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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 08/04/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifci Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1364/2024 R.G.
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. MASSIMO ROMANO che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente,
E
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato presso lo studio dell'Avv. CONCEZIONE MONICA D'AMICO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
E
), Controparte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. MICHELE A. ORSITTO che lo rappresenta e difende per procura in atti;
resistenti, con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: modifica delle condizioni di separazione
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2024 Parte_1
conveniva in giudizio e il loro figlio, , al Controparte_1 Controparte_2
fine di chiedere la modifica delle condizioni di separazione disciplinate nella sentenza n. 806/2019 per conseguire la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio o, in subordine, la previsione di un assegno pari ad € 250,00 mensili.
Rappresentava che aveva ormai ampiamente superato la Controparte_2
maggiore età, avendo compiuto 33 anni, e non dimostrato concreto impegno nello studio e/o nel lavoro.
Con comparsa depositata il 10 marzo 2025 si costituiva in giudizio
[...]
aderendo alla domanda di revoca del mantenimento in favore del CP_1
figlio e, in subordine, chiedendo la riduzione dello stesso ad € 250,00 mensili, comprensivo di spese straordinarie, da porsi a carico di ciascun genitore, per la durata di soli dodici mesi.
Evidenziava che il figlio era in possesso di tutte le abilità fisiche e cognitive per reperire un'idonea occupazione e che, di contro, aveva sempre assunto un atteggiamento svogliato, senza adoperarsi per la ricerca di un lavoro che lo potesse rendere indipendente dai genitori.
La resistente, inoltre, evidenziava di avere trasferito il proprio domicilio a
Roma e di essere gravata da numerose spese (spese di locazione dell'immobile sito a Roma, pagamento della rata di mutuo a tasso fisso di € 621,97 mensile per l'acquisto dell'appartamento sito in Milazzo, di proprietà del figlio, pagamento della rata di mutuo di € 600,00 mensile per l'acquisto della casa coniugale) che rendevano difficoltoso continuare a mantenere il figlio con la
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile cifra mensile di € 600,00, corrisposta oltre alle spese universitarie sino al 2023
e al pagamento del canone di locazione dell'immobile abitato da a CP_2
Pisa a decorrere dal 4.3.2022.
Il 25 febbraio 2025 si costituiva in giudizio il Controparte_2
quale rappresentava che i provvedimenti stabiliti in sede di separazione non erano mai stati pienamente rispettati e che, nel corso degli anni, lo stesso aveva provveduto a sostentarsi con le proprie forze e con il minimo reddito familiare che riceveva.
Evidenziava:
- di essersi laureato nel 2021 presso l'Università degli Studi di Torino;
- di essersi trasferito a Pisa, in accordo con la madre, per frequentare gli studi specialistici di ingegneria;
- che da allora, a causa del mancato o parziale versamento del mantenimento da parte dei genitori, non aveva potuto finire gli studi ed era stato costretto a svolgere diverse attività lavorative.
Ciò premesso chiedeva il rigetto delle domande di parte ricorrente e la conferma delle condizioni già previste, nonché, in via riconvenzionale, la condanna di , al pagamento di € 51.850,00 per la Controparte_1
mancata/parziale corresponsione dell'assegno di mantenimento dal 2015 al
2024.
All'udienza del 4 aprile 2025, all'esito dell'audizione delle parti, ritenuto maturo il procedimento senza necessità di ulteriore attività istruttoria, il
Giudice invitava alla discussione orale, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che, in seguito alla
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile separazione o al divorzio, la prole ha diritto ad essere mantenuta dai genitori, i quali devono garantire ai figli un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363). La costante giurisprudenza della Suprema Corte ha evidenziato, poi, che il principio generale di tutela della prole, desumibile da varie norme dell'ordinamento (art. 30 cost., art. 147,
315 bis, 316 bis, 337 ter, 337 septies c.c.), porta ad assimilare la posizione del figlio divenuto maggiorenne, ma tuttora dipendente non per sua colpa dai genitori, a quella del figlio minore. L'obbligo gravante sui genitori di mantenere i figli minori non cessa, pertanto, automaticamente con la maggiore età ma continua invariato finché non risulti che il figlio è stato posto dai genitori nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente (Cass. civ.
2.09.1996 n. 7990).
Quanto al concetto della indipendenza economica del figlio, va evidenziato che esso non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro stabile ma occorre il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l'acquisto della potenzialità del conseguimento di autonomia economica (Cass.23596/06). Il relativo accertamento deve essere, poi, improntato a criteri di relatività, in quanto va necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico ed alla situazione del mercato del lavoro.
Inoltre, l'accertamento della mancata incolpevole autosufficienza economica va condotto con rigore proporzionalmente crescente rispetto all'aumento della età della prole (Cass. civ. 05.08.1997 n. 7195).
La più recente giurisprudenza di legittimità ha cercato di fornire dei criteri volti a guidare l'interprete nell'effettuare la suddetta valutazione. In
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile particolare, ha sottolineato che la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", impone di tenere conto dei doveri gravanti sui figli adulti (Cass. civ. 17183/2020), con la conseguenza che vi deve essere di regola una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento;
pertanto, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società” (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; nonché Cass.
22 giugno 2016, n. 12952, in motiv.). Alla stregua di tale orientamento ermeneutico, il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne permane solo quando il figlio sia impegnato in un percorso di studi anche lungo, “purché proficuamente perseguito” o, più in generale, quando vi sia un percorso formativo in fieri, mentre ove il percorso formativo si sia concluso, il diritto al mantenimento può essere riconosciuto solo in costanza del tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica, sempreché il genitore richiedente l'assegno dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, che il figlio maggiorenne si è adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le sue aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle sue ambizioni. La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere, pertanto, fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età,
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ.
13.10.2021 n. 27904; Cass. civ. 05.03.2018 n. 5088; Cass. civ. 22.06.2016 n.
12952).
La Suprema Corte ha, peraltro, sottolineato che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del soggetto richiedente l'assegno, anche quando sia stato l'obbligato a chiedere l'accertamento del venire meno dei presupposti per la sussistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio, vertendo tale prova sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, lo stesso dovrà fornire una prova particolarmente rigorosa delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. civ.
20 settembre 2023, n. 26875).
Nella fattispecie in esame non è contestato che abbia già Controparte_2
terminato il corso triennale in Ingegneria Biomedica (cfr. verbale ud. del
4.4.2025), ottenendo il diploma di laurea nel 2021, con un forte ritardo nel
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile percorso accademico.
È, dunque, confermato che – così come dedotto dal ricorrente –
[...]
abbia terminato un corso di laurea triennale in dieci anni Controparte_2
nonostante il supporto economico dei genitori comprovato, quanto al pagamento della retta universitaria, dalla copiosa documentazione contabile versata in atti dalla madre.
Inoltre, va sottolineato che lo stesso è prossimo al compimento di 34 anni, ha avuto e ha in corso diverse esperienze lavorative avendo, peraltro, dichiarato all'udienza del 4 aprile 2025 di essere “tutor all'Uni e-campus e tutor didattico
Cepu… ho inoltre un contratto come allenatore di calcio a 5 con il Cus Pisa presso
l'Università e sono anche Steward per concorsi o altre attività”
La circostanza che abbia conseguito il titolo di laurea triennale Controparte_2
ed abbia comunque all'attivo delle esperienze lavorative appare sintomatica del fatto che sia stato posto dai genitori nelle condizioni di inserirsi nel mondo del lavoro.
D'altronde è impensabile ritenere che il resistente possa essere mantenuto sine die dai genitori, non essendo giustificabile nel “figlio adulto” l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata, anche in considerazione della lentezza nel conseguimento del titolo di studi.
A ciò si aggiunga che – così come documentato in atti dalla resistente – a
è stato acquistato dalla madre anche un immobile sito in Controparte_2
Milazzo sicché è palese che, a fronte dei sacrifici fatti dai genitori, il resistente sia rimasto restio nella valida ricerca di una stabile occupazione lavorativa.
Alla stregua delle superiori considerazioni, va dunque revocato l'assegno posto a carico dei genitori a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
- 7 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile Va, infine, rigettata la domanda riconvenzionale avanzata da Controparte_2
in ordine alla condanna della madre per la
[...] Controparte_1
“mancata/parziale corresponsione dell'assegno di mantenimento” atteso che non sussisteva né sussiste alcun titolo giudiziale in base al quale la avrebbe CP_1
dovuto corrispondere direttamente nelle mani del figlio le somme che oggi lo stesso invoca.
Le spese del giudizio tenuto conto della natura del procedimento nonché dell'adesione della alla domanda di parte ricorrente devono essere CP_1
compensate tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentiti i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio maggiorenne Controparte_2
[...]
rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_2
compensa interamente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio dell'8 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
- 8 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifci Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1364/2024 R.G.
