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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 18/03/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta da
Dott.ssa Donatella Aru Presidente
Dott.ssa Emanuela Cugusi Consigliere
Dott. Giacomo Dominijanni Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.21/2020 r.g. promossa da
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Parte_1
Rossella Oppo, presso il cui studio, in Oristano, in Via Rockefeller, 8 ha eletto domicilio;
appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura allegata in via telematica alla comparsa di costituzione e risposta depositata in secondo grado, dall'Avv. Antonio Pinna Spada, presso il cui studio, in Cagliari, in Via Gianturco, 13 ha eletto domicilio;
appellata
Controparte_2
appellato, non costituito
CONCLUSIONI nell'interesse della appellante: voglia la Corte di Appello, in riforma dell'ordinanza del 23.12.
2019 emessa dal Tribunale di Oristano: 1) accertare e dichiarare che il sinistro in oggetto si
è verificato per fatto e colpa esclusiva di e per l'effetto 2) condannare Controparte_2
in solido con il al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento in favore di di tutti i danni subiti, come sopra indicati, nella Parte_1
1 misura complessiva di € 280.908,18, o la somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al saldo, detratto dal totale l'acconto già corrisposto dalla Compagnia di Assicurazione;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio;
nell'interesse della appellata: rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Oristano il 9 aprile 2018 Parte_1
ha convenuto in giudizio, nelle forme del procedimento sommario di cognizione, CP_2
la deducendo che nel giorno
[...] Controparte_3
31 maggio 2014, in Paulilatino, alle h. 10,15 circa, mentre attraversava a piedi la Via
Nazionale procedendo dalla Via Indipendenza verso il Viale della Libertà, era stata investita dal veicolo Fiat Strada tg. CK600VA, di proprietà e condotto da Controparte_2
assicurato per la responsabilità civile con la suddetta compagnia;
la ricorrente ha chiesto, quindi, la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da lei patiti per effetto del sinistro, il cui verificarsi andava ascritto a colpa esclusiva del nella misura di € 280.908,18, oltre interessi e rivalutazione, con detrazione CP_2
dell'acconto già corrisposto dalla compagnia assicuratrice.
Questa ultima si è costituita in giudizio, riconoscendo la dinamica del sinistro ma contestando il nesso causale tra lo stesso e i danni lamentati dalla ricorrente, nonché l'entità degli stessi.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Oristano, in accoglimento della domanda, con ordinanza del 23 dicembre 2019, previa detrazione dell'acconto già corrisposto dalla compagnia, ha condannato la Controparte_3
al pagamento, in favore di , della somma complessiva, comprensiva
[...] Parte_1
di danno patrimoniale e non patrimoniale, di € 15.700,99, già compresi gli interessi legali maturati sulla somma medesima rivalutata anno per anno a decorrere dal fatto illecito, oltre agli interessi legali dalla data della decisione al saldo, nonché alla rifusione delle spese
2 processuali a beneficio della ricorrente, salvo che per quanto riguarda la fase della decisione.
Il giudice di primo grado:
- ha liquidato il danno biologico sulla scorta della CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 761/2016 presso il Tribunale di Cagliari - in cui era stato determinato un grado di invalidità permanente, residuato nella in esito Pt_1
al sinistro, del 23%, nonché riscontrata un'invalidità temporanea totale per 80 giorni, al 75% per 80 giorni, al 50% per 65 giorni, al 25% per 60 giorni - con utilizzazione delle tabelle del
2018 del Tribunale di Milano e liquidazione del danno morale - patema d'animo derivante alla vittima dall'esserle occorso, l'infortunio, mentre attraversava la strada, quindi nel compimento di una normale attività quotidiana la cui reiterazione le rievocherebbe continuamente e dolorosamente l'esperienza vissuta - con incremento del 5% del valore tabellare del danno non patrimoniale;
- ha liquidato il danno patrimoniale comprendendovi il ristoro delle spese sostenute dalla per visite mediche e specialistiche e quelle di assistenza legale, non, invece, il Pt_1
rimborso di quelle relative all'acquisto di una poltrona motorizzata, costituente, secondo il giudicante, un mero arredo, e di quelle, ritenute non adeguatamente documentate, per il carburante necessario agli spostamenti effettuati dalla danneggiata per sottoporsi a visite specialistiche e terapie.
