedure operative non siano state applicate idoneamente”.
7 4.4.2. E conseguentemente vanno ad affermare quanto si è già riportato sopra al par.
4.3.4. ultima parte, evidenziando che “L'azienda convenuta esibisce procedure operative e protocolli idonei a prevenire la trasmissione di infezioni ospedaliere. Ciò nonostante, l'anello debole della catena è costituito dal fatto che dette procedure devono essere scrupolosamente adottate dal personale sanitario, a tutti i livelli, il cui controllo fisico costante risulta impossibile. […] Nel caso in esame, il rilievo di più germi di natura ospedaliera deve far ritenere che le procedure operative non siano state applicate idoneamente.”, con il corollario che, date queste premesse, e come già rilevato in quel paragrafo, spetta all' la gravosissima prova dell'assoluta e completa inimputabilità CP_3 dell'infezione al proprio carente fatto organizzativo. Prova non fornita, e dunque dovendosi concludere per una ragionevole dimostrazione della colpa e del relativo nesso tra fatto e danno.
4.4.3. Elementi per i quali, solo a titolo di ulteriore supporto all'argomentazione, la stessa consulenza del P.M. aveva fatto notare come la condotta dei sanitari fosse stata “inadeguata a macchia di leopardo nell'ambito della discrezionalità diagnostica e delle relative scelte terapeutiche per spettro antimicrobico della terapia infettiva non sempre adeguato”, pur essendo stata oscillante sul nesso causale, anche se la medesima poi non poteva che concludere per l'identificazione della causa della morte per “insufficienza cardiorespiratoria in paziente MOF (Multi Organ Failure) da shock settico per infezioni nosocomiali (polmonite nosocomiale) da germi multiresistenti […]”.
4.5. Va in questa sede osservato, in risposta alle argomentazioni dell' convenuta relative CP_3 all'eventuale incidenza di fattori alternativi in relazione all'infezione contratta, ed in conformità all'indirizzo consolidato della Cassazione, che pur se l'evento (nel nostro caso, la morte) dipenda dal concorso di una causa umana (nel caso di specie: l'incidenza statisticamente stimata sull'infezione dalle mancanze nell'attuazione dei protocolli anti infezione) e di cause diverse (nel caso di specie, naturali, eventualmente date da fattori inerenti alle condizioni personali della vittima), di base l'autore del fatto illecito risponde comunque di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, e dovendo comunque questi, in presenza di un fattore di incidenza certamente rilevante, provare l'incidenza concomitante se non addirittura esclusiva di fattori alternativi, per ottenere una riduzione o esonero dal carico della responsabilità risarcitoria (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 5632 del 23/02/2023 (Rv. 666932 - 01); Cass. Civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 6122 del 01/03/2023 (Rv. 667358 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 13037 del 12/05/2023 (Rv. 667589 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759
- 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2635 del 04/02/2025 (Rv. 673749 - 01)).
4.6. Alla luce di quanto si è sopra evidenziato nella consulenza questo giudice, dunque, ritiene Cont sufficientemente provata la responsabilità per i fatti di causa dell' convenuta.
5. Quanto ai danni, prima bisogna soffermarsi su quelli da perdita parentale.
5.1. Al riguardo, bisogna evidenziare, in tema di oneri di allegazione e prova del danno, quanto da ultimo affermato da Cass. Civ. Sez.
3 - Sentenza n. 25541 del 30/08/2022 (Rv. 665444 - 01), per la quale (grassetto aggiunto) “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione.” Ed ancora, si fa bene a leggere più nel dettaglio il contenuto della sentenza, per
8 quanto qui di interesse, contemplato alle pp.
8-10 della predetta, ed in particolare alcuni passaggi, per cui “Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano (Cass. civ. sez. III
n. 11212 del 24 aprile 2019; C'ass. civ. sez. III n. 31950 dell'il dicembre 2018; Cass. civ. sez. III n.
12146 del 14 giugno 2016). Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. civ. sez. VI — 3 n. 3767 del 15 febbraio 2018). […] Giova a tal proposito osservare che il c.d. danno presuntivo è concetto autonomo
e distinto rispetto al c.d. danno in re ipsa: se, infatti, per quest'ultimo non è richiesta alcuna allegazione da parte del danneggiato, sorgendo il diritto al risarcimento del danno per il sol fatto del ricorrere di una determinata condizione, il primo richiede un'allegazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da una eventuale prova contraria allegata da controparte.”
5.2.1. In ordine al criterio di liquidazione da adottare per il risarcimento di tale pregiudizio, si aderisce al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, seguito anche dalla giurisprudenza di merito, secondo il quale bisogna tenere conto di sistemi maggiormente modulabili alle fattispecie concrete, c.d. “a punti”. (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 10579 del 21/04/2021 (Rv. 661075 - 01), ma cfr. anche giurisprudenza immediatamente successiva, come ad es. Cass. Civ. Sez. 3 -, Ordinanza
n. 26300 del 29/09/2021 (Rv. 662499 - 01), Sez. 6 - 3, ed Ordinanza n. 26440 del 08/09/2022 (Rv.
665715 - 01)). Si ritiene opportuno utilizzare, trattandosi di danni patiti da fratelli, le tabelle del
Tribunale di Milano, aggiornate al 2024 e integrate a punti (e rispetto alle quali una rinnovata valutazione di pregio, in relazione alla immediatamente precedente versione del 2022, è venuta da
Cass. Civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022 (Rv. 666288 - 01); così come via via anche dalle successive Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023 (Rv. 666969 - 01); Cass. Civ.
Sez. L - , Ordinanza n. 13701 del 16/05/2024 (Rv. 671188 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n.
25213 del 19/09/2024 (Rv. 672225 - 01); Cass. Civ. Sez. L - , Ordinanza n. 6981 del 16/03/2025 (Rv.
674302 - 01)).
5.2.2. Peraltro, sulla liquidazione risulta sempre illuminante quanto affermato dalla sopra citata Cass.
Civ. n. 25541/2022, che (in prosecuzione rispetto ai passaggi sopra riportati) afferma quanto segue.
“Ciò posto, diversa è la questione allorquando si passi alla determinazione equitativa del danno, in quanto, al fine di consentire una personalizzazione dello stesso, è necessario che il danneggiato fornisca la prova di circostanze concrete che consentano di aumentare il valore tabellare rilevante ai fini della quantificazione del danno. Sebbene, infatti, sia stato affermato che "ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto" è altrettanto vero che eventuali correttivi saranno ammissibili solo in ragione della particolarità della situazione di cui sia stata fornita adeguata motivazione (Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 05-05-2021) 10-11-2021, n. 33005).”
5.3. Ora, gli elementi che si traggono dagli atti di causa, e che possono essere validamente considerati ai fini dell'applicazione delle tabelle milanesi sono i seguenti:
a) anzitutto il valore del punto base per il 2024 per il danno subito da perdita del fratello, che è fissato in € 1.698,00;
9 b) le età, al momento del decesso della vittima primaria: di questa (40 anni) e dei due fratelli che chiedono il risarcimento (per come saranno elencate dopo);
c) come conseguenza immediatamente logica, l'esistenza in vita di altri superstiti del nucleo familiare colpito (dato appunto, per ciascuno dei richiedenti il risarcimento, dagli altri congiunti del c.d. nucleo familiare primario, ossia l'altro fratello/sorella, cfr. Tabelle Milanesi, in relazione a quanto risulta dal certificato di stato di famiglia storico, in cui emerge la premorienza dei genitori, e la mancanza di ulteriori superstiti oltre ai due per cui è causa); CP_2
d) la convivenza: questo profilo risulta affermato da sin dal suo atto introduttivo, Controparte_2
e correlativamente non contestato sia dalla ricorrente (che infatti svolge sul punto difese volte a valorizzare l'intensità della frequentazione a prescindere dalla convivenza) sia (soprattutto) dall' CP_3
la quale invece in comparsa conclusionale sottolinea invece appunto la diversità di città di
[...] residenza tra la ricorrente e la defunta (Palermo e , come peraltro si trae anche dal CP_1 predetto certificato di stato di famiglia storico, nonché semplicemente dai dati anagrafici di causa), mentre invece riporta quanto affermato da rispetto alla sua di convivenza con Controparte_2 quella;
per cui dovendosi riconoscere il punteggio per convivenza al solo;
Controparte_2 punteggio che va stimato in quello per la convivenza generica, e non in quello ultratrentennale o ultraquarantennale, per difetto di allegazione (non essendo stato specificamente nemmeno affermato questo profilo);
e) quanto agli indici di intensità dei rapporti con la vittima, che a loro volta possono ulteriormente dipendere, in tutto o in parte, dai fattori precedenti, si ritiene di dover dare conto: 1) della tipologia di parentela, che (per stesse tabelle milanesi) non è quella di maggiore intensità (coniuge, genitori, figli) bensì quella meno intensa dei fratelli, che determina una base certamente sottomedia del punteggio attribuibile, da ritenersi collocabile sulla mediana della metà del punteggio di riferimento (arrotondata per eccesso: 8 punti) ; 2) il predetto fattore d) della convivenza per , che vale come Controparte_2 incrementatore altresì di tale profilo (si ritiene, in mancanza di altri elementi desumibili dall'istruttoria, per non più di 5 punti); 3) la totale carenza di istruttoria in merito, derivante dal rigetto dei capitoli di prova orale (per le ragioni indicate nell'ordinanza del 06.07.2024, per cui i capitoli formulati erano non specifici, contenenti elementi valutativi, ovvero erano a monte irrilevanti ai fini della decisione); potendosi ritenere allora equo partire da una base comune di 8 punti, incrementati per convivenza di ulteriori 5 per . Controparte_2
