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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/09/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
PROC. UNIT. N. 209-1/2025 R.G. (RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI):
E Parte_1 Parte_2
OCC: AVV. GIOVANNA CALDERARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Alessia
Giampietro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 209-1/2025 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso da ( e da Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Anna
[...] C.F._2
Rita Rapisarda, C.F. per procura allegata al ricorso C.F._3
RICORRENTI
Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore.
***
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt.
67 e ss. CCII, depositata in data 11/07/2025 e da ultimo precisata in data
04/09/2025 dai ricorrenti;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei debitori – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del professionista con funzioni di OCC, AVV. GIOVANNA
CALDERARO, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3,
CCII, nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che i ricorrenti siano stati esdebitati
1 nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che gli stessi abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
dato atto che, con nota depositata il 04/09/2025, il Professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti di cui al decreto del 28/07/2025
e ha rappresentato che, nel termine assegnato, sono pervenute le osservazioni dell'
con cui ha precisato il credito e Controparte_1 sollevato eccezioni di inammissibilità della proposta, relative alla violazione dell'art. 68, comma 4, del decreto legislativo n. 14/2019; rilevato sul punto che tali osservazioni, formulate con memoria depositata in data 12/08/2025, risultano superate dalla modifica degli importi e dall'individuazione nell' del soggetto deputato Controparte_1 alla riscossione delle cartelle di pagamento e dalla comunicazione ad opera dell'OCC a tutti i creditori, e ai singoli Enti impositori, della proposta di piano e del decreto di fissazione di udienza;
tenuto conto inoltre che come relazionato dall'OCC, in ogni caso, alcuno degli
Enti impositori ha formulato osservazioni;
rilevato che i proponenti presentano un'esposizione debitoria complessiva di
€ 239. 395,05, riassunta nelle seguenti tabelle:
2 rilevato che la somma complessiva che i ricorrenti intendono mettere a disposizione della procedura è pari ad € 76.885,07 e sarà corrisposta in 10 (dieci) anni e 2 (due) mesi, attraverso il versamento di 122 rate mensili – di cui le prime quindici, di importo pari a € 640,00, destinate al pagamento dei costi della procedura;
le successive ottantadue, di importo pari a 638,41, destinate al pagamento del creditore assistito da privilegio ex art. 2751 bis n. 2 e del creditore ipotecario;
le successive sei, di importo pari a € 581,47, destinate al pagamento dei creditori assistiti da privilegio generale;
infine, diciannove rate, di importo pari a
€ 623,37, saranno destinate al pagamento dei creditori chirografari - secondo il piano di ammortamento contenuto nel piano di ristrutturazione, al quale si rimanda anche con specifico riguardo alla distinzione delle masse dei singoli debiti;
in particolare il piano complessivamente prevede:
• il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione (avv. Giovanna
Calderaro);
• il pagamento integrale (100%) del creditore munito di privilegio speciale, AVV.
ANNA RITA RAPISARDA, per un importo pari a € 1.800,00;
• il pagamento parziale (56%) del creditore ipotecario che Controparte_2
a fronte di un credito pari a € 90.266,59 riceverà l'importo di € 50.549,29;
• il pagamento parziale (15%) del creditore munito di privilegio mobiliare generale , che a fronte di un Controparte_1 credito di € 19.956,80 riceverà l'importo di € 2.993,52;
3 • il pagamento parziale (15%) del creditore munito di privilegio mobiliare generale NE , che a fronte di un Controparte_3 credito di € 489,86 riceverà l'importo di € 73,48;
• il pagamento parziale (15%) del creditore munito di privilegio mobiliare generale , che a fronte di un credito di € 2.607,58 Parte_3 riceverà l'importo di € 391,14;
• il pagamento parziale (15%) del creditore munito di privilegio mobiliare generale , che a fronte di un credito di € 204,31 CP_1 CP_1 riceverà l'importo di € 30,63;
• il pagamento parziale (10%) del creditore FA che Parte_4
a fronte di un credito di € 33.407,81, riceverà l'importo di € 3.340,78;
• il pagamento parziale (10%) del creditore FA , che a Parte_5 fronte di un credito di € 57.067,78, riceverà l'importo di € 5.706,78;
• il pagamento parziale (10%) del creditore FA Parte_6 che a fronte di un credito di € 1.166,64, riceverà l'importo di € 116,66;
• il pagamento parziale (10%) del creditore FA Parte_7
che a fronte di un credito di € 18.121,36, riceverà l'importo di €
[...]
1.812,14;
• il pagamento parziale (10%) del creditore FA
[...]
, che a fronte di un credito di € 2.340,42, riceverà Parte_8
l'importo di € 234,04;
• il pagamento parziale (10%) del creditore FA
[...]
, che a fronte di un credito di € 2.218,33, riceverà Controparte_1
l'importo di € 221,83;
• il pagamento parziale (10%) del creditore FA
[...]
, che a fronte di un credito di € 957,40 riceverà Controparte_1
l'importo di € 95,74;
rilevato che il Sig. e la sig.ra assolveranno ai predetti impegni Pt_1 Parte_2 finanziari destinando ai creditori una parte delle entrate nette mensili ammontanti a complessivi € 1.274,55 (reddito netto mensile costituito dalla sola retribuzione del sig. , dalle quale sarà trattenuto quanto necessario per soddisfare le Pt_1 necessità familiari (importo stimato in € 1.038,69 al mese);
rilevato che la sostenibilità del piano è assicurata dall'apporto finanziario del sig.
, padre del debitore, impegnatosi a sostenere economicamente il Controparte_4 figlio, , per tutta la durata del piano, al fine di consentirgli di Controparte_5
4 destinare una maggior parte del proprio reddito al soddisfacimento delle esigenze creditorie (cfr. allegato 06 - “Autodichiarazione ”); Controparte_4
considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e che, pertanto, può essere omologato;
evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante al professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che “il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”; resta ferma, beninteso, la possibilità di liquidare acconti, su richiesta dell'OCC;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 CCII;
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data
11/07/2025, integrato il 04/09/2025, dai ricorrenti Parte_1
( e (C.F. CodiceFiscale_1 Parte_2
), C.F._2 dispone che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
dispone che il professionista nominato con funzioni di OCC, AVV. GIOVANNA
CALDERARO, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà
e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
dispone che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII, salva la liquidazione di acconti;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
d) terminata l'esecuzione, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale;
5 dispone che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;
dispone la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
inibisce
a ( e , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari C.F._2 di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
dispone sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
pone
le spese del procedimento a carico dei soggetti proponenti;
dichiara la chiusura della procedura;
manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai proponenti e al professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, AVV. GIOVANNA
CALDERARO.
Palermo, 22/09/2025
Il Giudice Delegato
Alessia Giampietro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44
6
E Parte_1 Parte_2
OCC: AVV. GIOVANNA CALDERARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Alessia
Giampietro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 209-1/2025 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso da ( e da Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Anna
[...] C.F._2
Rita Rapisarda, C.F. per procura allegata al ricorso C.F._3
RICORRENTI
Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore.
***
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt.
67 e ss. CCII, depositata in data 11/07/2025 e da ultimo precisata in data
04/09/2025 dai ricorrenti;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei debitori – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del professionista con funzioni di OCC, AVV. GIOVANNA
CALDERARO, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3,
CCII, nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che i ricorrenti siano stati esdebitati
1 nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che gli stessi abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
dato atto che, con nota depositata il 04/09/2025, il Professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti di cui al decreto del 28/07/2025
e ha rappresentato che, nel termine assegnato, sono pervenute le osservazioni dell'
con cui ha precisato il credito e Controparte_1 sollevato eccezioni di inammissibilità della proposta, relative alla violazione dell'art. 68, comma 4, del decreto legislativo n. 14/2019; rilevato sul punto che tali osservazioni, formulate con memoria depositata in data 12/08/2025, risultano superate dalla modifica degli importi e dall'individuazione nell' del soggetto deputato Controparte_1 alla riscossione delle cartelle di pagamento e dalla comunicazione ad opera dell'OCC a tutti i creditori, e ai singoli Enti impositori, della proposta di piano e del decreto di fissazione di udienza;
tenuto conto inoltre che come relazionato dall'OCC, in ogni caso, alcuno degli
Enti impositori ha formulato osservazioni;
rilevato che i proponenti presentano un'esposizione debitoria complessiva di
€ 239. 395,05, riassunta nelle seguenti tabelle:
2 rilevato che la somma complessiva che i ricorrenti intendono mettere a disposizione della procedura è pari ad € 76.885,07 e sarà corrisposta in 10 (dieci) anni e 2 (due) mesi, attraverso il versamento di 122 rate mensili – di cui le prime quindici, di importo pari a € 640,00, destinate al pagamento dei costi della procedura;
le successive ottantadue, di importo pari a 638,41, destinate al pagamento del creditore assistito da privilegio ex art. 2751 bis n. 2 e del creditore ipotecario;
le successive sei, di importo pari a € 581,47, destinate al pagamento dei creditori assistiti da privilegio generale;
infine, diciannove rate, di importo pari a
€ 623,37, saranno destinate al pagamento dei creditori chirografari - secondo il piano di ammortamento contenuto nel piano di ristrutturazione, al quale si rimanda anche con specifico riguardo alla distinzione delle masse dei singoli debiti;
in particolare il piano complessivamente prevede:
• il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione (avv. Giovanna
Calderaro);
• il pagamento integrale (100%) del creditore munito di privilegio speciale, AVV.
