Articolo 44 della Legge 28 luglio 1967, n. 641
Articolo 43Articolo 45
Versione
9 agosto 1967
Art. 44. (Concorso degli Enti)

Le istituzioni di cui all'articolo 42, le Regioni, le Province, i Comuni, i Consorzi universitari e le Amministrazioni degli ospedali clinicizzati, che intendono apportare il proprio contributo finanziario all'attuazione delle opere programmate, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con le Casse di risparmio e con le altre aziende di credito, indicate nell' articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni, le quali sono autorizzate ad accordare i mutui stessi anche in deroga ai propri statuti.
Entrata in vigore il 9 agosto 1967
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