Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/02/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1151/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(P.IVA ) in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore; (C.F. Parte_2
); (C.F. C.F._1 Parte_3
); (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. MAUCERI MARCELLO appellante contro
(C.F. ) nella qualità di Controparte_1 P.IVA_2
procuratore con rappresentanza del CO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. COLLI VIRGINIA appellato
Oggetto: Contratti bancari (opposizione a d.i.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 439/2019 del 17/4/2019, il Tribunale di Trapani ha disatteso l'opposizione a proposta da , , Parte_1 Parte_2
altri fideiussori) al decreto ingiuntivo, chiesto e ottenuto da Controparte_1
(quale procuratore con rappresentanza di
[...] [...]
per il pagamento di € 88.977,03, oltre interessi Controparte_3
convenzionali e spese, in ragione di mutuo chirografario e del saldo debitore di conto corrente.
Avverso tale decisione hanno proposto gravami, con atto di citazione del
18/5/2019, e Parte_1 Parte_2 Pt_2 Parte_3
contestando la decisione di prime cure per diversi motivi, e Parte_3
riproponendo le rispettive argomentazioni spese in prime cure.
Costituendosi, Controparte_4
nella qualità di procuratore con rappresentanza del
[...] CO
, ha contestato il gravame chiedendone il rigetto.
[...]
Senza incombenti istruttori, con note di 'trattazione scritta' ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno così precisato le rispettive conclusioni: appellanti: “VOGLIA LA CORTE DI APPELLO Rigettata ogni contraria domanda, eccezione o difesa;
1.- preliminarmente dire e dichiarare la carenza di legittimazione processuale passiva e/o il difetto di titolarità ad agire o contraddire del con sede in Roma Via Lucrezia CO
Romana n. 41/47 (C.F. ) qualificatosi cessionario a titolo particolare P.IVA_3
di con Controparte_5
sede legale a Alcamo Via V.E. II n.15/17, per carenza di prova della cessione degli specifici crediti oggetto di ingiunzione di pagamento;
2.- trattandosi di litisconsorzio necessario in causa inscindibile ex art. 331 c.p.c., disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_5
con sede legale a Alcamo Via V.E. II n.15/17, cedente non
[...]
estromessa dal giudizio di primo grado, Nel merito: - riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani – G.U. Dott.ssa Caterina Linares ( n.ro 439/2019)
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 pubblicata il 17 aprile 2019 nel giudizio contrassegnato con il n. 2948/2015, notificata a mezzo PEC in data 18 aprile 2019 annullandola e/o revocandola con ogni e qualsiasi statuizione;
- dichiarata la nullità totale e/o parziale delle clausole contenute nei contratti di fideiussione stipulati dai Sigg.ri nato a [...]
Erice il 24/06/1987 (C.F. ), nato C.F._1 Parte_3
ad Alcamo il 21/05/1977 (C.F. ) nato ad [...]F._2 Parte_3
Alcamo il 13/03/1978 (C.F. dire e dichiarare la non debenza C.F._3
di alcuna somma, con effetti di revoca in toto del decreto ingiuntivo opposto anche nei loro confronti;
- acclarato il superamento dei tassi soglia ex L. 108/96 nonché
l'eventuale usura in concreto ex art. 644 c.p., dire e dichiarare che gli appellanti odierni non risultano debitori di alcuna somma nei confronti della banca appellata e comunque - in subordine - di una minore somma secondo quanto sarà determinata di giustizia anche sulla base di nuova c.t.u. contabile;
- Accertare, in danno della medesima banca, e per essa la sua procuratrice speciale Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro-tempore, quanto indebitamente pagato in dipendenza di interessi e altri oneri, costi e commissioni non dovuti, secondo quanto emergerà dalla istruttoria processuale e da nuova perizia tecnico contabile;
- ordinare la cancellazione di tutte le segnalazioni “a sofferenza” illegittimamente effettuate dalla convenuta presso la centrale rischi interbancaria di Banca d'Italia;
Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da richiedersi in separata sede giudiziale. - Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio in primo e secondo grado.”; appellata: “Voglia la Corte - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - rigettare l'appello e tutte le richieste avversarie comprese quelle istruttorie, confermando il decreto ingiuntivo;
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannare gli opponenti, in solido tra loro, a pagare al
[...]
la complessiva somma di € 88.977,03, e, in CO
particolare € 28.791,49, oltre interessi convenzionali e di mora al tasso del 12,50%
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 a far data dal 09.02.2015, risultante dalla liquidazione di debito alla data del
02.04.2015 del contratto di mutuo chirografario e derivante quanto ad €26.833,62 per sorte capitale, € 1.066,78 per interessi convenzionali ed € 891,09 per interessi di mora, e ciò oltre interessi corrispettivi e di mora calcolati al tasso del 12,50% dovuti sulla quota capitale dalla data del 02.04.2015 al soddisfo e quanto ad € 60.185,54 oltre interessi convenzionali e di mora al tasso del 12,00 % a far data dal
09.02.2015, quale saldo debitore in linea capitale alla medesima data del contratto di conto corrente di corrispondenza n.10/486450, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata in corso di causa, e ciò oltre le spese ed i compensi liquidati per il procedimento monitorio;
- in ogni caso condannare gli opponenti al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado del giudizio. Si attesta la partecipazione della dott.ssa alla Testimone_1
redazione delle presenti note e chiede che la S.V. Voglia darne atto nel verbale di udienza ai fini della pratica forense.”
Indi, giusta ordinanza del 19.3.2021 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, Parte_1 Pt_2
e affidano il gravame ai
[...] Parte_3 Parte_3
seguenti motivi: 1) erroneità dei calcoli effettuati dal CTU nominato in prime cure e conseguente erroneità della statuizione laddove non ha riscontrato usurarietà dei tassi tenendo conto dello jus variandi e non avendo correttamente vagliato tutti gli aspetti denunziati sul punto;
2) erroneità della sentenza relativamente alla eccezione di nullità delle fideiussioni.
A queste ragioni di gravame ha poi aggiunto - con le note di trattazione scritta - eccezione di carenza di legittimazione processuale passiva o di difetto di titolarità
“ad agire o contraddire” del quale CO
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 cessionario a titolo particolare di Controparte_5
adducendo il difetto di prova della cessione degli
[...]
specifici crediti oggetto di ingiunzione di pagamento, e chiedendo disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . Tale eccezione, Controparte_5
ritenuta inammissibile dall'appellata siccome prospettata tardivamente rispetto alle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c., non può in effetti trovare accoglimento. Devesi infatti osservare che già nel corso del giudizio di prime cure era intervenuto, tramite la rappresentante Controparte_4
il quale cessionario del credito
[...] CO
da potere di , e nessun rilievo era stato prospettato dagli opponenti, Controparte_5
né sull'intervento né, soprattutto, sulla cessione. La sentenza appellata, poi, risulta emessa proprio nei confronti di quest'ultima parte e non di di Controparte_5
guisa che effettivamente tardive risultano le contestazioni sul merito della cessione, soprattutto considerando che lo stesso atto di citazione in appello è rivolto, ed è stato notificato, al soggetto della cui legittimazione solo dopo si è discusso, senza (con l'atto introduttivo appunto) sollevare questione sulla prova della titolarità del rapporto controverso.
Tornando al merito, i motivi di gravame non possono trovare accoglimento.
Vale rammentare innanzitutto che il giudizio di prime cure era stato promosso quale opposizione al decreto ingiuntivo n. 678/2015 emesso dal Tribunale di Trapani su istanza di Controparte_6
(quale procuratrice di per € 88.977,03 – oltre interessi - Controparte_5
, quale complessivo saldo debitorio per il mutuo chirografario del 3/11/2010 e del conto corrente n.10/486450, che vedevano quale contraente Parte_1
e , , quali garanti. Parte_2 Parte_3 Parte_3
Col primo motivo, gli appellanti principale adducono la sussistenza di ipotesi di usura tanto nel contratto conto corrente che in quello di finanziamento, adducendo anche erroneità di taluni esiti della consulenza contabile espletata in prime cure e
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 ripresi con la statuizione appellata.
