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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/03/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
03/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 2668/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GERMANÀ FRANCESCO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
◊ rigetta, per il resto, l'opposizione;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento CP_1
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento.
◊ condanna l' a rimborsare al ricorrente ½ delle spese di lite, liquidate in tal CP_1
misura in complessivi euro 1.750,00 oltre spese generali, IVA e CPA, distratte in favore della difesa di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c. e compensando le restanti spese di lite.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 22/2/2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' per verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti CP_1
l'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità di cui all'art. 3,
comma 3, L. 104/1992, negatele dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto;
rilevato che la presente fase di cognizione ordinaria deve reputarsi tempestiva traendo origine dal dissenso manifestato il 29/01/2024 dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU;
ritenuto, tuttavia, ch'essa sia solo parzialmente fondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato ha continuato a negare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento riconoscendo invece, dalla domanda amministrativa, quelle sottese alla condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992, il tutto sulla scorta di una accurata disamina della parte ricorrente e della certificazione
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere e che non
è punto smentita dalla certificazione ulteriore allegata il 26/02/2025;
ritenuto che, in ragione della parziale soccombenza, si rende necessaria una parziale compensazione delle spese di lite, ponendo a carico esclusivo dell' CP_1
solo le spese delle due CCTTUU, come liquidate in atti;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 4/03/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
03/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 2668/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GERMANÀ FRANCESCO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
◊ rigetta, per il resto, l'opposizione;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento CP_1
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento.
◊ condanna l' a rimborsare al ricorrente ½ delle spese di lite, liquidate in tal CP_1
misura in complessivi euro 1.750,00 oltre spese generali, IVA e CPA, distratte in favore della difesa di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c. e compensando le restanti spese di lite.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 22/2/2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' per verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti CP_1
l'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità di cui all'art. 3,
comma 3, L. 104/1992, negatele dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto;
rilevato che la presente fase di cognizione ordinaria deve reputarsi tempestiva traendo origine dal dissenso manifestato il 29/01/2024 dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU;
ritenuto, tuttavia, ch'essa sia solo parzialmente fondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato ha continuato a negare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento riconoscendo invece, dalla domanda amministrativa, quelle sottese alla condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992, il tutto sulla scorta di una accurata disamina della parte ricorrente e della certificazione
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere e che non
è punto smentita dalla certificazione ulteriore allegata il 26/02/2025;
ritenuto che, in ragione della parziale soccombenza, si rende necessaria una parziale compensazione delle spese di lite, ponendo a carico esclusivo dell' CP_1
solo le spese delle due CCTTUU, come liquidate in atti;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 4/03/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro