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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/11/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
CI, all'udienza del 28.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1143/2019 R.G. e vertente
fra
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pagano ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Potenza via Giovanni XXIII^n. 7, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
c. f. rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Santangelo ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Potenza via N. Sole n. 73, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 12.4.2019 e ritualmente notificato, adiva il giudice del Parte_1 lavoro ed esponeva di aver prestato attività lavorativa come collaboratrice domestica (Contratto
Collettivo Personale Domestico non convivente, Settore Terziario e Servizi, livello di inquadramento
B), in favore della resistente dal 22.06.2015 al 28.01.2016, senza regolarizzazione del contratto di lavoro e rilascio di buste paga e attestati contributivi. L'attività lavorativa presso l'abitazione della resistente si era svolta dalle 8.30 alle 14.00 dal lunedì al sabato, senza usufruire di riposi settimanali, di ferie e permessi;
che la propria attività lavorativa consisteva nel prendersi cura della casa provvedendo alle pulizie, a fare la spesa e a preparare da mangiare seguendo le disposizioni impartite dalla resistente e che, pertanto, il lavoro espletato andava inquadrato nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato. Che nonostante le sollecitazioni in tal senso rivolte alla sig. ra , questa si CP_1 era sempre rifiutata di regolarizzare il rapporto di lavoro, deduceva che anche l'Ispettorato
Territoriale del Lavoro era intervenuto accertando l'attività lavorativa di tipo domestico presso
l'abitazione della sig.ra nel periodo giugno 2015 - gennaio 2016. Controparte_1
Tanto premesso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge, adiva il Tribunale per accertare e dichiarare che era l'effettivo datore di lavoro della ricorrente;
per accertare e dichiarare che ha prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della resistente ininterrottamente dal
22.06.2015 al 28.01.2016, con contratto di lavoro subordinato domestico non convivente - Settore
Terziario e Servizi, livello di inquadramento B, e per l'effetto, domandava di condannare CP_1
a corrispondere in proprio favore la somma complessiva di euro 3.588,96, a titolo di
[...] differenze spettanze retributive maturate e non corrisposte, o della diversa somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, anche a mezzo di apposita CTU contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all'effetivo soddisfo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Si costituiva negando radicalmente che la ricorrente abbia mai prestato attività Controparte_1 lavorativa presso di lei;
rilevava, in particolare, la infondatezza delle argomentazioni avversarie, e che la ricorrente aveva effettuato solo un colloquio di lavoro nel 2015 senza prosieguo lavorativo.
Deduceva la mancata indicazione degli elementi della prestazione lavorativa. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di causa.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso la prova testimoniale e l'interrogatorio formale della resistente, e all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e riservando l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come da motivazione seguente.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con la signora
, che avrebbe espletato presso l'abitazione della stessa nel periodo dal 22.06.2015 al Controparte_1 28.01.2016, con orario di lavoro fisso dalle ore 8.30 del mattino sino alle ore 14.00 (5,30 ore di lavoro al giorno), dal lunedì al sabato compreso pari a 31,8 ore settimanali.
In particolare, secondo la ricostruzione della parte ricorrente, la stessa, nello svolgimento delle mansioni di collaboratrice domestica, sarebbe stata soggetta al potere direttivo/gestionale della sig.ra
, senza alcuna autonomia, così come avrebbe dovuto rispettare un rigido orario di lavoro, CP_1 senza, tuttavia regolarizzazione del rapporto di lavoro e senza ricevere il corrispondente trattamento retributivo. Da tale assunto ne discenderebbe l'illegittimità dell'operato della parte resistente con conseguente diritto della ricorrente al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, con inquadramento nel Contratto Collettivo Personale Domestico non convivente - Settore Terziario e Servizi, livello di inquadramento B, nonché alla corresponsione delle differenze retributive e contributive medio tempore maturate.
Costituendosi la parte resistente ha, nel merito, contestato lo svolgimento dei fatti così come rappresentati dalla ricorrente. In particolare, ha negato la sussistenza di un rapporto di lavoro con la sig.ra nei termini da questa descritti e in particolare che la stessa ha svolto il lavoro di Parte_1 collaboratrice domestica ottenendo il relativo inquadramento orario e retributivo.
