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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/09/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Paola Di Francesco Presidente dott. Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 676/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
C.F. , nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CRETI' CATERINA e dall'avv. CONCHI EZIO, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. CIRILLO ANDREA, elettivamente domiciliato come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo
CONCLUSIONI
Per la ricorrente ed il resistente: “autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
affidare il figlio ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di Per_1 ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con residenza anagrafica presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
1 la casa familiare, sita a Lusia Via Treviso n. 66, sarà assegnata alla signora Gli arredi Pt_1 vengono così suddivisi: Alla signora asciugatrice, i due televisori che si trovano uno in Pt_1 cucina e uno in salotto, nonché la mobilia regalata alla stessa dalla nonna: specchiera, vetrinetta CP_ stile veneziano, cassapanca, e lampadario della cucina. Al sig. : lavatrice, i due televisori che si trovano nelle due camere da letto, il divano a tre posti in pelle, oltre agli effetti personali. Tutto il restante arredamento (cucina, salotto, camera da letto ecc..) verrà venduto insieme alla casa.
Salvi migliori accordi tra le parti, il sig. potrà tenere il figlio a settimane CP_1 Per_1 alterne dalle h. 20:00 della domenica per riportarlo alla madre alle h. 20:00 della domenica successiva, provvedendo interamente, durante l'affidamento, al mantenimento e ad ogni bisogno del minore. Durante il periodo scolastico il padre provvederà, nelle settimane di sua competenza, a tenere con sé a partire dalle h. 17:00 provvedendo poi a portarlo a scuola il giorno Per_1 successivo, avvalendosi dell'aiuto del nonno materno nell'arco temporale dall'uscita da scuola sino alle 17. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il CP_1 Parte_1 giorno 15 (quindici) di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di €
200,00= (duecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre alla quota del 50
% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio come dall'allegato protocollo
d'intesa del Tribunale di Padova del 17.01.2017. L'assegno di mantenimento subirà un aumento di CP_
€ 100,00 a decorrere da febbraio 2027, corrispondente al momento in cui il sig. terminerà di pagare il finanziamento ottenuto dallo stesso per l'acquisto dell'auto IA RT attualmente in uso allo stesso. La signora percepirà il 100% dell'assegno unico ed universale per il figlio a Pt_1 carico. L'abitazione coniugale intestata alla signora verrà posta in vendita. Il ricavato, al Pt_1 netto di tutte le spese (es: agenzia, spese tecniche, estinzione mutuo, nessuna esclusa), e previo rimborso delle rate di mutuo pagate per intero dalla signora verrà diviso a metà con il sig. Pt_1
CP_
. Le parti si danno atto che le autovetture rimangono in uso ed in proprietà come da intestazione, ovvero la DR 4.0 targata GH472CR alla ricorrente e la IA RT e la Citroen C2 al sig. . Spese e competenze legali compensate”. CP_1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
a convenuto in giudizio allegando: Parte_1 CP_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 2.9.2019;
- che dalla loro unione, prima del matrimonio, è nato , il [...]; Per_1
- che, divenuta intollerabile la convivenza, il si è trasferito in un'altra abitazione;
CP_1
- che, nonostante i tentativi, non è stato possibile addivenire ad una soluzione concordata.
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale l'adozione degli opportuni Parte_1 provvedimenti analiticamente indicati in ricorso.
2 Si è costituita parte resistente , il quale ha rappresentato che le parti hanno CP_1 trovato un accordo circa le condizioni di separazione.
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo
All'udienza del 23.9.2025, le parti hanno ribadito di avere raggiunto un accordo.
Dunque, il giudice designato ha invitato i difensori alla discussione ex art. 473-bis.22, comma 4,
c.p.c., i quali hanno precisato le conclusioni in conformità alle condizioni concordate dalle parti.
La causa è stata rimessa in decisione.
3. Nel merito
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la perdurante cessazione della convivenza è elemento che lascia agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di tollerabilità della convivenza stessa.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi nel verbale della menzionata udienza, non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi del figlio minore, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE tra i coniugi d , come sopra generalizzati;
Parte_1 CP_1
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, in conformità degli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in epigrafe;
DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 23.9.2025.
La Presidente dott. Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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