TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentario • 1
- 1. Fondo patrimoniale: il debitore deve provare la consistenza del proprio patrimonioAccesso limitatoClaudio D'Alonzo · https://www.altalex.com/ · 9 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/12/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona DE Giudice, dott. Fabio D'Amore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2554 DE ruolo generale per gli affari contenziosi civili DEl'anno 2024, promossa da
(C.F. e P.IVA: Parte_1
, che agisce per il tramite e per conto DE patrimonio destinato “Gruppo P.IVA_1
Veneto”, costituito con decreto DE Ministero DEl'Economia e DEle Finanze n. 221 DE
22.2.2018 in attuazione DE decreto legge n. 99/2017, convertito nella legge n.
121/2017, in persona DE procuratore speciale , in virtù di procura in atti, Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Inzitari in forza di procura allegata all'atto di citazione;
attrice contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'avv. Angelo Maiolino e dall'avv. Giorgio Massarotto in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
e
(C.F.: ; Controparte_2 C.F._2 convenuta contumace
In punto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.;
Conclusioni DEle parti: come a verbale d'udienza DE 6.11.2025, in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza – pronunciata ai sensi DEl'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. – viene redatta senza “la concisa esposizione DElo svolgimento DE processo” e con motivazione consistente nella “succinta esposizione dei fatti rilevanti DEla causa e DEle ragioni giuridiche DEla decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt. 45, comma 17, e 52, comma 5, DEla legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che
per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi DEle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specifica- mente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento DEla sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006); richiamato il contenuto DEl'atto di citazione e DEla comparsa di costituzione e risposta nonché quello DEle ulteriori memorie depositate dalle parti, il Giudice osserva quanto segue. ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1 CP_3
per sentir dichiarare inefficace nei propri confronti, ai sensi DEl'art. 2901
[...]
c.c., l'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato dai convenuti in data
12.6.2019 per atto pubblico a rogito Notaio dott. , iscritto nel Ruolo Persona_1 DE Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e BA DE AP (Rep. n.
226.375; Racc. n. 86.877), trascritto in data 26.6.2019 (Reg. Gen. 6255; Reg. Part. 4269), nonché, in ogni caso, l'atto di destinazione al fondo patrimoniale degli immobili ivi devoluti.
Costituendosi in giudizio, il convenuto ha contestato la CP_1 fondatezza DEle domande attoree, chiedendone il rigetto. non si è invece costituita in giudizio, benché Controparte_3 ritualmente notificata, ed è stata pertanto dichiarata contumace.
Ora, presupposti per l'accoglimento DEl'azione revocatoria ordinaria sono, ai sensi DEl'art. 2901 c.c.: 1) l'esistenza di ragioni di credito DE soggetto che agisca in revocatoria;
2) il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte DE debitore;
3) il pregiudizio arrecato da tale atto alle ragioni creditorie, annullando o riducendo la garanzia patrimoniale generica offerta dal patrimonio DE debitore (cd. eventus damni); 4) la consapevolezza da parte DE debitore che l'atto dispositivo arrechi pregiudizio alle ragioni dei creditori (cd. scientia damni) e, nell'ipotesi di atto anteriore all'insorgenza DE credito, che l'atto sia dolosamente preordinato a sottrarre le garanzie patrimoniali con pregiudizio dei diritti creditori (cd. consilium fraudis).
Nel solo caso di atto a titolo oneroso è richiesta, altresì, la consapevolezza da parte DE terzo acquirente DE pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni creditorie.
Tanto premesso, e venendo all'accertamento DEla ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento DEla domanda attorea, va osservato quanto segue:
1) Quanto al presupposto relativo all'esistenza di ragioni di credito DE soggetto che agisca in revocatoria, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che “L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva DEla ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere DEla qualità di creditore che abilita all'esperimento DEl'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (Cass.
5619/2016; Cass. 1893/2012).
Nella specie, la posizione debitoria DE convenuto risulta CP_1 provata per effetto DEla produzione in giudizio dei contratti di apertura di conto corrente (doc. 2 di parte attrice) e affidamento (docc.
3-5 di parte attrice) nonché DEla lettera raccomandata a.r. di recesso dal contratto di conto corrente e revoca degli affidamenti in essere, con intimazione di immediato pagamento DEla somma di €
513.978,43, ricevuta dal convenuto in data 23.3.2017 (doc. 6 di parte attrice), e DEla copia degli estratti conto, che alla data DE 31.3.2017 evidenziavano un saldo negativo di € 470.008,23 oltre interessi scaduti ed esigibili per € 43.998,54 (doc. 16a di parte attrice), e successivamente, alla data DE 31.12.2023, un saldo negativo di € 493.413,67
(doc. 16b di parte attrice).
Il convenuto ha eccepito, in primo luogo, che la propria posizione, in quanto oggetto di controversia dal 2014 (come attestato dallo scambio di corrispondenza in atti), rientrerebbe tra quelle escluse dalla cessione ai sensi DEl'art. 3 DE decreto legge
25.6.2017 n. 99, convertito con legge 31.7.2017 n. 121, a mente DE quale “Restano in ogni caso escluse dalla cessione, anche in deroga all'articolo 2741 DE codice civile:
(…) c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima DEla cessione, sorte successivamente ad essa e le relative passività”, affermando che il termine
“controversia” impiegato dal Legislatore non potrebbe intendersi come “pendenza giudiziale” già radicata al momento DEla cessione. L'eccezione è infondata.
La previsione richiamata è volta, infatti, a tutelare la posizione DEla cessionaria, escludendo dall'oggetto DEla cessione le passività eventualmente derivanti da controversie non ancora sorte al momento DEla cessione (e quindi ad essa non note) ma non esclude il trasferimento alla cessionaria DEle attività e quindi dei crediti oggetto di tali controversie, come DE resto comprovato dalla stessa dichiarazione resa da che ha confermato che il credito di cui è Parte_3 causa è ricompreso nella cessione a favore di (doc. 10 di parte attrice). Pt_1
Né, d'altro canto, potrebbe venire in rilievo una compensazione tra il debito DE convenuto , oggetto di cessione, e l'eventuale controcredito di CP_1 natura risarcitoria DE medesimo in conseguenza dall'allegato inadempimento di alla reiterata richiesta di provvedere alla vendita DEle azioni poiché, ai Parte_3 sensi DEl'art. 3, comma 1, lett. c) DE richiamato decreto legge n. 99/2017, sono altresì esclusi dal perimetro DEla cessione “b) i debiti DEle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercia- lizzazione di azioni o obbligazioni subordinate DEle Banche o dalle violazioni DEla normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate…”
Il convenuto ha eccepito, inoltre, la nullità DEl'intera operazione negoziale – mediante la quale la banca aveva concesso ad esso convenuto un affidamento in conto corrente di euro 450.000,00 tramite la sottoscrizione in data 12.5.2014 di contratto di affidamento di pari importo (doc. 4 di parte attrice) a fronte DEla consegna in garanzia, da parte DE medesimo, DEle proprie azioni DEla banca (di valore superiore ad euro
450.000,00) tramite la sottoscrizione in data 7.5.2014 di un atto di ritenzione e compensazione (doc. 3 di parte attrice) – per violazione degli artt. 2358, comma 7, e
1418, comma 1, c.c.
Ebbene, l'art. 2358 c.c. (nella versione introdotta dal d.lgs. n. 142/2008) – applicabile anche alle società cooperative per azioni e alle banche popolari che ne rivestono la forma (Cass. 372/2025) – prevede che una società non possa, direttamente o indirettamente, accordare prestiti né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione DEle proprie azioni, se non alle condizioni ivi previste.
La giurisprudenza di legittimità ha chiaramente affermato che il nuovo testo DEl'art. 2358 c.c., pur avendo consentito il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni (quali l'autorizzazione DEl'assemblea straordinaria e la predisposizione di una relazione illustrativa da parte degli amministratori), prevede ancora un divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria – volto a tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione DE patrimonio sociale – la cui violazione, trattandosi di norma imperativa di grado elevato, comporta la nullità ex art. 1418 c.c. DEl'operazione nel suo complesso, vale a dire non soltanto DE finanziamento ma anche DEl'atto di acquisto, ove ne sia dimostrato, anche mediante presunzioni, il collegamento funzionale da parte di chi intenda far valere la nullità DEl'operazione nel suo complesso (Cass. 28148/2023).
Il comma 7 DEl'art. 2358 c.c. prevede, inoltre, il divieto per la società di accettare azioni proprie in garanzia, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
L'assolutezza di tale divieto – che ad eccezione DE divieto di accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione DEle proprie azioni, sancito dai commi precedenti, non subisce eccezioni – induce senz'altro a ritenere che la sua violazione, ove sia dimostrata l'esistenza di un collegamento tra concessione di un finanziamento e costituzione DEle azioni proprie in garanzia (anche presuntivamente in ragione DEla contestualità DEle stesse) comporti la nullità DEl'intera operazione.
