Articolo 1 della Legge 22 giugno 1956, n. 586
Articolo 2
Versione
5 luglio 1956
Art. 1.
Le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 , sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storica (gia' moltiplicate per otto a norma del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250 ) sono aumentate a cento volte.
Tale aumento si estende all'ammenda prevista dall' art. 733 del Codice penale , nonche', per le bellezze naturali e panoramiche protette dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 , all'ammenda prevista dall'art. 734 dello stesso Codice penale .
Le norme della presente legge non si applicano alle costruzioni gia' compiute al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.
Entrata in vigore il 5 luglio 1956