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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 17/06/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 221/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 221/2025
Oggi 17 giugno 2025 davanti al giudice Arianna Toppan, sono presenti:
Per e , l'Avv. e l'Avv. Parte_1 Parte_2 Parte_1
Serenza Pensa
Per , nessuno Controparte_1
Il giudice invita i procuratori della parte presenti a precisare le conclusioni e alla discussione del ricorso.
L'Avv. Pensa si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 1 di 6 N. R.G. 221/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 221/2025 promossa da:
(C.F. ), difesa in proprio ex art. 86 c.p.c., e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
e dall'Avv. Serena Pensa, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1
della prima, in Como, Via Dante Alighieri, n. 25, giusta procura in calce al presente atto;
- parti appellanti -
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata ex lege negli uffici di quest'ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;
- parte appellata-
Conclusioni degli appellanti
Voglia il Tribunale adito, fissata l'udienza di discussione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame In via preliminare: disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata. Nel merito: riformare integralmente l'impugnata sentenza n. 220/2024 emessa dal Giudice di Pace di Como -Dott.ssa Bianchi – in data 19.07.2024 e pubblicata il 23.07.2024 all'esito del procedimento RG n. 4179/2023 e, per l'effetto, disporre l'annullamento e/o la revoca del verbale n. UFF/1005710, di Registro Generale n. 256596, emesso dalla Polizia Stradale di Como qui impugnato, per tutti i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellata
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del presente grado. pagina 2 di 6 Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in data 22.01.2025, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. 220/2024 del Giudice di Pace di
Como, pubblicata il 23.07.2024, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dagli odierni appellanti avverso il verbale di contestazione n. UFF/1005710 di Registro Generale
n. 256596, redatto in data 09.10.2023 dalla Polizia Stradale di Como e notificato il
18.10.2023 - con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 7, co. 14 del Codice della Strada, per non aver rispettato, con il motoveicolo targato EZ79647, il divieto di sorpasso imposto dalla segnaletica stradale verticale - confermato il verbale, determinata la sanzione nel minimo edittale e compensate le spese di lite.
A fondamento dell'appello, e hanno dedotto che: Parte_1 Parte_2
- le prove offerte in primo grado non sarebbero state valutate correttamente dal giudice, difatti: a) il tratto di strada in cui era avvenuto il sinistro era un tratto rettilineo, a due corsie con doppio senso di marcia, con linea di mezzeria tratteggiata;
b) dal video prodotto dagli appellanti che riprende il tratto di strada precedente al punto in cui è avvenuto il sinistro emergerebbe come il cartello di divieto di sorpasso fosse rivolto verso la direzione del lago e non verso la direzione di marcia dei veicoli in arrivo e che la siepe intorno, non essendo correttamente potata, coprisse il cartello impedendone la visibilità; c) il cartello era visibile ai veicoli in arrivo a meno di un metro di distanza in luogo dei 150 m. previsti dal regolamento di attuazione del Codice della Strada;
d) il punto in cui il cartello era posizionato distava circa un km dal punto esatto in cui è avvenuto il sinistro e tra lo stesso e il luogo dell'incidente vi erano diverse intersezioni che avrebbero reso necessaria la sua ripetizione dopo ogni incrocio;
- il primo giudice avrebbe confuso il “rettilineo” immediatamente dopo il cartello con quello in cui è effettivamente avvenuto il sinistro, in quanto nella sua motivazione fa riferimento al rettilineo in cui è situata l'area parcheggio con entrata e uscita, che non costituiscono intersezione ai fini della ripetizione del cartello;
- in particolare, l'area parcheggio si trova effettivamente qualche metro più avanti rispetto al cartello, mentre l'incidente è avvenuto circa un km più avanti e più precisamente dopo l'intersezione costituita dall'immissione nel tratto stradale “S.S.
Regina” per cui la ripetizione del cartello sarebbe stata necessaria per la continuità della prescrizione.
pagina 3 di 6 Hanno quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata dimettendo le conclusioni sopra riportate.
All'udienza del 15.04.2025, non risultando depositata nel fascicolo la prova dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non essendosi la parte appellata costituita, il giudice ha rinviando l'udienza, invitando la parte attrice a provvedere al deposito della prova della notifica.
All'udienza del 22.04.2025, rilevato che il ricorso in appello e il decreto di fissazione dell'udienza erano stati notificati dagli appellanti direttamente all' Controparte_2
e non presso l'Avvocatura di Stato come previsto ex art. 1 R.D.
