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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 13/05/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
Prima Sezione Civile in persona del Giudice Unico dott.ssa Marta Diamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta in data 18.06.2024 al n. 1597/2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili,
PROMOSSA DA rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Battista Campeis, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. dd. 17.6.2024;
- RICORRENTE -
CONTRO rappresentata e difesa dall'avv. Luca Mazzocco, giusta procura Controparte_1
allegata alla comparsa di costituzione e risposta dd. 25.10.2024;
- RESISTENTE -
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 10.04.2025 in cui le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
“come da ricorso” e, quindi, “NEL MERITO: - a) accerti e dichiari il Tribunale che l'immobile di proprietà di sito in Via Pertini n. 14 di Annone Veneto e catastalmente Parte_1
censito nel Comune di Annone Veneto al F. 1, particella 751, sub 3, è stato occupato sine titulo da
a far data dall'1-2- 21; - b) accerti e dichiari il Tribunale che il predetto Controparte_1
immobile non è stato, ad onta della sentenza 358/24 del Tribunale di Pordenone, rilasciato a
- c) condanni il Tribunale a corrispondere a Parte_1 Controparte_1 Pt_1
a titolo di indennizzo ovvero di risarcimento danni, la somma di euro 1.397,00 (+ Parte_1
IVA se dovuta) mensile, importo che, alla data del 30-6-24 si quantifica in euro 55.880,00 (+ IVA
1 se dovuta), salva maggiore quantificazione al momento dell'effettivo rilascio;
- d) condanni il
Tribunale alla rifusione delle spese di lite.”. Controparte_1
Per la parte resistente:
“come da memoria” e, quindi, “affinché il Tribunale di Udine Ill.mo, disattesa e reietta ogni contraria domanda e/o eccezione, Voglia così giudicare: NEL MERITO - respingere la domanda della ricorrente siccome infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte;
”
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società ha evocato in giudizio la società Parte_1 [...] hiedendo di accertare e dichiarare che l'immobile di sua proprietà, sito in Controparte_1
Annone Veneto (VE), via Pertini n. 14, è stato occupato senza titolo da Controparte_1
a far data dal 1.2.2021 e che tale immobile non è stato rilasciato dall'occupante secondo
[...]
quanto statuito dalla sentenza n. 358/2024 pubbl. il 15.5.2024 del Tribunale di Pordenone;
nonché di condannare l'occupante a corrispondere a suo favore una somma a titolo di indennizzo o risarcimento danni, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la società
[...]
nsistendo per il rigetto delle domande avversarie. Controparte_1
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 10.4.2025.
***
Il ricorso, depositato in data 17.6.2024, non è fondato e va rigettato per la cd. ragione più liquida di seguito analizzata.
Parte ricorrente con separato ricorso lamenta che l'immobile di proprietà, occupato dalla convenuta sin dal 18.10.2020, non sarebbe stato rilasciato dalla resistente neppure a fronte della sentenza n.
358/2024 di data 15.5.2024 con la quale il Tribunale di Pordenone aveva accertato l'occupazione senza titolo dell'immobile.
Va precisato che dalla documentazione in atti risulta, invece, che poco dopo, segnatamente in data
20.6.2024, il legale della resistente dichiarava che le chiavi dell'immobile erano a disposizione della doc. 21 di parte resistente); in data 25.7.2024 il signor Parte_1 Persona_1
per la ottoscriveva anche il verbale di restituzione immobile
[...] Parte_1
e consegna chiavi (doc. 22 di parte resistente). Sicché l'immobile è già tornato nella disponibilità della società proprietaria dello stesso.
In ogni caso, sulla questione del danno da occupazione abusiva e senza titolo di un immobile si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 15.11.2022 n. 33645, che, nel dirimere il contrasto insorto nella stessa giurisprudenza di legittimità, ha enunciato i seguenti condivisibili principi di diritto: “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di
2 un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” e ancora “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.
La Suprema Corte ha anche precisato che “quando l'azione dannosa attinge sulla base del nesso di causalità materiale il bene, l'evento di danno è rappresentato dalla lesione del diritto per il pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà, ma affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso”. Pertanto, “… Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.” (Cass. SS.UU.
15.11.2022 n. 33645).
La tesi della configurabilità del c.d. danno in re ipsa nell'ipotesi di occupazione sine titulo dell'immobile, sostenuta da parte ricorrente a fondamento della propria domanda, non trova pertanto conferma nella giurisprudenza di legittimità sopra richiamata e qui condivisa.
In ogni caso, va evidenziato come parte ricorrente non abbia compiutamente allegato e, poi, provato, neppure per presunzioni, il c.d. danno-conseguenza derivante dalla lamentata occupazione indebita dell'immobile di cui si tratta. Infatti, da un lato (danno emergente), non risulta che l'attrice stesse utilizzando l'immobile quando la convenuta si è impossessata dello stesso, né l'attrice ha tempestivamente allegato (risultandone, conseguentemente, pregiudicata la prova) che dall'immobile di cui aveva chiesto il rilascio stesse traendo una qualche utilità fruttifera. Sotto altro profilo (lucro cessante), l'attrice non ha tempestivamente allegato (risultandone, conseguentemente, pregiudicata la prova) che l'immobile de quo era stato oggetto di un programma fruttifero di
3 utilizzo impedito dall'occupazione altrui (ad es. una prospettiva di locazione o di vendita a soggetto diverso dalla resistente).
Al contrario, dalla documentazione in atti risulta che l'immobile era da tempo gravato da un sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente a favore del M.E.F. –
Dipartimento delle Finanze (docc. 10, 11 e 23 di parte resistente).
Secondo quanto risulta dalle ispezioni ipotecarie sull'immobile in oggetto (docc. 11 e 23 di parte resistente), infatti, “nell'ambito del p.p. 584/21 R.G.N.R., il G.I.P. del Tribunale di Udine dott.
Carlotta Silva, in data 28/04/2021 ha emesso decreto di sequestro preventivo - 1541/21 R.G. G.I.P.
– disponendo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta della somma di denaro nella disponibilità della persona giuridica “ sino alla concorrenza Parte_1 dell'importo di euro 273.704,54 ovvero di eventuali beni che dovessero risultare acquisiti dalla medesima società con denaro proveniente dal reato contestato”.
Pertanto, non si poteva nemmeno ravvisare per la società proprietaria la concreta possibilità di godere e disporre liberamente dell'immobile oggetto di occupazione.
In argomento, la Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 47089/2022 ha affermato che “in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il destinatario del provvedimento cautelare avente ad oggi beni immobili non può, senza l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, disporre la locazione a terzi, posto che la trascrizione del vincolo ex art. 104 disp.att. c.p.p. non è idonea a garantire la conservazione materiale dei beni, mirando esclusivamente ad assicurare la pubblicità del provvedimento cautelare a garanzia della sua efficacia e a tutela dei terzi in buona fede …”; in altri termini, essendo la finalità della misura quella di sottrarre materialmente alla disponibilità del destinatario un determinato bene, consentirne il pieno utilizzo da parte del sequestrato (fino a consentirne la locazione) svuoterebbe di contenuto la misura reale, potendo poi, il suo utilizzo, non sottoposto a controllo dell'autorità giudiziaria, provocarne un deterioramento, che potrebbe successivamente pregiudicare la confisca. Al contrario, è il Giudice che dispone la misura cautelare a valutare preliminarmente se è necessario, o meno, disporre la gestione produttiva dei beni sequestrati, nominando all'uopo un amministratore giudiziario ex art. 104-bis, comma 1, disp. att.
c.p.p., atteso che con la imposizione e trascrizione del provvedimento cautelare ben potrebbe essere già stata raggiunta la finalità di assicurare il valore dei beni alla procedura giudiziaria.
Stante il sequestro, la società proprietaria non avrebbe potuto autonomamente mettere a frutto l'immobile, né avrebbe potuto alienarlo. Viceversa, ove su autorizzazione dell'autorità giudiziaria il bene oggetto di causa avesse prodotto dei frutti civili, questi sarebbero stati acquisiti dalla procedura e non sarebbero rimasti nella disponibilità della ricorrente.
4 Pertanto, la società non ha subito in concreto alcun pregiudizio suscettibile di indennizzo o risarcimento.
Ne consegue il rigetto del ricorso con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio in considerazione della particolarità delle questioni giuridiche trattate.
***
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria deduzione disattesa,
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Udine, il 13.5.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Marta Diamante
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
Prima Sezione Civile in persona del Giudice Unico dott.ssa Marta Diamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta in data 18.06.2024 al n. 1597/2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili,
PROMOSSA DA rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Battista Campeis, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. dd. 17.6.2024;
- RICORRENTE -
CONTRO rappresentata e difesa dall'avv. Luca Mazzocco, giusta procura Controparte_1
allegata alla comparsa di costituzione e risposta dd. 25.10.2024;
- RESISTENTE -
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 10.04.2025 in cui le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
“come da ricorso” e, quindi, “NEL MERITO: - a) accerti e dichiari il Tribunale che l'immobile di proprietà di sito in Via Pertini n. 14 di Annone Veneto e catastalmente Parte_1
censito nel Comune di Annone Veneto al F. 1, particella 751, sub 3, è stato occupato sine titulo da
a far data dall'1-2- 21; - b) accerti e dichiari il Tribunale che il predetto Controparte_1
immobile non è stato, ad onta della sentenza 358/24 del Tribunale di Pordenone, rilasciato a
- c) condanni il Tribunale a corrispondere a Parte_1 Controparte_1 Pt_1
a titolo di indennizzo ovvero di risarcimento danni, la somma di euro 1.397,00 (+ Parte_1
IVA se dovuta) mensile, importo che, alla data del 30-6-24 si quantifica in euro 55.880,00 (+ IVA
1 se dovuta), salva maggiore quantificazione al momento dell'effettivo rilascio;
- d) condanni il
Tribunale alla rifusione delle spese di lite.”. Controparte_1
Per la parte resistente:
“come da memoria” e, quindi, “affinché il Tribunale di Udine Ill.mo, disattesa e reietta ogni contraria domanda e/o eccezione, Voglia così giudicare: NEL MERITO - respingere la domanda della ricorrente siccome infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte;
”
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società ha evocato in giudizio la società Parte_1 [...] hiedendo di accertare e dichiarare che l'immobile di sua proprietà, sito in Controparte_1
Annone Veneto (VE), via Pertini n. 14, è stato occupato senza titolo da Controparte_1
a far data dal 1.2.2021 e che tale immobile non è stato rilasciato dall'occupante secondo
[...]
quanto statuito dalla sentenza n. 358/2024 pubbl. il 15.5.2024 del Tribunale di Pordenone;
nonché di condannare l'occupante a corrispondere a suo favore una somma a titolo di indennizzo o risarcimento danni, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la società
[...]
nsistendo per il rigetto delle domande avversarie. Controparte_1
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 10.4.2025.
***
Il ricorso, depositato in data 17.6.2024, non è fondato e va rigettato per la cd. ragione più liquida di seguito analizzata.
Parte ricorrente con separato ricorso lamenta che l'immobile di proprietà, occupato dalla convenuta sin dal 18.10.2020, non sarebbe stato rilasciato dalla resistente neppure a fronte della sentenza n.
358/2024 di data 15.5.2024 con la quale il Tribunale di Pordenone aveva accertato l'occupazione senza titolo dell'immobile.
Va precisato che dalla documentazione in atti risulta, invece, che poco dopo, segnatamente in data
20.6.2024, il legale della resistente dichiarava che le chiavi dell'immobile erano a disposizione della doc. 21 di parte resistente); in data 25.7.2024 il signor Parte_1 Persona_1
per la ottoscriveva anche il verbale di restituzione immobile
[...] Parte_1
e consegna chiavi (doc. 22 di parte resistente). Sicché l'immobile è già tornato nella disponibilità della società proprietaria dello stesso.
In ogni caso, sulla questione del danno da occupazione abusiva e senza titolo di un immobile si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 15.11.2022 n. 33645, che, nel dirimere il contrasto insorto nella stessa giurisprudenza di legittimità, ha enunciato i seguenti condivisibili principi di diritto: “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di
2 un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” e ancora “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.
La Suprema Corte ha anche precisato che “quando l'azione dannosa attinge sulla base del nesso di causalità materiale il bene, l'evento di danno è rappresentato dalla lesione del diritto per il pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà, ma affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso”. Pertanto, “… Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.” (Cass. SS.UU.
15.11.2022 n. 33645).
La tesi della configurabilità del c.d. danno in re ipsa nell'ipotesi di occupazione sine titulo dell'immobile, sostenuta da parte ricorrente a fondamento della propria domanda, non trova pertanto conferma nella giurisprudenza di legittimità sopra richiamata e qui condivisa.
In ogni caso, va evidenziato come parte ricorrente non abbia compiutamente allegato e, poi, provato, neppure per presunzioni, il c.d. danno-conseguenza derivante dalla lamentata occupazione indebita dell'immobile di cui si tratta. Infatti, da un lato (danno emergente), non risulta che l'attrice stesse utilizzando l'immobile quando la convenuta si è impossessata dello stesso, né l'attrice ha tempestivamente allegato (risultandone, conseguentemente, pregiudicata la prova) che dall'immobile di cui aveva chiesto il rilascio stesse traendo una qualche utilità fruttifera. Sotto altro profilo (lucro cessante), l'attrice non ha tempestivamente allegato (risultandone, conseguentemente, pregiudicata la prova) che l'immobile de quo era stato oggetto di un programma fruttifero di
3 utilizzo impedito dall'occupazione altrui (ad es. una prospettiva di locazione o di vendita a soggetto diverso dalla resistente).
Al contrario, dalla documentazione in atti risulta che l'immobile era da tempo gravato da un sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente a favore del M.E.F. –
Dipartimento delle Finanze (docc. 10, 11 e 23 di parte resistente).
Secondo quanto risulta dalle ispezioni ipotecarie sull'immobile in oggetto (docc. 11 e 23 di parte resistente), infatti, “nell'ambito del p.p. 584/21 R.G.N.R., il G.I.P. del Tribunale di Udine dott.
Carlotta Silva, in data 28/04/2021 ha emesso decreto di sequestro preventivo - 1541/21 R.G. G.I.P.
– disponendo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta della somma di denaro nella disponibilità della persona giuridica “ sino alla concorrenza Parte_1 dell'importo di euro 273.704,54 ovvero di eventuali beni che dovessero risultare acquisiti dalla medesima società con denaro proveniente dal reato contestato”.
Pertanto, non si poteva nemmeno ravvisare per la società proprietaria la concreta possibilità di godere e disporre liberamente dell'immobile oggetto di occupazione.
In argomento, la Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 47089/2022 ha affermato che “in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il destinatario del provvedimento cautelare avente ad oggi beni immobili non può, senza l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, disporre la locazione a terzi, posto che la trascrizione del vincolo ex art. 104 disp.att. c.p.p. non è idonea a garantire la conservazione materiale dei beni, mirando esclusivamente ad assicurare la pubblicità del provvedimento cautelare a garanzia della sua efficacia e a tutela dei terzi in buona fede …”; in altri termini, essendo la finalità della misura quella di sottrarre materialmente alla disponibilità del destinatario un determinato bene, consentirne il pieno utilizzo da parte del sequestrato (fino a consentirne la locazione) svuoterebbe di contenuto la misura reale, potendo poi, il suo utilizzo, non sottoposto a controllo dell'autorità giudiziaria, provocarne un deterioramento, che potrebbe successivamente pregiudicare la confisca. Al contrario, è il Giudice che dispone la misura cautelare a valutare preliminarmente se è necessario, o meno, disporre la gestione produttiva dei beni sequestrati, nominando all'uopo un amministratore giudiziario ex art. 104-bis, comma 1, disp. att.
c.p.p., atteso che con la imposizione e trascrizione del provvedimento cautelare ben potrebbe essere già stata raggiunta la finalità di assicurare il valore dei beni alla procedura giudiziaria.
Stante il sequestro, la società proprietaria non avrebbe potuto autonomamente mettere a frutto l'immobile, né avrebbe potuto alienarlo. Viceversa, ove su autorizzazione dell'autorità giudiziaria il bene oggetto di causa avesse prodotto dei frutti civili, questi sarebbero stati acquisiti dalla procedura e non sarebbero rimasti nella disponibilità della ricorrente.
4 Pertanto, la società non ha subito in concreto alcun pregiudizio suscettibile di indennizzo o risarcimento.
Ne consegue il rigetto del ricorso con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio in considerazione della particolarità delle questioni giuridiche trattate.
***
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria deduzione disattesa,
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Udine, il 13.5.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Marta Diamante
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