Articolo 2 della Legge 21 giugno 1971, n. 810
Articolo 1
Versione
27 ottobre 1971
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' alla clausola finale delle note stesse.

Entrata in vigore il 27 ottobre 1971