[...]
611/1930, il giudice ha dichiarato la nullità della notificazione e assegnato nuovo termine per la rinnovazione della stessa sino al 28.08.2025, fissando nuova udienza per la discussione del ricorso al 17.06.2025.
In data 06.06.2025 si è costituito in giudizio l Controparte_2
argomentando l'infondatezza delle difese degli appellanti, deducendo che:
- il cartello di divieto di sorpasso non era rivolto verso il lago, ma solo leggermente schiacciato verso il muro;
inoltre, la siepe era correttamente potata e dunque il cartello era visibile;
- la linea di mezzeria tratteggiata non autorizzava la manovra effettuata dall'appellante, in quanto, ai sensi dell'art.38 co. 2 CdS, le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali;
- tra il punto in cui era posto il cartello e il luogo dell'infrazione non erano presenti intersezioni per cui non era necessaria la ripetizione del cartello.
Ha pertanto chiesto la conferma della sentenza del Giudice di Pace.
***
L'appello è fondato e deve essere accolto.
e hanno proposto, in primo grado, ricorso avverso il Parte_1 Parte_2
verbale di contestazione n. UFF/1005710 di Registro Generale n. 256596, del 09.10.2023 e notificato il 18.10.2023, con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 7, co. 14,
Codice della Strada, per non aver rispettato il divieto di sorpasso imposto dalla segnaletica stradale verticale con il motoveicolo targato EZ79647.
Innanzitutto, va rammentato che l'art. 79 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che disciplina le condizioni di visibilità dei segnali, stabilisce al primo comma che:
“per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed
pagina 4 di 6 il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, …, attuare il comportamento richiesto.”. Al terzo comma dell'articolo viene fissata la misura minima dello spazio di avvistamento dei segnali di prescrizione, in modo tale da consentirne l'identificazione e conseguente osservanza da parte del conducente, che, per le strade in cui il limite di velocità consentita è entro i 50 km/h, come quella di cui è causa, è fissata ad almeno 80 m di distanza dal segnale.
Ciò chiarito, va richiamato poi il principio generale per cui, “quando il ricorrente contesti
l'inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, la prova contraria spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata;
mentre quando l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6242 del
21/06/1999, Rv. 527745; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016, Rv.
639939 e Cass. Sez. 6,Ordinanza n. 7715 del 09/03/2022).
Nel caso di specie, gli appellanti hanno prodotto un file video che rappresenta la strada sulla quale il sinistro si verificò e nel quale, al minuto 0:47, appare il cartello di divieto di sorpasso. Dalla visione del video appare evidente che il cartello, oltre a non essere posto nella direzione di provenienza dell'automobilista, ma rivolto verso il lago, è ostruito dalla siepe che lo precede e, difatti, appare visibile solo negli immediati pressi del medesimo.
Pertanto, ritiene il Tribunale che gli appellanti abbiano assolto l'onere della prova sugli stessi gravante, siccome dalla produzione video in atti risulta che il cartello che prescrive il divieto di sorpasso nel tratto di strada per cui è causa non fosse visibile a distanza di almeno 80 metri e, quindi, a distanza tale da poter essere considerato quale correttamente collocato, sì da rendere efficace la prescrizione in esso contenuta. Difatti, la segnaletica verticale non correttamente posizionata e, dunque, obiettivamente non visibile nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa di riferimento, deve considerarsi come non apposta, in quanto assolutamente inadatta ad assolvere lo scopo per cui è collocata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui l Controparte_2
deve essere condannato a rifondere a e le spese
[...] Parte_1 Parte_2
sostenute per entrambi i gradi di giudizio che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività
pagina 5 di 6 effettivamente svolta e, quindi, tenuti in considerazione i parametri minimi per tutte le fasi,
- in complessivi € 505,00 per compensi, € 161,50 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Giudice di Pace di Como n. 220/2024, pubblicata il 23.07.2024 e, per l'effetto, annulla il verbale n. UFF/1005710, di Registro Generale n. 256596, emesso dalla Polizia Stradale di Como;
2) condanna l' a rifondere a e Controparte_2 Parte_1
le spese sostenute per entrambi i gradi di giudizio che si Parte_2 liquidano in complessivi € 505,00 per compensi, € 161,50 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Como, 17 giugno 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 221/2025
Oggi 17 giugno 2025 davanti al giudice Arianna Toppan, sono presenti:
Per e , l'Avv. e l'Avv. Parte_1 Parte_2 Parte_1
Serenza Pensa
Per , nessuno Controparte_1
Il giudice invita i procuratori della parte presenti a precisare le conclusioni e alla discussione del ricorso.