ANNA RITA RAPISARDA, per un importo pari a € 1.800,00;
• il pagamento parziale (56%) del creditore ipotecario che Controparte_2
a fronte di un credito pari a € 90.266,59 riceverà l'importo di € 50.549,29;
• il pagamento parziale (15%) del creditore munito di privilegio mobiliare generale , che a fronte di un Controparte_1 credito di € 19.956,80 riceverà l'importo di € 2.993,52;
3 • il pagamento parziale (15%) del creditore munito di privilegio mobiliare generale NE , che a fronte di un Controparte_3 credito di € 489,86 riceverà l'importo di € 73,48;
• il pagamento parziale (15%) del creditore munito di privilegio mobiliare generale , che a fronte di un credito di € 2.607,58 Parte_3 riceverà l'importo di € 391,14;
• il pagamento parziale (15%) del creditore munito di privilegio mobiliare generale , che a fronte di un credito di € 204,31 CP_1 CP_1 riceverà l'importo di € 30,63;
• il pagamento parziale (10%) del creditore FA che Parte_4
a fronte di un credito di € 33.407,81, riceverà l'importo di € 3.340,78;
• il pagamento parziale (10%) del creditore FA , che a Parte_5 fronte di un credito di € 57.067,78, riceverà l'importo di € 5.706,78;
• il pagamento parziale (10%) del creditore FA Parte_6 che a fronte di un credito di € 1.166,64, riceverà l'importo di € 116,66;
• il pagamento parziale (10%) del creditore FA Parte_7
che a fronte di un credito di € 18.121,36, riceverà l'importo di €
[...]
1.812,14;
• il pagamento parziale (10%) del creditore FA
[...]
, che a fronte di un credito di € 2.340,42, riceverà Parte_8
l'importo di € 234,04;
• il pagamento parziale (10%) del creditore FA
[...]
, che a fronte di un credito di € 2.218,33, riceverà Controparte_1
l'importo di € 221,83;
• il pagamento parziale (10%) del creditore FA
[...]
, che a fronte di un credito di € 957,40 riceverà Controparte_1
l'importo di € 95,74;
rilevato che il Sig. e la sig.ra assolveranno ai predetti impegni Pt_1 Parte_2 finanziari destinando ai creditori una parte delle entrate nette mensili ammontanti a complessivi € 1.274,55 (reddito netto mensile costituito dalla sola retribuzione del sig. , dalle quale sarà trattenuto quanto necessario per soddisfare le Pt_1 necessità familiari (importo stimato in € 1.038,69 al mese);
rilevato che la sostenibilità del piano è assicurata dall'apporto finanziario del sig.
, padre del debitore, impegnatosi a sostenere economicamente il Controparte_4 figlio, , per tutta la durata del piano, al fine di consentirgli di Controparte_5
4 destinare una maggior parte del proprio reddito al soddisfacimento delle esigenze creditorie (cfr. allegato 06 - “Autodichiarazione ”); Controparte_4
considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e che, pertanto, può essere omologato;
evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante al professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che “il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”; resta ferma, beninteso, la possibilità di liquidare acconti, su richiesta dell'OCC;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 CCII;
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data
11/07/2025, integrato il 04/09/2025, dai ricorrenti Parte_1
( e (C.F. CodiceFiscale_1 Parte_2
), C.F._2 dispone che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
dispone che il professionista nominato con funzioni di OCC, AVV. GIOVANNA
CALDERARO, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà
e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
dispone che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII, salva la liquidazione di acconti;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
d) terminata l'esecuzione, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale;
5 dispone che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;
dispone la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
inibisce
a ( e , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari C.F._2 di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
dispone sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
pone
le spese del procedimento a carico dei soggetti proponenti;
dichiara la chiusura della procedura;
manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai proponenti e al professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, AVV. GIOVANNA
CALDERARO.
Palermo, 22/09/2025
Il Giudice Delegato
Alessia Giampietro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44
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