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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/05/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. SILVA DARI Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello R.G. 379/2023 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. , rappresentate dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2
Maurizio Sante Minichilli e Vittorio Pietro Canepa ed elettivamente domiciliate presso l'avv. Gianluca Motta per mandato in atti
APPELLANTI
contro
(c.f. ), rappresentata dagli avv.ti Luigi Gili e Cristofaro Kielland e presso Controparte_1 P.IVA_3
1 quest'ultimo elettivamente domiciliata, per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per le Appellanti principali:
“Piaccia a questa On.le Corte d'Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento di uno o più motivi spiegati, riformare la Sentenza n.1546/2023 del 23.6.2023, notificata il
27.6.2023 e, per l'effetto,
A.accertare e dichiarare la totale ed assoluta estraneità delle appellanti d in Parte_1 Parte_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ad ogni e qualsivoglia obbligazione contrattuale intercorsa tra le soc. d Controparte_2 Controparte_3 CP_1
[...
sulla base di quanto documentato ed emerso dalle risultanze istruttorie;
B.accertato che la presenza nei contenitori oggetto della spedizione transfrontaliera oggetto del giudizio di prime cure di materiali ultronei e non recuperabili rispetto alla gomma vulcanizzata prevista essere oggetto del trasporto e come tale dichiarata in tutti i relativi documenti costituiva fatto assolutamente sconosciuto e, comunque, non imputabile in alcun modo alle appellanti, dichiarare infondata e, conseguentemente, respingere, rigettare e dichiarare inammissibile o come meglio la domanda avanzata dalla Controparte_1 nei confronti delle soc. d sia per quanto riguarda la chiamata autonoma e/o Parte_1 Parte_2 solidale in garanzia rispetto all'azione promossa dalla sia per quanto Controparte_2
concerne la richiesta di indennizzo dell'ammontare di € 60.414,57 iva esclusa, in quanto infondate ed inammissibili e che, quindi, nulla è da esse dovuto per i fatti di cui è causa, oltreché per i fatti di cui al giudizio
NRG 14005/2018 definito dal Tribunale di Genova con sentenza n. 1925 del 1.8.2022 e di cui risulta pendente il giudizio di appello;
C.accertare e dichiarare la sentenza appellata, assunta in violazione degli artt. 5 e 18 reg. UE 1013/2006 per quanto concerne le responsabilità e gli obblighi posti esclusivamente in capo alla quale Controparte_1
notificatore della spedizione transfrontaliera di rifiuti, riconoscendo l'assoluta estraneità delle soc. ed a qualsivoglia obbligazione contrattuale e/o di legge sulla notifica Parte_1 Parte_2
transfrontaliera effettuata dall'appellata;
D.dichiarare l'esclusiva responsabilità della on riguardo alla causalità che ha determinato Controparte_1
il respingimento delle merci, a mente di quanto disposto dall'art. 1227 , 2° comma c.c., in ragione della sua condotta (caricamento nei container di rifiuti estranei ai cascami di gomma), evitabile con l'ordinaria diligenza, liberando e sollevando in conseguenza le appellanti da qualsivoglia responsabilità contrattuale e
2 non nei confronti dell'appellata”, con conseguente e contestuale rigetto dell'appello incidentale ex adverso proposto;
E. con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi ex DM 55/2014
e ss. mm. (DM 147/22).”
Per l'Appellata, nonché appellante incidentale:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, nel merito per i motivi tutti dedotti nella comparsa di costituzione e risposta e contestuale appello incidentale
30.11.2023 e fermo quanto in essa eccepito, dedotto ed argomentato in relazione alle infondate difese svolte dalle appellanti,
i) rigettare le domande svolte nel merito, in via principale e subordinata con l'appello proposto da Pt_2 ed Parte_1
ii) in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova (Sez.
I civile, g.u. dott. Paolo Gibelli), n. 1546 - Rep. 1774/2023 (si v. all. B), resa in data 24.04.2023 all'esito della causa civile iscritta al R.G. n. 5280/2019, pubblicata in data 23.06.2023 (“Sentenza”) notificata in data
27.06.2023, in quanto erronea in fatto e in diritto, contraddittoria e non adeguatamente motivata, accogliere le domande proposte da richiamate in narrativa e conseguentemente Controparte_1
-in via principale
confermare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di ed nella produzione del danno Pt_2 Parte_1
esposto dal vettore, dichiarando nel contempo la non imputabilità all'odierna appellante incidentale di qualsivoglia responsabilità a titolo contrattuale e/o extracontrattuale e condannando le odierne appellanti principali a risarcire ad i danni dalla stessa sinora subiti legati al procedimento di cui al R.G. n. CP_1
14005/2018;
-in subordine
rideterminare, riducendola al 10%, la quota di responsabilità di;
CP_1
-in ogni caso
con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 Con atto di citazione la soc. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Genova le due Controparte_1
società e al fine di essere dalle stesse garantita/risarcita per tutte quelle somme Parte_1 Parte_2 che la società attrice fosse eventualmente condannata a versare nel giudizio promosso dalla soc.
[...]
nei confronti della stessa attrice e della soc. Controparte_4
pendente davanti al medesimo Tribunale ed al quale chiedeva che la Controparte_3
presente causa venisse riunita (come, poi, per fattori esterni non avvenuto), deducendo che l'oggetto della controversia era costituito dalla spedizione di n. 9 container, contenenti gomma non vulcanizzata (materiale gommoso costituente scarto di lavorazione dei pneumatici) di proprietà/disponibilità dell'attrice e che la stessa intendeva smaltire all'estero, partiti dal porto di Genova il 15 maggio 2017 e rientrati in Italia il successivo 4 ottobre, a seguito di respingimento disposto dalle Autorità doganali del porto di Ningbo (Cina), in quanto relativi a rifiuti il cui ingresso era vietato in Cina, e poi a Genova sottoposti a sequestro da parte dell'Autorità italiana.
Atteso che la soc. Hamburg Sud, nella sua qualità di vettore delle merci e locatrice dei container, aveva richiesto i costi (anche già in parte pagati) relativi i) al trasporto marittimo dalla Cina all'Italia, ii) al deposito di detti containers presso il Voltri Terminal Europa di Genova e iii) a quelli di demurrage/detention, e che coinvolti nella vicenda dovevano considerarsi, oltre che al proprietario delle merci ed alla caricatrice, nonché
Cont spedizioniere anche le società convenute, che per conto di avevano gestito detto Controparte_1
trasporto, la società attrice individuava in quest'ultime società i soggetti che, avendo provveduto all'organizzazione, al contatto ed alla retribuzione dello spedizioniere, dovevano rispondere per tutti i danni subiti dalla proprietaria della merce da trasferire/smaltire all'estero.
Le convenute, costituitesi congiuntamente in giudizio, eccepivano in via preliminare l'incompetenza per territorio e nel merito il loro esonero di responsabilità in quanto la loro attività si era limitata alla sola organizzazione, rimanendo il soggetto mittente della merce (c.d. notificatore) o comunque Controparte_1 colui che aveva provveduto a caricare la merce sui container, inserendovi -oltre al materiale gommoso- anche altro e quindi rendendo la merce un rifiuto non autorizzato.
Il Tribunale di Genova, all'esito delle prove orali e della sentenza n.1925/2022, con la quale era stato deciso in ordine alla richiesta di risarcimento del danno avanzato dal vettore (e cioè € 107.000,00 a carco di la cui pronuncia non era definitiva, in quanto anch'essa impugnata davanti a questa Controparte_1
Corte), con la sentenza in questa sede gravata ha così deciso:
“Il tribunale, visti gli artt. 281 e ss del CC.
4 CONDANNA le convenute in solido ed in pari quota a rifondere alla attrice il 60% di ogni esborso dovuto in ragione dell'esito del giudizio connesso recante definito in prime cure da questo Tribunale e recante RG
14005/18.
COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti.”
In particolare, il Tribunale, per quanto ancora in questa sede rileva, ha ritenuto (pag.9 e ss):
a) che, in considerazione della mancata esperienza nello smaltimento di materiale all'estero, l'attrice si era rivolta alle società convenute per essere coadiuvata nell'operazione, attuando una sorta di rapporto di assistenza, come dimostrato dal fatto che inizialmente anche un rappresentante di quest'ultime aveva ispezionato il carico;
conseguentemente si poteva assumere che le convenute, che si erano assunte un'obbligazione di mezzi idonea ad uno scopo prefissato, non vi avevano adempiuto;
b) che l'attrice aveva imputato alle convenute due negligenze e cioè 1) l'indicazione di un erroneo codice doganale e 2) il mutamento del destinatario della merce, mentre le convenute avevano individuato la causa del respingimento unicamente alla presenza di materiale improprio nei containers, come fili di ferro e legno,
e alla conservazione e stivaggio della gomma non vulcanizzata riciclabile, tutte circostanze attribuibili alla soc. Controparte_1
c) che successivamente -e cioè dopo il dissequestro in Italia- era stato accertato che la merce spedita era a tutti gli effetti rifiuto recuperabile, ma era stata male caricata in quanto era mancata la diretta sorveglianza del personale delle convenute, ma non per questo il respingimento cinese poteva considerarsi erroneo, come dimostrato dal fatto che la dogana italiana aveva fatto altrettanto, disponendo il sequestro;
d) che quindi il danno lamentato risultava generato “dalla cooperazione di una negligenza (autonomamente valutabile) di che nella sostanza profittò oltre l'evidenza della scorrettezza della possibilità di CP_1
invio dei container in Cina, e la leggerezza delle convenute che, nonostante avesse iniziato il rapporto con come una “introduzione vigilata” del soggetto nell'ambito della movimentazione internazionale CP_1
di materiale assimilabile al rifiuto o del rifiuto ad un certo punto, per motivo non chiarito, senza che sia specificata intesa sul punto passarono effettivamente a meri intermediare, tuttavia contra factum proprium, conta mores et forsitan contra pacta”;
e) che, pertanto, andava individuato un concorso di colpa di entrambe le parti in causa, maggiore a carico delle convenute, attesa la loro esperienza nel settore e quantificabile nella percentuale del 60%, limitatamente ai costi che all'esito dell'altro giudizio (RG 14005/2018) sarebbero stati posti a carico di
Controparte_1
Con atto di appello notificato in data 26 luglio 2023 e poi rinnovato in data 8 agosto 2023, in quanto nel primo atto era mancante la vocatio in ius dell'appellata, le soc. e Parte_1 Parte_2
5 congiuntamente, hanno impugnato la sentenza gravata, chiedendo la sua integrale riforma.
Si è ritualmente costituita la soc. opponendosi al gravame e svolgendo, a sua volta, Controparte_1
appello incidentale.
Alla prima udienza del 10 gennaio 2024, l'Istruttore ha disposto ex art.352 c.p.c. il rinvio per la decisione all'udienza del 18 dicembre 2024, previa concessione dei termini di rito.
Le parti costituite hanno depositato le memorie conclusive.
Quindi con successivo provvedimento presidenziale la causa è stata rinviata all'udienza del 16 aprile
2025 per cambio di relatore.
Con ordinanza del 30 aprile 2025 l'Istruttore ha rimesso la causa al collegio. Il CI ha riferito della causa al Collegio nella camera di consiglio del giorno 08 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte rileva che la circostanza che le appellanti principali abbiano, resesi conto della nullità dell'atto di appello notificato alla controparte nei termini brevi di legge (e cioè entro 30 gg. dalla notifica della sentenza impugnata) determinata dalla mancata vocatio in ius, rinnovato autonomamente la notifica dell'atto, redatto questa volta in modo corretto, non comporta alcuna sanzione di tardività dell'impugnazione per essere stata la nullità sanata (c.f.r. Cass.
2.5.2019 n.11549: “La nullità dell'atto di citazione in appello con cui è stato assegnato un termine a comparire inferiore a 90 giorni può essere sanata ex tunc per effetto del rinnovo della notifica dell'atto medesimo;
ciò anche se nel frattempo, ed al momento della rinnovazione, siano decorsi i termini di impugnazione”).
Nel merito
A) APPELLO PRINCIPALE
e hanno impugnato la sentenza gravata sulla base di sei motivi ed in Parte_1 Parte_2
particolare
1) Erronea valutazione dei fatti ai fini del decidere e cioè per aver il Tribunale basato la sua decisione sull'assunto erroneo e non provato che le convenute si sarebbero assunte un obbligo/onere di assistenza e quindi di verifica del contenuto dei containers prima della spedizione. In realtà il (a cui la sentenza fa CP_5
riferimento), in occasione della prima spedizione, si era recato ad esaminare il carico, ma lo aveva fatto per mera cortesia e non per un impegno “pattuito” e soprattutto per far capire la tipologia della merce da caricare;
le convenute, infatti, erano meri gestori della pratica di trasporto e recupero dei rifiuti e quindi il
6 loro compito era limitato alla verifica che quanto indicato nei documenti corrispondesse alla tipologia di prodotto dichiarato.
Il primo motivo è fondato e va accolto.
Questa Corte rileva:
- che l'oggetto della presente richiesta di risarcimento del danno è la somma che la soc. CP_1
è stata condannata a versare alla soc. Hamburg Sud all'esito di tutti i gradi del giudizio, definito
[...]
in primo grado dal Tribunale di Genova con la sentenza n.1925/2022 e relativo ai costi sostenuti dal vettore per il deposito della merce presso il porto di Genova, nonché per i costi di demurrage/detention dei nove containers per il periodo in cui i medesimi sono rimasti immobilizzati, che, a seguito della conferma della sentenza di primo grado da parte di questa Corte con la pronuncia n.809/2024, divenuta cosa giudicata in assenza di ulteriore impugnazione, risultano pari ad € 107.850,00 oltre interessi e rivalutazione, corrispondenti ai costi della giacenza media dovuta al sequestro;
- che in tale giudizio eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_1
chiedendo la chiamata in causa delle due attuali società appellanti al fine di essere garantita/manlevata da ogni richiesta formulata dall'attrice (poi non avvenuta, tanto che il giudizio proseguiva separatamente con la pronuncia della sentenza in questa sede gravata), nonché proponeva domanda riconvenzionale di condanna dell'altra convenuta per quanto già pagato in relazione allo CP_3
smaltimento in Cina dei rifiuti;
- che, essendo il primo giudizio strettamente collegato a questo, in quanto non solo si tratta della medesima vicenda, ma anche si vengono a chiedere i danni liquidati al suo esito, le statuizioni di quel procedimento che coinvolgono la responsabilità di e contestualmente vengono ad Controparte_1
escludere quelle di il cui detto inadempimento avrebbe dovuto incidere su quelle delle CP_3 attuali appellanti, che l'avevano a loro volta incaricata, devono essere prese come base, per evitare un conflitto di statuizioni;
- che nella citata sentenza n.1925/2022 il Tribunale di Genova, nel respingere la domanda riconvenzionale di nei confronti di afferma (pag.11): “Dagli atti di parte Controparte_1 CP_3
Cont emerge che una delle principali condotte addebitate a consiste nella modifica “unilaterale” del destinatario del carico. Ebbene, tale aspetto risulta irrilevante, atteso che il carico è stato rifiutato in quanto non conforme alla normativa cinese e dunque oggetto di “importazione proibita” (cfr. doc. 12, ). Ciò CP_1
significa che, trattandosi di carico proibito, lo stesso sarebbe stato rifiutato a prescindere da quale fosse il destinatario ed a prescindere dall'utilizzo di un codice doganale piuttosto che un altro: nel doc. 12 sopra citato non si rinviene invero alcun elemento diretto a dimostrare che il carico sia stato rifiutato a causa di un errore di codice. Piuttosto, il carico è stato rifiutato esclusivamente per la sua composizione, com'è anche facilmente intuibile dal fatto che i containers siano stati aperti e fotografati all'interno. Peraltro, non può accordarsi
7 rilevanza nemmeno alla ricostruzione, offerta da , secondo cui G&G avrebbe modificato CP_1
unilateralmente il destinatario della spedizione “all'insaputa di ”: ciò è pacifico se si considera CP_1
Cont che, come affermato dalla stessa (cfr. pag. 9, pt. ii), Comparsa Conclusionale CP_1 CP_1 intratteneva rapporti contrattuali esclusivamente con soggetti terzi. Da ciò consegue che non può essersi
Cont Cont verificata una situazione in cui ha indicato a un certo destinatario e lo ha modificato: CP_1
Cont semmai, una siffatta modifica può essere contestata dai soggetti con cui intratteneva rapporti, ma non da E ciò ferma restando, in ogni caso, l'osservazione circa l'irrilevanza dell'indicazione di un CP_1
destinatario piuttosto che un altro, atteso che la natura illecita del carico (generato, giova ribadirlo) da
, avrebbe in ogni caso condotto al respingimento dello stesso”; CP_1
- che nella successiva sentenza n.809/2024 questa Corte, nel confermare la sentenza gravata, testualmente statuisce (pagg.13-14): “APPELLO INCIDENTALE ECOPIEMONTE 1) PRIMO MOTIVO –
L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le autorità doganali cinesi abbiano respinto il carico oggetto della controversia per la sua composizione e di conseguenza ha attribuito una responsabilità extracontrattuale alla relativa al periodo di sequestro del carico in Italia, CP_1 respingendo inoltre la domanda risarcitoria riconvenzionale avanzata in primo grado. L'appellante sostiene che: i) la ha sottoscritto nel 2016 contratto per la gestione delle pratiche di trasporto di rifiuti CP_1
destinati al recupero, in particolare gomma non vulcanizzata e pertanto ha errato il Giudice a indicare che la trasportava gomma vulcanizzata;
ii) le autorità cinesi non hanno rilevato la non conformità della CP_2
composizione del carico, poiché in realtà si sono semplicemente limitate ad indicare nel modulo che fosse merce la cui importazione è proibita dallo Stato;
iii) la proibizione si fondava sul fatto che il codice B3040
(Rubber Wastes), indicato nella polizza del carico, corrispondesse ad un materiale non esportabile in Cina secondo la normativa doganale del suddetto Paese;
iv) il Giudice ha errato nel ritenere che il carico non fosse conforme per la presenza di alcune parti metalliche fra la gomma non vulcanizzata, presenti in uno solo dei 9 container e la cui presenza probabilmente è stata causata da errori nelle manovre di carico;
v) tale evidenza non avrebbe potuto comportare una diversa qualificazione dell'intero carico composto da 200 tonnellate di gomma non vulcanizzata.
La Corte rileva quanto segue. I) Contrariamente a ciò che afferma l'appellante incidentale, il Tribunale ha correttamente ricostruito l'accaduto: «Giunti a destinazione, le autorità cinesi rilevavano la non conformità del carico rispetto a quanto dichiarato in polizza e dunque vietavano lo sbarco della merce, non essendo la stessa, peraltro, conforme alla normativa doganale cinese». Quindi, il Giudice, in ogni caso ha rilevato che la merce fosse stata respinta, indipendentemente dalla non conformità del carico rispetto a quanto dichiarato in polizza, in quanto la merce non era “conforme alla normativa doganale cinese”». Sulle ragioni del respingimento del carico da parte dell'Autorità cinese si è già detto. II) Le contestazioni in merito alla correttezza del respingimento da parte dell'Autorità Cinese non hanno alcuna rilevanza in questa sede, nel quale rileva solo il fatto che il carico sia stato respinto e che, a seguito del respingimento, ne sia stato eseguito il rientro
8 al porto di Genova, dove ne veniva eseguito il sequestro. Respingimento che veniva disposto dalla autorità cinese per le ragioni che si sono già evidenziate, così come il sequestro veniva eseguito dall'Autorità Doganale italiana perché il carico era costituito da rifiuti, essendo stata riscontrata la violazione della normativa in materia di cui al Dlvo 152/2006. III) D'altro canto, correttamente l'irregolarità del carico è stata ritenuta dal Giudice sulla base del fatto che sia stato sottoposto a sequestro dalla A.G. penale al rientro al porto di Genova e quindi sulla base
“dell'illiceità che caratterizzava il carico e che ha fondato sequestro dello stesso”…”;
- che, quindi, risulta accertato definitivamente che i danni che vengono imputati alle appellanti principali sono derivati alla società appellata dalla difformità del carico evidenziata dalle autorità cinesi e dal successivo sequestro penale, che, a prescindere da ogni successiva valutazione sulla congruità del medesimo e/o sulla correttezza della tipologia del rifiuto imbarcato, hanno determinato il respingimento e quindi il rientro dei container in Italia e il loro stazionamento presso il porto di
Genova;
- che sulla base di questa premessa di fatto deve essere valutata l'esistenza di un'obbligazione contrattuale in capo alle società appellanti di “partecipare” fattivamente ad un controllo o comunque rendere “assistenza”al momento del caricamento di gomma non vulcanizzata sui container, attraverso quella che il giudice di primo grado riferisce consistere in una “introduzione vigilata … nell'ambito della movimentazione internazionale di materiale assimilabile al rifiuto”;
- che detto impegno viene rilevato dal Tribunale dalla risposta data in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante di (c.f.r. la domanda sub e): “Vero che in data 26.01.2017 Parte_1
personale delegato dalle società ed ha effettuato le prove di carico del materiale Pt_2 Parte_1
oggetto della spedizione per cui è causa, come da doc.12 [cioè il preventivo] che si rammostra”), che
è stata così resa: “E' vero. Confermo quanto capitolato nel senso che prima della spedizione per cui
è causa aveva fatto altre spedizioni analoghe sempre verso la Cina ed in quei casi CP_1
nostro personale si era recato presso la sede di per una verifica diretta del materiale CP_1
caricato, andai io di persona. La verifica diretta non si ripete continuativamente: effettuate le prime spedizioni “test” le successive vengono eseguite senza il detto controllo preventivo”;
- che tale dichiarazione, unitamente al primo scambio di comunicazioni via email intercorse tra le parti in causa a fine 2016/inizio 2017, in cui rappresentava la propria inesperienza Controparte_1
(doc. 10 di parte attrice), sono state lette dal giudice di prime cure come un impegno delle appellanti di coadiuvare nella preparazione del carico l'appellata;
- che, in realtà, non solo tale obbligazione non risulta stabilita contrattualmente (c.f.r. doc.12 e cioè il citato preventivo), ma anzi quanto dichiarato dal legale rappresentante di trova Parte_1
proprio conferma nella email del 2 gennaio 2016, in cui si fa riferimento alla data del c.d. 1 carico “di prova”, e cioè alla presenza di personale delle società appellanti durante la prima spedizione;
9 - che d'altra parte neppure la stessa società appellata ha mai dedotto, come emerge anche dal contenuto del capitolo di interrogatorio formale deferito, che il personale delle società appellanti era tenuto a sorvegliare il materiale al momento del suo carico nei container, essendo state imputate altre negligenze e/o inadempimenti, tutti disattesi in entrambi i gradi;
- che, quindi, in mancanza di un impegno in tal senso, il materiale da caricare ed il modo come caricarlo erano solo compiti di senza che fosse previsto alcun “contributo” a carico Controparte_1
delle società appellanti;
- che, conseguentemente, essendo la domanda formulata da nei confronti di Controparte_1
e di limitata ai danni conseguenti al respingimento del carico, la Parte_1 Parte_2
medesima deve essere respinta.
2) Errata e contraddittoria motivazione e cioè per aver nella descrizione della vicenda che coinvolgeva le parti in lite rappresentato una situazione che di fatto veniva ad escludere ogni responsabilità in capo alle convenute e successivamente, nell'indicare le ragioni della decisione, fondato la medesima su una responsabilità concorrente, sebbene indicata come “negligenza” quella assunta da ed in “leggerezza” quella della convenute, che avevano omesso Controparte_1
l'assistenza, prima fornita, per poi, malgrado quanto esposto, addossare a quest'ultime il 60% della responsabilità. In realtà la funzione e la responsabilità di notificatore era stata assunta contrattualmente da mentre la veste delle convenute era di mere intermediarie, Controparte_1
come risulta dai contratti, senza che fosse necessaria alcuna ulteriore prova, atteso che mai era stata prevista una forma di “assistenza vigilata”.
3) Erronea e discordante applicazione di norme e principi di diritto e cioè per non aver tenuto conto a) che e sono iscritte all'Albo degli Intermediari e commercio dei Parte_1 Parte_2
rifiuti senza detenzione (categoria 8) ex art.212, 5° comma D.Lgs. 152/2006 e cioè si occupano di intermediare la conclusione di accordi commerciali per il conferimento dei rifiuti, senza gestione,
Contr detenzione, organizzazione e partecipazione alle varie fasi;
b) che la nel 2016 si assumeva l'incarico di ritirare e spedire i rifiuti dallo stabilimento di fino ad una azienda Controparte_1 cinese, con l'intermediazione di c) che il contratto di notifica veniva sottoscritto dal Parte_1 produttore al destinatario cinese, con l'impegno del primo di riprendersi i rifiuti in caso di cattivo esito;
d) che, partiti i containers, le convenute pagavano G&G e contestualmente emettevano fattura a carico di comprensiva del loro compenso;
e) che nella polizza di carico della Controparte_1
spedizione marittima sono indicati il caricatore (G&G per conto di;
il destinatario- Controparte_1
ricevitore (Hsngzhou), il vettore (Hamburg Sud), lo spedizioniere (Agenzia Base) ed il notify party per l'arrivo della merce (azienda coreana); f) che la merce veniva rifiutata per non conformità a quella
10 indicata nei documenti doganali, per la presenza di materiale estraneo e non recuperabile e per le medesime ragioni veniva sottoposta a sequestro in Italia;
g) che dunque si era venuta a determinare una difformità della classificazione merceologica per la presenza di ulteriori rifiuti non recuperabili, che alteravano la classificazione;
h) che quindi l'errore era stato commesso dal soggetto che aveva caricato la merce e non certo delle intermediarie, anche atteso che per contratto la responsabilità era a carico del notificatore ( e che il codice sarebbe stato corretto in relazione alla Controparte_1
tipologia di merce da caricare (gomma non vulcanizzata);
4) ultronea erronea applicazione di norme e principi di diritto ed ulteriore carenza di motivazione e cioè che anche nell'ipotesi si volesse riconoscere una responsabilità in capo alle convenute, in ogni caso in forza dell'art.1223 c.c., non potranno essere prese in considerazione vicende estranee al presente giudizio e cioè riguardo un risarcimento del danno deciso in termini di an e di quantum senza la partecipazione delle intermediarie, che non sono state messe in condizione di intervenire e che si vedrebbero condannare a pagare, a fronte di un compenso inferiore ad €
7.000,00, un importo così importante, attesa anche la mancanza in capo alle stesse di dolo o colpa grave;
5) contrasto con la disciplina vigente in materia di spedizioni transfrontaliere di cui al Reg.
1013/2006 del 14.6.2006 e cioè per aver il Tribunale disapplicato gli art.5 e 18 di detto regolamento, che obbligano il notificatore ( a stipulare un contratto con il destinatario, Controparte_1
impegnandosi, poi, alla ripresa in carico del rifiuto in caso di spedizione non andata a buon fine ed a compilare un documento di accompagnamento (Allegato VII), contenenti le informazioni della spedizione del rifiuto. Nonostante tali documenti individuino nell'attrice detto soggetto è stata ravvisata nelle convenute una responsabilità per una presunta culpa in vigilando.
6) violazione e falsa applicazione del disposto ex art.1227, 2° comma c.c. e cioè per aver il
Tribunale, dopo aver espressamente riconosciuto la colpa di nel caricamento dei Controparte_1 rifiuti, con l'inserimento di materiale di scarto estraneo e la conseguente connessione tra tale caricamento ed il respingimento, poi sancito il concorso di colpa tra le parti in causa.
In virtù dell'accoglimento del primo motivo di gravame, gli ulteriori cinque motivi rimangono assorbiti.
B) APPELLO INCIDENTALE
impugna in via incidentale la sentenza impugnata e ne chiede, in sua una parziale Controparte_1
riforma, la condanna di e di all'intero risarcimento del danno che sarà Parte_1 Parte_2
riconosciuto all'esito dell'appello proposto avverso la sentenza precedentemente pronunciata dal medesimo
Tribunale sulla sua condanna al risarcimento del danno a favore del vettore navale o comunque un suo
11 concorso di responsabilità non superiore al 10%.
A sostegno del proprio gravame, l'appellante incidentale assume: a) che i carichi trasferiti in Cina, sia i precedenti che quello oggetto di giudizio, erano composti da gomma non vulcanizzata, su cui potevano residuare tessuti/fili di metallo (derivanti dall'armatura della ruota), e non gomma vulcanizzata, tanto è vero che le Autorità cinesi non avevano rilevato la non conformità della composizione del carico, ma unicamente
“merce la cui importazione è proibita dallo Stato”, a causa della non perfetta corrispondenza tra i codici e della carenza/non conformità della documentazione che accompagnava la spedizione;
b) che le due società Cont appellate avevano stipulato accordi commerciali con la all'insaputa di costringendo Controparte_1
quest'ultima al pagamento di ingenti somme verso la prima ed a favore dello spedizioniere ( , oltre Parte_3
a difendersi nel procedimento penale e nei vari giudizi civili.
L'appello incidentale, per le ragioni sopra esposte, va respinto.
C) Sulle spese di giudizio
Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico a carico di per entrambi i gradi di giudizio. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al dm Controparte_1
55/2014 e succ. mod nei valori medi in ragione del valore della lite (scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00), compresa la fase di trattazione per tutti i gradi di giudizio.
Quindi:
a. davanti al Tribunale
1. Studio controversia: € 2.552,00=
2. Fase introduttiva: € 1.628,00=
3. fase istruttoria: € 5.670,00=
4. Fase decisionale: € 4.253,00=; totale per compensi avvocato: € 14.103,00=
b. davanti alla Corte di Appello
1. Studio controversia: € 2.977,00=
2. Fase introduttiva: € 1.911,00=
3. Fase trattazione: € 4.326,00=
3. Fase decisionale: € 5.103,00=; totale per compensi avvocato: € 14.317,00=
Oltre rimborso spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
1) in accoglimento dell'appello principale e in riforma dell'impugnata sentenza respinge la domanda proposta da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
2) respinge l'appello incidentale proposto da Controparte_1
3) dichiara tenuta e condanna la soc. alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio sostenute da e che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre al Parte_1 Parte_2
rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge per la fase davanti al Tribunale ed in € 14.317,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge per questo grado di giudizio;
4) ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n.
228 del 2012 si dà atto dell'integrale rigetto dell'impugnazione incidentale;
5) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 8/5/2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
(dott. Silva Dari) (dott. Rosella Silvestri)
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