5.4. Alla luce di quanto sopra detto, spettano, pertanto, le seguenti somme.
A) : Parte_2
- Età della vittima: anni 40, da cui 16 punti;
- Età del congiunto: anni 46, da cui 14 punti;
- 1 superstite al nucleo familiare primario (1 fratello): 14 punti;
- Qualità ed intensità del rapporto: 8 punti;
Dunque, per un totale di 52 punti, per una somma di € 88.296,00.
B) Fratello : Controparte_2
Età della vittima: anni 40, da cui 16 punti;
Età del congiunto: anni 44, da cui 14 punti;
Convivenza: 20 punti;
1 superstite al nucleo familiare primario (1 sorella): 14 punti;
10 Qualità ed intensità del rapporto: 13 punti;
Dunque, per un totale di 77 punti, per una somma di € 130.746,00.
6.1. Quanto alla domanda di risarcimento iure hereditatis (fermo restando che è incontestato, e comunque sufficientemente provato dallo stato di famiglia, che i richiedenti assumano anche la qualità di eredi della vittima primaria), anzitutto in via preliminare nulla andrà riconosciuto a
[...]
, a fronte dell'assoluta genericità che sul punto i suoi atti difensivi presentano, non essendo CP_2 stata minimamente proposta alcuna specificazione delle categorie di danno iure hereditatis per cui sarebbe stato chiesto il risarcimento, né tantomeno vi sarebbe stata una precisa descrizione dei relativi fatti costitutivi.
6.2.1. Supera questo vaglio invece la posizione della ricorrente, che già dal ricorso dedica uno specifico paragrafo al danno iure hereditatis, distinguendo tra c.d. danno biologico terminale e danno c.d. catastrofale. Sul punto, anzitutto una buona definizione delle due tipologie di danno è data da
Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23153 del 17/09/2019 (Rv. 655508 - 01), per cui “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu"
(ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto al risarcimento del danno morale terminale, e, quindi, la sua conseguente trasmissibilità "iure hereditatis", senza accertare se la vittima si trovasse in una condizione di "lucidità agonica", nonostante fosse emerso che il lasso temporale tra lesione e morte, tutt'altro che "brevissimo", ammontasse ad alcune ore).”
6.2.2. Ciò premesso, e comunque ricordando che la lesione su cui occorre soffermarsi è l'infezione nosocomiale (e non altro, quale il complesso delle condizioni fisiche pregresse della vittima), dalle risultanze di causa (cfr. quanto riportato dal CTU e le cartelle cliniche in atti) emerge certamente la risarcibilità del primo, in quanto tra il fatto dannoso (infezione nosocomiale) e l'evento morte sono trascorsi alcuni giorni. In particolare, dall'esame della documentazione sanitaria, il periodo di riferimento può essere anticipato (rispetto alle indicazioni, contenute nella consulenza, del
29.07.2017, ossia la data in cui si fa riferimento all'emocoltura) già a partire dal 23.07.2017 (ossia la data in cui già risulta dal broncoaspirato la presenza di Klebisella, che è uno degli agenti patogeni rivelatisi decisivi per la morte, cfr. pag. 7 della consulenza). Per cui, visto che la morte è intervenuta il 07.08.2017, si considererà un periodo di 15 giorni.
6.2.3. Al contrario, non è risarcibile la seconda componente di danno, in quanto non risulta dagli atti prova del suo presupposto fondamentale, ossia lo stato di lucida agonia della paziente. Ciò che, come affermato dalla giurisprudenza (cfr. ad es. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12722 del 19/06/2015; cfr. anche la più recente Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 19506 del 16/07/2024 sul relativo rigore probatorio), grava su chi agisce in giudizio per il risarcimento del danno (e quindi sugli eredi). Con una considerazione che si ripercuote anche nelle pagine delle tabelle milanesi del 2024, che, nell'operare una innovativa lettura integrata del danno terminale, comunque si sofferma sulla prova,
11 ai fini della relativa applicabilità, dello stato di lucidità della vittima. Prova che nel caso di specie manca, essendo oggetto di onere dei richiedenti il risarcimento.
6.2.4. Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, dovendo considerare allora solo il danno biologico terminale e non il catastrofale, si ritiene allora più acconcio procedere secondo quanto statuito dalla Cassazione (cfr. ad es. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza 16272 del 08/06/2023), che distingue più nettamente tra le due componenti sopra menzionate, tenuto dunque conto del periodo di
15 giorni di danno biologico terminale, che non può esser altro se non una I.T.T. (sebbene si possa considerare un punto base pari al massimo di € 173,00, in modo da valorizzare il dato dell'esito letale), e del fatto che non v'è stata prova della lucida agonia. Con la conseguenza di potersi riconoscere solo un importo per la prima voce, pari ad € 2.595,00.
7. Le somme sopra indicate ai parr. 5-6, come risarcimento del danno patito iure proprio e iure hereditatis, poiché l'evento lesivo è ovviamente anteriore nel tempo rispetto alla liquidazione (anche alla luce dell'insegnamento traibile da Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 1712 del 17/02/1995), dovranno essere devalutate, e su tali somme andranno corrisposti la rivalutazione monetaria e gli interessi (c.d. compensativi) dal momento del sinistro (evento morte del 07.08.2017) fino alla data della liquidazione (ossia l'odierna, 30.05.2025). La rivalutazione, come noto, ha la funzione, nei debiti di valore, di attualizzare l'importo in relazione al costo della vita, e dunque opera semplicemente sul capitale in sé, che dunque necessita di essere reso attuale. Mentre gli interessi compensativi, quale creazione giurisprudenziale, puntano all'estensione, per ragioni di coerenza sistematica, anche alle obbligazioni di valore di quanto disposto dall'art. 1282 comma 1 c.c., per cui “I crediti liquidi ed eIGibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.” (in giurisprudenza si cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12140 del 14/06/2016 (Rv. 640242 - 01), ed in precedenza anche Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18243 del
17/09/2015 (Rv. 636751 - 01)). Sulla somma così liquidata, ormai divenuta credito di valuta, ex art. 1282 c.c. decorreranno ulteriormente interessi legali, maturandi fino alla data dell'effettivo soddisfo.
8. Quanto al danno patrimoniale, va precisato che gli atti di parte non vi fanno riferimento, sebbene la voce appaia nelle conclusioni, ma si ritiene dal complesso degli atti (che omettono ogni allegazione sul punto) non vi sia stata alcuna domanda in tal senso. Per cui nulla si pronuncerà al riguardo.
9.1. Le spese di giudizio vanno regolate sulla base del criterio della soccombenza e del decisum, e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, e ss.mm.ii.
9.2. Secondo lo stesso criterio vanno liquidate le spese per il correlato giudizio di accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G.C.C. n. 1559/2021. Con la precisazione che le spese per quel procedimento in favore di , provvisoriamente ed anticipatamente ammesso in quella Controparte_2 sede e per quel procedimento al PSS (non risultando invece documentazione al riguardo per il presente giudizio di merito), non comprenderanno esborsi, ed andranno rivolte in favore dell'Erario.
9.3. Infine, a carico definitivo della parte convenuta soccombente andranno poste le spese CP_3 di CTU svolte in quella sede, per come liquidate con decreto del 14.02.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva, sulla domanda proposta nel procedimento iscritto al
R.G.C.C. n. 397/2023 in epigrafe:
1) CONDANNA, in accoglimento parziale delle domande di e di Parte_1 [...]
, la parte convenuta CP_2 AR
, in persona del l.r.p.t., al pagamento:
[...]
12 a) a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale:
a.1) in favore di parte attrice , della somma di € 88.296,00, oltre interessi legali, Parte_1 sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (07.08.2017) e successivamente proporzionalmente rivalutata di anno in anno, fino alla data odierna (30.05.2025); ed oltre interessi legali maturandi sulla somma così determinata, dalla data dell'odierna liquidazione e fino al soddisfo;
a.2) in favore di parte convenuta , della somma di € 130.746,00, oltre Controparte_2 interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (07.08.2017) e successivamente proporzionalmente rivalutata di anno in anno, fino alla data odierna (30.05.2025); ed oltre interessi legali maturandi sulla somma così determinata, dalla data dell'odierna liquidazione e fino al soddisfo;
b) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis, in favore di parte attrice
, della somma di € 2.595,00, oltre interessi legali, sulla superiore somma Parte_1 devalutata alla data della causazione del danno (07.08.2017) e successivamente proporzionalmente rivalutata di anno in anno, fino alla data odierna (30.05.2025); ed oltre interessi legali maturandi sulla somma così determinata, dalla data dell'odierna liquidazione e fino al soddisfo;
2) RIGETTA per il resto le domande;
3.1) CONDANNA la parte convenuta AR
, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte
[...] attrice , e che si liquidano in € 793,75 per esborsi ed € 8.461,80 per compensi Parte_1
(procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, tutte le quattro fasi, valori medi ridotti del 40% in ragione del carattere tendenzialmente standardizzato della tipologia di controversia) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, ove dovute;
3.2) CONDANNA la parte convenuta AR
, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte
[...] convenuta , e che si liquidano in € 8.461,80 per compensi (procedimenti di Controparte_2 cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, tutte le quattro fasi, valori medi ridotti del 40% in ragione del carattere tendenzialmente standardizzato della tipologia di controversia) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, ove dovute;
4.1) CONDANNA la parte convenuta AR
, in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte
[...] attrice nel correlato procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto Parte_1 al R.G.C.C. n. 1559/2021 (in cui era interveniente), e che si liquidano in € 1.238,40 per compensi
(procedimenti di istruzione preventiva, scaglione di valore indeterminabile da ritenersi a complessità bassa, fasi introduttiva ed istruttoria, trattandosi di intervento, valori medi ridotti del 40 % in ragione del fatto che ivi si è svolta una consulenza tecnica collegiale conforme alla tipologia di questioni trattate), oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovute;
4.2) CONDANNA la parte convenuta AR
, in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte
[...] convenuta nel correlato procedimento per accertamento tecnico preventivo Controparte_2 iscritto al R.G.C.C. n. 1559/2021 (in cui era parte ricorrente), che si liquidano in € 1.833,60 per compensi (procedimenti di istruzione preventiva, scaglione di valore indeterminabile da ritenersi a complessità bassa, tutte le tre fasi, valori medi ridotti del 40 % in ragione del fatto che ivi si è svolta
13 una consulenza tecnica collegiale conforme alla tipologia di questioni trattate), oltre spese generali al
15%, CPA ed IVA come per legge ove dovute, disponendosene il pagamento in favore dell'Erario;
5) PONE a definitivo carico della parte convenuta AR
, in persona del l.r.p.t., le spese della CTU svolta nell'ambito del correlato
[...] procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G.C.C. n. 1559/2021, come liquidate in quella sede con decreto del 14.02.2023.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 30.05.2025
Il Giudice
Dario Albergo
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 397/2023, avente ad oggetto: “RESPONSABILITÀ SANITARIA - MORTE”.
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall' Avv. Vincenzo Greco (C.F.
, nonché (fino al 15.05.2024, congiuntamente e disgiuntamente), anche C.F._2 dall'Avv. Nicoletta Li Castri (C.F. )), ed elettivamente domiciliata presso il C.F._3 suo studio, sito in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 61;
PARTE ATTRICE
CONTRO
1) , in persona del l.r.p.t. AR
(C.F. e P. IVA ), con sede in , via Giacomo Cusmano n. 1, rappresentata e P.IVA_1 CP_1 difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta e documentazione allegata, dall'Avv.
Leonardo Costa (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito C.F._4 in Serradifalco (CL), c/so Garibaldi n. 179;
2) , nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente Controparte_2 C.F._5 in , Contrada Xirbi s.n.c., rappresentato e difeso, giusta in calce alla comparsa di CP_1 costituzione, dall'Avv. Ernesto Maria Brivido (C.F. , ed elettivamente C.F._6 domiciliato presso il suo studio, sito in , in via Enrico De Nicola n. 17; CP_1
PARTI CONVENUTE
***
1.1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 27.02.2023, ritualmente notificato alle altre parti insieme a pedissequo decreto di fissazione di udienza, agiva in giudizio Parte_1 contro l' , in persona del l.r.p.t. AR
(d'ora in poi ), nonché (in quanto aveva introdotto il correlato A.T.P.) verso CP_3 [...]
, domandando nei confronti della prima, nella qualità di sorella di CP_2 Persona_1
(nata il [...] e deceduta il 07.08.2017), il pagamento di € 260.000,00 (o somma
[...] maggiore/minore di giustizia) a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi, iure proprio e iure
1 hereditatis (rispettivamente: danno da perdita del congiunto, e danno biologico terminale e catastrofale) a seguito della morte della stessa, asseritamente intervenuta per effetto di infezione nosocomiale imputabile responsabilità sanitaria dell'azienda convenuta. Con vittoria di spese e compensi di lite.
1.2. La ricorrente premetteva che la vittima era stata ricoverata una prima volta presso il reparto di malattie infettive del P.O. “S. Elia” di in data 28.05.2017, e successivamente dimessa CP_1 in data 06.06.2017 con la diagnosi di “leucocitosi – sepsi – ascesso gluteo dx – anemia paraparesi cronica”. Che, a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute, era stata poi trasportata al pronto soccorso della predetta struttura in data 04.07.2017 per fortissimi dolori addominali, riscontrandosi “idrosiadenite, paraparesi – anemia”, per cui era stato disposto ulteriore ricovero con trasferimento presso il reparto di medicina generale, con lo svolgimento di interventi ritenuti necessari. E che in data 14.07.2017, alle ore 20.30, si era avuto il trasferimento nel reparto di rianimazione per grave acidosi respiratoria con insufficienza respiratoria cronica. A seguito dell'aggravamento delle sue condizioni cliniche, la donna decedeva alle ore 01.30 del 07.08.2017.
1.3. In quanto si sarebbero fin da subito evidenziati “molteplici criticità nella gestione clinica della loro congiunta”, i familiari sporgevano querela in ordine alla condotta dei sanitari e dei dirigenti di struttura. Ne scaturiva procedimento penale n. 2185/2018 R.G.N.R. (conclusosi con l'archiviazione delle posizioni delle persone fisiche indagate), nell'ambito del quale la consulenza medico-legale disposta dal P.M. faceva emergere che l'evento morte era stato causato da “insufficienza cardiorespiratoria in paziente MOF (Multi Organ Failure) da shock settico per infezioni nosocomiali da germi multiresistenti […]”, considerata da parte ricorrente imputabile alla struttura sanitaria.
1.4. Preliminarmente rispetto al presente giudizio, (fratello della vittima) aveva Controparte_2 introdotto verso l' giudizio per ex art. 696-bis c.p.c. ed art. 8 L. 24/2017 (R.G.C.C. CP_3 CP_4
n.1559/2021, nell'ambito del quale l'odierna ricorrente avrebbe spiegato intervento adesivo autonomo), rispetto al quale la disposta consulenza tecnica medica collegiale ravvisava un nesso causale tra la morte ed un'infezione da CT Baumanii e KL NI, diffusa per mancato adempimento da parte dell' dei protocolli e delle circolari volti a ridurre il tasso di CP_1 incidenza delle infezioni correlate all'assistenza.
2. Costituitosi tempestivamente in giudizio, sostanzialmente riproduceva gli stessi Controparte_2 contenuti e le stesse conclusioni della ricorrente, precisando di richiedere un risarcimento maggiore di quello eventualmente spettante alla stessa, in ragione della convivenza e del più intenso vincolo di assistenza che lo legava alla defunta.
3. Costituitasi tempestivamente in giudizio, l' domandava invece il rigetto, e in subordine, la CP_3 riduzione, delle domande avanzate dalle controparti, con vittoria di spese e compensi di lite.
3.1. In particolare, contestava anzitutto le conclusioni della consulenza svolta in sede di A.T.P., sia in rito (perché alcune risposte avrebbero esorbitato il mandato ricevuto), sia nel merito (in quanto non avrebbe considerato la possibile incidenza sull'evento di fattori alternativi, ivi compresa la condizione di grave debilitazione della paziente già antecedente all'accesso al P.S.). In ogni caso, evidenziava gli esiti della consulenza svolta in sede di indagini penali, che avevano sottolineato la inevitabilità dell'evento anche in presenza di maggiori cautele.
3.2. In via subordinata, rilevava l'eccessività delle pretese richieste, e la genericità di quelle di parte intervenuta.
2 4.1. Procedutosi a conversione del rito in ordinario di cognizione, la causa veniva istruita mediante produzioni documentali, acquisizione del correlato fascicolo di A.T.P., integrazione a chiarimento della CTU, mentre venivano rigettate le istanze di prova testimoniale.
4.2. Pertanto, le parti precisavano le conclusioni alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 26.02.2025.
Quindi con ordinanza del 27.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini difensivi ex art. 190 c.p.c., che venivano a scadere in data 19.05.2025.
§§§
1.1. La presente controversia, si inquadra nell'ambito del tema della cosiddetta responsabilità medica
(o sanitaria), con la quale si individuano le controversie nelle quali taluno, essendosi sottoposto a prestazioni sanitarie erogate nei suoi confronti da una struttura sanitaria, domanda il risarcimento dei danni patiti a seguito di colpa nello svolgimento di prestazioni diagnostiche o terapeutiche. La materia è stata oggetto di una lunga elaborazione giurisprudenziale, rispetto alla quale nell'ultimo decennio sono sopravvenuti interventi normativi, in primo luogo con il D.L. 13 settembre 2012 n. 158 (conv. con L. 8 novembre 2012 n. 189, c.d. Legge Balduzzi), ed in secondo luogo con la L. 8 marzo 2017 n.
24 (c.d. Legge Gelli-Bianco).
1.2. L'evoluzione giurisprudenziale avutasi nel corso del tempo (e che in questa sede può essere solo brevissimamente sintetizzata) ha visto una progressiva attrazione del regime di responsabilità in discorso in favore della responsabilità da inadempimento (ex art. 1218 c.c., c.d. responsabilità contrattuale), piuttosto che in favore della responsabilità da fatto illecito extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.). E ciò in quanto la fonte della responsabilità contrattuale è stata individuata nel contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, che si ritiene concluso al momento dell'accettazione del paziente nella struttura, con il contestuale sorgere sia delle prestazioni principali di carattere sanitario che eventualmente di quelle secondarie ed accessorie, assistenziali e lato sensu alberghiere (cfr. Cass.
Civ. 13 aprile 2007, n. 8826, 14 giugno 2007, n. 13953, nonché le più recenti Cass. Civ. 26 giugno
2012, n. 10616 e Cass. Civ. 30 settembre 2015 n. 19541). Ciò che vale indifferentemente alla natura pubblica o privata della struttura sanitaria (cfr. sul punto Cass. Civ. SSUU Sentenza 11/01/2008. n.
577; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4058 del 25/02/2005). Tale orientamento ha trovato anche conferma normativa esplicita con l'entrata in vigore della L. n. 24/2017, che all'art. 7 comma 1 oggi prevede che (grassetto aggiunto) “
1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”
1.3. La qualificazione della responsabilità come contrattuale determina particolari conseguenze, per quanto di interesse, sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, in quanto determina per il creditore la posizione più favorevole derivante dallo schema di cui all'art. 1218 c.c. piuttosto che invece quella più gravosa di cui all'art. 2043 c.c. Per cui egli dovrà provare il rapporto (anche in forza di contatto sociale qualificato), l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno.
(cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 27855 del 12/12/2013 (Rv. 629769 - 01); ma cfr. nello stesso senso anche Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20547 del 30/09/2014 (Rv. 632891 - 01) e Cass. Civ. Sez.
3 - Sentenza n. 24073 del 13/10/2017 (Rv. 645834 - 02)). Ciò anche in ossequio al c.d. principio di
3 vicinanza della prova, dal quale invece non si trae come conseguenza l'inversione dell'onere sul nesso causale, che dunque dovrà essere provato dal danneggiato, e che va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno. (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 29315 del 07/12/2017 (Rv. 646653 - 01)).
2.1. Si rileva però che nel caso di specie sono i congiunti (sorella e fratello, cfr. certificato stato di famiglia storico in all. 12 al ricorso) della c.d. vittima primaria (e non quest'ultima, in quanto deceduta a seguito delle asserite responsabilità della struttura sanitaria convenuta, cfr. certificato di morte in all. 3 al ricorso) a domandare il risarcimento. In particolare, domandando iure proprio in relazione al c.d. danno da perdita parentale, e iure hereditatis in relazione ad alcune voci di danno che già in ipotesi fossero già maturate in capo alla vittima primaria (specificamente indicate in ricorso nel danno biologico terminale e nel danno catastrofale, mentre del tutto evanescente e generico è il riferimento operato ad essi da , come si vedrà in seguito) e che essi (in quanto eredi) avrebbero Controparte_2 dunque ereditato.
2.2. Sull'inquadramento giuridico delle domande risarcitorie, parte ricorrente fa generico riferimento alla responsabilità dell' “nella causazione del decesso della IG.ra . CP_3 Persona_2
, invece, fa riferimento alla responsabilità contrattuale, secondo quanto previsto Controparte_2 dalla Legge e dall'art. 1218 c.c., ma fa anche un riferimento alla responsabilità CP_5 extracontrattuale ex artt. 2043 e 2049 c.c. (cfr. pag. 9 della comparsa di costituzione).
2.3. Al riguardo, bisogna ricordare che la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nel senso di ritenere condivisibilmente che, salvo il caso particolare della posizione della gestante in relazione al nascituro (unico caso in cui finora si è riconosciuto un effetto protettivo in favore dei terzi del contratto di spedalità), in relazione ai danni patiti dai congiunti iure proprio, la regola generale è quella della relatività degli effetti del contratto ex art. 1372 c.c., con conseguente responsabilità (per questa categoria di danno) extracontrattuale (e mai, dunque, contrattuale) nei confronti dei terzi (cfr. ad es. Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 14615 del 09/07/2020 (Rv. 658328 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 -,
Sentenza n. 14258 del 08/07/2020 (Rv. 658316 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21404 del
26/07/2021 (Rv. 662040 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 11320 del 07/04/2022 (Rv. 664513 -
01); ultime due sentenze menzionate anche a pag. 7 della più recente Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n.
6386 del 03/03/2023; ed ancora nello stesso senso cfr. Cass. Civ. Sez. 3 – Sentenza n. 3267 del
05/02/2024, pagg. 7-8). Per cui, solo per danni patiti iure hereditatis ben potrà operare l'inquadramento contrattuale della responsabilità. (con conseguente applicazione del relativo regime giuridico, anche per quanto concerne l'onere della prova, come sopra detto al par. 1.3.).
3.1. Ora, a prescindere dall'inquadramento giuridico, non è contestato tra le parti (e comunque comprovato dalla documentazione sanitaria relativa, cfr. le cartelle cliniche che tutte le parti allegano ai rispettivi atti introduttivi) il ricovero ospedaliero della vittima primaria presso le strutture dell' CP_3 convenuta, ed il suo decesso in regime di ricovero.
