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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/04/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott. Pier Francesco Bazzega Presidente
Dott. Sofia Gancitano Giudice relatore
Dott. Benedetta Barbera Giudice nel procedimento unitario n. r.g. 107/2024-1 promosso da:
(C.F. ,) con l'Avv. Andrea Caruso del Parte_1 C.F._1
Foro di Ragusa (CF: ) elettivamente domiciliato presso CodiceFiscale_2
il difensore in Modica via S. Cuore 64/A nei confronti di
(P.I.: ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore avente sede legale in Rovigo, Via Manfredini, 54. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice - coincidente fino a prova contraria con la sede legale (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. un., n. 15872/2013; Cass. civ., n. 23719/2014) – sita in Rovigo da oltre un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Il ricorso ed il decreto di convocazione risultano regolarmente notificati e il ricorrente è stato sentito alle udienze del 16.01.2025, 12.03.2025 e 03.04.2025, mentre parte resistente non risulta costituita in giudizio.
1 La legittimazione a proporre ricorso per dichiarazione di liquidazione giudiziale non presuppone necessariamente l'accertamento del credito in sede giudiziale, né
l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante, stante che l'accertamento della effettiva esistenza del credito, in ambito concorsuale, è riservato al procedimento di verifica dello stato passivo, al quale anche chi abbia chiesto la dichiarazione di liquidazione giudiziale, allegando di essere creditore, ha l'onere di partecipare per divenire creditore concorrente (Cass. civ., sez. un., n. 1521/2013 e Cass. civ., n. 21144/2020).
Venendo al caso in esame, sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente, il cui credito è fondato sul decreto ingiuntivo n. 503/2021 emesso dal Tribunale di
Rovigo il 29.11.2021, munito di formula esecutiva il 05.07.2022.
La società intimata è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCI, dato che esercita attività commerciale di refitting, ristrutturazione e ammodernamento di imbarcazioni.
L'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore alla soglia di € 30.000,00, tenuto conto dei crediti indicati nel ricorso (€ 5.994,98) e dell'esposizione debitoria riferita dall' (€ 615,72 ed € CP_2
88.794,12 già inviati all' ) e dall Controparte_3 CP_3 [...]
(€ 298.351,63). CP_3
Con riferimento al superamento dei limiti dimensionali, delineati dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, richiamati dall'art. 121 CCII ai fini dell'assoggettabilità dell'imprenditore alla liquidazione giudiziale, si rileva che il possesso congiunto di tali requisiti deve essere riferito ai “tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore”. Va ribadito, sotto il profilo probatorio, l'insegnamento giurisprudenziale - emerso sotto la vigenza della legge fallimentare (Cass. civ., n.
7372/2018) ed applicabile alla liquidazione giudiziale, stante il tenore dell'art. 121 CCII - che addossa al debitore intimato l'onere di dimostrare il mancato
2 superamento dei limiti indicati dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII. La società intimata, non essendosi costituita, non ha contestato né fornito alcuna prova in ordine all'eventuale mancato superamento della soglia per la dichiarazione di liquidazione giudiziale negli ultimi tre anni anteriori alla dichiarazione di liquidazione giudiziale. Va inoltre rammentato che, ai sensi dell'art. 121 CCII, occorre il rispetto “congiunto” e non alternativo dei menzionati limiti, nel senso che è sufficiente il superamento di uno di essi anche in uno soltanto degli esercizi in considerazione perché si perda l'effetto di esonero dalla procedura concorsuale, senza che possa operarsi una media di periodo.
Quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, va osservato che lo stato di insolvenza di risulta desumibile: 1) dall'esito Controparte_1
infruttuoso del tentativo di recupero del credito del ricorrente;
2) dall'ingente esposizione debitoria anche nei confronti degli enti pubblici;
3) dal mancato deposito dei bilanci successivi al 2020; 4) dalla circostanza per cui la società non svolge più attività presso la sede legale risultante dal Registro delle Imprese e lo stabile è attualmente occupato da altra società (cfr. relazione Guardia di Finanza, in atti). Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di irreversibile incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Sussistono, dunque, i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di
(C.F. e P. IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Rovigo, via Manfredini, 54.
3 NOMINA
Giudice delegato, la dott.ssa Sofia Gancitano
NOMINA
Curatore il dott. che, alla luce dell'organizzazione dello studio Persona_1
e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII.
Stabilisce
4 il giorno 16 luglio 2025, ore 10:40, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato.
Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata.
Avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, comma 3, CCII nonché le coordinate bancarie.
Segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
D.P.R. n. 115 del 2002.
5 Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed a parte ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Rovigo, in data 09.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sofia Gancitano Pier Francesco Bazzega
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