Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 23/05/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 15/04/2025 al n. 1997/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. ARIOLI Parte_1 C.F._1
DILETTA, elettivamente domiciliata in VIA PRINCIPE AMEDEO 43 46100
MANTOVA presso lo studio dell'avv. ARIOLI DILETTA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. ARIOLI Controparte_1 C.F._2
DILETTA, elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE AMEDEO 43 46100
MANTOVA presso lo studio dell'avv. ARIOLI DILETTA
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto ex lege avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “1. La casa familiare Parte_1 Controparte_1
sita in Borgo Virgilio (MN), Via Learco Guerra,19 alla unitamente ai mobili e alle pertinenze, continuerà ad essere abitata dalla Signora Parte_1
che continuerà ad abitarvi con i due figli e entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni non autonomi);
2. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia assegno divorzile in ragione dell'autosufficienza economica di ciascun coniuge;
3. Disporsi a carico del Sig. l'obbligo di versare in favore Controparte_1
di la somma mensile di € 500,00, a titolo di contributo di Parte_1
mantenimento ordinario dei due figli maggiorenni non autonomi e Per_2
, (euro 250,00 a figlio). Il Sig. provvederà a versare Per_1 Controparte_1
alla moglie le somme di cui sopra, annualmente rivalutabili in base agli indici
ISTAT, tramite bonifico bancario, entro il giorno 10 di ciascun mese;
4. Porsi a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, nella misura del
50% ciascuno, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli minori secondo il presente schema in uso al Tribunale di Mantova:
spese straordinarie senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero:
a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure,
anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non pagina 2 di 5 erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto); asilo nido pubblico, alla scuola d'infanzia pubblica, alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi);
acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, prescuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria);
c) altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure -
anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby-sitter; per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività
sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il pagina 3 di 5 genitore che propone la spesa dovrà inviare;
altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20
giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
- 4. Le detrazioni per figli a carico saranno ripartite tra i coniugi nella misura del
50%”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione/cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in AQUINO in data
12/05/2001 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto
Comune al n. 15 parte II, serie A, anno 12/05/2001) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale/cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente pagina 4 di 5 di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale/cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AQUINO, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 15, parte II, serie
A, anno 12/05/2001);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 22/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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