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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 12/11/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
RG 1318/2025
VERBALE DI UDIENZA
EX ART. 281 SEXIES CPC
Addì 12.11.2025 per la parte ricorrente compare l'avv. Cangiano Carlo in sostituzione degli avv. ti Vazio il quale insiste e conclude come in atti. Per la parte convenuta/resistente nessuno compare.
Il giudice si ritira per la deliberazione.
Il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia la seguente sentenza, da allegarsi al verbale di udienza del quale costituisce parte integrante, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies CPC.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Savona In composizione monocratica Composto dal Dott. Stefano Poggio giudice unico Ha pronunciato la seguente S e n t e n z a Nella causa Tra
(C.F.: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
FR e IU Vazio, attrice / intimante
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
NN OD, convenuto / intimato
Oggetto: sfratto per morosità
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida del 11 aprile 2025, l'attrice esponeva di avere concesso in locazione al convenuto, mediante contratto ad uso foresteria del 1° giugno 2020 (registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Albenga in data 26 giugno 2020, n. 002481, serie 3T), l'unità immobiliare completamente arredata sita in AN NE, frazione Vellego, Piazza Giardino n. 69, distinta al al foglio 30, particella 755, subalterno 10. CP_2
1 Il canone era convenuto in € 200,00 mensili, da versarsi anticipatamente nei primi otto giorni di ciascun mese.
La deduceva che il conduttore aveva omesso il pagamento dei canoni dal mese di Pt_1 giugno 2021 al mese di aprile 2025, per complessivi € 9.200,00, nonostante ripetuti solleciti, chiedendo la convalida di sfratto e la condanna al rilascio.
Costituitosi con comparsa del 19 giugno 2025, il convenuto contestava la morosità, deducendo: a) di aver effettuato alcuni bonifici (per € 1.430,00 o € 1.680,00) in parziale pagamento;
b) di aver compensato i canoni mediante lavori di manutenzione e pulizia dei terreni della locatrice;
c) di non aver corrisposto ulteriori canoni poiché l'immobile sarebbe stato privo di abitabilità e affetto da vizi (assenza di riscaldamento, luce, acqua calda e infiltrazioni).
All'udienza del 25 giugno 2025, il Giudice dott.ssa Maria Clementina Traverso, rilevato che le allegazioni di compensazione non risultavano fondate su prova scritta, disponeva l'ordinanza di rilascio ai sensi dell'art. 665 c.p.c. fissando la data di esecuzione al 31 ottobre 2025, e mutava il rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c., fissando udienza ex art. 420 c.p.c. per il 7 novembre 2025.
Successivamente l'attrice esperiva tentativo di mediazione presso l'Organismo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Savona, conclusosi con esito negativo per mancata partecipazione della controparte.
Con memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. depositata in data 31 ottobre 2025, la Pt_1 ribadiva la sussistenza della morosità, chiedendo la risoluzione del contratto e la condanna al rilascio dell'immobile, con pagamento del corrispettivo per l'occupazione protratta e delle spese di giudizio.
*****
Motivi della decisione
Dalla documentazione in atti risulta in modo pieno e incontestato:
• l'esistenza del contratto di locazione ad uso foresteria del 1° giugno 2020, regolarmente registrato e sottoscritto dalle parti;
• la pattuizione del canone mensile di € 200,00;
• il mancato pagamento dei canoni a partire da giugno 2021, come indicato nell'intimazione di sfratto e mai smentito da ricevute o versamenti idonei a dimostrare l'adempimento;
• che i bonifici prodotti dal convenuto si riferiscono esclusivamente a mensilità del 2020 e dei primi mesi del 2021, anteriori al periodo di morosità, come emerge dalle relative causali;
• l'assenza di qualsivoglia incarico o accordo documentato relativo a prestazioni lavorative di compensazione, né risulta in atti alcuna prova scritta o anche solo circostanziata circa l'esecuzione dei lavori asseriti;
2 • l'infondatezza delle doglianze sull'abitabilità, espressamente escluse dallo stesso art. 6 del contratto, nel quale il conduttore dichiara che l'unità immobiliare è arredata, completa di servizi e “adatta all'uso abitativo cui è destinata, esente da difetti”. Tutte le difese del convenuto risultano dunque prive di riscontro documentale e meramente assertive. La locatrice, invece, ha integralmente dimostrato la propria pretesa mediante la produzione del contratto di locazione, delle copie dei solleciti, dell'atto di intimazione e della prova della persistente occupazione dell'immobile.
