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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/06/2025, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 28 maggio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1963/2024 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, CF: , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(RM), rappresentato e difeso per procura in atti dagli Avv. Paolo Zurolo e Maria Paola
ON
APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
- in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in
Roma, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso per procura in atti dall' Avv. Cinzia
ZI
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, – Sezione
Lavoro – n. 10/2024
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: CP_ riformare parzialmente l'impugnata sentenza, ferma nel resto, condannando l'
a rifondere integralmente le spese processuali - da distrarsi in favore dei difensori antistatari – del primo grado di giudizio, da liquidarsi nel rispetto dei parametri minimi introdotti dal DM n. 55/2014, siccome modificati dal DM n. 147/2022, e pertanto nella misura non inferiore a complessivi € 2.695,50 oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, o nella misura maggiore che si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari anche del presente giudizio, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
In caso di propria soccombenza, dichiarare l'irripetibilità ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
rigettare l'appello avversario, con conferma della impugnata sentenza.
In subordine rimette alla Corte ogni valutazione circa la correttezza del regolamento delle spese per come disposto dal Giudice del primo grado, tenendo in ogni caso l' CP_2
indenne dalle spese del secondo grado di giudizio, la cui necessità in nessun caso può
CP_ essere riferita al comportamento processuale dell'
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis c.p.c., , soggetto dialitico trapiantato Parte_1
(già invalido al 100% con riduzione totale della capacità lavorativa e portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3 L. 104/92 a far data dal 19.11.2014) che dopo la visita di verifica del 29.07.19 aveva subito la riduzione della percentuale di invalidità dal 100 all'85%, CP_ agiva nei confronti dell' al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario nella prospettiva di mantenere il diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 l. n. 118/71.
Il giudizio di accertamento tecnico preventivo veniva definito con pronuncia di inammissibilità sul presupposto che il ricorrente non avesse presentato nuova domanda amministrativa successivamente alla revoca del beneficio.
2 CP_ Il proponeva pertanto ricorso nei confronti dell' al fine di ottenere Parte_1
CP_ l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta.
CP_ L' resisteva chiedendo il rigetto del ricorso per mancanza di una nuova domanda amministrativa.
Con la sentenza appellata, il Tribunale, qualificato il ricorso a sensi degli artt. 414
e 442 c.p.c. e non quale opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. sulla base di giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. lav., 5 maggio 2015, n. 8932), ha accolto la domanda rilevando che le Sezioni Unite sono intervenute a comporre il contrasto giurisprudenziale in ordine alla necessità o meno di ripresentare domanda amministrativa in ipotesi di revoca della prestazione in godimento, affermando il principio di diritto secondo cui «Ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa» (cfr. Cass., sez. un., 9 maggio 2022, n. 14561).
Disposta ctu, il Tribunale ha quindi dichiarato il diritto del alla pensione Parte_1
di inabilità ex art 12 L. n. 118/1971 a decorrere dal luglio 2019 e, per l'effetto, condannando al pagamento in suo favore dei ratei arretrati, nella misura di legge, CP_2
oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Quanto alle spese, il Tribunale ne ha disposto la integrale compensazione ≪ex art
92 c.p.c. considerato l'intervento dele Sezioni Unite in merito alla questione giuridica oggetto di causa, successivo all'introduzione del giudizio, a composizione di un conflitto giurisprudenziale. ≫.
Il ha impugnato la sentenza denunziando ≪Violazione e falsa Parte_1
applicazione delle norme in materia di soccombenza e condanna alle spese di cui agli artt.
91 e 92 c.p.c.≫, rimarcando il principio di causalità sottesa al principio di soccombenza e contestando la sussistenza di una reciproca soccombenza, delle gravi ed eccezionali ragioni e dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
3 Secondo l'appellante, il Tribunale di Civitavecchia sarebbe incorso in un'errata individuazione della questione giuridica oggetto di causa, in quanto, diversamente da quanto riferito dal Tribunale, era stato solo ed esclusivamente il giudizio della
CP_ Commissione sulla perdita del requisito sanitario a dare causa al processo, mentre il contrasto giurisprudenziale sulla disciplina dell'impugnabilità del verbale della visita di revisione aveva riguardato un momento successivo al verificarsi dell'evento illegittimo consistente nella ingiustificata negazione della permanenza del requisito sanitario della totale inabilità. La violazione del diritto del ricorrente alla pensione di inabilità non sarebbe stata determinata dalla precedente giurisprudenza in tema di impugnabilità del verbale di revisione, ma solo dall'inadeguatezza dell'accertamento condotto dalla CML CP_ dell' evento senza il quale non si sarebbe neanche posto il problema della presentazione o meno di una nuova domanda amministrativa. Oltretutto, il ricorrente aveva contestato ab origine che fosse intervenuto il provvedimento definitivo di revoca, in riferimento al quale la Suprema Corte aveva inizialmente ritenuto la necessità della
CP_ presentazione di una nuova domanda amministrativa. Infatti, l' non aveva né adottato, né notificato alcun preliminare provvedimento di sospensione, né tantomeno un provvedimento definitivo di revoca. Considerata, pertanto, la mancata prova, da parte
CP_ dell' dell'adozione e della comunicazione di quel provvedimento formale di revoca cui solo la Suprema Corte aveva ricondotto l'effetto estintivo del diritto già in essere
(Cass. sentenza n. 28445/2019), l'eccezione di inammissibilità del ricorso si appalesava del tutto infondata, a prescindere dal successivo mutamento giurisprudenziale di cui alla pronuncia a Sezioni Unite. Non sussistendo, nel caso de quo, alcuna revoca formalmente adottata e ritualmente comunicata, secondo l'appellante il diritto non si era comunque estinto ma era rimasto esclusivamente sospeso in teoria (non in pratica, non avendo ricevuto comunicazione neanche della sospensione), sicché, anche sotto tale ulteriore aspetto, non sarebbe stata richiesta la presentazione di una nuova domanda amministrativa, con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità anche alla luce della giurisprudenza antecedente alla sentenza n. 14561/2022 delle Sezioni
Unite.
Per tali motivi, il ricorrente chiede la liquidazione delle spese di lite del doppio grado nella misura indicata in dispositivo.
CP_ L' resiste condividendo la decisione appellata.
4 All'udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è fondato.
Il merito della questione (il diritto sostanziale sul quale verte il giudizio) non aveva alcuna attinenza con la decisione di rito in base alla quale era stato definito il ricorso ex art. 445-bis c.p.c.
Il Tribunale, qualificato il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado come ordinario ricorso ex art 414 c.p.c. in materia previdenziale (e non come opposizione ex art. 445-bis c.p.c. – questione rispetto alla quale non vi è appello e che deve pertanto ritenersi coperta dal giudicato) ha giudicato nel merito. Sul merito, non ricorre alcuna ragione per compensare le spese, né la soccombenza reciproca né gravi ragioni né assoluta novità delle questioni (di merito) dirimenti.
Il giudizio del Tribunale è dunque effettivamente fuori centro, dando dignità di questione rilevante ai fini della regolamentazione delle spese ad una questione meramente processuale.
Applicano pertanto il principio della soccombenza, le spese di lite del doppio grado CP_ vanno poste a carico dell'
Osserva quindi la Corte che l'art. 4 del DM 55/2014 (Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale) prevede, al primo comma: ≪ Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate,
5 che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ((fino al 50 per cento)), ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento≫.
Nella fattispecie, visti gli indici testé indicati e considerati, in particolare, la serialità della controversia e l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, i valori medi possono essere diminuiti del 50% in entrambi i gradi.
Va peraltro rilevato che in base:
• alla natura della controversia (di natura previdenziale)
• al valore della controversia ((nel ricorso introduttivo del giudizio il valore era stato indicato in € 6.890,00, pari a due annualità di pensione o assegno ex artt. 12/13 L. 118/1971) e dunque secondo lo scaglione dei parametri previsti dal citato DM (fascia da € 5.000,00 ad € 26.000,00) per le cause di previdenza
• alle fasi da calcolare (di studio, introduttiva, di trattazione soltanto per il primo grado, e decisionale) si arriva a stimare le spese del giudizio di primo grado nella misura indicata in dispositivo, contenute in € 2.695,50 somma cristallizzata nel petitum alle pagg. 10 e 11 del ricorso in appello.
Anche le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno determinate nella misura indicata in dispositivo. A tale fine, il valore della controversia è individuato sulla base del principio giurisprudenziale secondo cui ≪In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di rigetto, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto
6 attribuito e non più in discussione≫ (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 30999 del 07/11/2023;
Cassazione civile, sez. lav., 13/11/2019, n. 29420).
Anche in questo grado, tenuto conto degli indici indicati dall'art. 4 del DM 55/2014,
e considerati, in particolare, la serialità della controversia e l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, si ritiene di diminuire i valori medi del 50% in relazione alle seguenti fasi: studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fase decisionale.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto accolto, rideterminando le spese di lite del primo grado nella misura indicata in dispositivo.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellato nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel CP_ resto confermata, condanna l' al pagamento delle spese di lite del primo grado determinate in € 2.695,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
CP_ Condanna l' al pagamento delle spese di lite del grado di appello, determinate in € 962,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa, con distrazione in favore dei difensori dell'appellante dichiaratisi antistatari.
Roma, 28 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 28 maggio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1963/2024 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, CF: , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(RM), rappresentato e difeso per procura in atti dagli Avv. Paolo Zurolo e Maria Paola
ON
APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
- in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in
Roma, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso per procura in atti dall' Avv. Cinzia
ZI
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, – Sezione
Lavoro – n. 10/2024
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: CP_ riformare parzialmente l'impugnata sentenza, ferma nel resto, condannando l'
a rifondere integralmente le spese processuali - da distrarsi in favore dei difensori antistatari – del primo grado di giudizio, da liquidarsi nel rispetto dei parametri minimi introdotti dal DM n. 55/2014, siccome modificati dal DM n. 147/2022, e pertanto nella misura non inferiore a complessivi € 2.695,50 oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, o nella misura maggiore che si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari anche del presente giudizio, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
In caso di propria soccombenza, dichiarare l'irripetibilità ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
rigettare l'appello avversario, con conferma della impugnata sentenza.
In subordine rimette alla Corte ogni valutazione circa la correttezza del regolamento delle spese per come disposto dal Giudice del primo grado, tenendo in ogni caso l' CP_2
indenne dalle spese del secondo grado di giudizio, la cui necessità in nessun caso può
CP_ essere riferita al comportamento processuale dell'
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis c.p.c., , soggetto dialitico trapiantato Parte_1
(già invalido al 100% con riduzione totale della capacità lavorativa e portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3 L. 104/92 a far data dal 19.11.2014) che dopo la visita di verifica del 29.07.19 aveva subito la riduzione della percentuale di invalidità dal 100 all'85%, CP_ agiva nei confronti dell' al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario nella prospettiva di mantenere il diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 l. n. 118/71.
Il giudizio di accertamento tecnico preventivo veniva definito con pronuncia di inammissibilità sul presupposto che il ricorrente non avesse presentato nuova domanda amministrativa successivamente alla revoca del beneficio.
2 CP_ Il proponeva pertanto ricorso nei confronti dell' al fine di ottenere Parte_1
CP_ l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta.
CP_ L' resisteva chiedendo il rigetto del ricorso per mancanza di una nuova domanda amministrativa.
Con la sentenza appellata, il Tribunale, qualificato il ricorso a sensi degli artt. 414
e 442 c.p.c. e non quale opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. sulla base di giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. lav., 5 maggio 2015, n. 8932), ha accolto la domanda rilevando che le Sezioni Unite sono intervenute a comporre il contrasto giurisprudenziale in ordine alla necessità o meno di ripresentare domanda amministrativa in ipotesi di revoca della prestazione in godimento, affermando il principio di diritto secondo cui «Ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa» (cfr. Cass., sez. un., 9 maggio 2022, n. 14561).
Disposta ctu, il Tribunale ha quindi dichiarato il diritto del alla pensione Parte_1
di inabilità ex art 12 L. n. 118/1971 a decorrere dal luglio 2019 e, per l'effetto, condannando al pagamento in suo favore dei ratei arretrati, nella misura di legge, CP_2
oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Quanto alle spese, il Tribunale ne ha disposto la integrale compensazione ≪ex art
92 c.p.c. considerato l'intervento dele Sezioni Unite in merito alla questione giuridica oggetto di causa, successivo all'introduzione del giudizio, a composizione di un conflitto giurisprudenziale. ≫.
Il ha impugnato la sentenza denunziando ≪Violazione e falsa Parte_1
applicazione delle norme in materia di soccombenza e condanna alle spese di cui agli artt.
