Versione
21 aprile 1942
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
4 luglio 1998
Art. 694.
(Ordine di comparizione).
Il presidente del tribunale o il conciliatore fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto. (88) ((90)) ----------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
(Ordine di comparizione).
Il presidente del tribunale o il conciliatore fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto. (88) ((90)) ----------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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- 1. Ricorso ex art. 696 c.p.c.: se la notifica è tardiva la domanda è improcedibileMichele Allamprese · https://www.diritto.it/ · 22 settembre 2026 · 30.594799
[…] Il termine stabilito dal Giudice per la notifica del ricorso e del decreto ai resistenti nella procedura ex. art. 696 e 696 bis cpc, infatti, è qualificato come perentorio dall'art. 694 cpc. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Agrigento, sentenza 20/12/2023, n. 1142Provvedimento: […] c.p.c., il quale, a sua volta, richiama l'art. 694 c.p.c.; che ai sensi dell'art. 694 c.p.c. il termine per la notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è “perentorio”; che, nel caso di specie, il decreto di fissazione, emesso in data 06.06.2023 e comunicato in pari data, è stato notificato all'CP_2 in data 11.10.2023 (oltre i 30 giorni) e nemmeno rispettando i 30 giorni liberi prima dell'udienza ( 25.10.2023).Leggi di più...
- art. 696 bis c.p.c.·
- art. 152 c.p.c.·
- invalidità civile·
- mancato rispetto termine perentorio·
- art. 445 bis c.p.c.·
- improcedibilità ricorso·
- art. 153 c.p.c.·
- notifica decreto fissazione udienza·
- art. 694 c.p.c.·
- legge 104/92