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. MASSIMO ROMANO che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente,
E
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato presso lo studio dell'Avv. CONCEZIONE MONICA D'AMICO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
E
), Controparte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. MICHELE A. ORSITTO che lo rappresenta e difende per procura in atti;
resistenti, con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: modifica delle condizioni di separazione
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2024 Parte_1
conveniva in giudizio e il loro figlio, , al Controparte_1 Controparte_2
fine di chiedere la modifica delle condizioni di separazione disciplinate nella sentenza n. 806/2019 per conseguire la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio o, in subordine, la previsione di un assegno pari ad € 250,00 mensili.
Rappresentava che aveva ormai ampiamente superato la Controparte_2
maggiore età, avendo compiuto 33 anni, e non dimostrato concreto impegno nello studio e/o nel lavoro.
Con comparsa depositata il 10 marzo 2025 si costituiva in giudizio
[...]
aderendo alla domanda di revoca del mantenimento in favore del CP_1
figlio e, in subordine, chiedendo la riduzione dello stesso ad € 250,00 mensili, comprensivo di spese straordinarie, da porsi a carico di ciascun genitore, per la durata di soli dodici mesi.
Evidenziava che il figlio era in possesso di tutte le abilità fisiche e cognitive per reperire un'idonea occupazione e che, di contro, aveva sempre assunto un atteggiamento svogliato, senza adoperarsi per la ricerca di un lavoro che lo potesse rendere indipendente dai genitori.
La resistente, inoltre, evidenziava di avere trasferito il proprio domicilio a
Roma e di essere gravata da numerose spese (spese di locazione dell'immobile sito a Roma, pagamento della rata di mutuo a tasso fisso di € 621,97 mensile per l'acquisto dell'appartamento sito in Milazzo, di proprietà del figlio, pagamento della rata di mutuo di € 600,00 mensile per l'acquisto della casa coniugale) che rendevano difficoltoso continuare a mantenere il figlio con la
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile cifra mensile di € 600,00, corrisposta oltre alle spese universitarie sino al 2023
e al pagamento del canone di locazione dell'immobile abitato da a CP_2
Pisa a decorrere dal 4.3.2022.
Il 25 febbraio 2025 si costituiva in giudizio il Controparte_2
quale rappresentava che i provvedimenti stabiliti in sede di separazione non erano mai stati pienamente rispettati e che, nel corso degli anni, lo stesso aveva provveduto a sostentarsi con le proprie forze e con il minimo reddito familiare che riceveva.
Evidenziava:
- di essersi laureato nel 2021 presso l'Università degli Studi di Torino;
- di essersi trasferito a Pisa, in accordo con la madre, per frequentare gli studi specialistici di ingegneria;
- che da allora, a causa del mancato o parziale versamento del mantenimento da parte dei genitori, non aveva potuto finire gli studi ed era stato costretto a svolgere diverse attività lavorative.
Ciò premesso chiedeva il rigetto delle domande di parte ricorrente e la conferma delle condizioni già previste, nonché, in via riconvenzionale, la condanna di , al pagamento di € 51.850,00 per la Controparte_1
mancata/parziale corresponsione dell'assegno di mantenimento dal 2015 al
2024.
All'udienza del 4 aprile 2025, all'esito dell'audizione delle parti, ritenuto maturo il procedimento senza necessità di ulteriore attività istruttoria, il
Giudice invitava alla discussione orale, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che, in seguito alla
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile separazione o al divorzio, la prole ha diritto ad essere mantenuta dai genitori, i quali devono garantire ai figli un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363). La costante giurisprudenza della Suprema Corte ha evidenziato, poi, che il principio generale di tutela della prole, desumibile da varie norme dell'ordinamento (art. 30 cost., art. 147,
315 bis, 316 bis, 337 ter, 337 septies c.c.), porta ad assimilare la posizione del figlio divenuto maggiorenne, ma tuttora dipendente non per sua colpa dai genitori, a quella del figlio minore. L'obbligo gravante sui genitori di mantenere i figli minori non cessa, pertanto, automaticamente con la maggiore età ma continua invariato finché non risulti che il figlio è stato posto dai genitori nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente (Cass. civ.
2.09.1996 n. 7990).
Quanto al concetto della indipendenza economica del figlio, va evidenziato che esso non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro stabile ma occorre il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l'acquisto della potenzialità del conseguimento di autonomia economica (Cass.23596/06). Il relativo accertamento deve essere, poi, improntato a criteri di relatività, in quanto va necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico ed alla situazione del mercato del lavoro.