Sussiste pertanto la morosità grave e protratta di parte conduttrice, integrante inadempimento rilevante ai sensi degli artt. 1455 e 1453 c.c., idoneo a giustificare la risoluzione del contratto di locazione.
Va conseguentemente disposta la condanna del convenuto al rilascio dell'immobile locato in AN NE, fraz. Vellego, Piazza Giardino n. 69, libero e sgombero da persone e cose, nonché al pagamento in favore dell'attrice dei canoni dovuti fino alla data effettiva di rilascio, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22
*****
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nella causa n. 1318/2025 R.G., così provvede:
1. dichiara risolto, per grave inadempimento del conduttore, il contratto di locazione ad uso foresteria del 1° giugno 2020 intercorso tra e , Parte_1 Controparte_1 registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Albenga il 26 giugno 2020 al n. 002481, serie 3T;
2. condanna il convenuto a rilasciare immediatamente l'immobile sito in Controparte_1
AN NE (SV), fraz. Vellego, Piazza Giardino n. 69, distinto al N.C.E.U. al foglio 30, particella 755, sub. 10, libero e sgombero da persone e cose;
3. condanna altresì il convenuto al pagamento in favore di del Parte_1 corrispettivo per l'occupazione dell'immobile pari ad € 200,00 mensili fino al giorno dell'effettivo rilascio, con rivalutazione e interessi legali;
4. rigetta ogni diversa domanda o eccezione proposta dal convenuto;
5. condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario di legge ed oltre refusione del CU di legge
Il Giudice dott. Stefano Poggio
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VERBALE DI UDIENZA
EX ART. 281 SEXIES CPC
Addì 12.11.2025 per la parte ricorrente compare l'avv. Cangiano Carlo in sostituzione degli avv. ti Vazio il quale insiste e conclude come in atti. Per la parte convenuta/resistente nessuno compare.
Il giudice si ritira per la deliberazione.
Il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia la seguente sentenza, da allegarsi al verbale di udienza del quale costituisce parte integrante, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies CPC.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Savona In composizione monocratica Composto dal Dott. Stefano Poggio giudice unico Ha pronunciato la seguente S e n t e n z a Nella causa Tra
(C.F.: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
FR e IU Vazio, attrice / intimante
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
NN OD, convenuto / intimato
Oggetto: sfratto per morosità
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida del 11 aprile 2025, l'attrice esponeva di avere concesso in locazione al convenuto, mediante contratto ad uso foresteria del 1° giugno 2020 (registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Albenga in data 26 giugno 2020, n. 002481, serie 3T), l'unità immobiliare completamente arredata sita in AN NE, frazione Vellego, Piazza Giardino n. 69, distinta al al foglio 30, particella 755, subalterno 10. CP_2
1 Il canone era convenuto in € 200,00 mensili, da versarsi anticipatamente nei primi otto giorni di ciascun mese.
La deduceva che il conduttore aveva omesso il pagamento dei canoni dal mese di Pt_1 giugno 2021 al mese di aprile 2025, per complessivi € 9.200,00, nonostante ripetuti solleciti, chiedendo la convalida di sfratto e la condanna al rilascio.
Costituitosi con comparsa del 19 giugno 2025, il convenuto contestava la morosità, deducendo: a) di aver effettuato alcuni bonifici (per € 1.430,00 o € 1.680,00) in parziale pagamento;
b) di aver compensato i canoni mediante lavori di manutenzione e pulizia dei terreni della locatrice;
c) di non aver corrisposto ulteriori canoni poiché l'immobile sarebbe stato privo di abitabilità e affetto da vizi (assenza di riscaldamento, luce, acqua calda e infiltrazioni).
