Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 18/04/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere – rel. all'esito della discussione orale, all'udienza del 18/04/2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 372 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Graziano Ruiu, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
APPELLANTE
E
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco, come da CP_1 P.IVA_1
procura in atti;
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il debitore esecutato con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Sassari in data Parte_1
11/01/2023, presentava opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. al pignoramento mobiliare presso terzi avviato dalla (d'ora in poi anche solo ). L'opponente dava atto che CP_1 CP_1
aveva pignorato parte degli importi a lui dovuti dal proprio datore di lavoro, Costruzioni CP_1
Moderne Srls, per compensi e trattamento di fine rapporto per la somma totale “di euro 5.433,32, quale somma precettata aumentata della metà, oltre spese di procedura e interessi maturandi” e a tal proposito sosteneva che: a) l'asserito creditore aveva agito in forza di un decreto ingiuntivo non
b) nemmeno il pignoramento era stato a lui notificato;
c) non ricorreva tra le parti alcuna relazione debitoria/creditoria, dato che non aveva mai stipulato alcun contratto con la
Consum.it Spa, dante causa della , né era mai stato finanziato da tale società; d) , dal CP_1 CP_1 lato attivo, non era legittimata a richiedere l'indicato pagamento e lui stesso, dal lato passivo, non era legittimato a ricevere tale richiesta;
e) l'avversa “azione” era in ogni caso prescritta “in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione.”
L'opponente, pertanto, chiedeva che venissero sospese la procedura esecutiva e l'“efficacia esecutiva dei titoli meglio indicati in premessa” e che venisse accertato/dichiarato: il proprio difetto di legittimazione e quello dell'opposta; l'inammissibilità/prescrizione delle “avverse pretese” nonché l'“illegittimità della azione e degli atti esecutivi proposti”. si costituiva regolarmente in giudizio, contestava l'avverso ricorso e ne chiedeva il CP_1
rigetto.
Il G.E., con ordinanza datata 27/04/2023, sospendeva il procedimento di esecuzione e fissava “il termine perentorio di 45 giorni per” instaurare il “giudizio di merito”.
Tale giudizio veniva instaurato su iniziativa dell'opponente, il quale, oltre a confermare e reiterare quanto già sostenuto col ricorso al G.E., per la prima volta qualificava come inesistente la notifica del pignoramento e del D.I., sostenendo al riguardo “l'infondatezza dell'eccezione sollevata da parte avversa in relazione alla necessità di proporre opposizione tardiva,” nonché l'inefficacia dell'indicato decreto;
inefficacia da cui a sua volta derivava la mancata formazione del “giudicato e quindi” di “un legittimo titolo esecutivo.” Con riferimento, invece, all'inesistenza della notifica del pignoramento deduceva la mancanza “del requisito essenziale dell'ingiunzione di cui all'art. 492
c.p.c.”.
, in data 29/09/2023, costituendosi regolarmente nel giudizio di merito, eccepiva CP_1
l'inammissibilità dell'avversa opposizione in quanto: a) “la nullità della notifica del decreto ingiuntivo” non era idonea a produrre “l'inesistenza del titolo esecutivo”, cosicché controparte avrebbe dovuto nel caso proporre un'opposizione a decreto ingiuntivo e non un'“opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa ex articoli 615 e 617 cod. proc. civ.”; b) il titolo esecutivo era stato regolarmente notificato ed erano stati altresì regolarmente notificati gli atti di precetto e pignoramento;
c) quanto lamentato dallo in ordine alla “notifica del decreto”, alla Pt_1
“prescrizione del credito” nonché alla “carenza di legittimazione passiva”, non poteva essere oggetto di opposizione dinanzi al G.E. bensì di opposizione a D.I.. d) Con riferimento invece all'asserito difetto di legittimazione attiva, l'opposta evidenziava di aver pieno titolo a domandare quanto richiesto, in quanto agiva: “quale cessionaria di Controparte_2
quale avente causa di Consum.it s.p.a. in forza di contratto di cessione pro soluto dei crediti
“individuabili in blocco” ai sensi del comb. disp. degli artt. 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell'Art. 58 del D. Lgs. 1/09/1993, n. 385 (il “TUB”) (cfr. fascicolo monitorio):
Foglio delle Inserzioni n. 75 del 2.7.2015)”. L'opposta inoltre contestava che il proprio CP_3
credito fosse ormai prescritto nonché che sussistessero i presupposti necessari per concedere la
“sospensione dell'esecutorietà del titolo”, stante l'assenza “del fumus boni iuris e del periculum in mora.”
Il tribunale di Sassari, istruita la causa con soli documenti, con sentenza n. 742/2024 in data
16/06/2024 che rigettava la proposta opposizione condannando, altresì, l'opponente alle spese di lite. Il tribunale, in primo luogo, in virtù della mancata proposizione di “conclusioni” dello Pt_1
“in ordine agli atti della procedura esecutiva”, rilevava la rinuncia al “motivo relativo alla nullità della notifica dell'atto di pignoramento,” dopodiché riteneva che l'opposta, mediante il deposito della “Gazzetta Ufficiale” dove era pubblicizzata la “cessione” del credito, comunicata allo “ Pt_1 con la diffida ricevuta dalla GN ,” dello “stralcio dei crediti ceduti” Controparte_4 concernente “anche il credito oggetto di causa,” nonché “dal possesso del titolo” avesse avvalorato la propria legittimazione attiva in forza della sua posizione di “cessionaria del credito vantato nei confronti dello ”. Rilevato quanto predetto, il giudice di prime cure, infine, “sul presupposto Pt_1 che non compete al Giudice dell'Esecuzione valutare la ritualità della notifica del decreto ingiuntivo,” bensì al solo “Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo”, revocava “il provvedimento di sospensione emesso dal Giudice dell'esecuzione”, con conseguente rigetto della domanda dell'opponente, in considerazione del fatto che “l'allegata nullità del decreto ingiuntivo non determina di per sé l'inesistenza del titolo esecutivo”.
Avverso la sentenza ha proposto appello domandandone la riforma per i seguenti Parte_1
motivi:
1) nella parte in cui il Tribunale non aveva ritenuto inesistente la notifica del D.I., effettuata in un luogo a lui del tutto estraneo, nel quale mai aveva avuto la residenza;
circostanza dalla quale deriverebbe l'inefficacia del suddetto provvedimento, con conseguente assenza del
“giudicato e quindi” di “un legittimo titolo esecutivo” e conseguente possibilità di far valere: a) la propria estraneità alla “controversia”, avvalorata dalla mancata produzione in atti del “contratto sotteso” nel quale troverebbe titolo il credito;
b) il fatto che l'onere di provare la sussistenza “di una valida notifica e nel caso di specie di una identità tra destinatario della pretesa monitoria e dell'azione esecutiva” spettava “al creditore procedente”, c) che “stante la pendenza di un pignoramento radicato in assenza di notifica del titolo azionato, con udienza fissata per l'assegnazione delle somme,” era necessario
“proporre opposizione nanti il Tribunale, anche per contestare la riferibilità alla sua persona di una controversia invero a lui del tutto estranea”; d) l'aggravio degli oneri processuali che sarebbero a lui derivati qualora si fosse prima opposto tardivamente a decreto ingiuntivo e poi avesse agito di fronte al G.E..
2) Con il secondo motivo l'appellante insiste nel difetto di legittimazione attiva e passiva rispetto ad un credito in ogni caso prescritto, evidenziando: a) l'assenza di qualsivoglia relazione tra lui e il “dante causa del creditore procedente”, la mancata stipulazione di
“alcun contratto” nonché il mancato rispetto, da parte del giudice di primo grado, del disposto dell'art. 112 c.p.c., dato che quest'ultimo, nonostante la relativa contestazione, aveva omesso di pronunciarsi “sulla carenza di legittimazione dell'asserito debitore”; b) la non era cessionaria della c) il credito de quo non “risulta soddisfare CP_1 Parte_2 tutti i requisiti previsti nella pubblicazione presso la G.U 75 del 02.07.2015”; d)
l'inadeguatezza della “lista notarizzata”, invocata da controparte e mai “nemmeno prodotta agli atti”, ad individuare i “crediti ceduti”; “la violazione dell'art. 1264 c.c.”; d) l'“assenza di atti interruttivi della prescrizione”.
in data 26/11/2024, costituendosi regolarmente in giudizio, resiste all'appello CP_1 eccependone l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. nonché l'infondatezza degli avversi motivi di gravame.
La causa, istruita con soli documenti, è stata decisa all'udienza del 18/04/2025 nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termine per il deposito di note conclusionali.
*****
Contrariamente a quanto prospettato da parte appellata, osserva preliminarmente la Corte che l'appello non viola il disposto dell'art. 342 c.p.c. ed è, pertanto, pienamente ammissibile.
L'appellante ha, infatti, indicato le parti della sentenza a suo giudizio viziate ed ha rappresentato, argomentando in maniera sufficientemente circostanziata, quali fossero gli errori di diritto in cui, secondo la sua prospettazione, era incorso il giudice di primo grado. D'altronde l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è univoco e consolidato nell'affermare che “gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cassazione, Sezioni Unite
Civili, sentenza n. 27199/2017).
Per quanto ammissibile, l'appello è infondato nel merito.
Con i primi due motivi di gravame, che per stretta connessione logica sono trattati congiuntamente, lo innanzitutto, sostiene l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo de quo e da tale Pt_1 presupposto fa conseguire l'inefficacia di tale provvedimento monitorio nonché la piena ritualità dell'opposizione da lui presentata.
La censura non coglie nel segno.
Sul punto la Corte rileva che sono presenti agli atti: la copia conforme esecutiva del decreto ingiuntivo munita di relata di notifica, due avvisi di ricevimento, rispettivamente, contrassegnati dai timbri postali del 28/09/2017 e del 19-22/09/2017 firmati da un agente postale nonché un certificato di residenza dello datato 1/09/2022. Pt_1
Nella relata di notifica l'ufficiale giudiziario dà atto di aver: “notificato copia autentica dell'atto che precede al Sig. , residente in [...], con spedizione a Parte_1 mezzo del servizio postale come per legge.” Invece, dalla lettura dell'avviso di ricevimento individuato dal timbro postale del 28/09/2017 emerge che l'agente postale, in ossequio alla disciplina dettata dalla legge 890/1982 e nella sua veste di pubblico ufficiale dotato del potere di redigere atti fidefacenti, riscontrava l'esistenza di una “cassetta” associata allo in “VIA Pt_1
NUNZIO COSTANTINO 6 – ALGHERO” e, vista la “TEMPORANEA ASSENZA DEL
DESTINATARIO”, procedeva ex art. 8 Legge 890/1982, dato che attestava: a) di aver provveduto ad immettere “avviso” in “cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo”, ovvero quello sopra indicato di
“VIA NUNZIO COSTANTINO 6”; b) l'avvenuto deposito del piego “PRESSO L'UFFICIO” e la spedizione della “comunicazione di avvenuto deposito” per il tramite della “raccomandata n.
668104331444 del 18/09/17”. Il procedimento di notificazione giungeva poi a definitiva conclusione in data “28/9/2017” per mancato ritiro “ENTRO IL TERMINE DI 10 GIORNI”, ovvero ai sensi dell'art. 8, comma 6, Legge 890/1982 (cfr. il menzionato avviso di ricevimento di cui al timbro postale del 28/09/2017).
In ragione di quanto certificato dal suddetto agente postale, facente prova ex art. 2700 c.c. fino a querela di falso, si deve dunque rilevare l'esistenza di una “cassetta” associata al nominativo dell'odierno appellante in “VIA NUNZIO COSTANTINO 6 – ALGHERO”, dimodoché tale indirizzo,
a prescindere dal fatto che fosse o meno quello di residenza, non può certo essere considerato del tutto estraneo alla persona dello La sussistenza di un legame tra tale luogo e Pt_1 Parte_1 trova ulteriore conforto nell'avviso di ricevimento individuato dal timbro postale del 19-
22/09/2017, nel quale viene dato atto dell'immissione “in cassetta”, da parte dell'agente postale,
“dell'atto giudiziario spedito con raccomandata N° 767403493678 diretto a
[...]
07041”, nonché dall'avviso di ricevimento della diffida Controparte_5
concernente il credito della , quest'ultima notificata presso il predetto contestato indirizzo CP_1 mediante consegna dell'atto a . Controparte_4
Quanto alla valenza dell'invocato certificato di residenza del 1/09/2022, peraltro prodotto dalla e non dall'appellante, la Corte non può non rilevare che: a) che il certificato de quo non CP_1
sarebbe in ogni caso idoneo a provare l'effettiva residenza dell'ingiunto al momento della notifica del D.I., dato che tale certificazione, non riferendosi anche al passato, può provare la diversa residenza al momento del suo rilascio, ovvero al primo settembre 2022, quando invece gli avvisi di ricevimento e la relata di notifica sono stati redatti nel 2017; b) in ogni caso, l'eventuale discrasia tra la residenza dello e il luogo di notificazione del provvedimento monitorio, stante la Pt_1
suddetta associazione del contestato indirizzo con il nominativo dell'appellante, non sarebbe comunque indice dell'assenza di un qualche collegamento tra l'indirizzo della notifica e la persona dell'appellante, elemento sufficiente ad escludere l'invocata inesistenza della notifica.
La Corte, pertanto, rileva che la notificazione del D.I. non può considerarsi inesistente poiché, da un lato, è stata compiuta, nel rispetto delle prescrizioni essenziali di legge, da un soggetto giuridicamente autorizzato a compire tale attività, ovvero l'agente postale su delega dell'ufficiale giudiziario, e dall'altro ad un indirizzo avente un collegamento con il destinatario, vista la presenza della “cassetta” associata allo nell'indirizzo di Via Nunzio Costantino 6, dove in precedenza Pt_1
altra notifica era stata consegnata a mani di evidentemente addetta al ritiro degli Controparte_4
atti indirizzati a . Secondo la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, Parte_1 ordinanza n. 14692/2023, “l'inesistenza della notificazione di un atto è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, principio espresso in tema di notifica del ricorso per cassazione, v. di recente, Cass. Sez. 3, 08/09/2022 n.
26511 in tema di notifica dell'atto di appello)” (Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n.
14692/2023).
Posto dunque che la notifica del decreto non è inesistente, la Corte rileva che l'odierno appellante avrebbe dovuto contestare l'eventuale nullità/irregolarità della notificazione unitamente alle restanti censure nel merito della pretesa creditoria mediante l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex artt. 645 c.p.c. e 650 c.p.c. e non, come invece ha fatto, con un'inammissibile opposizione ex art. 615 c.p.c.. Ciò in ragion del fatto che: 1) il dettato dell'art. 650, comma 1, c.p.c. sancisce chiaramente che le ipotesi di notifica meramente irregolare, e dunque esistente, debbano essere fatte valere con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo;
2) il G.E., nelle opposizioni ex art. 615 c.p.c., non può sindacare sulla fondatezza dei crediti oggetto dei titoli esecutivi che stanno alla base del procedimento di esecuzione forzata, ma solo sulla sussistenza di tali titoli. A tal proposito
è opportuno richiamare quanto espresso sullo specifico argomento dalla Corte di Cassazione, secondo cui “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., ovvero, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., e non anche successivamente alla notificazione del precetto con l'opposizione di cui agli artt. 615 o 617 cod. proc. civ. dinanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n.
8011/09, n. 15892/09, tra le più recenti)” (Cassazione, Sesta Sezione Civile - 3, ordinanza n.
25713/2014).
Sono principi dei quali il Tribunale ha fatto corretta applicazione, dichiarando inammissibile l'opposizione all'esecuzione dello con statuizione che si conferma pienamente in questa Pt_1
sede.
L'appello è pertanto rigettato con conseguente assorbimento dei restanti motivi riguardanti il merito della pretesa creditoria azionata esecutivamente da . CP_1
Le spese processuali del presente grado di giudizio – determinate secondo i parametri di cui al DM
55/2014 (valore tra euro 5.201 e 26.000, fasi liquidate nei valori minimi per l'assenza di questioni di diritto e di fatto di particolare difficoltà) – seguono la regola della soccombenza e vanno poste a carico di parte appellante.
Sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma l quater, D.P.R. n. 115/2002.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 742/2024 del Tribunale di Parte_1
Sassari pubblicata il 16/06/2024;
- condanna l'appellante a rifondere a le spese processuali del presente grado di Controparte_1 giudizio, che liquida in complessivi euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali
IVA e CPA di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di del doppio del Parte_1
contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma l quater del D.P.R. n. 115/2002 come mod. dalla
L.228/12.
Così deciso in Sassari all'udienza del 18/04/2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni