TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/04/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4183/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08/08/2024 da
1) con l'Avv. RUSTIA ROBERTA, presso la quale ha eletto Parte_1 domicilio telematico
Nei confronti di
2) con l'Avv. STEFANUTTO SIMONA , presso la quale ha Controparte_1
eletto domicilio telematico
Con l'intervento del PM- sede
Conclusioni congiunte delle parti:
1) la figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori.
2) Il collocamento avverrà secondo la formula 2+2+3, con residenza anagrafica presso la madre;
3) durante il periodo estivo la minore trascorrerà due settimane anche non consecutive insieme ad ogni genitore da comunicare entro il 30/05 di ogni anno;
il periodo natalizio verrà diviso a metà tra i genitori (un anno comprendente il
Natale ed un anno il Capodanno, almeno una festività natalizia il 24 o 25/12 verrà trascorsa con il genitore non affidatario del periodo). Nel giorno del compleanno della minore, anche il genitore che non avrà il collocamento della stessa, avrà diritto di trascorrere 3-4 ore con la figlia;
e il compleanno di ciascun genitore verrà trascorso con la figlia, a prescindere dal genitore con cui è collocata in quel momento;
4) il padre contribuirà al mantenimento della figlia mediante il versamento della somma mensile di euro 150,00.- rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da versarsi entro il cinque di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra oltre al 50% delle spese straordinarie per la CP_1
individuazione delle quali, le parti si rifaranno al protocollo vigente presso il
Tribunale di Trieste;
5) l'Assegno Unico Universale verrà percepito al 100% dalla madre e il sig. Parte_1
si impegna a sottoscrivere annualmente i relativi moduli.
6) La signora rilascerà la casa ex residenza familiare, di proprietà dei genitori CP_1
del sig. subito dopo la firma del presente ricorso e comunque non oltre Parte_1 il 30.10 e sin d'ora i genitori accordano che ella trasferirà la residenza propria e della minore in altro immobile entro il 31.12.24;
7) Quanto alle spese extra che verranno rimborsate con la Dote famiglia, verranno trattenute dalla sig.ra quale anticipo per le spese straordinarie dell'anno CP_1
in corso che verranno quindi pagate con tale importo. L'eventuale residuo verrà sostenuto al 50% tra i genitori;
8) Gli odierni ricorrenti si concedono reciproco assenso all'emissione del passaporto e/o carta di identità valida per l'espatrio anche per la figlia minore;
In punto documento, le parti stabiliscono che essa dovrà essere consegnata al genitore in quel momento collocatorio;
9) Con il deposito del presente ricorso le parti dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro;
10) Ciascuno pagherà il proprio difensore. FATTO
Con ricorso depositato in data 08/08/2024, ha esposto che Parte_1 in data 10.02.2018 le parti contraevano matrimonio con rito civile a Trieste, optando per il regime di separazione dei beni;
da tale unione nasceva a Trieste in data
06.06.2018 la figlia Per_1
Rappresentando la cessazione della comunione spirituale, parte ricorrente ha insistito affinché il Tribunale pronunci la separazione personale dei coniugi alle condizioni formulate nel ricorso.
Si è costituita in giudizio , rappresentando che le parti hanno CP_1
raggiunto un accordo e chiedendo, dunque, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
2) Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle conclusioni congiunte da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Spese compensate Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 23, parte I, anno 2018).
Così deciso in Trieste, 04/04/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Filomena Piccirillo Dott. Anna Lucia Fanelli