Devalutando l'importo dovuto al tempo del sinistro e calcolando gli interessi sulla somma anno per anno rivalutata e previa detrazione dell'acconto elargito dalla compagnia assicuratrice nel 2016, il giudicante ha liquidato il dovuto in € 15.700,99, oltre interessi legali dalla decisione al saldo.
Quanto alla disciplina delle spese processuali, il Tribunale ha posto a carico della soccombente compagnia assicuratrice quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo e del giudizio di merito, fatta eccezione, però, ai sensi dell'art. 91, comma 1 c.p.c., per quelle della fase processuale successiva alla proposta conciliativa che era stata formulata dal giudice quale incentivo alla rapida definizione del giudizio, contemplante l'importo ulteriore di € 47.100,00, più favorevole di quello poi accertato: proposta, questa,
3 che era stata immotivatamente rifiutata dalla ricorrente, conseguendone, appunto, ai sensi della citata norma processuale, indipendentemente dall'esito della causa, la sua condanna alla rifusione delle spese processuali nei confronti della controparte per l'attività processuale successiva alla proposta.
Avverso la suddetta ordinanza è stato proposto appello da parte di , Parte_1
che la ha censurata: per avere errato nella liquidazione del danno biologico, avendo riconosciuto un incremento del danno tabellare in misura appena del 5%, ritenendo che le menomazioni funzionali da essa subite non rilevassero in maniera straordinaria, ma trascurando:
- che ella, oltre ad avere subito una lunghissima degenza e terapia riabilitativa per il recupero dell'arto inferiore destro, continua ad accusare notevoli limitazioni funzionali e dolori all'anca, al ginocchio e al piede destro, completamente deformato, algie a livello di bacino, difficoltà masticatorie e deficit uditivo associato a quotidiani episodi di cefalea e cervicobrachialgia;
- che le è stato diagnosticato un aggravamento della sindrome epilettiforme;
- che, in esito al sinistro, ella è stata riconosciuta, dalla Asl di Oristano, invalida civile con totale inabilità lavorativa al 100% e incapace di compiere gli atti quotidiani della vita.
L'appellante lamenta che il Tribunale, in virtù delle suddette circostanze:
I. non avesse riconosciuto un incremento del danno biologico tabellare nella misura massima del 36%, prevista dalle tabelle;
II. per avere, il giudicante, liquidato esclusivamente il danno biologico, senza riconoscere il danno morale e dinamico - relazionale;
III. per omessa pronuncia in quanto il Tribunale non avrebbe provveduto sulle domande di risarcimento del danno morale, che avrebbe dovuto essere riconosciuto nella misura di un quarto di quello biologico, e del danno esistenziale, cioè, delle ripercussioni degli esiti invalidanti del sinistro sulla vita di relazione e sulla estrinsecazione della personalità in ambito familiare e sociale;
IV. per non avere, il Tribunale, liquidato in maniera esaustiva il danno patrimoniale, atteso che:
- non le è stato riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto della poltrona
4 ortopedica motorizzata, non costituente mero arredo ma, al contrario, indispensabile per ovviare alla sua mancanza di autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita, e per l'acquisto del carburante necessario per le trasferte da Paulilatino, suo luogo di residenza, ai luoghi, Oristano e Cagliari, in cui le erano state somministrate visite e terapie mediche;
- è stato liquidato nella insufficiente misura di € 4.320,00, invece che in quello corretto di €
9.290,00, l'importo relativo alle spese sostenute per l'assistenza legale stragiudiziale, che era stato quantificato in domanda secondo i canoni contemplati dal d.m. 55/2014 per le controversie, come quella in esame, di valore indeterminabile di particolare importanza, con
C.P.A. e I.V.A.;
V. per averla, il Tribunale condannata alla rifusione, nei confronti della controparte, delle spese processuali della fase decisionale nella misura di € 1.863,00 per immotivato rifiuto della proposta conciliativa formulata dal giudice, statuizione, questa, erronea in quanto il rifiuto era giustificato per essere, la proposta, riduttiva rispetto all'entità del pregiudizio subito;
per avere, il primo giudice, liquidato le spese processuali a suo favore in misura insufficiente, senza adottare il parametro previsto dal d.m. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile e di straordinaria importanza.