L'Avv. Pensa si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 1 di 6 N. R.G. 221/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 221/2025 promossa da:
(C.F. ), difesa in proprio ex art. 86 c.p.c., e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
e dall'Avv. Serena Pensa, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1
della prima, in Como, Via Dante Alighieri, n. 25, giusta procura in calce al presente atto;
- parti appellanti -
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata ex lege negli uffici di quest'ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;
- parte appellata-
Conclusioni degli appellanti
Voglia il Tribunale adito, fissata l'udienza di discussione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame In via preliminare: disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata. Nel merito: riformare integralmente l'impugnata sentenza n. 220/2024 emessa dal Giudice di Pace di Como -Dott.ssa Bianchi – in data 19.07.2024 e pubblicata il 23.07.2024 all'esito del procedimento RG n. 4179/2023 e, per l'effetto, disporre l'annullamento e/o la revoca del verbale n. UFF/1005710, di Registro Generale n. 256596, emesso dalla Polizia Stradale di Como qui impugnato, per tutti i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellata
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del presente grado. pagina 2 di 6 Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in data 22.01.2025, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. 220/2024 del Giudice di Pace di
Como, pubblicata il 23.07.2024, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dagli odierni appellanti avverso il verbale di contestazione n. UFF/1005710 di Registro Generale
n. 256596, redatto in data 09.10.2023 dalla Polizia Stradale di Como e notificato il
18.10.2023 - con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 7, co. 14 del Codice della Strada, per non aver rispettato, con il motoveicolo targato EZ79647, il divieto di sorpasso imposto dalla segnaletica stradale verticale - confermato il verbale, determinata la sanzione nel minimo edittale e compensate le spese di lite.
A fondamento dell'appello, e hanno dedotto che: Parte_1 Parte_2
- le prove offerte in primo grado non sarebbero state valutate correttamente dal giudice, difatti: a) il tratto di strada in cui era avvenuto il sinistro era un tratto rettilineo, a due corsie con doppio senso di marcia, con linea di mezzeria tratteggiata;
b) dal video prodotto dagli appellanti che riprende il tratto di strada precedente al punto in cui è avvenuto il sinistro emergerebbe come il cartello di divieto di sorpasso fosse rivolto verso la direzione del lago e non verso la direzione di marcia dei veicoli in arrivo e che la siepe intorno, non essendo correttamente potata, coprisse il cartello impedendone la visibilità; c) il cartello era visibile ai veicoli in arrivo a meno di un metro di distanza in luogo dei 150 m. previsti dal regolamento di attuazione del Codice della Strada;
d) il punto in cui il cartello era posizionato distava circa un km dal punto esatto in cui è avvenuto il sinistro e tra lo stesso e il luogo dell'incidente vi erano diverse intersezioni che avrebbero reso necessaria la sua ripetizione dopo ogni incrocio;
- il primo giudice avrebbe confuso il “rettilineo” immediatamente dopo il cartello con quello in cui è effettivamente avvenuto il sinistro, in quanto nella sua motivazione fa riferimento al rettilineo in cui è situata l'area parcheggio con entrata e uscita, che non costituiscono intersezione ai fini della ripetizione del cartello;
- in particolare, l'area parcheggio si trova effettivamente qualche metro più avanti rispetto al cartello, mentre l'incidente è avvenuto circa un km più avanti e più precisamente dopo l'intersezione costituita dall'immissione nel tratto stradale “S.S.
Regina” per cui la ripetizione del cartello sarebbe stata necessaria per la continuità della prescrizione.
pagina 3 di 6 Hanno quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata dimettendo le conclusioni sopra riportate.
All'udienza del 15.04.2025, non risultando depositata nel fascicolo la prova dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non essendosi la parte appellata costituita, il giudice ha rinviando l'udienza, invitando la parte attrice a provvedere al deposito della prova della notifica.
All'udienza del 22.04.2025, rilevato che il ricorso in appello e il decreto di fissazione dell'udienza erano stati notificati dagli appellanti direttamente all' Controparte_2
e non presso l'Avvocatura di Stato come previsto ex art. 1 R.D.
[...]
611/1930, il giudice ha dichiarato la nullità della notificazione e assegnato nuovo termine per la rinnovazione della stessa sino al 28.08.2025, fissando nuova udienza per la discussione del ricorso al 17.06.2025.
In data 06.06.2025 si è costituito in giudizio l Controparte_2
argomentando l'infondatezza delle difese degli appellanti, deducendo che:
- il cartello di divieto di sorpasso non era rivolto verso il lago, ma solo leggermente schiacciato verso il muro;
inoltre, la siepe era correttamente potata e dunque il cartello era visibile;
- la linea di mezzeria tratteggiata non autorizzava la manovra effettuata dall'appellante, in quanto, ai sensi dell'art.38 co. 2 CdS, le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali;
- tra il punto in cui era posto il cartello e il luogo dell'infrazione non erano presenti intersezioni per cui non era necessaria la ripetizione del cartello.
Ha pertanto chiesto la conferma della sentenza del Giudice di Pace.
***
L'appello è fondato e deve essere accolto.
e hanno proposto, in primo grado, ricorso avverso il Parte_1 Parte_2
verbale di contestazione n. UFF/1005710 di Registro Generale n. 256596, del 09.10.2023 e notificato il 18.10.2023, con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 7, co. 14,
Codice della Strada, per non aver rispettato il divieto di sorpasso imposto dalla segnaletica stradale verticale con il motoveicolo targato EZ79647.
Innanzitutto, va rammentato che l'art. 79 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che disciplina le condizioni di visibilità dei segnali, stabilisce al primo comma che:
“per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed
pagina 4 di 6 il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, …, attuare il comportamento richiesto.”. Al terzo comma dell'articolo viene fissata la misura minima dello spazio di avvistamento dei segnali di prescrizione, in modo tale da consentirne l'identificazione e conseguente osservanza da parte del conducente, che, per le strade in cui il limite di velocità consentita è entro i 50 km/h, come quella di cui è causa, è fissata ad almeno 80 m di distanza dal segnale.
Ciò chiarito, va richiamato poi il principio generale per cui, “quando il ricorrente contesti
l'inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, la prova contraria spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata;
mentre quando l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6242 del
21/06/1999, Rv. 527745; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016, Rv.
639939 e Cass. Sez. 6,Ordinanza n. 7715 del 09/03/2022).
Nel caso di specie, gli appellanti hanno prodotto un file video che rappresenta la strada sulla quale il sinistro si verificò e nel quale, al minuto 0:47, appare il cartello di divieto di sorpasso. Dalla visione del video appare evidente che il cartello, oltre a non essere posto nella direzione di provenienza dell'automobilista, ma rivolto verso il lago, è ostruito dalla siepe che lo precede e, difatti, appare visibile solo negli immediati pressi del medesimo.
Pertanto, ritiene il Tribunale che gli appellanti abbiano assolto l'onere della prova sugli stessi gravante, siccome dalla produzione video in atti risulta che il cartello che prescrive il divieto di sorpasso nel tratto di strada per cui è causa non fosse visibile a distanza di almeno 80 metri e, quindi, a distanza tale da poter essere considerato quale correttamente collocato, sì da rendere efficace la prescrizione in esso contenuta. Difatti, la segnaletica verticale non correttamente posizionata e, dunque, obiettivamente non visibile nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa di riferimento, deve considerarsi come non apposta, in quanto assolutamente inadatta ad assolvere lo scopo per cui è collocata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui l Controparte_2
deve essere condannato a rifondere a e le spese
[...] Parte_1 Parte_2
sostenute per entrambi i gradi di giudizio che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività
pagina 5 di 6 effettivamente svolta e, quindi, tenuti in considerazione i parametri minimi per tutte le fasi,
- in complessivi € 505,00 per compensi, € 161,50 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Giudice di Pace di Como n. 220/2024, pubblicata il 23.07.2024 e, per l'effetto, annulla il verbale n. UFF/1005710, di Registro Generale n. 256596, emesso dalla Polizia Stradale di Como;
2) condanna l' a rifondere a e Controparte_2 Parte_1
le spese sostenute per entrambi i gradi di giudizio che si Parte_2 liquidano in complessivi € 505,00 per compensi, € 161,50 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Como, 17 giugno 2025
Il giudice
Arianna Toppan
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