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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
PROC. n. 5138/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5138 dell'anno 2021, vertente tra
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. dall'avv. Giuseppe Aiello. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE -
e
(c.f.: ), rappresentato e difesa dall'avv. Dorina Del Vecchio. Controparte_1 C.F._2
- APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2978/2021 emessa dal Tribunale di NA RD, pubblicata il
21.10.2021, in tema di rapporti di locazione;
risarcimento danni”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il 5.2.2025 dalla difesa dell'appellato e il 14.2.2025 dalla difesa dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.12.2021, ha proposto appello avverso la sentenza n. 2978/2021 Parte_1 emessa dal Tribunale di NA RD, pubblicata il 21.10.2021, con cui è stata condannata al risarcimento dei danni (nella misura complessiva di € 30.337,52, oltre interessi al saggio legale previsto dal codice civile dalla domanda e fino al soddisfo, spese del giudizio di ATP e del giudizio di merito) in favore del ricorrente,
[...]
. CP_1
pagina 1 di 8 In particolare si è trattato dei danni relativi all'immobile (sito in Aversa, in Via Di Jasi n. 87) condotto in locazione
(ad uso abitativo) dalla e di proprietà del locatore, , quantificati dal primo giudice, sulla Pt_1 Controparte_1 scorta di un accertamento tecnico preventivo, in euro 23.837,52 per i danneggiamenti eccedenti il normale degrado e consumo e riconducibili all'omessa manutenzione e/o a cattivi interventi effettuati dalla conduttrice e, quanto al lucro cessante (cagionato dalla inagibilità dell'appartamento e dalla conseguente impossibilità di locarlo), in ulteriori €. 6.500,00.
Sia nel procedimento per ATP che nel successivo giudizio di merito la convenuta non si era Parte_1 costituita in giudizio.
****
ha censurato la sentenza n. 2978/2021 emessa dal Tribunale di NA RD sulla base dei Parte_1 seguenti quattro motivi.
1. OMESSA NOTIFICA DELL'ATTO DI CITAZIONE, IRREGOLARITÀ DELLA NOTIFICA.
Con il primo ha sostenuto che la sentenza impugnata fosse affetta da nullità assoluta per l'omessa notifica dell'atto introduttivo del giudizio nei suoi confronti.
Ha evidenziato, al riguardo, che dalla disamina del fascicolo telematico (al quale aveva avuto accesso in seguito alla notifica della sentenza), emergesse in maniera inoppugnabile e incontestabile che l'atto di citazione fosse stato inviato alla sua residenza, a mezzo il servizio postale, in data 19.5.2020, emergendo, poi, dalla ricevuta di consegna, che il predetto atto fosse stato immesso nella cassetta postale in data 25.5.2020.
Sul punto ha sostenuto che non fosse possibile comprendere se la persona fisica interpellata dall'operatore postale fosse presente nell'abitazione al momento della notifica e se vi fosse stata l'indicazione di lasciare nella cassetta postale il plico, né se il plico fosse stato effettivamente lasciato in cassetta e ritirato dal destinatario, così come invece previsto dalla normativa emergenziale durante la pandemia da Covid-19.
2. OMESSA NOTIFICA DELL'INVITO ALLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – NULLITÀ DELLA MEDIAZIONE - IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA.
Con il secondo motivo ha sostenuto di non aver mai ricevuto alcuna raccomandata, o atto Parte_1 equipollente, ai fini della convocazione per l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria (disposto dal
Tribunale di NA RD con ordinanza emessa in data 9.11.2020) e che, pertanto, in conseguenza di ciò, il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare improcedibile la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente.
3. NULLITÀ DELL'ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO ESPLETATO PER VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.
L'appellante ha, inoltre, lamentato la nullità dell'accertamento tecnico preventivo posto a fondamento della decisione impugnata (con la conseguenza che il primo giudice non avrebbe dovuto utilizzare tale accertamento tecnico), per essere stato effettuato in violazione del contraddittorio, essendo stato posto a sua conoscenza tardivamente, dal momento che il ricorso introduttivo le era stato notificato oltre il termine indicato dal Tribunale di
NA RD.
4. NEL MERITO. pagina 2 di 8 Con l'ultimo motivo ha criticato, nel merito, la decisione del primo giudice, sostenendo di avere, Parte_1 nel corso del rapporto di locazione, sempre utilizzato il bene locato per l'uso stabilito dal contratto, osservando la normale diligenza, provvedendo a sue spese a riparare ed eseguire opere di straordinaria manutenzione che competevano, invece, al locatore, e di avere restituito l'appartamento, al termine della locazione, nello stato in cui l'aveva ricevuto, salvo il deterioramento dovuto a vetustà.
Tutti questi rilievi ed eccezioni le sarebbero stati preclusi, ad avviso dell'appellante, non solo in sede di accertamento tecnico preventivo, per non essere stato il ricorso stato notificato nei termini stabiliti nel decreto di comparizione, ma anche in sede di giudizio di merito, per l'omessa notifica dell'atto di citazione e la conseguente impossibilità di poter eccepire l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'elaborato peritale redatto in sede di ATP.
Nel lamentare, pertanto, “l'assoluta falsità di quanto dichiarato dall'appellato nell'atto di citazione”, deducendo di avere, pertanto, interesse a “fare emergere, nell'interesse della giustizia, la verità, quantomeno processuale, denegata perché l'appellante non era a conoscenza della intrapresa iniziativa giudiziale”, ha rassegnato le seguenti conclusioni “…a. accertata e dichiarata la nullità della notificazione della citazione per omessa o irregolare notifica accolga il gravame e rimetta la parti innanzi al Tribunale di NA RD, previo annullamento della impugnata sentenza, ai sensi dell'art. 354 cpc;
b. in via subordinata, accettata e dichiarata la nullità della notificazione della citazione dichiari la nullità degli atti processuali compiuti in violazione del contraddittorio, e disponga la rinnovazione degli atti nulli, fissando udienza di trattazione, ovvero una udienza di discussione stante il rito applicato, previa rimessione in termini della prof.ssa ; c. accertato e dichiarato l'omesso Parte_1 esperimento della mediazione obbligatoria come disposta dal Giudice del Tribunale di NA RD, dichiari improcedibile la domanda e annulli la sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. In via subordinata disponga la mediazione obbligatoria e rimetta in termini la appellata;
d. nel merito annulli la sentenza impugnata e rigetti la domanda formulata dall'attore-appellato perchè inammissibile ed infondata e comunque non provata, dichiarando la inopponibilità alla appellata dell'elaborato peritale espletato in violazione del Parte_1 contraddittorio per le motivazioni esposte. Condanni l'appellata al pagamento delle spese processuali con attribuzione.”.
Ha anche chiesto, in via istruttoria, previa rimessioni in termini, l'ammissione di una prova per testi e l'autorizzazione a richiedere presso la competente Agenzia delle Entrate la copia dei contratti di locazione conclusi con e relativi all'appartamento in Aversa alla Via De Jasi, ovvero di ordinare al il Controparte_1 CP_1 deposito dei precedenti contratti di locazione nonché, all'esito, l'ammissione della testimonianza del conduttore che l'aveva preceduta nella locazione dello stesso bene.
Iscritta la causa al n. 5138/2021 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata in data
14.2.2022, , contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “rigettare integralmente l'appello avverso la impugnata sentenza n. 2978/2021 del Tribunale di NA
pagina 3 di 8 RD – II Sezione Civile, G.U. dott. Pasquale Ucci, pubblicata in data 21.10.2021, siccome inammissibile ed infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi innanzi esposti, con conferma integrale della pronuncia appellata.
Condannare la parte appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese e competenze del grado, maggiorate delle spese generali ex art.14 L.P.F. (12,5% su diritti ed onorari), IVA e CPA come per legge, con attribuzione alla sottoscritta avvocata per anticipo fattone.”.
Con ordinanza dell'1.3.2022 è stata fissata, per la discussione, l'udienza del 31.10.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale del 22.1.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 18.2.2025 mediante la c.d. trattazione scritta, ex art. 127- ter c.p.c.
E, depositate le note di trattazione scritta per l'udienza del 18.2.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (il 5.2.2025 dalla difesa dell'appellato e il 14.2.2025 dalla difesa dell'appellante), la causa è stata decisa mediante la redazione e il deposito del dispositivo alla detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato per le ragioni di seguito esposte. Parte_1
****
Risulta infondato, innanzitutto, il primo motivo di gravame.