Segnatamente, quanto alle verifiche sul conto corrente, lamentano gli appellanti che l'esperto non abbia dato corso al quesito sull'usura, che avrebbe imposto verifica non solo relativamente al momento di avvio del rapporto, ma anche nel corso dello sviluppo dello stesso rispetto all'esercizio dello jus variandi da parte della banca.
Ebbene, detta verifica risulta effettuata dall'esperto, tanto che lo stesso, nel rispondere alle osservazioni inoltrategli (cfr. pag. 11 dell'elaborato scritto) evidenzia che “dalla documentazione agli atti non si evince esercizio di ius variandi da parte della banca.”. Né gli appellanti offrono elementi di segno contrario rispetto a quanto esplicitato dal consulente, di guisa che la doglianza, priva peraltro di specificità, non può trovare accoglimento.
Ancora con riguardo alla verifica sull'usura nel contratto di conto corrente, gli appellanti lamentano il mancato vaglio degli effetti anatocistici derivante dalla clausola di capitalizzazione degli interessi a debito. Anche questo argomento però si scontra con gli esiti della consulenza contabile. Deve premettersi, sul punto, che “in tema di usura, nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi - anche ove sia stata legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 - deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del "tasso soglia", poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso (Cass., n. 33964/2022, che in motivazione chiarisce altresì che le
Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi ai sensi della legge
108/1996, non prevedano affatto … l'esclusione degli effetti dell'anatocismo nella rilevazione dei tassi in concreto applicati).” - in questi termini Cassazione civile sez.
I 28/3/2024 n. 8383 -. Ora, il CTU nominato in prime cure ha correttamente interpretato il quesito, che appunto imponeva un vaglio nel solco dei principi appena richiamati: pure in questo caso nelle risposte alle osservazioni, ha dapprima richiamato le indicazioni della Banca d'Italia per cui “il calcolo dei numeri debitori
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 per le aperture di credito in conto corrente va effettuato considerando l'estratto conto “scalare”, in cui i capitali sono comprensivi degli interessi e delle altre spese addebitate trimestralmente. Tale modalità di calcolo è valida anche nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle Istruzioni di agosto 2009.”, per poi evidenziare che il calcolo del Tasso Soglia (TEGM) debba essere effettuato senza considerare “alcuna depurazione di derivazione anatocistica”, come in effetti è stato fatto nelle operazioni di calcolo, diversamente da quanto addotto dagli appellanti.
Del tutto generiche, poi, le argomentazioni in ordine a 'costi per fideiussioni e garanzie' che avrebbero avuto l'effetto di incrementare il valore dei tassi applicati, dovendosi appena osservare che manca qualsivoglia appiglio concreto nei contratti di conto corrente rispetto a non meglio specificati costi delle fideiussioni prestate da terzi diversi dalla correntista.
Quanto al secondo contratto, gli appellanti mirano a far accertare la gratuità del mutuo del 3 novembre 2010; ciò perché, così compendiando i motivi di gravame sul punto, avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che ai fini della verifica della usurarietà possano considerarsi separatamente le diverse previsioni sugli interessi, corrispettivi e di mora, e ancora per questi ultimi avrebbe dovuto vagliarsi correttamente e il TAEG di mora, che risente della capitalizzazione composta stante l'ammortamento alla francese previsto, e il cd. T.E.MO (tasso effettivo di mora).