[...]
3.2.1. Ciò posto, in relazione all'esistenza o meno di inadempimento/fatto illecito dell' CP_3 convenuta, del relativo elemento soggettivo (di colpa), nonché in relazione all'eventuale nesso causale con l'evento morte, entrambi i congiunti ne affermano la sussistenza, in quanto (in modo sostanzialmente conforme) organizzano i loro atti introduttivi (così come i rispettivi atti corrispondenti nel giudizio per A.T.P.) nel senso di imputare la morte della loro sorella ad un'infezione nosocomiale, evitabile laddove fosse stata rispettata la corretta igiene in ambiente ospedaliero, mediante l'adozione di procedure e protocolli idonei allo scopo (cfr. pagg. 3 e 5 del ricorso, pagg.
8-9 della comparsa di risposta di ). Controparte_2
4 3.2.2. Le suddette allegazioni sono state corredate, sul piano documentale, dalla produzione della consulenza tecnica del P.M. svolta in sede di indagini preliminari relative al procedimento penale instaurato avverso i sanitari, che pur concludendo nel senso della mancanza di responsabilità personale di questi (perché di fondo avrebbero bene osservato le linee guida), avrebbe comunque fornito elementi per riscontrare profili di responsabilità della struttura proprio in ordine al predetto profilo igienico-sanitario e/o in relazione ad una possibile negligenza nell'omissione delle emocolture con conseguente ritardo nelle terapie antibiotiche mirate (cfr. la relativa consulenza, in versione integrale in allegato alla comparsa di risposta di , alle pagg. 52-53). Controparte_2
4. In relazione a tali punti e alla documentazione sopra menzionata, che fa emergere l'assolvimento ad opera dei congiunti del minimo onere allegatorio-probatorio necessario in relazione a questioni che implicano inevitabilmente decisive valutazioni tecniche, soccorre la Consulenza Tecnica d'ufficio collegiale (con collegio composto da medico legale e da specialista in malattie infettive) disposta nell'ambito del correlato e propedeutico giudizio per accertamento tecnico preventivo (e qui prodotta da parte attrice in all. 11 al ricorso introduttivo, nonché da in allegato alla Controparte_2 sua comparsa di risposta) in relazione alla quale sono stati forniti ulteriori chiarimenti (cfr. consulenza di chiarimento depositata il 25.06.2024) su richiesta di questo Giudice (cfr. ordinanza del 23.02.2024) ed in merito alla quale, in ragione della correttezza metodologica e della completezza espositiva, nonché dell'assenza di vizi logico-motivazionali, questo Giudice ritiene di poter operare una valutazione di piena condivisione quale indispensabile ausilio alla decisione.
4.1. La consulenza è ben strutturata secondo: un preliminare riepilogo della documentazione sanitaria ritualmente acquisita (pp. 3-5); l'esame obiettivo locale (pp. 6-7); l'atto di citazione (pp. 8-9); la comparsa di risposta (pp. 10-13); la sintesi epicritica e le considerazioni medico-legali (pp. 13-15); le conclusioni con risposta ai quesiti (pp. 16-18) e la risposta alle osservazioni di parte convenuta (pag.
20). La relazione di chiarimento ha invece risposto a quesiti che si incentravano sull'incidenza statistica dei fattori causali sulle infezioni nosocomiali e sui criteri in base ai quali tali infezioni, da sole o in correlazione con altri fattori, abbiano avuto una efficacia determinante nel provocare la morte della vittima e le ragioni ed i criteri che consentono di escludere che, tenuto conto del quadro patologico della vittima, la corretta adozione dei protocolli nonché le buone pratiche, non avrebbero comunque evitato l'evento morte.
4.2. Come già spiegato nell'ordinanza del 22.05.2024, rispetto alla relativa eccezione svolta dall' CP_3
non si ritiene che la consulenza svolta in sede di A.T.P. sia viziata. E ciò sia in relazione al profilo
[...] dell'asserita esorbitanza delle risposte date rispetto al mandato ricevuto, in quanto l'assunta risposta esorbitante in effetti può essere fatta rientrare nell'alveo complessivo dei quesiti indicati alle lettere b), e), f) e g) considerati nella loro globalità; e sia in relazione al conseguente asserito vulnus al diritto di difesa, tanto in relazione all'argomentazione testé detta, quanto in relazione al fatto che l'esame degli atti introduttivi dell' trattavano diffusamente di affermate infezioni nosocomiali quale CP_4 possibile causa del decesso, quanto in relazione al fatto che comunque in sede di osservazioni la parte convenuta ha avuto modo di interloquire (sia in rito sia in merito) in ordine all'asserita risposta esorbitante.
4.3.1. Andando alle considerazioni medico-legali e correlata risposta ai quesiti, dopo un'esaustiva trattazione teorica sulle infezioni nosocomiali, in fondo come già aveva fatto la consulenza del P.M. in sede di indagini penali (sebbene in relazione solo al primo periodo di ricovero: cfr. il relativo allegato, pag. 59) i consulenti hanno affermato (pag. 16) che “Dall'esame della documentazione in atti è possibile ritenere che correttamente, tempestivamente ed in maniera adeguata i sanitari, a vario titolo avvicendatisi nell'iter clinico della IG.ra , hanno operato secondo le più Persona_1
5 accreditate buone pratiche. Il decesso è riconducibile a shock settico da infezione correlata all'assistenza […]” (prima parte della risposta al quesito B), ed hanno ribadito che “nessun profilo di responsabilità può essere ascritto ai sanitari che a vario titolo hanno avuto in cura la IG.ra ”. CP_2
(risposta al quesito C, poi ribadita implicitamente al quesito D). D'altronde, occorre precisare come nel caso di specie non si discute tanto di eventuali errori medici nella diagnosi e nel trattamento della vittima, bensì di una infezione nosocomiale contratta nel corso della degenza ospedaliera, in relazione
(come si spiegherà meglio in seguito) ad una non ineccepibilità dell'attuazione dei protocolli sanitari di struttura.
4.3.2. Al riguardo, sul punto relativo alle criticità riscontrate sul piano delle misure preventive e di trattamento delle possibili infezioni, i consulenti, sempre in risposta al quesito B), anzitutto argomentano in relazione alla diffusione delle ICA (infezioni correlate all'assistenza), nel senso che
“Più della metà delle ICA sono prevenibili, soprattutto quelle associate a determinati comportamenti, attraverso la pianificazione di programmi di prevenzione e controllo della trasmissione di infezioni.
Occorre però pianificare e attuare programmi di controllo a diversi livelli (nazionale, regionale, locale), per garantire la messa in opera di quelle misure che si sono dimostrate efficaci nel ridurre al minimo il rischio di complicanze infettive. Sebbene le ICA siano comunemente attribuibili alle variabili del paziente e alla qualità di assistenza fornita, è stato dimostrato che un assetto organizzativo dedicato contribuisce a prevenirle. A tal fine è stato istituito il Comitato per il contrasto delle infezioni ospedaliere (CIO).”. Ed invece constatano che “Dall'analisi della documentazione prodotta da parte convenuta non emergono verbali del Comitato delle Infezioni Ospedaliere né la messa in atto di protocolli o circolari. L'onere probatorio dell' , ovvero di aver eseguito CP_1 secondo le best practice, tutte le procedure previste dalle Linee Guida per il contenimento e la diffusione dell'infezione non sono state prodotte.” Ravvisandosi dunque profili di colpa propria di convenuta in relazione al suddetto profilo, che devono dirsi confermati Controparte_6 dalla risposta al quesito G (pagg. 17-18), per cui, in relazione all'“l'avvenuta osservanza, all'epoca dei ricoveri di , da parte dell'azienda sanitaria convenuta, dei protocolli e delle Persona_1 procedure previste dalla specifica regolamentazione tecnica e dalla migliore scienza ed esperienza del settore”, si è constatato che “Quanto prodotto in atti non consente di affermare che l' CP_1 Per_ abbia adempiuto all'obbligo contrattuale” (questo, come si dirà subito dopo al par. ., specialmente in relazione alla produzione documentale dei protocolli sanitaria anti-infezione, cfr. all. 7 alla comparsa di risposta dell' ). Ciò che integra, a seconda dei casi, o la mancata prova CP_3 liberatoria sul piano contrattuale, o la positiva prova dell'elemento soggettivo sul piano extracontrattuale.
