Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00122/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00118/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 118 del 2022, proposto da
DO ES di ZA ES & c s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Gurnari e Francesca Gangemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scilla, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione del Comune Scilla del 21 dicembre 2021 n. registro servizio 384 e n. registro generale 615, notificata a mezzo pec in pari data;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4 -bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. LA ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, quale titolare di una concessione demaniale marittima originariamente rilasciatale nel 2002, è insorta avverso l’atto, emarginato in oggetto, con il quale il Comune di Scilla, sulla base della sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, n.18 del 20 ottobre 2021 e della nota prot. n. 520960 del 1° dicembre 2021 della Regione Calabria che ne ha preso atto, ha disposto, per le concessioni demaniali specificamente indicate, fra le quali quella della ricorrente, “ l’inconsistenza degli atti aggiuntivi di estensione della validità delle concessioni fino al 31.12.2034 ” rilasciate dal medesimo ente locale “ sul presupposto del maccanismo automatico di proroga previsto ex lege ” e precisato che le medesime concessioni “cesseranno di produrre effetti dopo il 31.12.2023”.
2. A sostegno del mezzo, ha dedotto, in diritto, i motivi così rubricati:
2.1. “ Violazione di legge – violazione dell’art. 10 bis legge 241/1990 anche in relazione all’art 21 octies comma 2 legge 241/1990 - omesso avviso dell’avvio del procedimento finalizzato alla revoca e/o perdita di efficacia della estensione temporale della concessione demaniale ”, con il quale lamenta l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento;
2.2. “ Illogicità e contraddittorietà manifesta – eccesso di potere in relazione alla nota Reggio Calabria del 02.12.2021 prot. 524108 ”, con cui sostiene la contraddittorietà dell’atto gravato con la precedente nota regionale sulla quale pure esso si fonda;
2.3. “ Violazione di legge – violazione della legge 30.12.2018 n. 145 – art 1 commi da 682 a 684 nonché dell’art. 182 comma 2 DL 34/2020 ”; con cui, infine, deduce la illegittimità dell’atto giacché fondato su una pronuncia del Consiglio di Stato che, seppure resa in Adunanza plenaria, “ non può sostituirsi al legislatore ” e non ha, proprio in quanto pronuncia giurisdizionale, efficacia generale, e che deve essere intesa correttamente quale “ invito al legislatore italiano affinché, un giorno, armonizzi la propria legislazione in materia con quella comunitaria ”.
3. Il Comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito.
4. All’udienza in camera di consiglio del 23 marzo 2022, la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
5. All’udienza di merito straordinaria del 15 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, il ricorso è infondato.
7. Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, qualificando l’atto impugnato come atto di revoca del provvedimento di proroga della concessione e attribuendo natura discrezionale al potere esercitato.
7.1. La censura non può essere condivisa, giacché non coglie nel segno.
Deve infatti escludersi che l’amministrazione comunale, adottando l’atto gravato, abbia esercitato un potere amministrativo di secondo grado, essendosi, di contro, limitata a chiarire e precisare “ l’inconsistenza ” delle proroghe intervenute e quindi la data di definitiva scadenza delle concessioni in essere, conformemente a quanto disposto dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, n.18 del 2021, citata, che, come noto, ha dichiarato tamquam non esset gli eventuali atti di proroga intervenuti in forza della disciplina allora vigente, senza necessità di esercizio di “ poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge ”.
In ragione di ciò, deve escludersi che essa fosse tenuta a sollecitare il contraddittorio procedimentale. In ogni caso, proprio alla luce dei principi espressi dall’Adunanza plenaria, non può certamente ritenersi che l’amministrazione comunale abbia esercitato un potere di natura discrezionale, essendosi limitata a prendere atto di un effetto legislativo, come precisato dal giudice amministrativo.
8. Del pari infondato è il secondo motivo, con il quale si è dedotta la contraddittorietà dell’atto comunale con la precedente nota regionale del 2 dicembre 2021, prot. 524108, da esso richiamato, con la quale il Dipartimento regionale Tutela dell’Ambiente ha reso chiarimenti sulla precedente nota n.520960 del 1° dicembre 2021 e, infine, precisato che “ Al fine di rendere chiarezza sulla reale portata della nota di cui si discute, si rappresenta che la stessa non ha alcuna efficacia dispositiva e, pertanto, nessun adempimento dovrà essere effettuato da codesti Enti, in attesa che il legislatore nazionale intervento a riordinare la materia ”.
8.1. La censura si palesa inconsistente.
Ribadendo le osservazioni già esposte al §7 sulla natura dell’atto qui gravato, non si riviene alcuna contraddittorietà di esso, né con la nota regionale del 2 dicembre 2021, prot. 524108, né con la precedente nota n.520960 del 1° dicembre 2021, avendo il Comune dato atto del riferito intervento nomofilattico e, come già detto, precisato le conseguenze di esso sulle concessioni in corso ed i rispettivi atti di proroga.
9. Da ultimo, è infondato il terzo motivo, con il quale la ricorrente sostiene la illegittimità dell’atto in quanto fondato su una pronuncia giurisdizionale che, sotto un primo profilo, “ non può sostituirsi al legislatore ” e, sotto altro profilo, non ha, per sua natura, efficacia generale, dovendo essere intesa correttamente quale “ invito al legislatore italiano affinché, un giorno, armonizzi la propria legislazione in materia con quella comunitaria ”.
9.1. La censura non può essere condivisa e, ancora una volta, non coglie nel segno.
9.2. Il Consiglio di Stato, con l’importante intervento nomofilattico reso in Adunanza plenaria, non ha evidentemente introdotto nuove disposizioni normative ma espresso principi interpretativi tratti dal quadro normativo esistente e, in particolare, dai principi di origine europea.
Come già chiarito anche da questa Sezione (sentenza 2 gennaio 2023, n.14), la più attenta giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato sez.VI, 18 novembre 2019 n, 7874 richiamata dalla stessa A.P. n. 18/2021) aveva già in precedenza affermato che “ Deve essere disapplicata, per contrasto con i principi eurounitari, la disposizione di cui all'art. 1, comma 683, della l. 30 dicembre 2018 n. 145 (recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”) relativa alla proroga automatica delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative in essere fino al 2033, non potendo tale forma di proroga legale trovare cittadinanza all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, in assenza del previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica ispirata ai principi di libera circolazione dei servizi, par condicio, imparzialità e trasparenza ”.
Il sentito dibattito che è sorto tra gli operatori economici del settore ha trovato, come è noto, un approdo definitivo sia a livello giurisprudenziale (v. A.P. n.17-18/2021) che poi a livello normativo (L. 5 agosto 2022 n. 118 – Legge annuale per il mercato e per la concorrenza 2021).
Il Consiglio di Stato ha ribadito “ il principio secondo cui il diritto dell’Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime (o lacuali o fluviali) avvenga all’esito di una procedura di evidenza pubblica, con conseguente incompatibilità della disciplina nazionale che prevede la proroga automatica ex lege fino al 31 dicembre 2033 delle concessioni in essere ”.
L’incompatibilità è stata rilevata sia rispetto all’art. 49 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sia rispetto all’art. 12 della Direttiva “servizi” (Direttiva “Bolkenstein” n. 123/2006), in quanto il provvedimento di concessione demaniale marittima, per finalità turistico-ricreative “ nella misura in cui si traduce nell’attribuzione del diritto di sfruttare in via esclusiva una risorsa naturale contingentata al fine di svolgere un’attività economica, diventa una fattispecie che, a prescindere dalla qualificazione giuridica che riceve nell’ambito dell’ordinamento nazionale, procura al titolare vantaggi economicamente rilevanti in grado di incidere sensibilmente sull’assetto concorrenziale del mercato e sulla libera circolazione dei servizi ” (cfr. Cons. Stato, A.P. n.17/2021).
A ciò consegue l’incompatibilità comunitaria della disciplina nazionale (compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 e quella di cui all’art. 103, comma 2, del D.l. n. 18/2020 (conv. con l. n. 27/2020) che prevede la proroga automatica e generalizzata delle concessioni già rilasciate (cfr. Cons. Stato sez. VII, 1 marzo 2022 n. 1462); proroga che, in quanto contrastante con una direttiva self executing , deve considerarsi tamquam non esset , anche qualora la previsione normativa sia stata “confermata” in sede giurisdizionale e/o da successivi provvedimenti amministrativi.
Tuttavia con le due pronunce di novembre 2021 il Consiglio di Stato, consapevole della situazione di incertezza che sarebbe derivata da un’immediata disapplicazione della legge nazionale e dalla conseguente improvvisa cessazione di tutti i rapporti concessori in atto, ha ritenuto che sussistessero i presupposti per modulare gli effetti temporali della propria decisione, individuando come limite alla validità delle concessioni in atto la data del 31 dicembre 2023 (in termini, Tar Calabria, Reggio Calabria, 2 gennaio 2023, n.14, cit.).
9.3. L’atto oggi gravato si pone nel solco dei principi espressi dal Consiglio di Stato, attestando la inefficacia della proroga intervenuta sulla concessione rilasciata alla ricorrente, e, in ragione di ciò, si rivela legittimo, resistendo alle censure mosse con il ricorso.
10. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere respinto.
11. Nulla per le spese, in ragione della mancata costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE IS, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
LA ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA ON | TE IS |
IL SEGRETARIO