Giova ricordare, nel caso di specie, l'indirizzo ermeneutico secondo cui il prestatore che intenda contestare la natura del rapporto di lavoro effettivamente prestato deve dedurre in ricorso in cosa si sia concretizzato il proprio assoggettamento al potere direttivo di controparte, specificando da chi sarebbe stata “assunta” e quale fosse il tipo di ordini ricevuti, quali le modalità del loro adempimento, quale il controllo della loro esecuzione, quale, infine, l'eventuale sanzione in caso di inadempimento.
A questo scopo non è sufficiente l'allegazione in ricorso di un generico assoggettamento all'altrui potere organizzativo, direttivo e disciplinare, che non sia in alcun modo circostanziato, bensì rimesso a formule vaghe e generalizzanti, prive di contenuto concreto.
Tale genericità – a fronte della recisa presa di posizione della resistente che ha negato in radice qualsiasi rapporto con la ricorrente a parte di un mero colloquio di lavoro- caratterizza e affligge la prova per testi che su quelle circostanze è stata richiesta e ammessa atteso che i testi indicati dalla ricorrente, a parte ogni considerazione sulla loro qualità (ex coniuge l'uno, colleghi di lavoro dell'ex coniuge gli altri) e attendibilità (vaghi e generici e comunque non in grado di circostanziare in alcun modo il presunto rapporto di lavoro della ), erano stati ammessi dal giudice al fine di accertare Pt_1 se effettivamente il rapporto di lavoro avesse avuto uno svolgimento come descritto in ricorso.
Siffatta opzione si fonda, come anticipato, sulle indicazioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui nella qualificazione del rapporto lavorativo (se autonomo o subordinato) non può prescindersi: dalla volontà delle parti, da accertare anche attraverso il nomen iuris attribuito al rapporto medesimo, per come esse abbiano inteso qualificarlo, salvo che si alleghi e si dimostri che, in concreto, lo svolgimento della relazione contrattuale si sia realizzato in termini diversi e contrari a quelli pattuiti (cfr., Cass. n. 4500/2007: «[…] il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta "autoqualificazione") […], pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo»); dal fatto che il potere gerarchico e direttivo del datore di lavoro, nel quale si manifesta l'eterodirezione che integra la subordinazione sub specie di vincolo di disponibilità funzionale del lavoratore, non può risolversi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati e intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), bensì in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale;
sostanziarsi nella sua sottoposizione ad ordini specifici sulle modalità di esecuzione del lavoro (Cfr. Cass. n. 26986/2009:
«In tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività»), identificandosi, dunque, in un obbligo continuativo e pregnante di obbedienza.
La rivendicazione, in ricorso, della natura subordinata dell'attività ipoteticamente svolta, secondo la tesi della ricorrente, si desumerebbe dal fatto che la stessa veniva vista (lei o la sua auto non meglio indicata) giornalmente presso l'abitazione della sig. ra , negli stessi orari;
che riceveva
CP_1 direttive;
che svolgeva le mansioni di collaboratrice domestica, che la le impartiva le
CP_1 disposizioni, che la stessa più volte aveva richiesto alla di regolarizzare il loro rapporto di
CP_1 lavoro e che riceveva l'importo mensile di euro 500,00 in contanti;
tuttavia nessuna allegazione e prova viene offerta in relazione a tali circostanze. I testi lungi dal confermare tali evenienze, riferiscono dati generici (l'auto vista in prossimità della casa della ) o circostanze apprese dal
CP_1 marito della ricorrente. E, a tale ultimo riguardo, si osserva come le circostanze articolate in ricorso per come emerso in udienza, risultino carenti di allegazioni, in quanto non è specificato quali fossero gli ordini o le indicazioni tecniche e disciplinari che la ricorrente avrebbe ricevuto;
né chi e come le avesse imposto di rispettare gli orari di lavoro.
Da ciò discende il convincimento che il ricorso sia carente di allegazioni circostanziate in merito alle direttive impartite alla ricorrente, da chi, e al proprio reale grado di assoggettamento alla parte convenuta. Ossia in merito a quei profili attuativi che valgono a ricondurre il rapporto con controparte
(già a livello di prospettazione) nell'alveo della subordinazione nei termini richiesti.
In altre parole, non risultano esplicitati chi impartiva gli ordini, il tipo di ordini ricevuti, il loro contenuto, la loro provenienza, il loro controllo e l'eventuale sanzione per il caso di inadempimento.
Manca, dunque, l'allegazione di accadimenti concreti ed individuabili dai quali sia possibile desumere la sussistenza di un rapporto di lavoro e che la direzione dell'attività lavorativa della ricorrente, sia da ricondurre alla , e che poi la stessa si sia estrinsecata con modalità tali da CP_1 permettere di qualificare quella stessa attività come subordinata nei termini richiesti in ricorso.
Il mancato assolvimento dell'onere di allegazione degli elementi che nella specie varrebbero a dimostrare l'esistenza del rapporto di subordinazione con la parte resistente assume efficacia preclusiva nel rigido sistema del processo del lavoro, che impone al ricorrente di individuare il thema disputandum in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo del giudizio.
In una tale situazione, l'esito della prova per testi richiesta, senza alcuna ulteriore specificazione, non consente di ottenere l'accertamento domandato.
Né potrebbe sostenersi che tanto il giudice è abilitato a fare dall'art. 421 c.p.c., atteso che le prove d'ufficio possono riguardare solo i fatti ritualmente allegati dalle parti, allo scopo di colmare lacune probatorie residuate dall'istruttoria svolta e non già allo scopo di supplire ad allegazioni carenti che l'istruttoria inibiscono.
Nessun ausilio alle prospettazioni della ricorrente apporta la comunicazione della DTL di Potenza, attesa la genericità della stessa e la non determinazione delle giornate lavorative, peraltro non Con vengono indicate fonti di prova né pate ricorrente ha richiesto di provare con i funzionari dell' le circostanze addotte.
In conclusione, le pretese azionate in ricorso e fondate sulla natura subordinata della prestazione lavorativa resa dalla ricorrente a favore della parte convenuta, vanno rigettate.
Il rigetto della qualificazione in termini di lavoro subordinato per quanto concerne il rapporto tra le parti, conduce al rigetto anche delle ulteriori e conseguenziali domande proposte.
3. Le spese di lite vanno compensate in ragione delle caratteristiche della vicenda e della limitata disponibilità economica della ricorrente come da certificazione reddituale in atti.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 12.4.2019, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese compensate;
Potenza, 28.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio CI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
CI, all'udienza del 28.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1143/2019 R.G. e vertente
fra
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pagano ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Potenza via Giovanni XXIII^n. 7, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
c. f. rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Santangelo ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Potenza via N. Sole n. 73, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 12.4.2019 e ritualmente notificato, adiva il giudice del Parte_1 lavoro ed esponeva di aver prestato attività lavorativa come collaboratrice domestica (Contratto
Collettivo Personale Domestico non convivente, Settore Terziario e Servizi, livello di inquadramento
B), in favore della resistente dal 22.06.2015 al 28.01.2016, senza regolarizzazione del contratto di lavoro e rilascio di buste paga e attestati contributivi. L'attività lavorativa presso l'abitazione della resistente si era svolta dalle 8.30 alle 14.00 dal lunedì al sabato, senza usufruire di riposi settimanali, di ferie e permessi;
che la propria attività lavorativa consisteva nel prendersi cura della casa provvedendo alle pulizie, a fare la spesa e a preparare da mangiare seguendo le disposizioni impartite dalla resistente e che, pertanto, il lavoro espletato andava inquadrato nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato. Che nonostante le sollecitazioni in tal senso rivolte alla sig. ra , questa si CP_1 era sempre rifiutata di regolarizzare il rapporto di lavoro, deduceva che anche l'Ispettorato
Territoriale del Lavoro era intervenuto accertando l'attività lavorativa di tipo domestico presso
l'abitazione della sig.ra nel periodo giugno 2015 - gennaio 2016. Controparte_1
Tanto premesso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge, adiva il Tribunale per accertare e dichiarare che era l'effettivo datore di lavoro della ricorrente;
per accertare e dichiarare che ha prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della resistente ininterrottamente dal
22.06.2015 al 28.01.2016, con contratto di lavoro subordinato domestico non convivente - Settore
Terziario e Servizi, livello di inquadramento B, e per l'effetto, domandava di condannare CP_1
a corrispondere in proprio favore la somma complessiva di euro 3.588,96, a titolo di
[...] differenze spettanze retributive maturate e non corrisposte, o della diversa somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, anche a mezzo di apposita CTU contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all'effetivo soddisfo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Si costituiva negando radicalmente che la ricorrente abbia mai prestato attività Controparte_1 lavorativa presso di lei;
rilevava, in particolare, la infondatezza delle argomentazioni avversarie, e che la ricorrente aveva effettuato solo un colloquio di lavoro nel 2015 senza prosieguo lavorativo.
Deduceva la mancata indicazione degli elementi della prestazione lavorativa. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di causa.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso la prova testimoniale e l'interrogatorio formale della resistente, e all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e riservando l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come da motivazione seguente.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con la signora
, che avrebbe espletato presso l'abitazione della stessa nel periodo dal 22.06.2015 al Controparte_1 28.01.2016, con orario di lavoro fisso dalle ore 8.30 del mattino sino alle ore 14.00 (5,30 ore di lavoro al giorno), dal lunedì al sabato compreso pari a 31,8 ore settimanali.
In particolare, secondo la ricostruzione della parte ricorrente, la stessa, nello svolgimento delle mansioni di collaboratrice domestica, sarebbe stata soggetta al potere direttivo/gestionale della sig.ra
, senza alcuna autonomia, così come avrebbe dovuto rispettare un rigido orario di lavoro, CP_1 senza, tuttavia regolarizzazione del rapporto di lavoro e senza ricevere il corrispondente trattamento retributivo. Da tale assunto ne discenderebbe l'illegittimità dell'operato della parte resistente con conseguente diritto della ricorrente al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, con inquadramento nel Contratto Collettivo Personale Domestico non convivente - Settore Terziario e Servizi, livello di inquadramento B, nonché alla corresponsione delle differenze retributive e contributive medio tempore maturate.
Costituendosi la parte resistente ha, nel merito, contestato lo svolgimento dei fatti così come rappresentati dalla ricorrente. In particolare, ha negato la sussistenza di un rapporto di lavoro con la sig.ra nei termini da questa descritti e in particolare che la stessa ha svolto il lavoro di Parte_1 collaboratrice domestica ottenendo il relativo inquadramento orario e retributivo.
Giova ricordare, nel caso di specie, l'indirizzo ermeneutico secondo cui il prestatore che intenda contestare la natura del rapporto di lavoro effettivamente prestato deve dedurre in ricorso in cosa si sia concretizzato il proprio assoggettamento al potere direttivo di controparte, specificando da chi sarebbe stata “assunta” e quale fosse il tipo di ordini ricevuti, quali le modalità del loro adempimento, quale il controllo della loro esecuzione, quale, infine, l'eventuale sanzione in caso di inadempimento.
A questo scopo non è sufficiente l'allegazione in ricorso di un generico assoggettamento all'altrui potere organizzativo, direttivo e disciplinare, che non sia in alcun modo circostanziato, bensì rimesso a formule vaghe e generalizzanti, prive di contenuto concreto.
Tale genericità – a fronte della recisa presa di posizione della resistente che ha negato in radice qualsiasi rapporto con la ricorrente a parte di un mero colloquio di lavoro- caratterizza e affligge la prova per testi che su quelle circostanze è stata richiesta e ammessa atteso che i testi indicati dalla ricorrente, a parte ogni considerazione sulla loro qualità (ex coniuge l'uno, colleghi di lavoro dell'ex coniuge gli altri) e attendibilità (vaghi e generici e comunque non in grado di circostanziare in alcun modo il presunto rapporto di lavoro della ), erano stati ammessi dal giudice al fine di accertare Pt_1 se effettivamente il rapporto di lavoro avesse avuto uno svolgimento come descritto in ricorso.
Siffatta opzione si fonda, come anticipato, sulle indicazioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui nella qualificazione del rapporto lavorativo (se autonomo o subordinato) non può prescindersi: dalla volontà delle parti, da accertare anche attraverso il nomen iuris attribuito al rapporto medesimo, per come esse abbiano inteso qualificarlo, salvo che si alleghi e si dimostri che, in concreto, lo svolgimento della relazione contrattuale si sia realizzato in termini diversi e contrari a quelli pattuiti (cfr., Cass. n. 4500/2007: «[…] il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta "autoqualificazione") […], pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo»); dal fatto che il potere gerarchico e direttivo del datore di lavoro, nel quale si manifesta l'eterodirezione che integra la subordinazione sub specie di vincolo di disponibilità funzionale del lavoratore, non può risolversi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati e intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), bensì in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale;
sostanziarsi nella sua sottoposizione ad ordini specifici sulle modalità di esecuzione del lavoro (Cfr. Cass. n. 26986/2009:
«In tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività»), identificandosi, dunque, in un obbligo continuativo e pregnante di obbedienza.
La rivendicazione, in ricorso, della natura subordinata dell'attività ipoteticamente svolta, secondo la tesi della ricorrente, si desumerebbe dal fatto che la stessa veniva vista (lei o la sua auto non meglio indicata) giornalmente presso l'abitazione della sig. ra , negli stessi orari;
che riceveva
CP_1 direttive;
che svolgeva le mansioni di collaboratrice domestica, che la le impartiva le
CP_1 disposizioni, che la stessa più volte aveva richiesto alla di regolarizzare il loro rapporto di
CP_1 lavoro e che riceveva l'importo mensile di euro 500,00 in contanti;
tuttavia nessuna allegazione e prova viene offerta in relazione a tali circostanze. I testi lungi dal confermare tali evenienze, riferiscono dati generici (l'auto vista in prossimità della casa della ) o circostanze apprese dal
CP_1 marito della ricorrente. E, a tale ultimo riguardo, si osserva come le circostanze articolate in ricorso per come emerso in udienza, risultino carenti di allegazioni, in quanto non è specificato quali fossero gli ordini o le indicazioni tecniche e disciplinari che la ricorrente avrebbe ricevuto;
né chi e come le avesse imposto di rispettare gli orari di lavoro.
Da ciò discende il convincimento che il ricorso sia carente di allegazioni circostanziate in merito alle direttive impartite alla ricorrente, da chi, e al proprio reale grado di assoggettamento alla parte convenuta. Ossia in merito a quei profili attuativi che valgono a ricondurre il rapporto con controparte
(già a livello di prospettazione) nell'alveo della subordinazione nei termini richiesti.
In altre parole, non risultano esplicitati chi impartiva gli ordini, il tipo di ordini ricevuti, il loro contenuto, la loro provenienza, il loro controllo e l'eventuale sanzione per il caso di inadempimento.
Manca, dunque, l'allegazione di accadimenti concreti ed individuabili dai quali sia possibile desumere la sussistenza di un rapporto di lavoro e che la direzione dell'attività lavorativa della ricorrente, sia da ricondurre alla , e che poi la stessa si sia estrinsecata con modalità tali da CP_1 permettere di qualificare quella stessa attività come subordinata nei termini richiesti in ricorso.
Il mancato assolvimento dell'onere di allegazione degli elementi che nella specie varrebbero a dimostrare l'esistenza del rapporto di subordinazione con la parte resistente assume efficacia preclusiva nel rigido sistema del processo del lavoro, che impone al ricorrente di individuare il thema disputandum in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo del giudizio.
In una tale situazione, l'esito della prova per testi richiesta, senza alcuna ulteriore specificazione, non consente di ottenere l'accertamento domandato.
Né potrebbe sostenersi che tanto il giudice è abilitato a fare dall'art. 421 c.p.c., atteso che le prove d'ufficio possono riguardare solo i fatti ritualmente allegati dalle parti, allo scopo di colmare lacune probatorie residuate dall'istruttoria svolta e non già allo scopo di supplire ad allegazioni carenti che l'istruttoria inibiscono.
Nessun ausilio alle prospettazioni della ricorrente apporta la comunicazione della DTL di Potenza, attesa la genericità della stessa e la non determinazione delle giornate lavorative, peraltro non Con vengono indicate fonti di prova né pate ricorrente ha richiesto di provare con i funzionari dell' le circostanze addotte.
In conclusione, le pretese azionate in ricorso e fondate sulla natura subordinata della prestazione lavorativa resa dalla ricorrente a favore della parte convenuta, vanno rigettate.
Il rigetto della qualificazione in termini di lavoro subordinato per quanto concerne il rapporto tra le parti, conduce al rigetto anche delle ulteriori e conseguenziali domande proposte.
3. Le spese di lite vanno compensate in ragione delle caratteristiche della vicenda e della limitata disponibilità economica della ricorrente come da certificazione reddituale in atti.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 12.4.2019, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese compensate;
Potenza, 28.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio CI