Invero, devesi innanzitutto ricordare la differente natura degli interessi moratori rispetto ai corrispettivi, evidenziando in particolare che ai sensi dell'art. 1815 comma
II c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, e dovendosi limitare temporalmente la valutazione di usurarietà al momento genetico del contratto: “ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” (art. 1 D.L. n. 394/2000).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 Questi essendo i riferimenti normativi, vale osservare – come anticipato prima – che diversa valutazione va fatta, per la verifica del rispetto dei 'tetti' antiusura, con riguardo agli interessi corrispettivi e a quelli di mora. Sul tasso di mora contrattuale, in particolare, va evidenziato che le richiamate previsioni normative (e né in questo senso può leggersi la sentenza di Cassazione n. 350/2013 evocata dagli appellanti), non consentono di operare la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia (in particolare, la sentenza appena richiamata si limita, al contrario, a sancire la possibilità che anche il tasso di mora singolarmente considerato sia usurario). Semmai, occorre osservare (cfr. in questi termini Tribunale Milano sez. XII 29/11/2016 n. 13179) che entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. In definitiva,
l'interesse di mora assolve a una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento; è però innegabile che in concreto entrambi concorrono, in qualità di oneri ad esso collegati, a determinare il costo complessivo del finanziamento. La valenza risarcitoria degli interessi di mora previsti dall'art. 1224 c.c. è infatti notevolmente sminuita (se non azzerata) dal fatto che il creditore è assolutamente esonerato dal fornire la prova del danno e che per il debitore sarebbe impossibile dare una prova contraria. Anche gli interessi di mora assolvono dunque a una funzione essenzialmente remunerativa dell'uso del denaro di proprietà altrui, al pari di quelli compensativi di cui all'art. 1282 c.c., in coerenza con quanto previsto dall'art. 820 co. 2^ c.c. Ne discende la necessità di un trattamento omogeneo ai fini della disciplina dell'usura che non opera in proposito alcuna distinzione.
Alla luce di quanto osservato, deve dunque evidenziarsi che l'unico contratto di finanziamento prevede due distinti e autonomi paradigmi negoziali destinati ad applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l'uno
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 preordinato a regolamentare la fisiologica restituzione rateale delle somme mutuate,
l'altro destinato a disciplinare solo l'ipotesi patologica di inadempimento del mutuatario (che si risolve in un differimento nel tempo dell'adempimento dell'obbligo restitutorio).
Vale poi evidenziare che, su questi aspetti, recente è l'arresto di Cassazione civile
SS.UU. 18/09/2020 n. 19597, che, proprio a cagione del dibattito esistente in giurisprudenza, dopo essersi soffermata appunto sulla diversa natura degli interessi di mora rispetto ai corrispettivi e riepilogando (per quanto qui di interesse) le diverse opzioni ermeneutiche, ha sancito che “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del
T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perchè
"fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto" "Ove
i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista".”. Da tali considerazioni emerge un dato importante: non rileva il TAEG evocato dagli appellanti, che è mero indicatore del costo complessivo del finanziamento anche oltre i parametri rilevanti per l'usura, con finalità esclusivamente informative del contraente.
Da tali considerazioni discende la conferma all'assunto secondo cui l'usurarietà del tasso di mora va valutata nella sua autonomia rispetto al tasso corrispettivo.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 Ininfluente, poi, la commissione di estinzione anticipata pure richiamata dagli appellanti, stante la ulteriore diversa natura di essa. Richiamando altro arresto del
Supremo Collegio, vale ricordare infatti che “proprio la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg., D.L. n. 185 del 2008, ex art. 2 bis, come conv. dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella.” (Cassazione civile sez. III 14/3/2022 n. 8109).
Del pari ininfluente il riferimento alle spese assicurative evocate dagli appellanti come costo da includere nel vaglio sull'usura: l'esperto anche sul punto ha risposto richiamando correttamente le risultanze documentali, e cioè il testo negoziale del
3/11/2010, che prevede spese assicurative per soli 8,00 euro: costo che risulta ininfluente rispetto al tasso soglia usura applicabile. Così come prive di pregio risultano i (generici) richiami all'ammortamento alla francese e al fenomeno anatocistico che ne deriverebbe, con le conseguenze che vengono ipotizzate (con alcuni esempi anche con riguardo al cd. tasso effettivo di mora) col gravame in punto di usurarietà. Difatti, “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente.” (così Cassazione civile sez. un.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 29/5/2024 n. 15130). Gli esempi prospettati, poi, non colgono nel segno: quando viene ipotizzato un rimborso rateale con rata iniziale che prevede una quota capitale maggiore di quella degli interessi si fa evidentemente riferimento a caso del tutto diverso da quello del mutuo in esame, ove, proprio per l'ammortamento alla francese, si è in presenza di un programma rateale in cui all'inizio è maggiore la quota degli interessi, che via via diminuisce nel tempo.