Inoltre, l'accertamento della mancata incolpevole autosufficienza economica va condotto con rigore proporzionalmente crescente rispetto all'aumento della età della prole (Cass. civ. 05.08.1997 n. 7195).
La più recente giurisprudenza di legittimità ha cercato di fornire dei criteri volti a guidare l'interprete nell'effettuare la suddetta valutazione. In
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile particolare, ha sottolineato che la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", impone di tenere conto dei doveri gravanti sui figli adulti (Cass. civ. 17183/2020), con la conseguenza che vi deve essere di regola una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento;
pertanto, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società” (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; nonché Cass.
22 giugno 2016, n. 12952, in motiv.). Alla stregua di tale orientamento ermeneutico, il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne permane solo quando il figlio sia impegnato in un percorso di studi anche lungo, “purché proficuamente perseguito” o, più in generale, quando vi sia un percorso formativo in fieri, mentre ove il percorso formativo si sia concluso, il diritto al mantenimento può essere riconosciuto solo in costanza del tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica, sempreché il genitore richiedente l'assegno dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, che il figlio maggiorenne si è adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le sue aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle sue ambizioni. La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere, pertanto, fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età,
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ.
13.10.2021 n. 27904; Cass. civ. 05.03.2018 n. 5088; Cass. civ. 22.06.2016 n.
12952).
La Suprema Corte ha, peraltro, sottolineato che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del soggetto richiedente l'assegno, anche quando sia stato l'obbligato a chiedere l'accertamento del venire meno dei presupposti per la sussistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio, vertendo tale prova sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, lo stesso dovrà fornire una prova particolarmente rigorosa delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. civ.
20 settembre 2023, n. 26875).
Nella fattispecie in esame non è contestato che abbia già Controparte_2
terminato il corso triennale in Ingegneria Biomedica (cfr. verbale ud. del
4.4.2025), ottenendo il diploma di laurea nel 2021, con un forte ritardo nel
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile percorso accademico.
È, dunque, confermato che – così come dedotto dal ricorrente –
[...]
abbia terminato un corso di laurea triennale in dieci anni Controparte_2
nonostante il supporto economico dei genitori comprovato, quanto al pagamento della retta universitaria, dalla copiosa documentazione contabile versata in atti dalla madre.
Inoltre, va sottolineato che lo stesso è prossimo al compimento di 34 anni, ha avuto e ha in corso diverse esperienze lavorative avendo, peraltro, dichiarato all'udienza del 4 aprile 2025 di essere “tutor all'Uni e-campus e tutor didattico
Cepu… ho inoltre un contratto come allenatore di calcio a 5 con il Cus Pisa presso
l'Università e sono anche Steward per concorsi o altre attività”
La circostanza che abbia conseguito il titolo di laurea triennale Controparte_2
ed abbia comunque all'attivo delle esperienze lavorative appare sintomatica del fatto che sia stato posto dai genitori nelle condizioni di inserirsi nel mondo del lavoro.
D'altronde è impensabile ritenere che il resistente possa essere mantenuto sine die dai genitori, non essendo giustificabile nel “figlio adulto” l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata, anche in considerazione della lentezza nel conseguimento del titolo di studi.
A ciò si aggiunga che – così come documentato in atti dalla resistente – a
è stato acquistato dalla madre anche un immobile sito in Controparte_2
Milazzo sicché è palese che, a fronte dei sacrifici fatti dai genitori, il resistente sia rimasto restio nella valida ricerca di una stabile occupazione lavorativa.
Alla stregua delle superiori considerazioni, va dunque revocato l'assegno posto a carico dei genitori a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
- 7 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile Va, infine, rigettata la domanda riconvenzionale avanzata da Controparte_2
in ordine alla condanna della madre per la
[...] Controparte_1
“mancata/parziale corresponsione dell'assegno di mantenimento” atteso che non sussisteva né sussiste alcun titolo giudiziale in base al quale la avrebbe CP_1
dovuto corrispondere direttamente nelle mani del figlio le somme che oggi lo stesso invoca.
Le spese del giudizio tenuto conto della natura del procedimento nonché dell'adesione della alla domanda di parte ricorrente devono essere CP_1
compensate tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentiti i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio maggiorenne Controparte_2
[...]
rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_2
compensa interamente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio dell'8 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
- 8 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile