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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 2613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2613 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2613/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TRIASSI LAURA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8726/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabbr. A4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240004888985000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 657/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo atto Ricorrente_1 proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli ricorso avverso la cartella di pagamento n. 02820240004888985000, notificata il 29.03.2025, per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2018.
A sostegno dell'impugnazione il ricorrente, tra l'altro, eccepiva l'illegittimità dell'atto, notificato oltre il termine triennale di cui all'art. 5 legge 53/83, e la decadenza dal diritto a richiedere il pagamento della tassa in parola.
Si costituiva l'Agenza delle Entrate Riscossione che eccepiva l'inammissibilità della domanda e la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze del ricorrente;
in ogni caso chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La Regione Campania, benchè ritualmente citata, non si costituiva.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e gli atti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso concerne una cartella di pagamento per l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno di imposta 2018 e riguarda in buona sostanza la questione relativa al decorso dei termini di decadenza per il recupero della tassa automobilistica da parte della Regione Campania.
Orbene, occorre evidenziare che il termine per l'accertamento concesso alle Regioni è di tre anni, fissato dall'art. 5 comma 51 del D.L. n. 953/82, convertito con modificazioni dalla L. n. 53/83.
Ciò premesso, dalla documentazione in atti emerge esclusivamente che la cartella impugnata è stata notificata al contribuente il 29.03.2025 ma non è possibile sapere se è stato ritualmente notificato altro atto precedente di accertamento (notifica che avrebbe interrotto i termini di decadenza/prescrizione), in quanto la Regione Campania, non costituitisi in giudizio, non ha provato tale comunicazione. Nel processo tributario, invero, è onere della parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le Commissione Tributarie prive di autonome facoltà di indagine e non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all'inerzia delle parti (cfr. sul punto, sent. n.5302 del 9/4/01 Cass. sez. trib. “… se è vero che spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile … è altrettanto vero che a sua volta il contribuente che intenda contestare l'idoneità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere la ricorrenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve dimostrare i fatti su cui le eccezioni si fondano documentandone l'effettività e l'inerenza.”)
Pertanto, trattandosi di tributi risalenti all'anno 2018, sono ormai decorsi i termini per l'esercizio dell'azione della P.A. alla riscossione della tassa in oggetto non risultando che altri atti interruttivi siano stati ritualmente notificati da parte dell'Amministrazione finanziaria entro tali termini.
Alla luce di tali considerazioni il presente ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della suddetta tassa.
In considerazione della natura dell'atto impugnato e della condotta delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti medesime le spese del procedimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TRIASSI LAURA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8726/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabbr. A4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240004888985000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 657/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo atto Ricorrente_1 proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli ricorso avverso la cartella di pagamento n. 02820240004888985000, notificata il 29.03.2025, per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2018.
A sostegno dell'impugnazione il ricorrente, tra l'altro, eccepiva l'illegittimità dell'atto, notificato oltre il termine triennale di cui all'art. 5 legge 53/83, e la decadenza dal diritto a richiedere il pagamento della tassa in parola.
Si costituiva l'Agenza delle Entrate Riscossione che eccepiva l'inammissibilità della domanda e la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze del ricorrente;
in ogni caso chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La Regione Campania, benchè ritualmente citata, non si costituiva.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e gli atti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso concerne una cartella di pagamento per l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno di imposta 2018 e riguarda in buona sostanza la questione relativa al decorso dei termini di decadenza per il recupero della tassa automobilistica da parte della Regione Campania.
Orbene, occorre evidenziare che il termine per l'accertamento concesso alle Regioni è di tre anni, fissato dall'art. 5 comma 51 del D.L. n. 953/82, convertito con modificazioni dalla L. n. 53/83.
Ciò premesso, dalla documentazione in atti emerge esclusivamente che la cartella impugnata è stata notificata al contribuente il 29.03.2025 ma non è possibile sapere se è stato ritualmente notificato altro atto precedente di accertamento (notifica che avrebbe interrotto i termini di decadenza/prescrizione), in quanto la Regione Campania, non costituitisi in giudizio, non ha provato tale comunicazione. Nel processo tributario, invero, è onere della parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le Commissione Tributarie prive di autonome facoltà di indagine e non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all'inerzia delle parti (cfr. sul punto, sent. n.5302 del 9/4/01 Cass. sez. trib. “… se è vero che spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile … è altrettanto vero che a sua volta il contribuente che intenda contestare l'idoneità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere la ricorrenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve dimostrare i fatti su cui le eccezioni si fondano documentandone l'effettività e l'inerenza.”)
Pertanto, trattandosi di tributi risalenti all'anno 2018, sono ormai decorsi i termini per l'esercizio dell'azione della P.A. alla riscossione della tassa in oggetto non risultando che altri atti interruttivi siano stati ritualmente notificati da parte dell'Amministrazione finanziaria entro tali termini.
Alla luce di tali considerazioni il presente ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della suddetta tassa.
In considerazione della natura dell'atto impugnato e della condotta delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti medesime le spese del procedimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.