Considerando, in definitiva, che lo stesso CTU, applicando correttamente i criteri indicati dalla recente giurisprudenza per la verifica dell'usurarietà, ha escluso che si fosse in presenza di violazione della relativa disciplina, ne discende l'infondatezza del motivo in esame.
Neppure il secondo motivo può trovare accoglimento. Con esso gli appellanti ripropongono la questione della nullità delle fideiussioni, contestando la statuizione nella parte ha ritenuto indimostrato che si trattasi di contratto di garanzia predisposto su moduli ABI dichiarati nulli.
L'allegazione, che in quanto solleva una questione di nullità rilevabile, anche d'ufficio, in ogni grado del processo, non incontra barriere decadenziali, e dunque ben poteva essere proposta nel corso del giudizio di prime cure, è rimasta tuttavia priva di supporto probatorio e peraltro allegata in termini non specifici: in sede di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. (cfr. verbale di udienza del 24/10/2018) parte opponente per la prima volta ebbe ad eccepire “la nullità del contratto di fideiussione” limitandosi a richiamare la “sentenza della Corte di Cassazione 29810 del 12 dicembre 2017”.
Ora, se è vero che con detta sentenza la Suprema Corte ebbe ad evidenziare che l'art. 2 della L. n. 287/90 sanziona con la nullità le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o di una sua parte rilevante e che la medesima conseguenza si produce sul contratto a valle in applicazione dell'art. 1418 comma I c.c., vale evidenziare però che ciò avviene non in forza di automatismi
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 derivativi, incongrui secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale che sottolinea come “dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del
1990, art. 2 non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa…." (Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema
Cass. n. 3640 del 13/02/2009; Cass. n. 13486 del 20/06/2011)” (così Cass. Civ. sez.
I, 26/09/2019 n. 24044), ma all'esito di plurimi accertamenti in fatto che, sul presupposto della coincidenza delle condizioni del singolo contratto con il testo espressivo del cartello restrittivo della concorrenza, valutino l'incidenza delle singole clausole rispetto alla tenuta dell'intero negozio, si misurino con la prospettiva alternativa di una nullità parziale ex art. 1419 c.c., indaghino, infine, la concreta rilevanza delle clausole nulle rispetto alla vicenda negoziale. In altri termini, non è sufficiente invocare in linea teorica e astratta una nullità negoziale per violazione di norme imperative per approdare in concreto al rimedio caducatorio che produca l'effetto di liberare il fideiussore dall'obbligazione di garanzia. Ciò che va dimostrato
è che il contratto – rectius, i contratti - in esame (che, e gli stessi appellanti lo evidenziano, risalgono al 2010, dunque in epoca di gran lunga successiva all'adozione del provvedimento antritrust evocato, che risale al 2005) riproduca un modulo ABI ancora identico a quello censurato: e incombeva in capo agli opponenti, producendo sia il modulo ante 2005 che il provvedimento regolamentare, fornire prova del loro assunto. In quel modo avrebbero potuto compiutamente vagliarsi le questioni prospettate, anche in punto di validità della clausola sui termini ex art. 1957
(norma appena richiamata nel gravame, e solo in comparsa conclusionale illustrata).
Essendo rimasto privo di riscontro l'assunto degli appellanti, va confermata la statuizione di prime cure anche nella parte in cui ha disatteso la contestazione sulla validità delle fideiussioni.
Conclusivamente, risultando non fondate le censure prospettate, il gravame deve essere conclusivamente disatteso, confermandosi la sentenza del Tribunale, anche nel
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12 capo riguardante la statuizione sulle spese di lite, avendo correttamente il primo giudice applicato il principio della soccombenza.
Anche quelle della presente fase, infine, vanno poste a carico degli appellanti soccombenti, con la liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da , Parte_1
, E , Parte_2 Parte_3 Parte_3
con atto di citazione del 18/5/2019 avverso la sentenza n. 439/2019 del 17/4/2019 resa dal Tribunale di Trapani.
Condanna , Parte_1 Pt_2
E , in solido,
[...] Parte_3 Parte_3
al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso spese generali come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 13 febbraio 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 13