Sentenza 24 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/05/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 429/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Simona Iavazzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 429 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 2 aprile 2025 con contestuale concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), difese Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Raffaele Rutigliano, elett.te domiciliate in Apricena (FG) al
Piazzale Andrea Costa n. 5, giusta procura agli atti;
ATTRICI
E
(C.F. ), e Controparte_1 C.F._3
(C.F. ), difese Controparte_2 C.F._4 dall'Avv. Carmine Grisolia, elett.te domiciliate in S. Croce di Magliano (CB) alla Via Inghilterra n. 11, giusta procura agli atti;
CONVENUTE oggetto: proprietà
CONCLUSIONI: All'udienza del 2 aprile 2025, tenuta secondo il modello della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c.
1. In fatto, e hanno Parte_1 Parte_2
agito in giudizio in qualità di proprietarie del fondo rustico sito in agro di
Serracapriola (FG) alla C.da “S. Agata di Tremiti”, di ettari 43 e are 3 in catasto alla partita 7912 foglio 5 p.lla 44, deducendo che lo stesso, confinante con il fondo di proprietà di e Controparte_1 Controparte_2
, al foglio 5 p.lla 166, sarebbe stato in parte occupato da queste
[...]
ultime. Le attrici hanno esposto altresì che, prima di introdurre il giudizio, hanno inviato una raccomandata a.r. in data 26.06.2018 con cui chiedevano di procedere all'esatto confinamento, invito che però non ha ottenuto riscontro positivo, al pari della mediazione esperita.
Alla luce di tanto, parte attrice ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A - accertare e dichiarare l'esatto confine tra i fondi di proprietà di parte attrice , c.f. Parte_1 [...]
e c.f. e C.F._5 Parte_2 CodiceFiscale_6
quelli di parte convenuta C.F. Controparte_1
e C.F. C.F._3 Controparte_2
siti in agro di Serracapriola FG al foglio n. 5 e C.F._4
precisamente tra le particelle 44 , confinante con i fondi p.lla 166 o ex p.lla
37 , ed in ogni caso tra i terreni confinanti tra parte attrice e parte convenuta come descritti in premessa;
B – conseguente all'accertamento ed alla verifica dell'esatto confine , condannare la parte che ha occupato il terreno di proprietà confinante al rilascio dello stesso;
C – condannare la parte che ha occupato il terreno del vicino al risarcimento del danno da quantificare in sede di istruttoria e da determinare anche in via equitativa;
D - con vittoria
- 2 -
di spese, diritti ed onorari di causa in caso di opposizione secondo il principio della soccombenza da distrarsi in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario.”
Le convenute e si sono Controparte_1 Controparte_2
tardivamente costituite in giudizio, sostenendo che tale porzione di terreno non è mai appartenuta alle attrici o al loro dante causa.
Le convenute hanno così concluso chiedendo al Tribunale di: “- RIGETTARE la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le motivazioni sopra esposte. - CONDANNARE parte attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio.”
All'udienza del 04.05.2022, è stato conferito l'incarico di C.T.U. al Geom.
, il quale ha prestato giuramento in data 01.06.2022. Persona_1
Il Giudice, all'udienza del 02.04.2025, in cui le parti hanno precisato le conclusioni come in atti, ha riservato la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
2. Preliminarmente, in ordine paventata “riserva” di accertamento dell'usucapione, rappresentata in comparsa di risposta dalle convenute, occorre precisare che quest'ultime, sul punto, non hanno né dedotto la questione sub specie di eccezione, né formulata espressa domanda riconvenzionale nel predetto atto;
giova precisare altresì che, essendosi le convenute costituite oltre i termini di cui all'art. 163 co. 3 n. 7, sarebbero decadute dalla possibilità di proporre nel presente procedimento la suddetta domanda anche ove avessero inteso farlo.
3. Nel merito, la domanda attorea risulta fondata e merita accoglimento.
Le istanti hanno agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'esatto confine tra la particella 44, di loro proprietà, e la particella 166, di proprietà delle convenute , site al foglio 5 di Serracapriola (FG), e CP_1
conseguentemente la condanna di queste ultime al rilascio della porzione di fondo occupata e al risarcimento del danno.
