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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/08/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente relatore
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 22/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , entrambi nella qualità di eredi di
[...] C.F._2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1 C.F._3
Teresa Notaro, giusta procura in atti;
Ricorrenti in revocazione
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catania;
Resistente in revocazione
OGGETTO: revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 974/2022 del 19 luglio 2022 questa Corte dichiarava improcedibile
- in ragione della mancata notifica dell'impugnazione al Controparte_1
1 appellato - l'appello proposto da nella qualità di erede di , Parte_1 Persona_1
nonché di genitore di , anch'egli quale erede legittimo della Parte_2
predetta, avverso la sentenza n. 12/20 del Tribunale di Ragusa, che aveva rigettato la domanda proposta da volta ad ottenere la corresponsione Persona_1
dell'indennizzo di cui alla L. n. 210/1992 per danni da emotrasfusione, ritenendone la tardività.
Con ricorso depositato in data 5 gennaio 2023 e Parte_1 Parte_2
, in qualità di eredi di , proponevano avverso la suindicata
[...] Persona_1
sentenza emessa in grado di appello ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4
c.p.c..
Resisteva al ricorso per revocazione il , con memoria Controparte_1
depositata il 14 febbraio 2024.
All'udienza del 19.6.2025, celebrata nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., nessuna delle parti depositava note scritte nel termine assegnato.
Con ordinanza emessa all'esito, ritualmente comunicata, veniva quindi assegnato nuovo termine al 10.7.2025 per deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter co. 4
c.p.c.
Entro il suddetto termine nessuna delle parti depositava note scritte.
La causa è stata quindi posta in decisione all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessi i motivi di revocazione, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, il procedimento in esame va dichiarato estinto.
2. Invero, con decreto presidenziale del 25.10.2023, debitamente comunicato al difensore dei ricorrenti in revocazione in data 30.10.2023, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza dell'11.09.2025. Poi, con successivo decreto presidenziale del
17.12.2024, pure ritualmente comunicato alle parti, la causa era anticipata per i
2 medesimi incombenti all'udienza del 19 giugno 2025, da celebrare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
3. Indi, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025, ritualmente comunicata in data 23 giugno 2025, la Corte, rilevato il mancato deposito di note scritte delle parti nel termine perentorio assegnato e visto l'art. 127 ter comma 4 c.p.c., rinviava all'udienza del 10 luglio 2025, disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con espresso avvertimento che il mancato deposito di note scritte nel termine perentorio assegnato avrebbe comportato gli effetti previsti dal comma 4 della medesima disposizione.
4. Nel nuovo termine del 10 luglio 2025, nessuna delle parti provvedeva al deposito telematico delle note di trattazione scritta.
5. A mente del 4° comma dell'art. 127 ter c.p.c., “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza.
Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
6. Va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente relatore
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 22/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , entrambi nella qualità di eredi di
[...] C.F._2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1 C.F._3
Teresa Notaro, giusta procura in atti;
Ricorrenti in revocazione
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catania;
Resistente in revocazione
OGGETTO: revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 974/2022 del 19 luglio 2022 questa Corte dichiarava improcedibile
- in ragione della mancata notifica dell'impugnazione al Controparte_1
1 appellato - l'appello proposto da nella qualità di erede di , Parte_1 Persona_1
nonché di genitore di , anch'egli quale erede legittimo della Parte_2
predetta, avverso la sentenza n. 12/20 del Tribunale di Ragusa, che aveva rigettato la domanda proposta da volta ad ottenere la corresponsione Persona_1
dell'indennizzo di cui alla L. n. 210/1992 per danni da emotrasfusione, ritenendone la tardività.
Con ricorso depositato in data 5 gennaio 2023 e Parte_1 Parte_2
, in qualità di eredi di , proponevano avverso la suindicata
[...] Persona_1
sentenza emessa in grado di appello ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4
c.p.c..
Resisteva al ricorso per revocazione il , con memoria Controparte_1
depositata il 14 febbraio 2024.
All'udienza del 19.6.2025, celebrata nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., nessuna delle parti depositava note scritte nel termine assegnato.
Con ordinanza emessa all'esito, ritualmente comunicata, veniva quindi assegnato nuovo termine al 10.7.2025 per deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter co. 4
c.p.c.
Entro il suddetto termine nessuna delle parti depositava note scritte.
La causa è stata quindi posta in decisione all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessi i motivi di revocazione, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, il procedimento in esame va dichiarato estinto.
2. Invero, con decreto presidenziale del 25.10.2023, debitamente comunicato al difensore dei ricorrenti in revocazione in data 30.10.2023, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza dell'11.09.2025. Poi, con successivo decreto presidenziale del
17.12.2024, pure ritualmente comunicato alle parti, la causa era anticipata per i
2 medesimi incombenti all'udienza del 19 giugno 2025, da celebrare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
3. Indi, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025, ritualmente comunicata in data 23 giugno 2025, la Corte, rilevato il mancato deposito di note scritte delle parti nel termine perentorio assegnato e visto l'art. 127 ter comma 4 c.p.c., rinviava all'udienza del 10 luglio 2025, disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con espresso avvertimento che il mancato deposito di note scritte nel termine perentorio assegnato avrebbe comportato gli effetti previsti dal comma 4 della medesima disposizione.
4. Nel nuovo termine del 10 luglio 2025, nessuna delle parti provvedeva al deposito telematico delle note di trattazione scritta.
5. A mente del 4° comma dell'art. 127 ter c.p.c., “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza.
Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
6. Va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà
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