91 e 92 c.p.c.≫, rimarcando il principio di causalità sottesa al principio di soccombenza e contestando la sussistenza di una reciproca soccombenza, delle gravi ed eccezionali ragioni e dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
3 Secondo l'appellante, il Tribunale di Civitavecchia sarebbe incorso in un'errata individuazione della questione giuridica oggetto di causa, in quanto, diversamente da quanto riferito dal Tribunale, era stato solo ed esclusivamente il giudizio della
CP_ Commissione sulla perdita del requisito sanitario a dare causa al processo, mentre il contrasto giurisprudenziale sulla disciplina dell'impugnabilità del verbale della visita di revisione aveva riguardato un momento successivo al verificarsi dell'evento illegittimo consistente nella ingiustificata negazione della permanenza del requisito sanitario della totale inabilità. La violazione del diritto del ricorrente alla pensione di inabilità non sarebbe stata determinata dalla precedente giurisprudenza in tema di impugnabilità del verbale di revisione, ma solo dall'inadeguatezza dell'accertamento condotto dalla CML CP_ dell' evento senza il quale non si sarebbe neanche posto il problema della presentazione o meno di una nuova domanda amministrativa. Oltretutto, il ricorrente aveva contestato ab origine che fosse intervenuto il provvedimento definitivo di revoca, in riferimento al quale la Suprema Corte aveva inizialmente ritenuto la necessità della
CP_ presentazione di una nuova domanda amministrativa. Infatti, l' non aveva né adottato, né notificato alcun preliminare provvedimento di sospensione, né tantomeno un provvedimento definitivo di revoca. Considerata, pertanto, la mancata prova, da parte
CP_ dell' dell'adozione e della comunicazione di quel provvedimento formale di revoca cui solo la Suprema Corte aveva ricondotto l'effetto estintivo del diritto già in essere
(Cass. sentenza n. 28445/2019), l'eccezione di inammissibilità del ricorso si appalesava del tutto infondata, a prescindere dal successivo mutamento giurisprudenziale di cui alla pronuncia a Sezioni Unite. Non sussistendo, nel caso de quo, alcuna revoca formalmente adottata e ritualmente comunicata, secondo l'appellante il diritto non si era comunque estinto ma era rimasto esclusivamente sospeso in teoria (non in pratica, non avendo ricevuto comunicazione neanche della sospensione), sicché, anche sotto tale ulteriore aspetto, non sarebbe stata richiesta la presentazione di una nuova domanda amministrativa, con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità anche alla luce della giurisprudenza antecedente alla sentenza n. 14561/2022 delle Sezioni
Unite.
Per tali motivi, il ricorrente chiede la liquidazione delle spese di lite del doppio grado nella misura indicata in dispositivo.
CP_ L' resiste condividendo la decisione appellata.
4 All'udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è fondato.
Il merito della questione (il diritto sostanziale sul quale verte il giudizio) non aveva alcuna attinenza con la decisione di rito in base alla quale era stato definito il ricorso ex art. 445-bis c.p.c.
Il Tribunale, qualificato il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado come ordinario ricorso ex art 414 c.p.c. in materia previdenziale (e non come opposizione ex art. 445-bis c.p.c. – questione rispetto alla quale non vi è appello e che deve pertanto ritenersi coperta dal giudicato) ha giudicato nel merito. Sul merito, non ricorre alcuna ragione per compensare le spese, né la soccombenza reciproca né gravi ragioni né assoluta novità delle questioni (di merito) dirimenti.
Il giudizio del Tribunale è dunque effettivamente fuori centro, dando dignità di questione rilevante ai fini della regolamentazione delle spese ad una questione meramente processuale.
Applicano pertanto il principio della soccombenza, le spese di lite del doppio grado CP_ vanno poste a carico dell'
Osserva quindi la Corte che l'art. 4 del DM 55/2014 (Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale) prevede, al primo comma: ≪ Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate,
5 che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ((fino al 50 per cento)), ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento≫.
Nella fattispecie, visti gli indici testé indicati e considerati, in particolare, la serialità della controversia e l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, i valori medi possono essere diminuiti del 50% in entrambi i gradi.
Va peraltro rilevato che in base:
• alla natura della controversia (di natura previdenziale)
• al valore della controversia ((nel ricorso introduttivo del giudizio il valore era stato indicato in € 6.890,00, pari a due annualità di pensione o assegno ex artt. 12/13 L. 118/1971) e dunque secondo lo scaglione dei parametri previsti dal citato DM (fascia da € 5.000,00 ad € 26.000,00) per le cause di previdenza
• alle fasi da calcolare (di studio, introduttiva, di trattazione soltanto per il primo grado, e decisionale) si arriva a stimare le spese del giudizio di primo grado nella misura indicata in dispositivo, contenute in € 2.695,50 somma cristallizzata nel petitum alle pagg. 10 e 11 del ricorso in appello.
Anche le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno determinate nella misura indicata in dispositivo. A tale fine, il valore della controversia è individuato sulla base del principio giurisprudenziale secondo cui ≪In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di rigetto, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto
6 attribuito e non più in discussione≫ (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 30999 del 07/11/2023;
Cassazione civile, sez. lav., 13/11/2019, n. 29420).
Anche in questo grado, tenuto conto degli indici indicati dall'art. 4 del DM 55/2014,
e considerati, in particolare, la serialità della controversia e l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, si ritiene di diminuire i valori medi del 50% in relazione alle seguenti fasi: studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fase decisionale.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto accolto, rideterminando le spese di lite del primo grado nella misura indicata in dispositivo.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellato nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel CP_ resto confermata, condanna l' al pagamento delle spese di lite del primo grado determinate in € 2.695,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
CP_ Condanna l' al pagamento delle spese di lite del grado di appello, determinate in € 962,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa, con distrazione in favore dei difensori dell'appellante dichiaratisi antistatari.
Roma, 28 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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