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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2024, n. 4486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4486 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
31
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 17.12.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 874/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, in persona del Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato appellante
E
, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Riommi e Daniele Controparte_1
Verduchi, come da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2599/2024 pubblicata il 4.3.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 16.2.2023, e ritualmente notificato, adiva il Controparte_1
giudice del lavoro del Tribunale di Roma chiedendo di accertare l'illegittimità del mancato riconoscimento del servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego, al pari di quello prestato in costanza di rapporto di impiego, ai fini del punteggio nelle graduatorie di Circolo ed
Istituto di III fascia del personale ATA della scuola pubblica, nel profilo di collaboratore scolastico, per la Provincia di Roma per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, di
1 dichiarare il diritto a vedersi riconosciuto il punteggio di 6 punti per il servizio militare di leva svolto dal 7.12.1993 al 23.11.1994, per complessivi 17,30 punti, o per il diverso punteggio ritenuto di giustizia, con condanna della convenuta al riconoscimento del predetto punteggio. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
A sostegno della domanda, deduceva di avere presentato domanda di inserimento/conferma/aggiornamento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il triennio 2021/2024 per il personale A.T.A., vedendosi attribuire per il servizio civile svolto soli 0,6 punti per ogni anno di servizio, anziché 6 punti, in quanto prestato non in costanza di nomina;
di avere, quindi, diffidato il a provvedere al riconoscimento Parte_1
integrale del punteggio relativo al servizio di leva militare (o servizio ad esso equiparato) prestato non in costanza di rapporto di impiego al pari del servizio militare di leva (o servizio ad esso equiparato) prestato in costanza di rapporto di impiego nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il profilo di collaboratore scolastico relativo alla Provincia di Roma, senza però ottenere alcun riscontro;
eccepiva l'illegittimità del D.M. n. 50/2021 nella parte in cui non riconosceva integralmente il punteggio per il servizio militare svolto dal candidato non in costanza di rapporto di impiego, al pari di quello prestato in costanza di rapporto di impiego, con conseguente necessità di disapplicazione per palese contrasto con l'art. 52 della Costituzione, con la normativa primaria di cui all'art. 569, comma 3, del D.lgs. n. 297/1994, nonché con l'art. 2050 del
D.lgs. n. 66/2010.
Si costituiva in giudizio il , contestando integralmente Parte_1
l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto del al riconoscimento, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di CP_1
III fascia per il personale ATA, nel profilo di collaboratore scolastico per la Provincia di Roma, del punteggio di 6 punti per il servizio militare di leva svolto dal 7.12.1993 al 23.11.1994, per complessivi 17,30 punti, per il triennio 2021-2024 e, per l'effetto, condannava parte convenuta all'attribuzione del predetto punteggio, nonché al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello il , lamentando Parte_1
l'erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2050, comma 1, del D.lgs. n.
66/2010; nonché la nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione in violazione dell'artt. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., e dell'art. 111 Cost.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e l'annullamento della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
2 2. Osserva il Collegio che il , nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio di CP_1
primo grado, ha chiesto, ai fini che qui interessano, che venga dichiarato il suo diritto, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il personale ATA nel profilo di collaboratore scolastico per la Provincia di Roma per il triennio 2021/2024, a vedersi riconosciuti 6 punti per il servizio militare di leva svolto dal 7.12.1993 al 23.11.1994, per complessivi 17,30 punti o per il diverso punteggio ritenuto di giustizia.
Ebbene, ritiene il Collegio che nel caso di specie sussista una ipotesi di litisconsorzio necessario con tutti coloro che sono inseriti nelle medesime graduatorie dell'odierno appellante e che verrebbero, in caso di accoglimento del ricorso e di attribuzione del punteggio richiesto dal , CP_1
scavalcati nelle rispettive graduatorie.
2.1. Sussiste litisconsorzio necessario quando si deduce in giudizio un rapporto giuridico plurisoggettivo, unico ed inscindibile, sul quale si debba necessariamente decidere in maniera unitaria nei confronti di tutti i contitolari per non privare la sentenza della utilità connessa all' esperimento dell'azione proposta. Il litisconsorzio è necessario qualora la sentenza pronunciata in assenza anche di un solo litisconsorte sia inidonea a produrre qualsiasi effetto giuridico. La funzione di tale istituto non è di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi, bensì quella di tutelare la parte che ha proposto la domanda, consentendole di ottenere una sentenza idonea a regolare il rapporto controverso.
Ha statuito la Corte di Cassazione che, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità
(promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.) - in particolare, chiedendo la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria - il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti
(Cass. n. 22162/2023).
Nel caso di specie, non risulta che nel giudizio di primo grado sia stata effettuata la notifica del ricorso introduttivo ai controinteressati, né è stata mai ordinata dal primo giudice l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
L'assenza di rituale instaurazione del contraddittorio in primo grado nei confronti dei controinteressati, litisconsorti necessari, comporta che le parti vanno rimesse dinanzi al giudice di primo grado a norma dell'art. 354 c.p.c.
Al contrario, non va ordinata l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
Infatti, in assenza di instaurazione di rituale contraddittorio in primo grado, la sentenza impugnata non può essere considerata come pronunciata anche nei confronti dei controinteressati, come
3 richiesto dalla norma;
non avrebbe alcun senso instaurare il contraddittorio esclusivamente in appello, con perdita di un grado del giudizio.
La fattispecie è, quindi, regolata esclusivamente dall'art. 354 c.p.c. citato, che prevede la rimessione in primo grado proprio per evitare tale inconveniente, senza imporre alcun obbligo di notifica nei confronti dei litisconsorti pretermessi in linea con la previsione della riattivazione del processo in primo grado.
Si osserva, infine, che non è necessario concedere un termine per note sulla questione sollevata d'ufficio dal Collegio, alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione che interpreta l'art. 101 c.p.c., comma 2, come riferibile solamente alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Cass, n. 7356/2022; n. 10062/2010; n. 11928/2012; n. 11453/2014).
3. Quanto alle spese di lite del grado, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per dichiararle compensate (v. Cass. n. 22257/2018; n. 14495/2017), rappresentate dall'essere stato il gravame definito a seguito di risoluzione di questione in rito sollevata d'ufficio dalla Corte.
P.Q.M.
- letto l'art. 354 c.p.c., rimette le parti dinanzi al giudice di primo grado;
- dichiara compensate le spese di lite del presente grado.
Roma, 17.12.2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott. Alessandro Nunziata
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 17.12.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 874/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, in persona del Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato appellante
E
, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Riommi e Daniele Controparte_1
Verduchi, come da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2599/2024 pubblicata il 4.3.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 16.2.2023, e ritualmente notificato, adiva il Controparte_1
giudice del lavoro del Tribunale di Roma chiedendo di accertare l'illegittimità del mancato riconoscimento del servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego, al pari di quello prestato in costanza di rapporto di impiego, ai fini del punteggio nelle graduatorie di Circolo ed
Istituto di III fascia del personale ATA della scuola pubblica, nel profilo di collaboratore scolastico, per la Provincia di Roma per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, di
1 dichiarare il diritto a vedersi riconosciuto il punteggio di 6 punti per il servizio militare di leva svolto dal 7.12.1993 al 23.11.1994, per complessivi 17,30 punti, o per il diverso punteggio ritenuto di giustizia, con condanna della convenuta al riconoscimento del predetto punteggio. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
A sostegno della domanda, deduceva di avere presentato domanda di inserimento/conferma/aggiornamento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il triennio 2021/2024 per il personale A.T.A., vedendosi attribuire per il servizio civile svolto soli 0,6 punti per ogni anno di servizio, anziché 6 punti, in quanto prestato non in costanza di nomina;
di avere, quindi, diffidato il a provvedere al riconoscimento Parte_1
integrale del punteggio relativo al servizio di leva militare (o servizio ad esso equiparato) prestato non in costanza di rapporto di impiego al pari del servizio militare di leva (o servizio ad esso equiparato) prestato in costanza di rapporto di impiego nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il profilo di collaboratore scolastico relativo alla Provincia di Roma, senza però ottenere alcun riscontro;
eccepiva l'illegittimità del D.M. n. 50/2021 nella parte in cui non riconosceva integralmente il punteggio per il servizio militare svolto dal candidato non in costanza di rapporto di impiego, al pari di quello prestato in costanza di rapporto di impiego, con conseguente necessità di disapplicazione per palese contrasto con l'art. 52 della Costituzione, con la normativa primaria di cui all'art. 569, comma 3, del D.lgs. n. 297/1994, nonché con l'art. 2050 del
D.lgs. n. 66/2010.
