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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3114 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Cecilia Pratesi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 55821/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
avv. Agnese Menna
E[ 1
]
Controparte_1
avv. Eugenio Mingoia
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"1) Dichiarare la separazione personale tra i coniugi contratto con matrimonio del
7-9-14 Comune di Roma a n.00073 parte 2 serie A 10 del 2014;
2) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo spirare dei termini previsti dalla Legge 55/2015;
3) disporre la trasmissione degli atti di omologa all'ufficio dello Stato Civile affinchè proceda alle annotazioni previste ai sensi dell'art. 69 del DPR 369/200; 4) i coniugi provvederanno da sé al proprio mantenimento in quanto entrambi svolgono una attività lavorativa e sono autosufficienti.
5) Il figlio Per_1 verrà affidato ad entrambi i coniugi in regime di affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso il domicilio materno. Il padre terrà con sé il bambino il mercoledì dall'uscita di scuola con pernotto e accompagnamento a scuola il giorno successivo;
a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola. Durante i periodi in cui il bambino starà con il padre questi curerà anche il prelievo del cane e la cura dell'animale (le cui spese saranno divise al 50% ciascuno); durante il periodo estivo (non coperto dal centro estivo) il padre starà con il figlio dalle ore 10 del mercoledì fino al giorno dopo curando di riaccompagnare a casa il ragazzo al rientro della mamma dal lavoro così come per i fine settimana;
possibilità di recuperare i giorni di frequenza in caso di malattia del figlio;
durante il periodo estivo il padre terrà con sé il minore per
30gg cercando di andare incontro alle esigenze del bambino anche non continuativi con piano da concordare entro la fine del mese di maggio;
durante le festività natalizie per sette giorni continuativi ad anni alterni comprendenti la giornata del Natale o del primo dell'anno; per metà delle festività pasquali comprendenti la giornata di Pasqua o del lunedì dell'Angelo; I coniugi in ogni caso si danno ampia disponibilità a concordare tra loro diverse pattuizioni in base ai rispettivi impegni lavorativi nonché delle esigenze del figlio.
6) Il sig. Controparte_1 corrisponderà alla sig.ra Parte_1 un assegno mensile di mantenimento per il figlio Per_1 pari alla complessiva somma di
€ 350,00 mensili da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT come per legge, oltre alla corresponsione nella misura del 50% delle somme dovute per le spese straordinarie come previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale Ordinario di Roma. Tutte le spese di carattere straordinario, scolastiche, mediche, visite specialistiche non mutuabili preventivamente da concordare tra i coniugi, a mezzo mail e/o messaggi telefonici e con risposta da inviare entro i successivi giorni 10gg. decorsi inutilmente i quali la spesa si intende accettata, tranne quelle di natura urgente, viaggi di istruzione, svago, assicurazione auto allorquando il minore diverrà possessore di una autovettura, attività sportive e ricreative, saranno suddivise in parti uguali (50%) tra i coniugi. Resta inteso che tali spese verranno rimborsate (per metà) al coniuge che le ha sostenute solo se questo dimostrerà il pagamento con appositi scontrini, fatture o ricevute fiscali contenenti il codice fiscale del figlio all'atto della presentazione. Il pagamento,
sia del mantenimento che delle spese straordinarie, potrà avvenire alternativamente, o in contanti con la consegna della somma direttamente al coniuge collocatario, la quale rilascerà quietanza con la sottoscrizione di una ricevuta, o mediante Bonifico. In tale ultimo caso l'accredito della somma conterrà l'importo e la causale a cui lo stesso si riferisce;
7) Il padre contribuirà al pagamento del 50% dell'attività sportiva (scuola calcio) frequentata dal minore, il cui costo è pari ad € 500,00 circa l'anno, nonché al pagamento del corso d'inglese pari ad € 400,00 circa l'anno;
8) il sig. Controparte_1 si impegna a trasferire la quota pari al 50% dell'immobile sito in Roma Via Roio del Sangro n. 13 Edificio B distinto con l'interno n. 2 con annessa corte pertinenziale e locale cantina, nonché posto auto scoperto distinto con interno n. 14, identificato al NCEU di Roma al foglio 670 part.lla 5670 sub 526 (ex sub.10) z.c.6 cat. A/2 cl.5 sub. 514 z.c.6 cat. C/6 cl.
8, attualmente adibito a casa familiare alla sig.ra Parte_1 che si impegna a contribuire al pagamento quota parte pari al 50% del mutuo gravante su detto immobile. Le spese afferenti il trasferimento del 50% dell'immobile verranno sostenute dalla Signora Pt_1 ferma la eventualità, in caso di possibilità economica, di un aiuto da parte del Sig. CP_1 Tutte le spese a carattere ordinario saranno sostenute in via esclusiva dalla sig.ra Pt_1 mentre quelle a carattere straordinario e riferite all'immobile verranno divise nella misura del
50% tra i rispetti coniugi.
9) Le parti stabiliscono di comune accordo la corresponsione al 50 % ciascuno del finanziamento Pt 2 di complessivi € 200,00 (€ 100,00 per ciascuna parte) mensili nonché del pagamento dell'assicurazione gravante sul mutuo di complessivi € 60,00 (€ 30,00 per ciascuna parte);
10) I coniugi dichiarano che tutte le disposizioni patrimoniali, di cui al presente accordo, sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale ex art.lo 19 L. n. 74/87;
11) I coniugi prestano l'assenso al rilascio dei rispettivi passaporti."; visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, valutate l'interesse del figlio minore, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugati in Roma in data 7.9.2014
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2014
,parte II,
atto n. 00073 serie A010 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, 26.2.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino
Dott.ssa Cecilia Pratesi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Cecilia Pratesi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 55821/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
avv. Agnese Menna
E[ 1
]
Controparte_1
avv. Eugenio Mingoia
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"1) Dichiarare la separazione personale tra i coniugi contratto con matrimonio del
7-9-14 Comune di Roma a n.00073 parte 2 serie A 10 del 2014;
2) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo spirare dei termini previsti dalla Legge 55/2015;
3) disporre la trasmissione degli atti di omologa all'ufficio dello Stato Civile affinchè proceda alle annotazioni previste ai sensi dell'art. 69 del DPR 369/200; 4) i coniugi provvederanno da sé al proprio mantenimento in quanto entrambi svolgono una attività lavorativa e sono autosufficienti.