Ed infatti, come evidenziato e documentato dall'appellato, l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado era stato ritualmente notificato, a mezzo del servizio postale, mediante spedizione del 19.5.2020 e ricezione, in data 25.5.2020, mediante consegna (presso la incontestata residenza di , in Parte_1
Portogruaro, Via Versiola 3; cfr. anche il certificato di residenza prodotto dalla stessa appellante in allegato all'atto di appello) al “destinatario persona fisica”, in proprio (cfr. la relativa spunta nella casella esistente Parte_1 sul modello 23L), ai sensi dell'art. 46 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, ossia mediante l'immissione in cassetta (cfr. cartolina di ricevimento contenente la firma dell'operatore postale con attestazione, per l'appunto, dell'immissione dell'atto da notificare in cassetta).
Ciò osservando, dunque, le particolari modalità previste in ragione del periodo emergenziale - avendo l'agente postale, per l'appunto, dato atto, di avere eseguito la notifica ai sensi dell'art. 46 del dl n. 34/2020 - senza che fossero previsti ulteriori oneri, per l'agente postale, dalla detta normativa.
Al riguardo va, infatti, detto che l'art. 108, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020, come modificato dall'art. 46, comma
1, lett. a) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in L. n. 77 del 2020, disponeva: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, nonché
pagina 4 di 8 per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo
201 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza".
Quindi il D.L. n. 34 del 2020, art. 46, aveva modificato, prorogandone il regime, il D.L. n. 18 del 2020, art. 108, regolando una particolare forma di notifica a mezzo posta, cautelativa rispetto a contatti personali nel periodo di maggiore gravità della pandemia.
In particolare tale disposizione prevedeva che, in sede di notifica, l'operatore postale procedesse alla consegna dell'atto mediante accertamento della presenza del destinatario o di altro soggetto legittimato al ritiro, senza raccogliere la firma, con immissione dell'atto – come nel caso di specie - nella cassetta della corrispondenza (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 06/07/2023, n. 19212).
****
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, avendo l'appellato correttamente dedotto e documentato che era stata ritualmente convocata dall'Organismo di mediazione (cfr. il di spedizione della Parte_1 raccomandata spedita l'1.12.2020 dall'Organismo di Mediazione “Mediacon Noi s.r.l.” a , in Parte_1
Portogruaro, Via Versiola 3, e l'attestazione di invio al mittente per compiuta giacenza il 31.12.2020, allegati alla comparsa di risposta del 14.2.2022 dall'appellato).
Tale documentazione deve ritenersi ammissibile, sebbene depositata da in allegato all'atto Controparte_1 di appello, essendo necessaria per contrastare l'avversa doglianza concernente l'omessa convocazione per il tentativo obbligatorio di mediazione dinanzi all'Organismo suddetto.
Il divieto di produzione di nuovi mezzi di prova in appello si riferisce, infatti, ai documenti o alle prove relative al merito della causa e non agli atti volti a dimostrare la correttezza dell'attività processuale (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ord., 26/02/2019, n. 5610. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto ammissibile il deposito in appello della cartolina di ritorno concernente la notifica ex art. 140 c.p.c. alla parte non costituitasi in primo grado dell'atto introduttivo del giudizio, essendo detto deposito necessario per valutare la fondatezza della dedotta nullità di tale notifica, ai fini della verifica della regolarità dell'intervenuta dichiarazione di contumacia).
****
pagina 5 di 8 Privo di fondamento è anche il terzo motivo di gravame.
L'appellato ha, infatti, debitamente documentato di avere rispettato il termine (qualificato perentorio dalla legge, ai sensi dell'art. 694 c.p.c., richiamato dall'art. 696 c.p.c.) dell'1.4.2019, fissato dal Tribunale di NA RD (nel procedimento per ATP n.2376/2019 RG), con decreto del 4.3.2019, per la notifica del ricorso e di tale decreto
(con cui era stata fissata l'udienza di comparizione della controparte e del ctu nominato per il 27.5.2019; cfr. tale decreto con relata di notifica in calce e la relativa cartolina di ricevimento, depositati dall'appellato in allegato alla comparsa di risposta del 14.2.2022).
Ed infatti, il ricorrente aveva provveduto alla consegna dell'atto all' di Aversa - con la richiesta della Pt_2 notifica- il 29.3.2019, e l'ufficiale giudiziario aveva provveduto, poi, in data 1.4.2019, alla spedizione del plico con raccomandata n. 78776832144-8 (indirizzata a sempre in Via Versiola n.3, in Portogruaro). Parte_1
Ragion per cui, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ai fini del rispetto, da parte del ricorrente/notificante, del detto termine perentorio, occorre tener conto della data di consegna dell'atto all'Ufficiale
Giudiziario che, nel caso di specie, si ribadisce, è avvenuta in data 29.3.2019.
Il che comporta il rispetto del termine perentorio dell'1.4.2019 fissato, come detto, per la notifica del ricorso e del decreto del 4.3.2019, tenuto conto del principio della c.d. scissione degli effetti della notificazione tra mittente e destinatario derivante dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata, per il notificante, con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario.
Per ragioni di completezza va anche detto che, avendo la ritirato il plico in data 11.4.2019 (come Pt_1 sostenuto dall'appellato e non contestato dalla controparte), aveva avuto comunque a disposizione un congruo termine per costituirsi nel procedimento per ATP, essendo l'udienza di comparizione fissata, come detto, per il
27.5.2019 (e non prevedendo, la legge, un termine minimo per la comparizione delle parti;
cfr. Cass. civ., Sez. III,
09/11/1976, n. 4094).
****
Risulta infondato, infine, il quarto motivo.
Esclusa la fondatezza delle eccezioni, in rito, sollevate dall'appellante e concernenti l'asserita omissione della notifica dell'atto di citazione, nonché la violazione del contraddittorio in sede di ATP e la mancata sua convocazione per il procedimento di mediazione obbligatoria, la Corte rileva la correttezza, nel merito, della sentenza impugnata, avendo il giudice di prime cure fondato il proprio convincimento sulle analitiche valutazioni del consulente di ufficio (arch. ) nominato nel procedimento per ATP (cfr. la relazione peritale con i Persona_1 relativi allegati, anche fotografici, ridepositati in appello dall'appellato in allegato alla propria comparsa di risposta), che aveva riscontrato “diverse problematiche in tutto l'appartamento, causate dalla locazione della Sig.ra
[...]
” verificando, secondo quanto riportato dal primo giudice in sentenza, che l'immobile presentava Pt_1
pagina 6 di 8 danneggiamenti eccedenti il normale degrado e consumo nonché la riconducibilità degli stessi all'omessa manutenzione e/o a cattivi interventi effettuati dalla conduttrice, redigendo una dettagliata descrizione delle opere da farsi e dei relativi costi (quantificati in € 23.837,52), e determinando il lucro cessante (cagionato dalla inagibilità dell'appartamento e dalla conseguente impossibilità di locarlo) in ulteriori € 6.500,00.
Va detto, peraltro, che, come evidenziato correttamente dall'appellato, sotto il profilo dei criteri di ripartizione degli oneri probatori vige, ai sensi dell'art. 1590, comma 2, c.c., la presunzione che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato locativo;
presunzione che può essere vinta solo attraverso una prova rigorosa (non costituendo, ad esempio, prova sufficiente al riguardo, argomentazioni basate, ad esempio, esclusivamente sulla lunga utilizzazione dell'immobile o sull'esiguità del prezzo di aggiudicazione dell'asta; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
05/09/2024, n. 23926; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 15/04/2022, n. 12384; Sez. III, 26/07/2016, n. 15361).
E la conduttrice non ha fornito, nel caso di specie, alcuna prova di ciò, essendo rimasta contumace in primo grado ed essendo inammissibili, per il c.d. divieto dei nova (ex artt. 345 e 437 c.p.c. rispettivamente per il rito ordinario e per quello del lavoro), le prove articolate con il ricorso in appello.
Tale divieto vale, invero, anche nei riguardi della parte rimasta contumace in primo grado.
La parte rimasta contumace in primo grado non può godere, infatti, nel giudizio di appello, di diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita in quel primo giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
04/03/2008, n. 5854; Sez. I, 04/05/1998, n. 4404).
****
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario, dell'appellato vittorioso, vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2,
Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n.
55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal
DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellato stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, in base al valore della controversia
(determinato in base al criterio del disputatum; cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 30/11/2022, n. 35195).
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
pagina 7 di 8 l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NA - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5138/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2978/2021 emessa dal Tribunale di Parte_1
NA RD, pubblicata il 21.10.2021.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Dorina Del Vecchio, quale Parte_1 difensore, dichiaratosi antistatario, di , dei compensi professionali del secondo grado di Controparte_1 giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
NA, 18.2.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5138 dell'anno 2021, vertente tra
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. dall'avv. Giuseppe Aiello. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE -
e
(c.f.: ), rappresentato e difesa dall'avv. Dorina Del Vecchio. Controparte_1 C.F._2
- APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2978/2021 emessa dal Tribunale di NA RD, pubblicata il
21.10.2021, in tema di rapporti di locazione;
risarcimento danni”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il 5.2.2025 dalla difesa dell'appellato e il 14.2.2025 dalla difesa dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.12.2021, ha proposto appello avverso la sentenza n. 2978/2021 Parte_1 emessa dal Tribunale di NA RD, pubblicata il 21.10.2021, con cui è stata condannata al risarcimento dei danni (nella misura complessiva di € 30.337,52, oltre interessi al saggio legale previsto dal codice civile dalla domanda e fino al soddisfo, spese del giudizio di ATP e del giudizio di merito) in favore del ricorrente,
[...]
. CP_1
pagina 1 di 8 In particolare si è trattato dei danni relativi all'immobile (sito in Aversa, in Via Di Jasi n. 87) condotto in locazione
(ad uso abitativo) dalla e di proprietà del locatore, , quantificati dal primo giudice, sulla Pt_1 Controparte_1 scorta di un accertamento tecnico preventivo, in euro 23.837,52 per i danneggiamenti eccedenti il normale degrado e consumo e riconducibili all'omessa manutenzione e/o a cattivi interventi effettuati dalla conduttrice e, quanto al lucro cessante (cagionato dalla inagibilità dell'appartamento e dalla conseguente impossibilità di locarlo), in ulteriori €. 6.500,00.
Sia nel procedimento per ATP che nel successivo giudizio di merito la convenuta non si era Parte_1 costituita in giudizio.
****
ha censurato la sentenza n. 2978/2021 emessa dal Tribunale di NA RD sulla base dei Parte_1 seguenti quattro motivi.
1. OMESSA NOTIFICA DELL'ATTO DI CITAZIONE, IRREGOLARITÀ DELLA NOTIFICA.
Con il primo ha sostenuto che la sentenza impugnata fosse affetta da nullità assoluta per l'omessa notifica dell'atto introduttivo del giudizio nei suoi confronti.
Ha evidenziato, al riguardo, che dalla disamina del fascicolo telematico (al quale aveva avuto accesso in seguito alla notifica della sentenza), emergesse in maniera inoppugnabile e incontestabile che l'atto di citazione fosse stato inviato alla sua residenza, a mezzo il servizio postale, in data 19.5.2020, emergendo, poi, dalla ricevuta di consegna, che il predetto atto fosse stato immesso nella cassetta postale in data 25.5.2020.
Sul punto ha sostenuto che non fosse possibile comprendere se la persona fisica interpellata dall'operatore postale fosse presente nell'abitazione al momento della notifica e se vi fosse stata l'indicazione di lasciare nella cassetta postale il plico, né se il plico fosse stato effettivamente lasciato in cassetta e ritirato dal destinatario, così come invece previsto dalla normativa emergenziale durante la pandemia da Covid-19.
2. OMESSA NOTIFICA DELL'INVITO ALLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – NULLITÀ DELLA MEDIAZIONE - IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA.
Con il secondo motivo ha sostenuto di non aver mai ricevuto alcuna raccomandata, o atto Parte_1 equipollente, ai fini della convocazione per l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria (disposto dal
Tribunale di NA RD con ordinanza emessa in data 9.11.2020) e che, pertanto, in conseguenza di ciò, il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare improcedibile la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente.
3. NULLITÀ DELL'ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO ESPLETATO PER VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.
L'appellante ha, inoltre, lamentato la nullità dell'accertamento tecnico preventivo posto a fondamento della decisione impugnata (con la conseguenza che il primo giudice non avrebbe dovuto utilizzare tale accertamento tecnico), per essere stato effettuato in violazione del contraddittorio, essendo stato posto a sua conoscenza tardivamente, dal momento che il ricorso introduttivo le era stato notificato oltre il termine indicato dal Tribunale di
NA RD.
4. NEL MERITO. pagina 2 di 8 Con l'ultimo motivo ha criticato, nel merito, la decisione del primo giudice, sostenendo di avere, Parte_1 nel corso del rapporto di locazione, sempre utilizzato il bene locato per l'uso stabilito dal contratto, osservando la normale diligenza, provvedendo a sue spese a riparare ed eseguire opere di straordinaria manutenzione che competevano, invece, al locatore, e di avere restituito l'appartamento, al termine della locazione, nello stato in cui l'aveva ricevuto, salvo il deterioramento dovuto a vetustà.
Tutti questi rilievi ed eccezioni le sarebbero stati preclusi, ad avviso dell'appellante, non solo in sede di accertamento tecnico preventivo, per non essere stato il ricorso stato notificato nei termini stabiliti nel decreto di comparizione, ma anche in sede di giudizio di merito, per l'omessa notifica dell'atto di citazione e la conseguente impossibilità di poter eccepire l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'elaborato peritale redatto in sede di ATP.
Nel lamentare, pertanto, “l'assoluta falsità di quanto dichiarato dall'appellato nell'atto di citazione”, deducendo di avere, pertanto, interesse a “fare emergere, nell'interesse della giustizia, la verità, quantomeno processuale, denegata perché l'appellante non era a conoscenza della intrapresa iniziativa giudiziale”, ha rassegnato le seguenti conclusioni “…a. accertata e dichiarata la nullità della notificazione della citazione per omessa o irregolare notifica accolga il gravame e rimetta la parti innanzi al Tribunale di NA RD, previo annullamento della impugnata sentenza, ai sensi dell'art. 354 cpc;
b. in via subordinata, accettata e dichiarata la nullità della notificazione della citazione dichiari la nullità degli atti processuali compiuti in violazione del contraddittorio, e disponga la rinnovazione degli atti nulli, fissando udienza di trattazione, ovvero una udienza di discussione stante il rito applicato, previa rimessione in termini della prof.ssa ; c. accertato e dichiarato l'omesso Parte_1 esperimento della mediazione obbligatoria come disposta dal Giudice del Tribunale di NA RD, dichiari improcedibile la domanda e annulli la sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. In via subordinata disponga la mediazione obbligatoria e rimetta in termini la appellata;
d. nel merito annulli la sentenza impugnata e rigetti la domanda formulata dall'attore-appellato perchè inammissibile ed infondata e comunque non provata, dichiarando la inopponibilità alla appellata dell'elaborato peritale espletato in violazione del Parte_1 contraddittorio per le motivazioni esposte. Condanni l'appellata al pagamento delle spese processuali con attribuzione.”.
Ha anche chiesto, in via istruttoria, previa rimessioni in termini, l'ammissione di una prova per testi e l'autorizzazione a richiedere presso la competente Agenzia delle Entrate la copia dei contratti di locazione conclusi con e relativi all'appartamento in Aversa alla Via De Jasi, ovvero di ordinare al il Controparte_1 CP_1 deposito dei precedenti contratti di locazione nonché, all'esito, l'ammissione della testimonianza del conduttore che l'aveva preceduta nella locazione dello stesso bene.
Iscritta la causa al n. 5138/2021 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata in data
14.2.2022, , contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “rigettare integralmente l'appello avverso la impugnata sentenza n. 2978/2021 del Tribunale di NA
pagina 3 di 8 RD – II Sezione Civile, G.U. dott. Pasquale Ucci, pubblicata in data 21.10.2021, siccome inammissibile ed infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi innanzi esposti, con conferma integrale della pronuncia appellata.
Condannare la parte appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese e competenze del grado, maggiorate delle spese generali ex art.14 L.P.F. (12,5% su diritti ed onorari), IVA e CPA come per legge, con attribuzione alla sottoscritta avvocata per anticipo fattone.”.
Con ordinanza dell'1.3.2022 è stata fissata, per la discussione, l'udienza del 31.10.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto presidenziale del 22.1.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 18.2.2025 mediante la c.d. trattazione scritta, ex art. 127- ter c.p.c.
E, depositate le note di trattazione scritta per l'udienza del 18.2.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (il 5.2.2025 dalla difesa dell'appellato e il 14.2.2025 dalla difesa dell'appellante), la causa è stata decisa mediante la redazione e il deposito del dispositivo alla detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato per le ragioni di seguito esposte. Parte_1
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Risulta infondato, innanzitutto, il primo motivo di gravame.
Ed infatti, come evidenziato e documentato dall'appellato, l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado era stato ritualmente notificato, a mezzo del servizio postale, mediante spedizione del 19.5.2020 e ricezione, in data 25.5.2020, mediante consegna (presso la incontestata residenza di , in Parte_1
Portogruaro, Via Versiola 3; cfr. anche il certificato di residenza prodotto dalla stessa appellante in allegato all'atto di appello) al “destinatario persona fisica”, in proprio (cfr. la relativa spunta nella casella esistente Parte_1 sul modello 23L), ai sensi dell'art. 46 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, ossia mediante l'immissione in cassetta (cfr. cartolina di ricevimento contenente la firma dell'operatore postale con attestazione, per l'appunto, dell'immissione dell'atto da notificare in cassetta).
Ciò osservando, dunque, le particolari modalità previste in ragione del periodo emergenziale - avendo l'agente postale, per l'appunto, dato atto, di avere eseguito la notifica ai sensi dell'art. 46 del dl n. 34/2020 - senza che fossero previsti ulteriori oneri, per l'agente postale, dalla detta normativa.
Al riguardo va, infatti, detto che l'art. 108, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020, come modificato dall'art. 46, comma
1, lett. a) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in L. n. 77 del 2020, disponeva: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, nonché
pagina 4 di 8 per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo
201 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza".
Quindi il D.L. n. 34 del 2020, art. 46, aveva modificato, prorogandone il regime, il D.L. n. 18 del 2020, art. 108, regolando una particolare forma di notifica a mezzo posta, cautelativa rispetto a contatti personali nel periodo di maggiore gravità della pandemia.
In particolare tale disposizione prevedeva che, in sede di notifica, l'operatore postale procedesse alla consegna dell'atto mediante accertamento della presenza del destinatario o di altro soggetto legittimato al ritiro, senza raccogliere la firma, con immissione dell'atto – come nel caso di specie - nella cassetta della corrispondenza (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 06/07/2023, n. 19212).
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Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, avendo l'appellato correttamente dedotto e documentato che era stata ritualmente convocata dall'Organismo di mediazione (cfr. il di spedizione della Parte_1 raccomandata spedita l'1.12.2020 dall'Organismo di Mediazione “Mediacon Noi s.r.l.” a , in Parte_1
Portogruaro, Via Versiola 3, e l'attestazione di invio al mittente per compiuta giacenza il 31.12.2020, allegati alla comparsa di risposta del 14.2.2022 dall'appellato).
Tale documentazione deve ritenersi ammissibile, sebbene depositata da in allegato all'atto Controparte_1 di appello, essendo necessaria per contrastare l'avversa doglianza concernente l'omessa convocazione per il tentativo obbligatorio di mediazione dinanzi all'Organismo suddetto.
Il divieto di produzione di nuovi mezzi di prova in appello si riferisce, infatti, ai documenti o alle prove relative al merito della causa e non agli atti volti a dimostrare la correttezza dell'attività processuale (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ord., 26/02/2019, n. 5610. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto ammissibile il deposito in appello della cartolina di ritorno concernente la notifica ex art. 140 c.p.c. alla parte non costituitasi in primo grado dell'atto introduttivo del giudizio, essendo detto deposito necessario per valutare la fondatezza della dedotta nullità di tale notifica, ai fini della verifica della regolarità dell'intervenuta dichiarazione di contumacia).
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pagina 5 di 8 Privo di fondamento è anche il terzo motivo di gravame.
L'appellato ha, infatti, debitamente documentato di avere rispettato il termine (qualificato perentorio dalla legge, ai sensi dell'art. 694 c.p.c., richiamato dall'art. 696 c.p.c.) dell'1.4.2019, fissato dal Tribunale di NA RD (nel procedimento per ATP n.2376/2019 RG), con decreto del 4.3.2019, per la notifica del ricorso e di tale decreto
(con cui era stata fissata l'udienza di comparizione della controparte e del ctu nominato per il 27.5.2019; cfr. tale decreto con relata di notifica in calce e la relativa cartolina di ricevimento, depositati dall'appellato in allegato alla comparsa di risposta del 14.2.2022).
Ed infatti, il ricorrente aveva provveduto alla consegna dell'atto all' di Aversa - con la richiesta della Pt_2 notifica- il 29.3.2019, e l'ufficiale giudiziario aveva provveduto, poi, in data 1.4.2019, alla spedizione del plico con raccomandata n. 78776832144-8 (indirizzata a sempre in Via Versiola n.3, in Portogruaro). Parte_1
Ragion per cui, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ai fini del rispetto, da parte del ricorrente/notificante, del detto termine perentorio, occorre tener conto della data di consegna dell'atto all'Ufficiale
Giudiziario che, nel caso di specie, si ribadisce, è avvenuta in data 29.3.2019.