Si è costituita, in secondo grado, che Controparte_1
ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Sulle conclusioni sopra trascritte la causa è stata trattenuta in decisione nella udienza del 7 ottobre 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Riguardo alla personalizzazione del danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione ha costantemente statuito:
- che la misura standard prevista dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale e del tutto peculiari tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze
5 ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento (v. Cass., Ord. n. 31681/2024);
- che ai fini della personalizzazione del danno forfetariamente determinato, in termini monetari, attraverso i meccanismi tabellari che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe, spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse in esito al dibattito processuale, specifiche circostanze in fatto, peculiari al caso sottoposto a esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfetizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente, più ricca e, quindi, individualizzata considerazione in termini monetari rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (Cass.,
Ord. n. 2924/2024, Sent. n. 21939/2017).
Deve in primo luogo rigettarsi il motivo di impugnazione con il quale l'appellante lamenta il mancato riconoscimento del danno morale in quanto il Tribunale ha liquidato il danno non patrimoniale applicando il valore a punto comprensivo del danno morale, mediamente correlato con il grado di invalidità e con l'età della danneggiata, di cui alle tabelle milanesi del 2018.
Deve invece essere accolto l'appello laddove la lamenta una insufficiente Pt_1
personalizzazione, riconosciuta nella misura del 5% del danno non patrimoniale e ascritta dal Tribunale al danno morale.
Infatti, nel caso in esame è riscontrabile, poiché provata con i documenti versati in atti, la ricorrenza, nella attrice, di conseguenze del sinistro peculiari e specifiche rispetto a quelle ordinariamente legate al grado di invalidità permanente accertato (23%), tali da legittimare il giudice a discostarsi dalla basica liquidazione equitativa tabellare: esse
6 consistono, in particolare, nell'avere subito, la vittima del sinistro, un aumento della frequenza delle crisi epilettiformi, nel potere, la stessa, deambulare in misura sensibilmente ridotta, soltanto con l'ausilio di bastoni, tanto da averle, l il 5 febbraio 2020, CP_4
riconosciuto l'invalidità civile con totale inabilità lavorativa al 100% e incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita;
nella presenza di vistose cicatrici sulla gamba lesa.
In tale situazione, è da ritenere che le conseguenze del sinistro, per come allegato nell'atto di impugnazione, esulino da quelle normalmente legate all'invalidità permanente riscontrata, non trovando, quindi, adeguato ristoro nei valori tabellari basici, ragione per la quale occorre riconoscere una personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura del 25% del danno biologico tabellare, così pervenendo a una liquidazione più consona alle reali conseguenze invalidanti, in termini sia funzionali, sia di perturbamento psichico, sia di frustrazione nei rapporti sociali.
Quanto al danno “dinamico - relazionale”, esso non costituisce entità distinta e autonoma dal danno non patrimoniale da lesione alla salute (Cass., S.U., sent. n.
26972/2008) ed è computato, senza possibilità di duplicazione, nei valori tabellari per punto di invalidità permanente.
In accoglimento del motivo, quindi, applicando le Tabelle del 2018 del Tribunale di
Milano, deve essere riconosciuta, a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente, la somma di € 96.763,00, risultante dal valore tabellare di € 82.013,00, relativo al 23% di invalidità permanente e all'età di 56 anni della alla data del sinistro, Pt_1
maggiorato del 25% del danno biologico tabellare (€ 59.002,00).
Sono, invece, infondate le censure relative alla liquidazione del danno patrimoniale.
Il CTU, alla pag. 29 dell'elaborato peritale, ha perentoriamente escluso la pertinenza della spesa per l'acquisto della poltrona motorizzata e, sul punto, la appellante si è limitata a enunciarne l'utilità e funzionalità rispetto alle sue patologie, delle quali, però, non ha offerto prova - per esempio, con una prescrizione medico specialistica.
Parimenti da rigettare è la doglianza sul mancato riconoscimento delle spese di carburante, in merito alle quali il Tribunale ha rilevato, con valutazione condivisibile, sia che non è stato prodotto un prospetto analitico e dettagliato dei viaggi e delle trasferte, sì da
7 poterle rigorosamente riferirle agli accertamenti strumentali e alle terapie, sia che queste ultime sono state erogate in gran parte in regime di pronto soccorso e a domicilio.
Non merita accoglimento la censura sul quantum liquidato per spese di assistenza stragiudiziale, che appare coerente ai parametri del d.m. n. 55/2014 – nella versione applicabile alla fattispecie ratione temporis - avendo, il primo giudice, attinto al medio tariffario per attività stragiudiziale per lo scaglione di valore da € 52.001,00 a € 260.000,00.
Va disattesa la censura avverso la applicazione, da parte del Tribunale, del primo comma dell'art. 91 c.p.c., atteso che anche in esito all'appello l'importo liquidato del risarcimento rimane inferiore a quello contemplato dalla proposta conciliativa formulata dal giudice in primo grado.
Infine, in accoglimento del motivo sulla quantificazione delle spese di soccombenza a carico dell'assicurazione, le stesse devono essere riliquidate, coerentemente al decisum di questa Corte, con applicazione dello scaglione di valore del d.m. n. 55/2014 da €
26.000,01 a € 52.000,00,
Pertanto, in conclusione, la sentenza di primo grado deve essere riformata nel senso che, detratto l'acconto versato nel 2016 dalla compagnia assicuratrice, è dovuta dalla stessa non la somma liquidata dal Tribunale di € 15.700,99 ma quella, derivante dalla maggiorazione di € 10.649,34 del danno non patrimoniale operata da questa Corte, rivalutata e con gli interessi sino alla data della sentenza, di € 29.159.06.
Tuttavia, considerando che la compagnia assicuratrice ha adempiuto alla sentenza di primo grado - come dedotto nella comparsa costitutiva depositata in secondo grado e non contestato dalla appellante - essa deve ancora corrispondere alla l'importo di Pt_1
€ 13.458,07, oltre gli interessi legali dalla data della decisione di primo grado al saldo.
Le spese processuali dei due gradi del giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni - secondo valori tabellari medi, per il primo grado, dello scaglione di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00, esclusa la fase decisionale, gravante sulla attrice, e, per il secondo grado, dello scaglione di valore da € 5.201,00 a
26.000,00, esclusa la fase di trattazione e istruttoria - devono essere poste a carico degli appellati, in solido, coerentemente al principio della soccombenza.
8
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, respinta ogni altra domanda ed eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) Condanna .e in solido, Controparte_1 Controparte_2
al pagamento, a favore di , della somma di € 13458,07 , oltre interessi Parte_1
legali su detta somma dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo;
2) Condanna .e in solido, Controparte_1 Controparte_2
alla rifusione, a beneficio di , delle spese processuali dei due gradi del Parte_1
giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 4.711,00 e, per il secondo grado, in € 3.777,00, oltre spese generali e accessori di legge.
3) Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2023.