All'udienza del 25 giugno 2025, il Giudice dott.ssa Maria Clementina Traverso, rilevato che le allegazioni di compensazione non risultavano fondate su prova scritta, disponeva l'ordinanza di rilascio ai sensi dell'art. 665 c.p.c. fissando la data di esecuzione al 31 ottobre 2025, e mutava il rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c., fissando udienza ex art. 420 c.p.c. per il 7 novembre 2025.
Successivamente l'attrice esperiva tentativo di mediazione presso l'Organismo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Savona, conclusosi con esito negativo per mancata partecipazione della controparte.
Con memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. depositata in data 31 ottobre 2025, la Pt_1 ribadiva la sussistenza della morosità, chiedendo la risoluzione del contratto e la condanna al rilascio dell'immobile, con pagamento del corrispettivo per l'occupazione protratta e delle spese di giudizio.
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Motivi della decisione
Dalla documentazione in atti risulta in modo pieno e incontestato:
• l'esistenza del contratto di locazione ad uso foresteria del 1° giugno 2020, regolarmente registrato e sottoscritto dalle parti;
• la pattuizione del canone mensile di € 200,00;
• il mancato pagamento dei canoni a partire da giugno 2021, come indicato nell'intimazione di sfratto e mai smentito da ricevute o versamenti idonei a dimostrare l'adempimento;
• che i bonifici prodotti dal convenuto si riferiscono esclusivamente a mensilità del 2020 e dei primi mesi del 2021, anteriori al periodo di morosità, come emerge dalle relative causali;
• l'assenza di qualsivoglia incarico o accordo documentato relativo a prestazioni lavorative di compensazione, né risulta in atti alcuna prova scritta o anche solo circostanziata circa l'esecuzione dei lavori asseriti;
2 • l'infondatezza delle doglianze sull'abitabilità, espressamente escluse dallo stesso art. 6 del contratto, nel quale il conduttore dichiara che l'unità immobiliare è arredata, completa di servizi e “adatta all'uso abitativo cui è destinata, esente da difetti”. Tutte le difese del convenuto risultano dunque prive di riscontro documentale e meramente assertive. La locatrice, invece, ha integralmente dimostrato la propria pretesa mediante la produzione del contratto di locazione, delle copie dei solleciti, dell'atto di intimazione e della prova della persistente occupazione dell'immobile.
Sussiste pertanto la morosità grave e protratta di parte conduttrice, integrante inadempimento rilevante ai sensi degli artt. 1455 e 1453 c.c., idoneo a giustificare la risoluzione del contratto di locazione.
Va conseguentemente disposta la condanna del convenuto al rilascio dell'immobile locato in AN NE, fraz. Vellego, Piazza Giardino n. 69, libero e sgombero da persone e cose, nonché al pagamento in favore dell'attrice dei canoni dovuti fino alla data effettiva di rilascio, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22
*****
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nella causa n. 1318/2025 R.G., così provvede:
1. dichiara risolto, per grave inadempimento del conduttore, il contratto di locazione ad uso foresteria del 1° giugno 2020 intercorso tra e , Parte_1 Controparte_1 registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Albenga il 26 giugno 2020 al n. 002481, serie 3T;
2. condanna il convenuto a rilasciare immediatamente l'immobile sito in Controparte_1
AN NE (SV), fraz. Vellego, Piazza Giardino n. 69, distinto al N.C.E.U. al foglio 30, particella 755, sub. 10, libero e sgombero da persone e cose;
3. condanna altresì il convenuto al pagamento in favore di del Parte_1 corrispettivo per l'occupazione dell'immobile pari ad € 200,00 mensili fino al giorno dell'effettivo rilascio, con rivalutazione e interessi legali;
4. rigetta ogni diversa domanda o eccezione proposta dal convenuto;
5. condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario di legge ed oltre refusione del CU di legge
Il Giudice dott. Stefano Poggio
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