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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 8849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8849 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA GAIA MAJORANO in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 1/12/2025, tenutasi ex art. 127 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 15212/2025
Tra
, nata a [...] il [...], ivi residente a[...] – Parte_1
C.A.P. 80124 (C.F. ) rapp.ta e difesa dall'Avv. Andrea Giannattasio C.F._1
(C.F. e dall'Avv. Michele Cascone (C.F. ) C.F._2 C.F._3 con studio in Castellammare di Stabia (NA), alla Piazza Matteotti n. 20 tel./fax
0819225168, tutti domiciliati presso gli indirizzi pec e Email_1
Email_2
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/6/2025, la ricorrente agiva in giudizio deducendo:
- di aver lavorato come docente con contratti d'insegnamento a tempo determinato fino al 30 giugno per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
pagina1 di 6 - che per i suddetti anni scolastici non ha percepito alcuna indennità sostitutiva per ferie non godute secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 24/12/2012 nonostante la stessa avesse maturato, nei suddetti anni scolastici un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale.
Ciò premesso, sulla base di una serie di articolate argomentazioni, concludeva chiedendo:
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, quale docente precaria con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 70,22 ferie maturate e non godute. ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo
– con consequenziale CONDANNA giudiziale – a carico della resistente Controparte_2
di corrispondere alla ricorrente la somma di € 4.336,79, oltre interessi legali e/o
[...] rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 70,22 ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2019/20,
2020/21 e 2021/22. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari”.
Pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituivano il Controparte_1
.
[...]
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 1/12/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice decideva con sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del . Controparte_1
In merito va fatta una premessa. La contumacia, ovvero la mancata costituzione in giudizio, comporta l'impossibilità di presentare le proprie difese rispetto alle pretese attoree. Ciononostante, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti stranieri, il codice non considera la contumacia del convenuto quale ammissione implicita dei fatti a lui contestati, ma al contrario un contegno processuale di carattere neutro che non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto. Come stabilito dalla
Suprema Corte di Cassazione, la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non solleva, cioè, l'attore dal dovere di dimostrare i fatti che asserisce. Dal fatto della contumacia il giudice non può neppure trarre argomento di prova: essa non è infatti una sanzione per il contumace. Tuttavia, se valutata insieme ad altri elementi, la pagina2 di 6 contumacia può contribuire a formare il convincimento del giudice (Cass 22461/2015 del
4.11.2015).
Nel merito la domanda è fondata per le ragioni e nei limiti che seguono.
Ritiene il G.L. di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
l'orientamento di codesto Tribunale, cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia riportandosi a tali pronunzie.
Gli artt. 13 e 19 del CCNL 2007 Comparto Scuola prevedevano per il personale a tempo sia indeterminato che determinato la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute all'atto della cessazione del rapporto. In particolare, per il personale a tempo determinato l'art. 19 prevedeva la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico.
Il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, convertito nella L. 7 luglio 2012, n. 135 ha, invece, vietato la monetizzazione delle ferie, disponendo che "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale... delle pubbliche amministrazioni... sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro... Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto...".
La L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 54, 55, 56, (legge di stabilità 2013 entrata in vigore l'1.1.2013) ha, poi, stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” (comma 54). Al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (comma 55). “Le disposizioni di
pagina3 di 6 cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013"
(comma 56).
Alla luce di tale previsione normativa si evince, quindi, che il generalizzato divieto di monetizzazione delle ferie, vigente sia nel pubblico impiego che nel comparto scuola, è derogato in favore degli insegnanti a tempo determinato. In particolare, l'obbligo di fruizione delle ferie maturate nei giorni previsti di sospensione delle attività didattiche, consente ai docenti di ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva nei soli limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne ovvero i giorni in cui sono sospese le lezioni e non sono previste ulteriori attività.
Non è, invece, previsto un onere per il docente a tempo determinato di richiedere la fruizione dei giorni di ferie residui nei periodi in cui le attività didattiche non sono sospese.
Pertanto, deve escludersi che in assenza di una specifica richiesta inviata al Dirigente
Scolastico di fruizione delle ferie residue consegua la perdita del diritto alla loro monetizzazione.
Sul punto, pare sufficiente richiamare la recente ordinanza n. 16715, Cassazione civile sez. lav. - 17/06/2024: “Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez.
L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato
a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del
D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del
6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro … La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno ai scuoia - come rissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi
pagina4 di 6 di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni”.
Pertanto, deve riconoscersi il diritto alla percezione della relativa indennità sostitutiva nella misura di € 4.336,79, così come da conteggi correttamente formulati da parte ricorrente.
Su tale importo ai sensi della L.724\94 art.22 comma 36, che richiama l'art.16, comma 6, della L.30 dicembre del 1991 n.412, in quanto maturato dopo il 1\1\95, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.
Il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro derivanti da un rapporto di pubblico impiego, permane anche a seguito della sentenza 2 novembre 2000 n. 459 della Corte Costituzionale.
Difatti, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma è stata espressamente limitata ai soli crediti di lavoro aventi origine in obbligazione di soggetto privato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
- Accoglie il ricorso e condanna il al pagamento della somma Controparte_1 di € 4.336,79, in favore di su cui corrispondere gli interessi legali da Parte_1 portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria;
- Condanna altresì il al pagamento delle spese Controparte_1 di lite che in favore del ricorrente, che liquida in €1800,00 oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Napoli, 1/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia OR
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