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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Caso Giovanna Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1425/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 25.10.2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to GIORGIONE Parte_1
GIOVANNI, come da procura in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv.to MATRONOLA ANNAMARIA, come CP_1
da procura in atti;
-RESISTENTE
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 29.02.2024, l'istante esponeva: - di aver contratto matrimonio con la resistente in data 04.09.1965; - che dal matrimonio sono nati due figli, maggiorenni ed autosufficienti;
- che i coniugi vivono separati di fatto dal 2011; - di percepire una pensione di circa € 3.000,00 mentre la resistente percepisce una pensione di circa € 1.500,00; - di aver interesse, una volta decorso il periodo di tempo previsto dalla legge, ad ottenere anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, parte ricorrente ha formulato domanda contestuale di separazione e divorzio, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c.
Si costituiva parte resistente, la quale contestava quanto dedotto dal ricorrente ed allegava che la causa della crisi dell'unione matrimoniale era da individuarsi nel comportamento del marito.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al ricorrente e condannarsi lo stesso al pagamento in proprio favore di una equa somma a titolo di risarcimento del danno per il comportamento tenuto dal marito in costanza di matrimonio.
All'esito dell'udienza del 09.07.2024, disposta per la comparizione personale delle parti, il giudice delegato, stante l'assenza di provvedimenti urgenti da adottare, ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separati.
La causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
Ciò posto, la recente riforma del Codice di procedura civile ha previsto l'introduzione dell'art. 473 bis.49 c.p.c. ai sensi del quale le parti possono proporre contestualmente domanda di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con la precisazione che, in caso di cumulo di domande, le stesse “sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
La domanda è fondata e, pertanto, può essere accolta.
Nel merito, deve essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le risultanze di causa e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ciò posto, parte resistente ha formulato domanda di addebito a carico del ricorrente, allegando che la crisi coniugale è da ricollegarsi all'atteggiamento autoritario e denigratorio dello stesso.
Preliminarmente, deve evidenziarsi che, ai fini della pronuncia di addebito, occorre verificare
-alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria- se siano stati posti in essere dall'uno o dall'altro coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale
(cfr., ex multis, Cass. n. 2740 del 2008).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, la domanda di addebito formulata dalla resistente non può essere accolta, non avendo la stessa fornito prova certa e tranquillizzante dei fatti allegati, soprattutto se si considera la genericità delle circostanze dedotte.
Peraltro, la prova orale articolata in merito da parte resistente è assolutamente generica e come tale inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 c.p.c.
La domanda, pertanto, va rigettata.
Per gli stessi motivi, va, altresì, rigettata la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte resistente.
Ciò posto, tenuto conto che parte ricorrente ha avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., cui la resistente non si è opposta, il giudizio dovrà proseguire per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al n. 1425/2024, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato Parte_1
il 26/10/1937 ad IMOLA (BO) e nata il [...] in [...]; CP_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 212, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1965);
c) rigetta la domanda di addebito formulata da parte resistente;
d) rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte resistente;
e) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
f) spese al definitivo. Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 10.01.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio