Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 09/02/2023, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/02/2023
N. 00346/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01382/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Parini, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano, via Freguglia, n.1;
per l'annullamento
del decreto emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS- (Cat. -OMISSIS-) in data 06.04.2020 e notificato in data 18.05.2020 che ha respinto l'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile uso sportivo;
nonché di tutti gli atti ed i provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali e successivi connessi al citato atto, anche sconosciuti, nella parte in cui archiviano e/o respingono l'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile uso sportivo presentata dal Sig. -OMISSIS- in data 25.02.2019 presso il Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS- e pervenuta al Questore della Provincia di -OMISSIS- in data 23.04.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 25 febbraio 2019 il ricorrente presentava istanza di rilascio della licenza di porto di fucile uso sportivo presso il Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, pervenuta al Questore della Provincia di -OMISSIS- in data 23 aprile 2019.
La Questura di -OMISSIS-, in data 30 novembre 2019, comunicava all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, essendo emerso nel corso dell’istruttoria che:
- nel 2012 l’istante sarebbe stato denunciato per i reati di danneggiamento, violenza privata e minaccia perpetrati ai danni del nuovo compagno della sua ex convivente, in violazione degli artt. 635, 610 e 612 c.p., procedimento archiviato per estinzione del reato a seguito dell’intervenuta remissione di querela;
- nel 2014 sarebbe stato denunciato dalla Polizia Locale di -OMISSIS- per il reato di violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale, in violazione dell’art. 336 c.p.
L’interessato presentava memoria rappresentando che in data 21 ottobre 2011 il Commissariato PS di -OMISSIS- gli aveva rilasciato regolare licenza di porto di fucile n. -OMISSIS-; che a seguito della denuncia sporta nei suoi confronti in data 14 novembre 2012 per i reati di danneggiamento, violenza privata e minaccia, la Questura di -OMISSIS- aveva avviato un procedimento amministrativo di revoca/sospensione della suddetta licenza, che aveva indotto l’interessato a consegnare spontaneamente al Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS- la propria licenza, conferendo a terzi autorizzati le armi in suo possesso, in attesa che il procedimento penale fosse definito.
In data 28 febbraio 2013 era stata disposta la revoca della licenza a causa della pendenza del procedimento penale instaurato nei confronti del Sig. -OMISSIS-, che veniva definito con la pronuncia di estinzione del reato a seguito della remissione della querela.
Quindi l’interessato presentava nuovamente istanza al fine di conseguire la licenza di fucile ad uso sportivo.
Soltanto in tale occasione veniva a conoscenza da parte del Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS- di un nuovo e diverso procedimento penale a suo carico, a seguito di denuncia da parte della Polizia Locale di -OMISSIS-.
Ignorando l’istante tale circostanza, non avendo mai ricevuto alcun avviso/notifica da parte della competente autorità giudiziaria, richiedeva documentazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, al fine di verificare l’esistenza di eventuali procedimenti a suo carico.
La Procura di -OMISSIS- rilasciava il certificato ex art. 335 c.p.p. attestante l’inesistenza di qualsivoglia procedimento a carico del ricorrente che presentava quindi denuncia nei confronti degli agenti verbalizzanti in servizio presso la Polizia Locale di -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 479 c.p. in riferimento all’art. 476 c.p. per avere, nell’esercizio delle proprie funzioni, formato un atto (nel caso di specie verbale di contestazione n. -OMISSIS- del 25 maggio 2014) attestando falsamente un fatto avvenuto in loro presenza (nella fattispecie utilizzo di apparecchiatura cellulare mentre si trovava alla guida) o comunque attestando falsamente fatti per i quali l’atto è destinato a provare la verità.
Le predette osservazioni venivano considerate condivisibili dalla Legione Carabinieri Lombardia – Stazione di -OMISSIS-, la quale corredava le osservazioni del Sig. -OMISSIS- con parere favorevole al rilascio del titolo richiesto in data 6 dicembre 2019.
In data 18 maggio 2020 il Questore della Provincia di -OMISSIS- provvedeva, tuttavia, a notificare il decreto Cat. -OMISSIS- con il quale respingeva l’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile uso sportivo presentata.
Avverso il provvedimento reiettivo l’interessato ha proposto il ricorso in epigrafe, chiedendo l’annullamento.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In vista della trattazione nel merito le parti hanno depositato scritti difensivi, insistendo nelle rispettive conclusioni.
Indi la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 14 dicembre 2022.
Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:
I) Eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza, erroneità, insufficienza e carenza del procedimento amministrativo, per omessa e/o erronea valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, travisamento, illogicità manifesta, disparità di trattamento. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 43 TULPS di cui al Regio decreto n.773/1931: l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla valutazione di inaffidabilità del ricorrente, tenuto conto che: a) l’episodio relativo al 2014 (denuncia Polizia locale di -OMISSIS-) sarebbe, di fatto, privo di rilevanza giuridica, atteso che non vi sarebbe stata alcuna iscrizione nel registro degli indagati del ricorrente e che, al contrario, nell’occasione sarebbe stato proprio il ricorrente, parte lesa, a denunciare l’agente di Polizia Municipale per il reato di cui agli artt. 479 e 476 c.p.; b) l’unico episodio in concreto valutabile sarebbe quello relativo al 2012 che, in ogni caso, costituirebbe un fatto risalente nel tempo peraltro archiviato per remissione di querela e contestuale accettazione e quindi senza vaglio degli organi giudicanti. I fatti contestati al ricorrente sarebbero risalenti nel tempo e nel corso degli anni successivi non vi sarebbe stato nessun altro evento suscettibile di essere negativamente valutato dall’intimata Autorità, come avvallato dallo stesso Comando dei Carabinieri di -OMISSIS-, il quale ha espresso, in data 6 dicembre 2019, parere favorevole al rilascio del titolo richiesto, parere di cui l’Amministrazione non farebbe menzione;
B) Eccesso di potere per motivazione perplessa ed apparente, erroneità dei presupposti, travisamento, carenza di istruttoria, ingiustizia e sproporzionalità manifesta, carenza di istruttoria. Violazione degli artt. 3 e 10-bis Legge 241/1990: la Questura non avrebbe tenuto conto dei circostanziati rilievi svolti dallo stesso nelle proprie osservazioni, oltre a non tener conto del parere favorevole emesso in data 6 dicembre 2019 dalla Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- e allegato alle predette osservazioni in tal guisa disvelandosi altresì un “difetto di istruttoria”.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che, in linea generale, la giurisprudenza afferma che per il diniego della licenza di porto d'armi non occorre che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente a giustificare l'adozione del provvedimento negativo la sussistenza di circostanze che consentano di trarre una ragionevole previsione circa la sussistenza di possibili rischi di inappropriato o abusivo uso delle armi da parte del titolare, in linea con l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 109/2019, secondo cui “ Proprio in ragione dell'inesistenza nell'ordinamento costituzionale italiano di un diritto di portare le armi, deve riconoscersi un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell'ambito dei bilanciamenti che- entro il limite della non manifesta irragionevolezza-mirino a contemperare l'interesse dei soggetti che richiedono (...) e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l'incolumità pubblica ” (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato sez. III, 22 gennaio 2021, n.1543).
La valutazione dell’Autorità circa il giudizio di “affidamento a non abusare delle armi” è connotata da un’ampia discrezionalità che deve dare prevalenza alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica rispetto a quella del privato che aspira al porto dell'arma da fuoco (Consiglio di Stato sez. III, 13 luglio 2021, n.5306), tenuto conto, da un lato, che nel nostro ordinamento la detenzione e il porto di armi costituiscono eccezioni al generale divieto di cui art. 699 c.p. e all'art. 4, comma 1 della L. n. 110 del 1975, e, dall’altro, che il potere dell’Amministrazione è preordinato a prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità.
L’ampia discrezionalità di cui gode l'Autorità in siffatta materia, tuttavia, va esercitata all'esito di un'adeguata e puntuale istruttoria, condotta in coerenza con la situazione di fatto e di cui deve essere data piena contezza nella motivazione del provvedimento, sì da consentire il controllo, anche in sede giurisdizionale, della relativa ragionevolezza e logicità (cfr. T.A.R. Milano sez. I 12 luglio 2019 n. 1600; TA.R. Trieste 12 dicembre 2017, n.371), in particolare sotto il profilo dell’attualità degli elementi che sostengono il giudizio dell’Amministrazione e della coerenza intrinseca degli elementi istruttori.
Nel caso di specie tali elementi non si riscontrano nel provvedimento impugnato.
L’Amministrazione ha fondato il diniego su due profili, la denuncia del 2012 e quella del 2014.
Quanto alla prima, a margine della successiva evoluzione processuale, che ha condotto all’estinzione del reato, l’Amministrazione non ha operato alcuna valutazione connotata da attualità circa il pericolo di abuso delle armi, non avendo fornito alcuna esplicita e circostanziata motivazione circa il giudizio di non affidabilità cui è pervenuta.
Deve in proposito rammentarsi che non è sufficiente il mero richiamo ad una condanna o ad una pendenza penale, nel caso di specie peraltro inesistente, in quanto la funzione valutativa spettante all’amministrazione non può essere abdicata e pretende l’effettuazione di un autonomo giudizio, in correlazione con l’ampia discrezionalità di cui dispone l’Autorità e che, come ricordato, rende necessaria una motivazione che dia conto del percorso istruttorio ed argomentativo sotteso al diniego (T.A.R. Milano sez. I 28 giugno 2021 n. 1576).
Con il provvedimento impugnato invece la Questura ha operato un automatismo, inferendo la non affidabilità dall’esistenza di un procedimento penale, senza che vi sia stata alcuna esplicitazione della proiezione attuale di concreti elementi di pericolo di abuso, anche tenuto conto della risalenza nel tempo del fatto.
Quanto alla denuncia del 2014 l’Amministrazione non ha operato alcun approfondimento, né ha tenuto in debita considerazione quanto dedotto dal ricorrente in sede procedimentale, riducendo così l’apporto partecipativo ad una mera formalità priva di concreto significato.
In conclusione, per le ragioni che precedono il ricorso va accolto, e per l’effetto va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato.
La particolarità della questione giustifica la composizione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Santina Mameli | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.