5) Il figlio Per_1 verrà affidato ad entrambi i coniugi in regime di affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso il domicilio materno. Il padre terrà con sé il bambino il mercoledì dall'uscita di scuola con pernotto e accompagnamento a scuola il giorno successivo;
a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola. Durante i periodi in cui il bambino starà con il padre questi curerà anche il prelievo del cane e la cura dell'animale (le cui spese saranno divise al 50% ciascuno); durante il periodo estivo (non coperto dal centro estivo) il padre starà con il figlio dalle ore 10 del mercoledì fino al giorno dopo curando di riaccompagnare a casa il ragazzo al rientro della mamma dal lavoro così come per i fine settimana;
possibilità di recuperare i giorni di frequenza in caso di malattia del figlio;
durante il periodo estivo il padre terrà con sé il minore per
30gg cercando di andare incontro alle esigenze del bambino anche non continuativi con piano da concordare entro la fine del mese di maggio;
durante le festività natalizie per sette giorni continuativi ad anni alterni comprendenti la giornata del Natale o del primo dell'anno; per metà delle festività pasquali comprendenti la giornata di Pasqua o del lunedì dell'Angelo; I coniugi in ogni caso si danno ampia disponibilità a concordare tra loro diverse pattuizioni in base ai rispettivi impegni lavorativi nonché delle esigenze del figlio.
6) Il sig. Controparte_1 corrisponderà alla sig.ra Parte_1 un assegno mensile di mantenimento per il figlio Per_1 pari alla complessiva somma di
€ 350,00 mensili da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT come per legge, oltre alla corresponsione nella misura del 50% delle somme dovute per le spese straordinarie come previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale Ordinario di Roma. Tutte le spese di carattere straordinario, scolastiche, mediche, visite specialistiche non mutuabili preventivamente da concordare tra i coniugi, a mezzo mail e/o messaggi telefonici e con risposta da inviare entro i successivi giorni 10gg. decorsi inutilmente i quali la spesa si intende accettata, tranne quelle di natura urgente, viaggi di istruzione, svago, assicurazione auto allorquando il minore diverrà possessore di una autovettura, attività sportive e ricreative, saranno suddivise in parti uguali (50%) tra i coniugi. Resta inteso che tali spese verranno rimborsate (per metà) al coniuge che le ha sostenute solo se questo dimostrerà il pagamento con appositi scontrini, fatture o ricevute fiscali contenenti il codice fiscale del figlio all'atto della presentazione. Il pagamento,
sia del mantenimento che delle spese straordinarie, potrà avvenire alternativamente, o in contanti con la consegna della somma direttamente al coniuge collocatario, la quale rilascerà quietanza con la sottoscrizione di una ricevuta, o mediante Bonifico. In tale ultimo caso l'accredito della somma conterrà l'importo e la causale a cui lo stesso si riferisce;
7) Il padre contribuirà al pagamento del 50% dell'attività sportiva (scuola calcio) frequentata dal minore, il cui costo è pari ad € 500,00 circa l'anno, nonché al pagamento del corso d'inglese pari ad € 400,00 circa l'anno;
8) il sig. Controparte_1 si impegna a trasferire la quota pari al 50% dell'immobile sito in Roma Via Roio del Sangro n. 13 Edificio B distinto con l'interno n. 2 con annessa corte pertinenziale e locale cantina, nonché posto auto scoperto distinto con interno n. 14, identificato al NCEU di Roma al foglio 670 part.lla 5670 sub 526 (ex sub.10) z.c.6 cat. A/2 cl.5 sub. 514 z.c.6 cat. C/6 cl.
8, attualmente adibito a casa familiare alla sig.ra Parte_1 che si impegna a contribuire al pagamento quota parte pari al 50% del mutuo gravante su detto immobile. Le spese afferenti il trasferimento del 50% dell'immobile verranno sostenute dalla Signora Pt_1 ferma la eventualità, in caso di possibilità economica, di un aiuto da parte del Sig. CP_1 Tutte le spese a carattere ordinario saranno sostenute in via esclusiva dalla sig.ra Pt_1 mentre quelle a carattere straordinario e riferite all'immobile verranno divise nella misura del
50% tra i rispetti coniugi.
9) Le parti stabiliscono di comune accordo la corresponsione al 50 % ciascuno del finanziamento Pt 2 di complessivi € 200,00 (€ 100,00 per ciascuna parte) mensili nonché del pagamento dell'assicurazione gravante sul mutuo di complessivi € 60,00 (€ 30,00 per ciascuna parte);
10) I coniugi dichiarano che tutte le disposizioni patrimoniali, di cui al presente accordo, sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale ex art.lo 19 L. n. 74/87;
11) I coniugi prestano l'assenso al rilascio dei rispettivi passaporti."; visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, valutate l'interesse del figlio minore, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugati in Roma in data 7.9.2014
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2014
,parte II,
atto n. 00073 serie A010 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, 26.2.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino
Dott.ssa Cecilia Pratesi