- 3 -
3.1. Va premesso come la domanda di regolamento dei confini, disciplinata dall'art. 950 c.c., sia volta alla tutela della pienezza del diritto reale di proprietà, del quale si chiede l'accertamento con riguardo alla sua effettiva estensione al fine di raggiungere una certezza in ordine ai confini da ristabilire. Il thema decidendum è dunque l'accertamento dei confini e l'eventuale e conseguente condanna alla rimozione di quanto rende impossibile l'esercizio del pieno diritto di proprietà delle attrici per la sua intera estensione, all'uopo negando diritti altrui. Sul punto, si è espressa la recente giurisprudenza di legittimità: “L'azione di regolamento di confini, proposta dal proprietario che afferma l'incertezza del confine a causa dell'usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, ha la finalità di ottenere un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza contestare i titoli di proprietà. Tale azione, definita "actio finium regundorum", non si qualifica come un'azione di rivendica. Pertanto, non è rilevante che l'accertamento della proprietà da parte di una delle parti sulla porzione di suolo controversa possa comportare un recupero della proprietà stessa come mera conseguenza dell'esperimento dell'azione di regolamento di confini. La finalità principale dell'azione è eliminare l'incertezza e le contestazioni relative alla linea di confine, senza entrar in controversia sul diritto di proprietà. Inoltre, la giurisprudenza ha stabilito che l'azione di regolamento di confini si differenzia dall'azione di rivendica in quanto il conflitto non è tra titoli di proprietà ma tra i fondi stessi, poiché il convenuto sostiene che il confine è diverso in virtù del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, non negando il titolo sostenuto dall'attore” (Cass. n. 3996/2024).
In ordine alla domanda di regolamento di confini, infatti, proprio in virtù dell'appena affermato principio di diritto, la giurisprudenza pacificamente ritiene che la prova necessaria ai fini dell'accoglimento della domanda sia di diverso tenore rispetto a quella prevista dal legislatore per la rivendica: non dovendosi fornire in ordine alla titolarità del bene la cd. probatio diabolica, ai
- 4 -
fini della titolarità del diritto risulta sufficiente provare, anche in via presuntiva, di possedere in virtù di un valido titolo, il quale, unitamente agli altri titoli, alle mappe catastali ed altra idonea documentazione, permetterà
l'istruzione della causa e l'accertamento di quanto richiesto da parte attrice.
Invero, “mentre l'azione di regolamento di confini presuppone un'incertezza oggettiva o soggettiva sugli stessi, l'azione di rivendica presuppone un conflitto tra i rispettivi titoli di proprietà. Ne consegue che solo in tale ultimo caso sull'attore incombe l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà in forza di un titolo di acquisto originario o derivativo risalente ad un periodo di tempo atto all'usucapione” (Cass. n. 10066/2018).
A tal proposito, è necessario precisare però come la descrizione contenuta nel titolo non possa essere fonte certa dell'individuazione precisa dell'estensione del bene relativo. In sostanza, se la domanda oggetto principale del giudizio costituisce una rivendica, il titolo incontestato ultraventennale ovvero la risalenza al titolo originario risultano fondamentali per sanare il contrasto, mentre nel caso in cui oggetto di contestazione risulta essere l'estensione della proprietà non basterà guardare il titolo – non in discussione né oggetto di contrasto - ma l'effettiva e concreta estensione del bene considerabile come acquisita nei limiti in cui effettivamente esisteva in termini di legittimazione e di idoneità ad essere trasferita, tenendo conto dei titoli altrui e dell'individuazione materiale della stessa tramite gli allegati confortata dalla relativa descrizione. Orbene, in caso di actio finium regundorum, non essendo i titoli oggetto di contrasto, occorre tenere conto ai fini di una corretta individuazione dei confini concreti tra più proprietà non solo dei titoli ma anche delle mappe e delle ulteriori prove documentali che integrano ed individuano, in senso materiale, l'oggetto dell'acquisto a titolo particolare.
Non è infatti un caso che l'art. 950 c.c. disponga che “ogni mezzo di prova è ammesso” e come “in mancanza di altri elementi il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”. Da tanto si desume come nell'accertamento oggetto di causa, al contrario dell'accertamento svolto in
- 5 -
caso di rivendica, non è solo il titolo di acquisto e via via risalendo all'atto di acquisto a titolo originario a poter fondare il convincimento del giudice, trattandosi di un accertamento di tenore differente e vertente tra più diritti di proprietà confliggenti solo in apparenza, o meglio, solo in senso materiale al fine di giungere ad un accertamento in concreto.
Occorre altresì precisare come, pur avendo tale azione effetto recuperatorio della porzione oggetto di controversia, la sua natura è pur sempre petitoria e dunque non è necessario che venga accertata l'origine illecita del possesso.
Difatti, “l'effetto recuperatorio del regolamento di confini non muta la natura petitoria dell'azione, sicché, ai fini dell'ordine di rilascio della porzione immobiliare controversa, non occorre accertare l'origine illecita del relativo possesso” (Cass. n. 5603/2014).
Alla luce delle suddette precisazioni in diritto, il Tribunale ritiene che la domanda di regolamento confini e conseguente rilascio risulti fondata e vada accolta in considerazione dell'esito della disposta istruttoria correttamente eseguita sulla base della documentazione in atti.
A pagina 3 della bozza peritale, il C.T.U. Geom. afferma di Persona_1
aver verificato uno sconfinamento nel fondo di proprietà delle sorelle
: “Da esamina degli atti di provenienza, degli atti di causa, della Parte_1 documentazione catastale reperita dal settore Catasto dell'Agenzia delle
Entrate, da rilievo eseguito in fase di primo sopralluogo in loco, si è potuto riscontrare che il confine esatto fra le due particelle risulta conforme a quello individuato in loco dal Geom. quale tecnico di parte CP_3
Attrice (elaborati, e libretto delle misure, già allegati agli atti di causa).
Inoltre da rilievo eseguito durante il primo sopralluogo si è riscontrato che parte di superficie della particella 44 (proprietà attrice) è stata inglobata nella particella 166 (proprietà convenuta) attraverso l'apposizione di un cancello in ferro che delimita l'accesso alla stessa particella 166.” Il consulente ha stimato tale superficie in mq. 241,68.
- 6 -
L'espletata C.T.U., tenendo conto del materiale probatorio acquisito in atti e svolta in modo rigoroso, puntuale ed esaustivo, ha pertanto pienamente confermato quanto lamentato dalle attrici, supportate dal proprio perito, ed è opportuno sottolineare come tale risultato non avrebbe mai potuto essere invalidato dalle superflue prove testimoniali richieste dalle convenute nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., non ammesse da questo Giudice in quanto inidonee a risolvere i profili tecnici rivestiti dall'azione di accertamento di confini e che in ogni caso il consulente tecnico d'ufficio aveva già avuto modo di approfondire e chiarire in modo certo ed imparziale.
Le conclusioni raggiunte dall'ausiliario consentono pertanto di accogliere senza dubbio alcuno la domanda principale e, per l'effetto, la richiesta di condanna al rilascio della parte di terreno interessata dallo sconfinamento, non trovando convincimento tra l'altro le inconferenti argomentazioni e prove di controparte, che, oltre a non aver risposto con specifiche osservazioni alla
C.T.U., ha esposto in comparsa di risposta che, antecedentemente a codesto giudizio, le attrici, all'esito di un procedimento di spoglio, sono state condannate al ripristino di una strada, su cui era costituita regolare servitù di passaggio, che, prima della sua distruzione ad opera delle sorelle , Parte_1
delimitava i confini esatti tra i fondi delle parti. Ebbene, premesso che il procedimento di spoglio ex art. 1168 c.c. risponde all'esigenza di garantire a chi possiede un bene una sollecita tutela giudiziaria, indipendentemente dalla prova che sullo stesso gli spetti un diritto, ed è volta a reintegrare nel possesso del bene chi sia rimasto vittima di uno spoglio violento o clandestino, le argomentazioni di parte convenuta sono inconferenti in quanto lo spoglio di cui sopra non concerne la porzione di territorio oggetto di causa bensì una strada che portava a tale fondo, così non ledendo in alcun modo i confini dibattuti, in nessun modo delimitati dalla predetta via, come infatti accertato a pagina 3 della suddetta consulenza d'ufficio. Pertanto, non avendo le attrici alterato i confini di cui si chiede oggi l'accertamento, non trova fondamento la deduzione di parte convenuta secondo cui le stesse cercherebbero, attraverso
- 7 -
l'artificio del confine perduto, di appropriarsi di una quota di terreno mai posseduta e i cui confini fossero certi prima del predetto spoglio.