Il Presidente Dott. Donatella Aru
Il Giudice Ausiliario estensore Dott. Giacomo Dominijanni
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta da
Dott.ssa Donatella Aru Presidente
Dott.ssa Emanuela Cugusi Consigliere
Dott. Giacomo Dominijanni Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.21/2020 r.g. promossa da
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Parte_1
Rossella Oppo, presso il cui studio, in Oristano, in Via Rockefeller, 8 ha eletto domicilio;
appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura allegata in via telematica alla comparsa di costituzione e risposta depositata in secondo grado, dall'Avv. Antonio Pinna Spada, presso il cui studio, in Cagliari, in Via Gianturco, 13 ha eletto domicilio;
appellata
Controparte_2
appellato, non costituito
CONCLUSIONI nell'interesse della appellante: voglia la Corte di Appello, in riforma dell'ordinanza del 23.12.
2019 emessa dal Tribunale di Oristano: 1) accertare e dichiarare che il sinistro in oggetto si
è verificato per fatto e colpa esclusiva di e per l'effetto 2) condannare Controparte_2
in solido con il al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento in favore di di tutti i danni subiti, come sopra indicati, nella Parte_1
1 misura complessiva di € 280.908,18, o la somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al saldo, detratto dal totale l'acconto già corrisposto dalla Compagnia di Assicurazione;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio;
nell'interesse della appellata: rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Oristano il 9 aprile 2018 Parte_1
ha convenuto in giudizio, nelle forme del procedimento sommario di cognizione, CP_2
la deducendo che nel giorno
[...] Controparte_3
31 maggio 2014, in Paulilatino, alle h. 10,15 circa, mentre attraversava a piedi la Via
Nazionale procedendo dalla Via Indipendenza verso il Viale della Libertà, era stata investita dal veicolo Fiat Strada tg. CK600VA, di proprietà e condotto da Controparte_2
assicurato per la responsabilità civile con la suddetta compagnia;
la ricorrente ha chiesto, quindi, la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da lei patiti per effetto del sinistro, il cui verificarsi andava ascritto a colpa esclusiva del nella misura di € 280.908,18, oltre interessi e rivalutazione, con detrazione CP_2
dell'acconto già corrisposto dalla compagnia assicuratrice.
Questa ultima si è costituita in giudizio, riconoscendo la dinamica del sinistro ma contestando il nesso causale tra lo stesso e i danni lamentati dalla ricorrente, nonché l'entità degli stessi.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Oristano, in accoglimento della domanda, con ordinanza del 23 dicembre 2019, previa detrazione dell'acconto già corrisposto dalla compagnia, ha condannato la Controparte_3
al pagamento, in favore di , della somma complessiva, comprensiva
[...] Parte_1
di danno patrimoniale e non patrimoniale, di € 15.700,99, già compresi gli interessi legali maturati sulla somma medesima rivalutata anno per anno a decorrere dal fatto illecito, oltre agli interessi legali dalla data della decisione al saldo, nonché alla rifusione delle spese
2 processuali a beneficio della ricorrente, salvo che per quanto riguarda la fase della decisione.
Il giudice di primo grado:
- ha liquidato il danno biologico sulla scorta della CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 761/2016 presso il Tribunale di Cagliari - in cui era stato determinato un grado di invalidità permanente, residuato nella in esito Pt_1
al sinistro, del 23%, nonché riscontrata un'invalidità temporanea totale per 80 giorni, al 75% per 80 giorni, al 50% per 65 giorni, al 25% per 60 giorni - con utilizzazione delle tabelle del
2018 del Tribunale di Milano e liquidazione del danno morale - patema d'animo derivante alla vittima dall'esserle occorso, l'infortunio, mentre attraversava la strada, quindi nel compimento di una normale attività quotidiana la cui reiterazione le rievocherebbe continuamente e dolorosamente l'esperienza vissuta - con incremento del 5% del valore tabellare del danno non patrimoniale;
- ha liquidato il danno patrimoniale comprendendovi il ristoro delle spese sostenute dalla per visite mediche e specialistiche e quelle di assistenza legale, non, invece, il Pt_1
rimborso di quelle relative all'acquisto di una poltrona motorizzata, costituente, secondo il giudicante, un mero arredo, e di quelle, ritenute non adeguatamente documentate, per il carburante necessario agli spostamenti effettuati dalla danneggiata per sottoporsi a visite specialistiche e terapie.
Devalutando l'importo dovuto al tempo del sinistro e calcolando gli interessi sulla somma anno per anno rivalutata e previa detrazione dell'acconto elargito dalla compagnia assicuratrice nel 2016, il giudicante ha liquidato il dovuto in € 15.700,99, oltre interessi legali dalla decisione al saldo.
Quanto alla disciplina delle spese processuali, il Tribunale ha posto a carico della soccombente compagnia assicuratrice quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo e del giudizio di merito, fatta eccezione, però, ai sensi dell'art. 91, comma 1 c.p.c., per quelle della fase processuale successiva alla proposta conciliativa che era stata formulata dal giudice quale incentivo alla rapida definizione del giudizio, contemplante l'importo ulteriore di € 47.100,00, più favorevole di quello poi accertato: proposta, questa,
3 che era stata immotivatamente rifiutata dalla ricorrente, conseguendone, appunto, ai sensi della citata norma processuale, indipendentemente dall'esito della causa, la sua condanna alla rifusione delle spese processuali nei confronti della controparte per l'attività processuale successiva alla proposta.
Avverso la suddetta ordinanza è stato proposto appello da parte di , Parte_1
che la ha censurata: per avere errato nella liquidazione del danno biologico, avendo riconosciuto un incremento del danno tabellare in misura appena del 5%, ritenendo che le menomazioni funzionali da essa subite non rilevassero in maniera straordinaria, ma trascurando:
- che ella, oltre ad avere subito una lunghissima degenza e terapia riabilitativa per il recupero dell'arto inferiore destro, continua ad accusare notevoli limitazioni funzionali e dolori all'anca, al ginocchio e al piede destro, completamente deformato, algie a livello di bacino, difficoltà masticatorie e deficit uditivo associato a quotidiani episodi di cefalea e cervicobrachialgia;
- che le è stato diagnosticato un aggravamento della sindrome epilettiforme;
- che, in esito al sinistro, ella è stata riconosciuta, dalla Asl di Oristano, invalida civile con totale inabilità lavorativa al 100% e incapace di compiere gli atti quotidiani della vita.
L'appellante lamenta che il Tribunale, in virtù delle suddette circostanze:
I. non avesse riconosciuto un incremento del danno biologico tabellare nella misura massima del 36%, prevista dalle tabelle;
II. per avere, il giudicante, liquidato esclusivamente il danno biologico, senza riconoscere il danno morale e dinamico - relazionale;
III. per omessa pronuncia in quanto il Tribunale non avrebbe provveduto sulle domande di risarcimento del danno morale, che avrebbe dovuto essere riconosciuto nella misura di un quarto di quello biologico, e del danno esistenziale, cioè, delle ripercussioni degli esiti invalidanti del sinistro sulla vita di relazione e sulla estrinsecazione della personalità in ambito familiare e sociale;
IV. per non avere, il Tribunale, liquidato in maniera esaustiva il danno patrimoniale, atteso che:
- non le è stato riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto della poltrona
4 ortopedica motorizzata, non costituente mero arredo ma, al contrario, indispensabile per ovviare alla sua mancanza di autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita, e per l'acquisto del carburante necessario per le trasferte da Paulilatino, suo luogo di residenza, ai luoghi, Oristano e Cagliari, in cui le erano state somministrate visite e terapie mediche;
- è stato liquidato nella insufficiente misura di € 4.320,00, invece che in quello corretto di €
9.290,00, l'importo relativo alle spese sostenute per l'assistenza legale stragiudiziale, che era stato quantificato in domanda secondo i canoni contemplati dal d.m. 55/2014 per le controversie, come quella in esame, di valore indeterminabile di particolare importanza, con
C.P.A. e I.V.A.;
V. per averla, il Tribunale condannata alla rifusione, nei confronti della controparte, delle spese processuali della fase decisionale nella misura di € 1.863,00 per immotivato rifiuto della proposta conciliativa formulata dal giudice, statuizione, questa, erronea in quanto il rifiuto era giustificato per essere, la proposta, riduttiva rispetto all'entità del pregiudizio subito;
per avere, il primo giudice, liquidato le spese processuali a suo favore in misura insufficiente, senza adottare il parametro previsto dal d.m. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile e di straordinaria importanza.
Si è costituita, in secondo grado, che Controparte_1
ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Sulle conclusioni sopra trascritte la causa è stata trattenuta in decisione nella udienza del 7 ottobre 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Riguardo alla personalizzazione del danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione ha costantemente statuito:
- che la misura standard prevista dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale e del tutto peculiari tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze
5 ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento (v. Cass., Ord. n. 31681/2024);
- che ai fini della personalizzazione del danno forfetariamente determinato, in termini monetari, attraverso i meccanismi tabellari che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe, spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse in esito al dibattito processuale, specifiche circostanze in fatto, peculiari al caso sottoposto a esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfetizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente, più ricca e, quindi, individualizzata considerazione in termini monetari rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (Cass.,
Ord. n. 2924/2024, Sent. n. 21939/2017).
Deve in primo luogo rigettarsi il motivo di impugnazione con il quale l'appellante lamenta il mancato riconoscimento del danno morale in quanto il Tribunale ha liquidato il danno non patrimoniale applicando il valore a punto comprensivo del danno morale, mediamente correlato con il grado di invalidità e con l'età della danneggiata, di cui alle tabelle milanesi del 2018.
Deve invece essere accolto l'appello laddove la lamenta una insufficiente Pt_1
personalizzazione, riconosciuta nella misura del 5% del danno non patrimoniale e ascritta dal Tribunale al danno morale.
Infatti, nel caso in esame è riscontrabile, poiché provata con i documenti versati in atti, la ricorrenza, nella attrice, di conseguenze del sinistro peculiari e specifiche rispetto a quelle ordinariamente legate al grado di invalidità permanente accertato (23%), tali da legittimare il giudice a discostarsi dalla basica liquidazione equitativa tabellare: esse
6 consistono, in particolare, nell'avere subito, la vittima del sinistro, un aumento della frequenza delle crisi epilettiformi, nel potere, la stessa, deambulare in misura sensibilmente ridotta, soltanto con l'ausilio di bastoni, tanto da averle, l il 5 febbraio 2020, CP_4
riconosciuto l'invalidità civile con totale inabilità lavorativa al 100% e incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita;
nella presenza di vistose cicatrici sulla gamba lesa.
In tale situazione, è da ritenere che le conseguenze del sinistro, per come allegato nell'atto di impugnazione, esulino da quelle normalmente legate all'invalidità permanente riscontrata, non trovando, quindi, adeguato ristoro nei valori tabellari basici, ragione per la quale occorre riconoscere una personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura del 25% del danno biologico tabellare, così pervenendo a una liquidazione più consona alle reali conseguenze invalidanti, in termini sia funzionali, sia di perturbamento psichico, sia di frustrazione nei rapporti sociali.
Quanto al danno “dinamico - relazionale”, esso non costituisce entità distinta e autonoma dal danno non patrimoniale da lesione alla salute (Cass., S.U., sent. n.
26972/2008) ed è computato, senza possibilità di duplicazione, nei valori tabellari per punto di invalidità permanente.
In accoglimento del motivo, quindi, applicando le Tabelle del 2018 del Tribunale di
Milano, deve essere riconosciuta, a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente, la somma di € 96.763,00, risultante dal valore tabellare di € 82.013,00, relativo al 23% di invalidità permanente e all'età di 56 anni della alla data del sinistro, Pt_1
maggiorato del 25% del danno biologico tabellare (€ 59.002,00).
Sono, invece, infondate le censure relative alla liquidazione del danno patrimoniale.
Il CTU, alla pag. 29 dell'elaborato peritale, ha perentoriamente escluso la pertinenza della spesa per l'acquisto della poltrona motorizzata e, sul punto, la appellante si è limitata a enunciarne l'utilità e funzionalità rispetto alle sue patologie, delle quali, però, non ha offerto prova - per esempio, con una prescrizione medico specialistica.
Parimenti da rigettare è la doglianza sul mancato riconoscimento delle spese di carburante, in merito alle quali il Tribunale ha rilevato, con valutazione condivisibile, sia che non è stato prodotto un prospetto analitico e dettagliato dei viaggi e delle trasferte, sì da
7 poterle rigorosamente riferirle agli accertamenti strumentali e alle terapie, sia che queste ultime sono state erogate in gran parte in regime di pronto soccorso e a domicilio.
Non merita accoglimento la censura sul quantum liquidato per spese di assistenza stragiudiziale, che appare coerente ai parametri del d.m. n. 55/2014 – nella versione applicabile alla fattispecie ratione temporis - avendo, il primo giudice, attinto al medio tariffario per attività stragiudiziale per lo scaglione di valore da € 52.001,00 a € 260.000,00.
Va disattesa la censura avverso la applicazione, da parte del Tribunale, del primo comma dell'art. 91 c.p.c., atteso che anche in esito all'appello l'importo liquidato del risarcimento rimane inferiore a quello contemplato dalla proposta conciliativa formulata dal giudice in primo grado.
Infine, in accoglimento del motivo sulla quantificazione delle spese di soccombenza a carico dell'assicurazione, le stesse devono essere riliquidate, coerentemente al decisum di questa Corte, con applicazione dello scaglione di valore del d.m. n. 55/2014 da €
26.000,01 a € 52.000,00,
Pertanto, in conclusione, la sentenza di primo grado deve essere riformata nel senso che, detratto l'acconto versato nel 2016 dalla compagnia assicuratrice, è dovuta dalla stessa non la somma liquidata dal Tribunale di € 15.700,99 ma quella, derivante dalla maggiorazione di € 10.649,34 del danno non patrimoniale operata da questa Corte, rivalutata e con gli interessi sino alla data della sentenza, di € 29.159.06.
Tuttavia, considerando che la compagnia assicuratrice ha adempiuto alla sentenza di primo grado - come dedotto nella comparsa costitutiva depositata in secondo grado e non contestato dalla appellante - essa deve ancora corrispondere alla l'importo di Pt_1
€ 13.458,07, oltre gli interessi legali dalla data della decisione di primo grado al saldo.
Le spese processuali dei due gradi del giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni - secondo valori tabellari medi, per il primo grado, dello scaglione di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00, esclusa la fase decisionale, gravante sulla attrice, e, per il secondo grado, dello scaglione di valore da € 5.201,00 a
26.000,00, esclusa la fase di trattazione e istruttoria - devono essere poste a carico degli appellati, in solido, coerentemente al principio della soccombenza.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, respinta ogni altra domanda ed eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) Condanna .e in solido, Controparte_1 Controparte_2
al pagamento, a favore di , della somma di € 13458,07 , oltre interessi Parte_1
legali su detta somma dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo;
2) Condanna .e in solido, Controparte_1 Controparte_2
alla rifusione, a beneficio di , delle spese processuali dei due gradi del Parte_1
giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 4.711,00 e, per il secondo grado, in € 3.777,00, oltre spese generali e accessori di legge.
3) Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2023.
Il Presidente Dott. Donatella Aru
Il Giudice Ausiliario estensore Dott. Giacomo Dominijanni
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