E così, nel caso di specie, la contestualità tra concessione di affidamento in conto corrente di euro 450.000,00 e consegna DEle azioni in garanzia tramite la sottoscrizione di un atto di ritenzione e compensazione comporta la nullità DEl'intera operazione per violazione degli artt. 2358, comma 7, e 1418, comma 1, c.c.
Ciò non toglie, tuttavia che il convenuto sia comunque CP_1 obbligato, ai sensi DEl'art. 2033 c.c., a restituire ad le somme prelevate in Pt_1 forza DEl'affidamento concesso da Parte_3
Sussistono pertanto valide ragioni di credito idonee a fondare l'accoglimento DEla domanda revocatoria in esame, fermo restando che, qualora in esito ad eventuale giudizio di accertamento dovesse essere accertata l'inesistenza di qualsiasi credito DEl'odierna attrice nei confronti DE convenuto, nessun pregiudizio potrebbe derivare a quest'ultimo dall'accoglimento DEla domanda revocatoria e dalla conseguente dichiarazione di inefficacia DEl'atto di disposizione patrimoniale nei confronti DEl'odierna attrice.
2) L'atto di costituzione di fondo patrimoniale posto in essere dagli odierni convenuti rientra pacificamente tra gli atti revocabili ai sensi DEl'art. 2901 c.c. dal momento che, pur non incidendo sulla titolarità dei beni conferiti nel fondo, determina l'insorgenza di un vincolo di destinazione sui beni medesimi affinché, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni DEla famiglia, così sottraendoli per tutta la durata DE fondo, alla garanzia patrimoniale generica assicurata al creditore dal patrimonio DE suo debitore.
3) Quanto al presupposto DE cd. eventus damni, non è necessario che l'atto di disposizione abbia reso impossibile la soddisfazione DE credito, determinando la perdita DEla garanzia patrimoniale DE creditore, ma è sufficiente che esso abbia determinato o aggravato il pericolo d'incapienza dei beni DE debitore, e cioè il pericolo DEl'insufficienza di tale patrimonio a garantire il credito DE revocante, o abbia comportato una maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva DE credito stesso. Non è richiesta pertanto la prova DEla totale compromissione DEla consistenza patrimoniale DE debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento DE credito (Cass. 25433/07; Cass. 7767/07).
Ad integrare il pregiudizio alle ragioni DE creditore è dunque sufficiente non solo una variazione quantitativa DE patrimonio DE debitore ma anche una modifica meramente qualitativa DElo stesso (Cass. 7767/07; Cass. 5972/05; Cass. 20813/04) e pertanto anche la mera trasformazione di un bene in altro aggredibile meno agevolmente in sede esecutiva (quale il denaro, bene per definizione facilmente occultabile) ovvero il compimento di un atto per effetto DE quale i beni conferiti sono divenuti aggredibili dai creditori solo a determinate condizioni, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dall'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass. 15310/07; Cass. 3470/07; Cass. 7262/00).
Sotto il profilo processuale va invece osservato che, mentre la rilevanza quantitativa e qualitativa DEl'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, è onere DE debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni DE creditore (Cass. 7767/2007).
Ebbene, nel caso di specie è di tutta evidenza che l'atto dispositivo di cui è causa ha inciso negativamente sulla consistenza DEla garanzia patrimoniale generica offerta dal patrimonio DE debitore, in quanto si tratta di atto di costituzione in fondo patrimoniale di beni immobili per effetto DE quale i beni conferiti sono divenuti aggredibili dai creditori solo a determinate condizioni. La costituzione DE fondo patrimoniale ai sensi DEl'art. 167 c.c. comporta, infatti, un limite alla disponibilità di determinati beni, vincolati a soddisfare i bisogni DEla famiglia (Cass. 16864/2002;
Cass. 10859/1999) mentre, per altro verso, limita l'aggredibilità dei beni conferiti alla ricorrenza di determinate condizioni (di cui all'art. 170 c.c.) rendendo più incerta o difficile la soddisfazione DE credito e riducendo, conseguentemente, la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti (Cass. 3470/2007; Cass.
966/2007; Cass. 5684/2006), in violazione DEl'art. 2740 c.c., che impone al debitore di rispondere DEl'adempimento DEle obbligazioni con tutti i suoi beni.
A fronte DEl'indubbia rilevanza quantitativa/qualitativa DEl'atto di disposi- zione di cui è causa, con il quale il convenuto ha conferito al fondo CP_1 patrimoniale una pluralità di beni immobili sia in comproprietà con la moglie
[...]
(lett. A), sia in sua esclusiva proprietà (lett. B), sia in nuda proprietà Controparte_3
e in usufrutto alla società con sede in Castelfranco Veneto (lett. C), era Parte_4 onere DE convenuto, per sottrarsi agli effetti DEl'azione revocatoria, provare che il suo patrimonio residuo è comunque tale da soddisfare ampiamente le ragioni DE creditore, tanto più ove si consideri che dalle visure ipotecarie prodotte risulta che succes- sivamente alla costituzione DE fondo patrimoniale, lo stesso si è progressivamente spogliato di tutti i beni nella sua titolarità (doc. 18 di parte attrice).
Non avendo i convenuti fornito alcuna prova DEl'adeguatezza DE patrimonio residuo DE debitore al soddisfacimento DEle ragioni creditorie DEla società attrice, deve ritenersi integrato il presupposto DE cd. eventus damni richiesto dall'art. 2901
c.c.
4) Con riferimento all'elemento soggettivo richiesto per l'accoglimento DEla domanda revocatoria, deve osservarsi che nella specie:
- il credito DEla banca risulta anteriore alla stipula DEl'atto revocando, come evidenziato dagli estratti conto richiamati, che evidenziano una rilevante esposizione debitoria già in data antecedente alla stipula DEl'atto di costituzione di fondo patrimoniale di cui è causa;
- inoltre, il negozio costitutivo DE fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito (Cass.
29298/2017; Cass. 10052/2009; Cass. 24757/2008) che può essere dichiarato inefficace nei confronti DE creditore qualora ricorrano le condizioni di cui al n. 1 DEl'art. 2901 c.c.
Ne consegue che, trattandosi di atto di disposizione a titolo gratuito successivo al sorgere DE credito, l'unica condizione richiesta per l'esercizio DEl'azione revocatoria è che il debitore fosse a conoscenza DE pregiudizio alle ragioni DE creditore, senza che assuma alcuna rilevanza la sussistenza di un'analoga consapevolezza da parte DE terzo.
Sotto questo profilo va osservato che la consapevolezza, da parte DE debitore, DE pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava pregiudizio alle ragioni creditorie (cd. scientia damni) è agevolmente desumibile dalla stessa costituzione in fondo patrimoniale di una pluralità di immobili in presenza DEla forte esposizione debitoria nei confronti DEla banca di cui si è detto, che consentiva agevolmente al convenuto di avere sufficiente consapevolezza DE pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie DEla banca, quanto meno in termini di maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva DE credito.
In conseguenza di quanto precede, va revocato e dichiarato inefficace, ai sensi DEl'art. 2901 c.c., nei confronti di l'atto di costituzione di fondo Parte_1 patrimoniale stipulato da e in data 12.6.2019 CP_1 Controparte_3 per atto pubblico a rogito Notaio dott. , iscritto nel Ruolo DE Collegio Persona_1
Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e BA DE AP (Rep. n. 226.375; Racc.
n. 86.877) e trascritto in data 26.6.2019 (Reg. Gen. 6255; Reg. Part. 4269).
In virtù DEla loro soccombenza i convenuti vanno condannati in solido, ai sensi DEl'art. 91 c.p.c., a rifondere all'attrice le spese processuali, come liquidate in dispositivo ai sensi DE d.m. 55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese o assorbite:
a) revoca e dichiara inefficace, ai sensi DEl'art. 2901 c.c., nei confronti Parte_1
l'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato da e CP_1 [...]
in data 12.6.2019 per atto pubblico a rogito Notaio dott. Controparte_3 Per_1
, iscritto nel Ruolo DE Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e
[...]
BA DE AP (Rep. n. 226.375; Racc. n. 86.877) e trascritto in data
26.6.2019 (Reg. Gen. 6255; Reg. Part. 4269);
b) ordina ai competenti Funzionari DEl'Agenzia DEle Entrate, Direzione Provinciale di Vicenza, Servizio di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatoria dei Registri
Immobiliari) di procedere alla trascrizione DEla presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
c) condanna i convenuti in solido a rifondere alla società attrice le spese processuali, che liquida in euro 1241,00 per esborsi ed euro 18.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.p.a. ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Vicenza, il 05.12.2025
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)