3.2. Invece, in ordine alla successiva domanda di risarcimento danni proposta dalle attrici, e che la perizia tecnica quantifica in € 1.085,90, occorre chiarire come lo sconfinamento costituisca una fattispecie, per quanto simile, differente da una vera e propria autonoma occupazione di un fondo da parte di terzi. Per quanto in entrambi i casi sussista una illegittima adprehensio del bene altrui, lo sconfinamento o la turbativa possono certamente legittimare una richiesta risarcitoria ma di tenore, presupposti ed entità differenti rispetto ad una vera e propria illegittima occupazione di un bene nella sua integralità.
Tanto premesso, giova altresì ricordare come l'allegazione e la prova del danno incombono sull'istante ai sensi dell'art. 2697 c.c. e come, nel caso di specie, dovrebbe avere ad oggetto il danno derivato dalla mancata disponibilità di una porzione di terreno e del quale occorre allegare e provare l'effettività oltreché l'entità dello stesso in modo specifico e circostanziato, deducendone la derivazione causale proprio dalla mancanza di disponibilità parziale del bene. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito come “nel caso di occupazione di un immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.
Se il danno …. non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (Cass. S.U. n. 33645/2022). Quale ulteriore digressione della stessa pronuncia va riportato come la Cassazione abbia precisato: “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il
- 8 -
venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.”
Da tanto si evidenzia come, anche nei casi più gravi di autonoma ed integrale occupazione illegittima di un bene nella sua integralità, al fine di accedere alla tutela risarcitoria occorra specificamente allegare e circostanziare il danno effettivo derivante da quella specifica e allegata mancata disponibilità del bene, non potendosi invece tutelare il mero diritto di non uso. Secondo i consueti canoni della responsabilità aquiliana vanno quindi assolti gli oneri di allegazione e prova, ancor più in casi come quello di specie nel quale non vi è stata una condotta qualificabile come occupazione illegittima quanto più di mero sconfinamento di minor impatto sulla sfera giuridica altrui, rendendo oggettivamente più difficile la realizzazione di un vero e proprio danno.
Difatti, l'adempimento dei richiamati oneri processuali va sicuramente applicato anche ai casi meno gravi, come quello di specie, nei quali la disponibilità del bene da parte del proprietario risulta incisa in misura relativa dalla condotta altrui, non sussistendo un'occupazione illegittima del bene nella sua integralità.
In conclusione, pur risultando fondata la domanda di accertamento dei confini, questo Giudice ritiene di non poter accogliere altresì la domanda di risarcimento, non avendo le attrici dato prova ex art. 2697 c.c. del danno subito.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta in ordine alla domanda di accertamento del confine e condanna al rilascio, non potendo il rigetto della domanda risarcitoria portare ad una soccombenza reciproca tra le parti, avendo quest'ultima una funzione accessoria rispetto all'oggetto principale del giudizio volto alla tutela della pienezza del diritto di proprietà delle istanti. I compensi si liquidano, quindi, in dispositivo sulla base delle fasi svolte e dei parametri vigenti e con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
- 9 -
Pone nei rapporti interni tra le parti le spese di C.T.U. di questo giudizio, ferma restando la solidarietà passiva tra tutte le parti, a carico esclusivo della parte convenuta con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere quanto già pagato e quanto sarà eventualmente versato al C.T.U. in base al decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a. accoglie la domanda formulata da parte attrice e per l'effetto accerta i confini come da C.T.U. che si richiama integralmente, con conseguente condanna di parte convenuta all'immediato rilascio della porzione di terreno illegittimamente detenuta ed alla rimozione del cancello;
b. rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte attrice per le ragioni esposte in parte motiva;
c. condanna parte convenuta, in solido, al pagamento in favore di parte attrice, in solido, delle spese di lite che qui si liquidano in Euro
5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al
15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
d. pone nei rapporti interni tra le parti le spese di C.T.U. di questo giudizio, ferma restando la solidarietà passiva tra tutte le parti, a carico esclusivo della parte convenuta con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere quanto già pagato e quanto sarà eventualmente versato al
C.T.U. in base al decreto di liquidazione.
Così deciso in Foggia, il 24/05/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Simona Iavazzo)
- 10 -