CA
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Il Presidente della Seconda Sezione Civile delegato, Dott.ssa Carmela Ruberto ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc e 15 D.Lvo 150/2011 nella causa civile n. 1496/2024 RGAC assunta in decisione all'esito delle note scritte depositate ex art. 127ter cpc in sostituzione dell'udienza del 5.2.2025, vertente tra
Avv. rappresentata e difesa da se stessa Parte_1
ricorrente e
, in persona del Ministro in carica Controparte_1
resistente
Conclusioni:
Per l'opponente: Voglia l'Ill.mo Sig. Presidente adito:
1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto opposto e, per l'effetto:
2) Riformare l'opposto decreto, liquidando alla ricorrente la somma di euro
4.530,00 oltre accessori, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, per come prevista dal protocollo stipulato fra il COA ed il Tribunale di
Catanzaro, ovvero in base ai criteri di legge, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla quantificazione dei compensi spettanti al difensore di 3) Condannare il Persona_1 Controparte_1
alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio.
Fatto e Diritto
1. Con ricorso ex art 281 decies cpc depositato in data 17.10.2024 l'Avv.
difensore di fiducia di imputato nel Parte_1 Persona_1
procedimento penale n. 4987/2015 RGNR, ammesso al patrocinio a spese dello
Stato in data 7.10.2015, ha proposto opposizione avverso il decreto comunicato a mezzo pec in data 24.9.2024 con il quale la Corte di Appello ha liquidato il compenso professionale per le fasi studio, introduttiva e decisoria nella misura
1 a sua dire non congrua di € 800,00 già operata la riduzione di un terzo ex art
106 bis DPR 115/2002.
L'opponente imputa alla Corte di non avere specificato le fasi liquidiate omettendo di considerare quelle svolte in primo grado e di avere applicato i parametri minimi tariffari senza alcuna motivazione, discostandosi da quelli stabiliti nel protocollo intervenuto tra il Tribunale di Catanzaro e il COA;
2. Il , ritualmente evocato in giudizio a mezzo pec del Controparte_1
21.10.2024, non si è costituito in giudizio.
La prima udienza fissata per il giorno 5.2.2025 è stata sostituita dal deposito delle note scritte di trattazione;
indi, espletato l'incombente, su richiesta dell'opponente la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo e della motivazione.
3. In via del tutto preliminare, occorre precisare che il presente procedimento è soggetto ai sensi dell'art 15 D.Lgs 150/2011 al nuovo rito semplificato di cognizione introdotto dalla riforma Cartabia che si conclude non più con ordinanza, ma con sentenza inappellabile.
4. Nel merito, giova puntualizzare in diritto:
- che ai sensi dell'art 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 l'onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vanno liquidate in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto della natura e dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale;
- che secondo la Suprema Corte la norma va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore a essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (cfr Cass. 31404/2019);
- che dopo le modifiche apportate al d.m. n. 55 del 2014 dal dm 37/2018 e, più di recente, dal d.m. 147/2022 il giudice non può in nessun caso diminuire il compenso oltre il 50%;
- che all'eventuale riduzione del 50% del valore medio va aggiunta l'ulteriore riduzione stabilita dall'art 106 bis dpr 115/2002 senza che ciò comporti la violazione del minimo tariffario, trattandosi di (ulteriore) decurtazione stabilita da una norma speciale che mira a soddisfare le esigenze di contemperamento
2 tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente e il diritto dell'avvocato a un compenso equo (cfr Cass. 4759/2022).
5. Tanto premesso in diritto si osserva, in punto di fatto, che l'Avv. si Pt_1 duole sostanzialmente dell'omessa liquidazione dell'attività difensiva svolta in primo grado davanti al Tribunale e al TDL nella misura stabilita nel Protocollo siglato dal Tribunale e dal Coa. La doglianza è manifestamente infondata, poiché - in disparte le palesi lacune assertive del ricorso non avendo parte ricorrente specificato l'oggetto del giudizio penale n. 4787/2015 RGNR, l'esito e il suo sviluppo nel grado successivo- la richiesta di liquidazione del compenso spettante al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato spetta inderogabilmente al giudice che ha chiuso la fase o il grado cui si riferisce la richiesta di liquidazione. L'art 83 dpr 115/2002, infatti, stabilisce che la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto e, dunque, nel caso concreto, dal Tribunale di Catanzaro.
Tale regola iuris non si applica alla liquidazione dei compensi del giudizio di cassazione attribuita dallo stesso art 83 al giudice del rinvio o al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. Nel caso specifico non ricorre neppure l'ipotesi in cui il provvedimento di ammissione intervenga dopo la definizione del giudizio di primo grado e che legittima il giudice innanzi al quale pende il giudizio di liquidare anche il compenso per i gradi precedenti giacché risulta ex actis che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è avvenuta il 7.10.2015 e che la rinuncia al mandato (anteriore alla definizione del giudizio di primo grado) è del 23.6.2020.
L'opposizione va, dunque, rigettata.
Nulla per le spese.
PQM
Rigetta l'opposizione.
Nulla per le spese.
Cosi deciso in data 6.2.2025
Il Presidente delegato
Dott.ssa Carmela Ruberto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Il Presidente della Seconda Sezione Civile delegato, Dott.ssa Carmela Ruberto ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc e 15 D.Lvo 150/2011 nella causa civile n. 1496/2024 RGAC assunta in decisione all'esito delle note scritte depositate ex art. 127ter cpc in sostituzione dell'udienza del 5.2.2025, vertente tra
Avv. rappresentata e difesa da se stessa Parte_1
ricorrente e
, in persona del Ministro in carica Controparte_1
resistente
Conclusioni:
Per l'opponente: Voglia l'Ill.mo Sig. Presidente adito:
1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto opposto e, per l'effetto:
2) Riformare l'opposto decreto, liquidando alla ricorrente la somma di euro
4.530,00 oltre accessori, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, per come prevista dal protocollo stipulato fra il COA ed il Tribunale di
Catanzaro, ovvero in base ai criteri di legge, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla quantificazione dei compensi spettanti al difensore di 3) Condannare il Persona_1 Controparte_1
alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio.
Fatto e Diritto
1. Con ricorso ex art 281 decies cpc depositato in data 17.10.2024 l'Avv.
difensore di fiducia di imputato nel Parte_1 Persona_1
procedimento penale n. 4987/2015 RGNR, ammesso al patrocinio a spese dello
Stato in data 7.10.2015, ha proposto opposizione avverso il decreto comunicato a mezzo pec in data 24.9.2024 con il quale la Corte di Appello ha liquidato il compenso professionale per le fasi studio, introduttiva e decisoria nella misura
1 a sua dire non congrua di € 800,00 già operata la riduzione di un terzo ex art
106 bis DPR 115/2002.
L'opponente imputa alla Corte di non avere specificato le fasi liquidiate omettendo di considerare quelle svolte in primo grado e di avere applicato i parametri minimi tariffari senza alcuna motivazione, discostandosi da quelli stabiliti nel protocollo intervenuto tra il Tribunale di Catanzaro e il COA;
2. Il , ritualmente evocato in giudizio a mezzo pec del Controparte_1
21.10.2024, non si è costituito in giudizio.
La prima udienza fissata per il giorno 5.2.2025 è stata sostituita dal deposito delle note scritte di trattazione;
indi, espletato l'incombente, su richiesta dell'opponente la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo e della motivazione.
3. In via del tutto preliminare, occorre precisare che il presente procedimento è soggetto ai sensi dell'art 15 D.Lgs 150/2011 al nuovo rito semplificato di cognizione introdotto dalla riforma Cartabia che si conclude non più con ordinanza, ma con sentenza inappellabile.
4. Nel merito, giova puntualizzare in diritto:
- che ai sensi dell'art 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 l'onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vanno liquidate in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto della natura e dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale;
- che secondo la Suprema Corte la norma va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore a essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (cfr Cass. 31404/2019);
- che dopo le modifiche apportate al d.m. n. 55 del 2014 dal dm 37/2018 e, più di recente, dal d.m. 147/2022 il giudice non può in nessun caso diminuire il compenso oltre il 50%;
- che all'eventuale riduzione del 50% del valore medio va aggiunta l'ulteriore riduzione stabilita dall'art 106 bis dpr 115/2002 senza che ciò comporti la violazione del minimo tariffario, trattandosi di (ulteriore) decurtazione stabilita da una norma speciale che mira a soddisfare le esigenze di contemperamento
2 tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente e il diritto dell'avvocato a un compenso equo (cfr Cass. 4759/2022).
5. Tanto premesso in diritto si osserva, in punto di fatto, che l'Avv. si Pt_1 duole sostanzialmente dell'omessa liquidazione dell'attività difensiva svolta in primo grado davanti al Tribunale e al TDL nella misura stabilita nel Protocollo siglato dal Tribunale e dal Coa. La doglianza è manifestamente infondata, poiché - in disparte le palesi lacune assertive del ricorso non avendo parte ricorrente specificato l'oggetto del giudizio penale n. 4787/2015 RGNR, l'esito e il suo sviluppo nel grado successivo- la richiesta di liquidazione del compenso spettante al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato spetta inderogabilmente al giudice che ha chiuso la fase o il grado cui si riferisce la richiesta di liquidazione. L'art 83 dpr 115/2002, infatti, stabilisce che la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto e, dunque, nel caso concreto, dal Tribunale di Catanzaro.
Tale regola iuris non si applica alla liquidazione dei compensi del giudizio di cassazione attribuita dallo stesso art 83 al giudice del rinvio o al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. Nel caso specifico non ricorre neppure l'ipotesi in cui il provvedimento di ammissione intervenga dopo la definizione del giudizio di primo grado e che legittima il giudice innanzi al quale pende il giudizio di liquidare anche il compenso per i gradi precedenti giacché risulta ex actis che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è avvenuta il 7.10.2015 e che la rinuncia al mandato (anteriore alla definizione del giudizio di primo grado) è del 23.6.2020.
L'opposizione va, dunque, rigettata.
Nulla per le spese.
PQM
Rigetta l'opposizione.
Nulla per le spese.
Cosi deciso in data 6.2.2025
Il Presidente delegato
Dott.ssa Carmela Ruberto
3