4.3.3. Quanto, invece, alla contrazione dell'infezione ed al suo nesso causale con l'evento morte, i consulenti affermano che (pag. 17, risposta al quesito E) “Qualora non fosse intervenuta l'infezione correlata all'assistenza sostenuta da CT NI e KL NI ssp è di tutta evidenza che il decesso della de cuius non sarebbe intervenuto” e che (risposta al quesito F) “Esiste un nesso causale diretto ed esclusivo fra il decesso della IG.ra ed il mancato Persona_1 adempimento da parte dell' di adottare protocolli e circolari volte a ridurre il tasso di CP_1 incidenza delle infezioni correlate all'assistenza”.
4.3.4. I consulenti hanno ben riposto anche alle osservazioni critiche del CTP di parte convenuta, per cui essi hanno ribadito come (pag. 6) “I CC.TT.UU., hanno rilevato la presenza del protocollo Cont effettuato dall' , ma non ha dimostrato come esso sia messo in atto, quali sono i controlli effettuati nell'ambito della prevenzione delle infezioni nosocomiali. I rilievi ambientali e sugli operatori per la prevenzione della diffusione dei germi nosocomiali, con quale frequenza esse vengono effettuate, i risultati di tali controlli, con quali tecniche e quali presidi vergono utilizzate per eliminarle e
6 quantomeno contrastarle. Sulla scorta di tali mancanze e tenendo conto che trattasi di bacilli CP_ Cont prettamente nosocomiali, si basa il giudizio dei CC.TT.UU., vi è una mancanza da parte di quali presidi vengono adottati periodicamente e con quale tecnica per l'abbattimento e la prevenzione delle infezioni nosocomiali.”. Con una valutazione che in fondo è coerente con la più recente giurisprudenza di legittimità, per cui, prendendosi le mosse da valutazioni operate in generale dalla precedente Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza 4864 del 23/02/2021, per cui “alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione, con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico.”, la successiva Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 6386 del 03/03/2023 (Rv. 667112 - 02) ha analiticamente evidenziato che “In tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.” (riferimenti che poi i consulenti inseriscono in un apposito passaggio della consulenza di richiamo, a pag. 5). Con un onere di prova liberatoria certamente gravosissimo, ma imposto, e nel caso di specie non sufficientemente assolto, specie in relazione a tutti i profili (al di là del dato teorico) relativi all'attuazione pratica dei protocolli individuati.
4.3.5. I consulenti hanno altresì precisato che nel caso di specie anzi le cautele avrebbero dovuto essere maggiori, in quanto (pag. 7) “Per quanto riguarda l'accenno fatto alle condizioni cliniche della IG.ra , si fa presente proprio che trattandosi di una paziente immunocompromessa con CP_2 una fistolizzazione di una idrosadenite suppurativa, richiedeva una maggiore attenzione nel mantenere l'ambiente quanto più possibile sterile quale è stato il profilo igienico e di prevenzione adottato dalle varie figure sanitarie e non, nell'accudire la paziente”.
4.4.1. Di supporto risultano essere anche i chiarimenti ed approfondimenti forniti dai consulenti nella consulenza di richiamo, in quanto anzitutto essi, in relazione all'incidenza statistica dei fattori causali che conducono al fenomeno delle infezioni nosocomiali determinate dagli agenti patogeni riscontrati nel caso in esame (cfr. la riflessione proprio sulla Klebisella NI), hanno affermato, tra le altre cose, che (pag. 3) “Le infezioni ospedaliere sono, almeno in parte, prevenibili con l'adozione di pratiche assistenziali “sicure”, che sono in grado di prevenire o controllare la trasmissione di infezioni, comporta la riduzione del 35% almeno della frequenza di queste complicanze. Per questo, le infezioni ospedaliere sono un indicatore della qualità dell'assistenza ospedaliera. […] Nel caso in esame, il rilievo di più germi di natura ospedaliera deve far ritenere che le procedure operative non siano state applicate idoneamente”.
7 4.4.2. E conseguentemente vanno ad affermare quanto si è già riportato sopra al par.
4.3.4. ultima parte, evidenziando che “L'azienda convenuta esibisce procedure operative e protocolli idonei a prevenire la trasmissione di infezioni ospedaliere. Ciò nonostante, l'anello debole della catena è costituito dal fatto che dette procedure devono essere scrupolosamente adottate dal personale sanitario, a tutti i livelli, il cui controllo fisico costante risulta impossibile. […] Nel caso in esame, il rilievo di più germi di natura ospedaliera deve far ritenere che le procedure operative non siano state applicate idoneamente.”, con il corollario che, date queste premesse, e come già rilevato in quel paragrafo, spetta all' la gravosissima prova dell'assoluta e completa inimputabilità CP_3 dell'infezione al proprio carente fatto organizzativo. Prova non fornita, e dunque dovendosi concludere per una ragionevole dimostrazione della colpa e del relativo nesso tra fatto e danno.
4.4.3. Elementi per i quali, solo a titolo di ulteriore supporto all'argomentazione, la stessa consulenza del P.M. aveva fatto notare come la condotta dei sanitari fosse stata “inadeguata a macchia di leopardo nell'ambito della discrezionalità diagnostica e delle relative scelte terapeutiche per spettro antimicrobico della terapia infettiva non sempre adeguato”, pur essendo stata oscillante sul nesso causale, anche se la medesima poi non poteva che concludere per l'identificazione della causa della morte per “insufficienza cardiorespiratoria in paziente MOF (Multi Organ Failure) da shock settico per infezioni nosocomiali (polmonite nosocomiale) da germi multiresistenti […]”.
4.5. Va in questa sede osservato, in risposta alle argomentazioni dell' convenuta relative CP_3 all'eventuale incidenza di fattori alternativi in relazione all'infezione contratta, ed in conformità all'indirizzo consolidato della Cassazione, che pur se l'evento (nel nostro caso, la morte) dipenda dal concorso di una causa umana (nel caso di specie: l'incidenza statisticamente stimata sull'infezione dalle mancanze nell'attuazione dei protocolli anti infezione) e di cause diverse (nel caso di specie, naturali, eventualmente date da fattori inerenti alle condizioni personali della vittima), di base l'autore del fatto illecito risponde comunque di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, e dovendo comunque questi, in presenza di un fattore di incidenza certamente rilevante, provare l'incidenza concomitante se non addirittura esclusiva di fattori alternativi, per ottenere una riduzione o esonero dal carico della responsabilità risarcitoria (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 5632 del 23/02/2023 (Rv. 666932 - 01); Cass. Civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 6122 del 01/03/2023 (Rv. 667358 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 13037 del 12/05/2023 (Rv. 667589 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759
- 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2635 del 04/02/2025 (Rv. 673749 - 01)).
4.6. Alla luce di quanto si è sopra evidenziato nella consulenza questo giudice, dunque, ritiene Cont sufficientemente provata la responsabilità per i fatti di causa dell' convenuta.
5. Quanto ai danni, prima bisogna soffermarsi su quelli da perdita parentale.
5.1. Al riguardo, bisogna evidenziare, in tema di oneri di allegazione e prova del danno, quanto da ultimo affermato da Cass. Civ. Sez.
3 - Sentenza n. 25541 del 30/08/2022 (Rv. 665444 - 01), per la quale (grassetto aggiunto) “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione.” Ed ancora, si fa bene a leggere più nel dettaglio il contenuto della sentenza, per
8 quanto qui di interesse, contemplato alle pp.
8-10 della predetta, ed in particolare alcuni passaggi, per cui “Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano (Cass. civ. sez. III
n. 11212 del 24 aprile 2019; C'ass. civ. sez. III n. 31950 dell'il dicembre 2018; Cass. civ. sez. III n.
12146 del 14 giugno 2016). Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. civ. sez. VI — 3 n. 3767 del 15 febbraio 2018). […] Giova a tal proposito osservare che il c.d. danno presuntivo è concetto autonomo
e distinto rispetto al c.d. danno in re ipsa: se, infatti, per quest'ultimo non è richiesta alcuna allegazione da parte del danneggiato, sorgendo il diritto al risarcimento del danno per il sol fatto del ricorrere di una determinata condizione, il primo richiede un'allegazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da una eventuale prova contraria allegata da controparte.”
5.2.1. In ordine al criterio di liquidazione da adottare per il risarcimento di tale pregiudizio, si aderisce al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, seguito anche dalla giurisprudenza di merito, secondo il quale bisogna tenere conto di sistemi maggiormente modulabili alle fattispecie concrete, c.d. “a punti”. (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 10579 del 21/04/2021 (Rv. 661075 - 01), ma cfr. anche giurisprudenza immediatamente successiva, come ad es. Cass. Civ. Sez. 3 -, Ordinanza
n. 26300 del 29/09/2021 (Rv. 662499 - 01), Sez. 6 - 3, ed Ordinanza n. 26440 del 08/09/2022 (Rv.
665715 - 01)). Si ritiene opportuno utilizzare, trattandosi di danni patiti da fratelli, le tabelle del
Tribunale di Milano, aggiornate al 2024 e integrate a punti (e rispetto alle quali una rinnovata valutazione di pregio, in relazione alla immediatamente precedente versione del 2022, è venuta da
Cass. Civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022 (Rv. 666288 - 01); così come via via anche dalle successive Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023 (Rv. 666969 - 01); Cass. Civ.
Sez. L - , Ordinanza n. 13701 del 16/05/2024 (Rv. 671188 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n.
25213 del 19/09/2024 (Rv. 672225 - 01); Cass. Civ. Sez. L - , Ordinanza n. 6981 del 16/03/2025 (Rv.
674302 - 01)).
5.2.2. Peraltro, sulla liquidazione risulta sempre illuminante quanto affermato dalla sopra citata Cass.
Civ. n. 25541/2022, che (in prosecuzione rispetto ai passaggi sopra riportati) afferma quanto segue.
“Ciò posto, diversa è la questione allorquando si passi alla determinazione equitativa del danno, in quanto, al fine di consentire una personalizzazione dello stesso, è necessario che il danneggiato fornisca la prova di circostanze concrete che consentano di aumentare il valore tabellare rilevante ai fini della quantificazione del danno. Sebbene, infatti, sia stato affermato che "ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto" è altrettanto vero che eventuali correttivi saranno ammissibili solo in ragione della particolarità della situazione di cui sia stata fornita adeguata motivazione (Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 05-05-2021) 10-11-2021, n. 33005).”
5.3. Ora, gli elementi che si traggono dagli atti di causa, e che possono essere validamente considerati ai fini dell'applicazione delle tabelle milanesi sono i seguenti:
a) anzitutto il valore del punto base per il 2024 per il danno subito da perdita del fratello, che è fissato in € 1.698,00;
9 b) le età, al momento del decesso della vittima primaria: di questa (40 anni) e dei due fratelli che chiedono il risarcimento (per come saranno elencate dopo);
c) come conseguenza immediatamente logica, l'esistenza in vita di altri superstiti del nucleo familiare colpito (dato appunto, per ciascuno dei richiedenti il risarcimento, dagli altri congiunti del c.d. nucleo familiare primario, ossia l'altro fratello/sorella, cfr. Tabelle Milanesi, in relazione a quanto risulta dal certificato di stato di famiglia storico, in cui emerge la premorienza dei genitori, e la mancanza di ulteriori superstiti oltre ai due per cui è causa); CP_2
d) la convivenza: questo profilo risulta affermato da sin dal suo atto introduttivo, Controparte_2
e correlativamente non contestato sia dalla ricorrente (che infatti svolge sul punto difese volte a valorizzare l'intensità della frequentazione a prescindere dalla convivenza) sia (soprattutto) dall' CP_3
la quale invece in comparsa conclusionale sottolinea invece appunto la diversità di città di
[...] residenza tra la ricorrente e la defunta (Palermo e , come peraltro si trae anche dal CP_1 predetto certificato di stato di famiglia storico, nonché semplicemente dai dati anagrafici di causa), mentre invece riporta quanto affermato da rispetto alla sua di convivenza con Controparte_2 quella;
per cui dovendosi riconoscere il punteggio per convivenza al solo;
Controparte_2 punteggio che va stimato in quello per la convivenza generica, e non in quello ultratrentennale o ultraquarantennale, per difetto di allegazione (non essendo stato specificamente nemmeno affermato questo profilo);
e) quanto agli indici di intensità dei rapporti con la vittima, che a loro volta possono ulteriormente dipendere, in tutto o in parte, dai fattori precedenti, si ritiene di dover dare conto: 1) della tipologia di parentela, che (per stesse tabelle milanesi) non è quella di maggiore intensità (coniuge, genitori, figli) bensì quella meno intensa dei fratelli, che determina una base certamente sottomedia del punteggio attribuibile, da ritenersi collocabile sulla mediana della metà del punteggio di riferimento (arrotondata per eccesso: 8 punti) ; 2) il predetto fattore d) della convivenza per , che vale come Controparte_2 incrementatore altresì di tale profilo (si ritiene, in mancanza di altri elementi desumibili dall'istruttoria, per non più di 5 punti); 3) la totale carenza di istruttoria in merito, derivante dal rigetto dei capitoli di prova orale (per le ragioni indicate nell'ordinanza del 06.07.2024, per cui i capitoli formulati erano non specifici, contenenti elementi valutativi, ovvero erano a monte irrilevanti ai fini della decisione); potendosi ritenere allora equo partire da una base comune di 8 punti, incrementati per convivenza di ulteriori 5 per . Controparte_2
5.4. Alla luce di quanto sopra detto, spettano, pertanto, le seguenti somme.
A) : Parte_2
- Età della vittima: anni 40, da cui 16 punti;
- Età del congiunto: anni 46, da cui 14 punti;
- 1 superstite al nucleo familiare primario (1 fratello): 14 punti;
- Qualità ed intensità del rapporto: 8 punti;
Dunque, per un totale di 52 punti, per una somma di € 88.296,00.
B) Fratello : Controparte_2
Età della vittima: anni 40, da cui 16 punti;
Età del congiunto: anni 44, da cui 14 punti;
Convivenza: 20 punti;
1 superstite al nucleo familiare primario (1 sorella): 14 punti;
10 Qualità ed intensità del rapporto: 13 punti;
Dunque, per un totale di 77 punti, per una somma di € 130.746,00.
6.1. Quanto alla domanda di risarcimento iure hereditatis (fermo restando che è incontestato, e comunque sufficientemente provato dallo stato di famiglia, che i richiedenti assumano anche la qualità di eredi della vittima primaria), anzitutto in via preliminare nulla andrà riconosciuto a
[...]
, a fronte dell'assoluta genericità che sul punto i suoi atti difensivi presentano, non essendo CP_2 stata minimamente proposta alcuna specificazione delle categorie di danno iure hereditatis per cui sarebbe stato chiesto il risarcimento, né tantomeno vi sarebbe stata una precisa descrizione dei relativi fatti costitutivi.
6.2.1. Supera questo vaglio invece la posizione della ricorrente, che già dal ricorso dedica uno specifico paragrafo al danno iure hereditatis, distinguendo tra c.d. danno biologico terminale e danno c.d. catastrofale. Sul punto, anzitutto una buona definizione delle due tipologie di danno è data da
Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23153 del 17/09/2019 (Rv. 655508 - 01), per cui “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu"
(ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto al risarcimento del danno morale terminale, e, quindi, la sua conseguente trasmissibilità "iure hereditatis", senza accertare se la vittima si trovasse in una condizione di "lucidità agonica", nonostante fosse emerso che il lasso temporale tra lesione e morte, tutt'altro che "brevissimo", ammontasse ad alcune ore).”
6.2.2. Ciò premesso, e comunque ricordando che la lesione su cui occorre soffermarsi è l'infezione nosocomiale (e non altro, quale il complesso delle condizioni fisiche pregresse della vittima), dalle risultanze di causa (cfr. quanto riportato dal CTU e le cartelle cliniche in atti) emerge certamente la risarcibilità del primo, in quanto tra il fatto dannoso (infezione nosocomiale) e l'evento morte sono trascorsi alcuni giorni. In particolare, dall'esame della documentazione sanitaria, il periodo di riferimento può essere anticipato (rispetto alle indicazioni, contenute nella consulenza, del
29.07.2017, ossia la data in cui si fa riferimento all'emocoltura) già a partire dal 23.07.2017 (ossia la data in cui già risulta dal broncoaspirato la presenza di Klebisella, che è uno degli agenti patogeni rivelatisi decisivi per la morte, cfr. pag. 7 della consulenza). Per cui, visto che la morte è intervenuta il 07.08.2017, si considererà un periodo di 15 giorni.
6.2.3. Al contrario, non è risarcibile la seconda componente di danno, in quanto non risulta dagli atti prova del suo presupposto fondamentale, ossia lo stato di lucida agonia della paziente. Ciò che, come affermato dalla giurisprudenza (cfr. ad es. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12722 del 19/06/2015; cfr. anche la più recente Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 19506 del 16/07/2024 sul relativo rigore probatorio), grava su chi agisce in giudizio per il risarcimento del danno (e quindi sugli eredi). Con una considerazione che si ripercuote anche nelle pagine delle tabelle milanesi del 2024, che, nell'operare una innovativa lettura integrata del danno terminale, comunque si sofferma sulla prova,
11 ai fini della relativa applicabilità, dello stato di lucidità della vittima. Prova che nel caso di specie manca, essendo oggetto di onere dei richiedenti il risarcimento.
6.2.4. Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, dovendo considerare allora solo il danno biologico terminale e non il catastrofale, si ritiene allora più acconcio procedere secondo quanto statuito dalla Cassazione (cfr. ad es. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza 16272 del 08/06/2023), che distingue più nettamente tra le due componenti sopra menzionate, tenuto dunque conto del periodo di
15 giorni di danno biologico terminale, che non può esser altro se non una I.T.T. (sebbene si possa considerare un punto base pari al massimo di € 173,00, in modo da valorizzare il dato dell'esito letale), e del fatto che non v'è stata prova della lucida agonia. Con la conseguenza di potersi riconoscere solo un importo per la prima voce, pari ad € 2.595,00.
7. Le somme sopra indicate ai parr. 5-6, come risarcimento del danno patito iure proprio e iure hereditatis, poiché l'evento lesivo è ovviamente anteriore nel tempo rispetto alla liquidazione (anche alla luce dell'insegnamento traibile da Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 1712 del 17/02/1995), dovranno essere devalutate, e su tali somme andranno corrisposti la rivalutazione monetaria e gli interessi (c.d. compensativi) dal momento del sinistro (evento morte del 07.08.2017) fino alla data della liquidazione (ossia l'odierna, 30.05.2025). La rivalutazione, come noto, ha la funzione, nei debiti di valore, di attualizzare l'importo in relazione al costo della vita, e dunque opera semplicemente sul capitale in sé, che dunque necessita di essere reso attuale. Mentre gli interessi compensativi, quale creazione giurisprudenziale, puntano all'estensione, per ragioni di coerenza sistematica, anche alle obbligazioni di valore di quanto disposto dall'art. 1282 comma 1 c.c., per cui “I crediti liquidi ed eIGibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.” (in giurisprudenza si cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12140 del 14/06/2016 (Rv. 640242 - 01), ed in precedenza anche Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18243 del
17/09/2015 (Rv. 636751 - 01)). Sulla somma così liquidata, ormai divenuta credito di valuta, ex art. 1282 c.c. decorreranno ulteriormente interessi legali, maturandi fino alla data dell'effettivo soddisfo.
8. Quanto al danno patrimoniale, va precisato che gli atti di parte non vi fanno riferimento, sebbene la voce appaia nelle conclusioni, ma si ritiene dal complesso degli atti (che omettono ogni allegazione sul punto) non vi sia stata alcuna domanda in tal senso. Per cui nulla si pronuncerà al riguardo.
9.1. Le spese di giudizio vanno regolate sulla base del criterio della soccombenza e del decisum, e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, e ss.mm.ii.
9.2. Secondo lo stesso criterio vanno liquidate le spese per il correlato giudizio di accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G.C.C. n. 1559/2021. Con la precisazione che le spese per quel procedimento in favore di , provvisoriamente ed anticipatamente ammesso in quella Controparte_2 sede e per quel procedimento al PSS (non risultando invece documentazione al riguardo per il presente giudizio di merito), non comprenderanno esborsi, ed andranno rivolte in favore dell'Erario.
9.3. Infine, a carico definitivo della parte convenuta soccombente andranno poste le spese CP_3 di CTU svolte in quella sede, per come liquidate con decreto del 14.02.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva, sulla domanda proposta nel procedimento iscritto al
R.G.C.C. n. 397/2023 in epigrafe:
1) CONDANNA, in accoglimento parziale delle domande di e di Parte_1 [...]
, la parte convenuta CP_2 AR
, in persona del l.r.p.t., al pagamento:
[...]
12 a) a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale:
a.1) in favore di parte attrice , della somma di € 88.296,00, oltre interessi legali, Parte_1 sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (07.08.2017) e successivamente proporzionalmente rivalutata di anno in anno, fino alla data odierna (30.05.2025); ed oltre interessi legali maturandi sulla somma così determinata, dalla data dell'odierna liquidazione e fino al soddisfo;
a.2) in favore di parte convenuta , della somma di € 130.746,00, oltre Controparte_2 interessi legali, sulla superiore somma devalutata alla data della causazione del danno (07.08.2017) e successivamente proporzionalmente rivalutata di anno in anno, fino alla data odierna (30.05.2025); ed oltre interessi legali maturandi sulla somma così determinata, dalla data dell'odierna liquidazione e fino al soddisfo;
b) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis, in favore di parte attrice
, della somma di € 2.595,00, oltre interessi legali, sulla superiore somma Parte_1 devalutata alla data della causazione del danno (07.08.2017) e successivamente proporzionalmente rivalutata di anno in anno, fino alla data odierna (30.05.2025); ed oltre interessi legali maturandi sulla somma così determinata, dalla data dell'odierna liquidazione e fino al soddisfo;
2) RIGETTA per il resto le domande;
3.1) CONDANNA la parte convenuta AR
, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte
[...] attrice , e che si liquidano in € 793,75 per esborsi ed € 8.461,80 per compensi Parte_1
(procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, tutte le quattro fasi, valori medi ridotti del 40% in ragione del carattere tendenzialmente standardizzato della tipologia di controversia) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, ove dovute;
3.2) CONDANNA la parte convenuta AR
, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte
[...] convenuta , e che si liquidano in € 8.461,80 per compensi (procedimenti di Controparte_2 cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, tutte le quattro fasi, valori medi ridotti del 40% in ragione del carattere tendenzialmente standardizzato della tipologia di controversia) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, ove dovute;
4.1) CONDANNA la parte convenuta AR
, in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte
[...] attrice nel correlato procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto Parte_1 al R.G.C.C. n. 1559/2021 (in cui era interveniente), e che si liquidano in € 1.238,40 per compensi
(procedimenti di istruzione preventiva, scaglione di valore indeterminabile da ritenersi a complessità bassa, fasi introduttiva ed istruttoria, trattandosi di intervento, valori medi ridotti del 40 % in ragione del fatto che ivi si è svolta una consulenza tecnica collegiale conforme alla tipologia di questioni trattate), oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovute;
4.2) CONDANNA la parte convenuta AR
, in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte
[...] convenuta nel correlato procedimento per accertamento tecnico preventivo Controparte_2 iscritto al R.G.C.C. n. 1559/2021 (in cui era parte ricorrente), che si liquidano in € 1.833,60 per compensi (procedimenti di istruzione preventiva, scaglione di valore indeterminabile da ritenersi a complessità bassa, tutte le tre fasi, valori medi ridotti del 40 % in ragione del fatto che ivi si è svolta
13 una consulenza tecnica collegiale conforme alla tipologia di questioni trattate), oltre spese generali al
15%, CPA ed IVA come per legge ove dovute, disponendosene il pagamento in favore dell'Erario;
5) PONE a definitivo carico della parte convenuta AR
, in persona del l.r.p.t., le spese della CTU svolta nell'ambito del correlato
[...] procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G.C.C. n. 1559/2021, come liquidate in quella sede con decreto del 14.02.2023.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 30.05.2025
Il Giudice
Dario Albergo
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