Il che comporta il rispetto del termine perentorio dell'1.4.2019 fissato, come detto, per la notifica del ricorso e del decreto del 4.3.2019, tenuto conto del principio della c.d. scissione degli effetti della notificazione tra mittente e destinatario derivante dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata, per il notificante, con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario.
Per ragioni di completezza va anche detto che, avendo la ritirato il plico in data 11.4.2019 (come Pt_1 sostenuto dall'appellato e non contestato dalla controparte), aveva avuto comunque a disposizione un congruo termine per costituirsi nel procedimento per ATP, essendo l'udienza di comparizione fissata, come detto, per il
27.5.2019 (e non prevedendo, la legge, un termine minimo per la comparizione delle parti;
cfr. Cass. civ., Sez. III,
09/11/1976, n. 4094).
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Risulta infondato, infine, il quarto motivo.
Esclusa la fondatezza delle eccezioni, in rito, sollevate dall'appellante e concernenti l'asserita omissione della notifica dell'atto di citazione, nonché la violazione del contraddittorio in sede di ATP e la mancata sua convocazione per il procedimento di mediazione obbligatoria, la Corte rileva la correttezza, nel merito, della sentenza impugnata, avendo il giudice di prime cure fondato il proprio convincimento sulle analitiche valutazioni del consulente di ufficio (arch. ) nominato nel procedimento per ATP (cfr. la relazione peritale con i Persona_1 relativi allegati, anche fotografici, ridepositati in appello dall'appellato in allegato alla propria comparsa di risposta), che aveva riscontrato “diverse problematiche in tutto l'appartamento, causate dalla locazione della Sig.ra
[...]
” verificando, secondo quanto riportato dal primo giudice in sentenza, che l'immobile presentava Pt_1
pagina 6 di 8 danneggiamenti eccedenti il normale degrado e consumo nonché la riconducibilità degli stessi all'omessa manutenzione e/o a cattivi interventi effettuati dalla conduttrice, redigendo una dettagliata descrizione delle opere da farsi e dei relativi costi (quantificati in € 23.837,52), e determinando il lucro cessante (cagionato dalla inagibilità dell'appartamento e dalla conseguente impossibilità di locarlo) in ulteriori € 6.500,00.
Va detto, peraltro, che, come evidenziato correttamente dall'appellato, sotto il profilo dei criteri di ripartizione degli oneri probatori vige, ai sensi dell'art. 1590, comma 2, c.c., la presunzione che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato locativo;
presunzione che può essere vinta solo attraverso una prova rigorosa (non costituendo, ad esempio, prova sufficiente al riguardo, argomentazioni basate, ad esempio, esclusivamente sulla lunga utilizzazione dell'immobile o sull'esiguità del prezzo di aggiudicazione dell'asta; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
05/09/2024, n. 23926; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 15/04/2022, n. 12384; Sez. III, 26/07/2016, n. 15361).
E la conduttrice non ha fornito, nel caso di specie, alcuna prova di ciò, essendo rimasta contumace in primo grado ed essendo inammissibili, per il c.d. divieto dei nova (ex artt. 345 e 437 c.p.c. rispettivamente per il rito ordinario e per quello del lavoro), le prove articolate con il ricorso in appello.
Tale divieto vale, invero, anche nei riguardi della parte rimasta contumace in primo grado.
La parte rimasta contumace in primo grado non può godere, infatti, nel giudizio di appello, di diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita in quel primo giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
04/03/2008, n. 5854; Sez. I, 04/05/1998, n. 4404).
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Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario, dell'appellato vittorioso, vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2,
Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n.
55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal
DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellato stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, in base al valore della controversia
(determinato in base al criterio del disputatum; cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 30/11/2022, n. 35195).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
pagina 7 di 8 l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NA - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5138/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2978/2021 emessa dal Tribunale di Parte_1
NA RD, pubblicata il 21.10.2021.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Dorina Del Vecchio, quale Parte_1 difensore, dichiaratosi antistatario, di , dei compensi professionali del secondo grado di Controparte_1 giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
NA, 18.2.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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