Si costituiva in giudizio il , contestando integralmente Parte_1
l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto del al riconoscimento, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di CP_1
III fascia per il personale ATA, nel profilo di collaboratore scolastico per la Provincia di Roma, del punteggio di 6 punti per il servizio militare di leva svolto dal 7.12.1993 al 23.11.1994, per complessivi 17,30 punti, per il triennio 2021-2024 e, per l'effetto, condannava parte convenuta all'attribuzione del predetto punteggio, nonché al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello il , lamentando Parte_1
l'erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2050, comma 1, del D.lgs. n.
66/2010; nonché la nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione in violazione dell'artt. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., e dell'art. 111 Cost.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e l'annullamento della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
2 2. Osserva il Collegio che il , nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio di CP_1
primo grado, ha chiesto, ai fini che qui interessano, che venga dichiarato il suo diritto, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il personale ATA nel profilo di collaboratore scolastico per la Provincia di Roma per il triennio 2021/2024, a vedersi riconosciuti 6 punti per il servizio militare di leva svolto dal 7.12.1993 al 23.11.1994, per complessivi 17,30 punti o per il diverso punteggio ritenuto di giustizia.
Ebbene, ritiene il Collegio che nel caso di specie sussista una ipotesi di litisconsorzio necessario con tutti coloro che sono inseriti nelle medesime graduatorie dell'odierno appellante e che verrebbero, in caso di accoglimento del ricorso e di attribuzione del punteggio richiesto dal , CP_1
scavalcati nelle rispettive graduatorie.
2.1. Sussiste litisconsorzio necessario quando si deduce in giudizio un rapporto giuridico plurisoggettivo, unico ed inscindibile, sul quale si debba necessariamente decidere in maniera unitaria nei confronti di tutti i contitolari per non privare la sentenza della utilità connessa all' esperimento dell'azione proposta. Il litisconsorzio è necessario qualora la sentenza pronunciata in assenza anche di un solo litisconsorte sia inidonea a produrre qualsiasi effetto giuridico. La funzione di tale istituto non è di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi, bensì quella di tutelare la parte che ha proposto la domanda, consentendole di ottenere una sentenza idonea a regolare il rapporto controverso.
Ha statuito la Corte di Cassazione che, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità
(promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.) - in particolare, chiedendo la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria - il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti
(Cass. n. 22162/2023).
Nel caso di specie, non risulta che nel giudizio di primo grado sia stata effettuata la notifica del ricorso introduttivo ai controinteressati, né è stata mai ordinata dal primo giudice l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
L'assenza di rituale instaurazione del contraddittorio in primo grado nei confronti dei controinteressati, litisconsorti necessari, comporta che le parti vanno rimesse dinanzi al giudice di primo grado a norma dell'art. 354 c.p.c.
Al contrario, non va ordinata l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
Infatti, in assenza di instaurazione di rituale contraddittorio in primo grado, la sentenza impugnata non può essere considerata come pronunciata anche nei confronti dei controinteressati, come
3 richiesto dalla norma;
non avrebbe alcun senso instaurare il contraddittorio esclusivamente in appello, con perdita di un grado del giudizio.
La fattispecie è, quindi, regolata esclusivamente dall'art. 354 c.p.c. citato, che prevede la rimessione in primo grado proprio per evitare tale inconveniente, senza imporre alcun obbligo di notifica nei confronti dei litisconsorti pretermessi in linea con la previsione della riattivazione del processo in primo grado.
Si osserva, infine, che non è necessario concedere un termine per note sulla questione sollevata d'ufficio dal Collegio, alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione che interpreta l'art. 101 c.p.c., comma 2, come riferibile solamente alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Cass, n. 7356/2022; n. 10062/2010; n. 11928/2012; n. 11453/2014).
3. Quanto alle spese di lite del grado, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per dichiararle compensate (v. Cass. n. 22257/2018; n. 14495/2017), rappresentate dall'essere stato il gravame definito a seguito di risoluzione di questione in rito sollevata d'ufficio dalla Corte.
P.Q.M.
- letto l'art. 354 c.p.c., rimette le parti dinanzi al giudice di primo grado;
- dichiara compensate le spese di lite del presente grado.
Roma, 17.12.2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott. Alessandro Nunziata
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