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Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 06/03/2024, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 965/2023 promossa da
(c.f./p.iva , con il patrocinio dell'avv. GEROSA Parte_1 C.F._1
MAURIZIO e
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. GEROSA Controparte_1 C.F._2
MAURIZIO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 05.06.1995 in EL (So) con ordine di annotazione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente e con ogni consequenziale pronuncia, alle seguenti condizioni: a) I coniugi potranno fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
b) I figli maggiorenni, non autosufficienti, affidati ad entrambi i genitori in sede di separazione, continueranno a vivere presso la madre;
c) Il signor potrà vedere i figli ogni volta lo desideri, previo Controparte_1 accordo e nel rispetto della vita privata dell'altro genitore e, comunque, compatibilmente con le esigenze e con gli impegni scolastici e sportivi/ludici dei ragazzi;
d) Il signor potrà passare le vacanze natalizie, pasquali e ogni altra CP_1 pagina 1 di 3 principale festività dell'anno con i figli previo accordo con gli stessi e comunicandolo all'altro genitore. e) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli con il versamento di un assegno a titolo di contributo per il loro mantenimento pari a complessivi
€ 850,00 per entrambi i figli, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Il signor Org_1 Controparte_1 si impegna a versare tale contributo per un periodo di quattro anni dal deposito del presente ricorso. f) Il padre si farà carico, altresì, in misura pari al 50%, delle spese straordinarie per i figli come da Protocollo d'Intesa sottoscritto dall'ordine degli Avvocati di Sondrio che si intende qui richiamato. g) L'impegno al pagamento di tali spese straordinarie si avrà solo se previamente concordate con il padre, ed avverrà mediante pagamento diretto o con rimborso alla madre previa esibizione della documentazione giustificativa da parte di quest'ultima. h) Con il divorzio cessano totalmente e reciprocamente tutti i doveri che ineriscono allo status di coniuge e i signori e Parte_1 CP_1
dichiarano di null'altro avere a che pretendere reciprocamente.
[...]
Le parti danno altresì atto di essere a conoscenza dei rispettivi conti correnti ovvero rapporti bancari in essere relativi agli ultimi tre anni e di rinunciare al deposito dei relativi estratti conto. Il procuratore delle parti dichiara, ai sensi di legge, che la causa è di valore indeterminato e che è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di euro 43,00 per il divorzio congiunto, ai sensi dell'art. 13 c. 1 lett. a) D.P.R. n. 115/2002.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio formalizzata dai coniugi predetti con note scritte 22.2.24;
- ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla separazione consensuale (giusta omologa del Tribunale di Sondrio di cui al provvedimento depositato in data 26.4.12);
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- atteso che gli atti sono stati comunicati al P.M. in sede;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate;
P.Q.M.
dato atto della prestata acquiescenza alla sentenza
1) dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto da e in data 5 giugno 1995 Parte_1 Controparte_1 in EL (SO), ritualmente trascritto presso l'ufficio dello stato civile di detto Comune parte II serie A n. 3, alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte.
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza.
pagina 2 di 3 3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che Parte_1 aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 28.2.24
Il Presidente estensore pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 965/2023 promossa da
(c.f./p.iva , con il patrocinio dell'avv. GEROSA Parte_1 C.F._1
MAURIZIO e
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. GEROSA Controparte_1 C.F._2
MAURIZIO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 05.06.1995 in EL (So) con ordine di annotazione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente e con ogni consequenziale pronuncia, alle seguenti condizioni: a) I coniugi potranno fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
b) I figli maggiorenni, non autosufficienti, affidati ad entrambi i genitori in sede di separazione, continueranno a vivere presso la madre;
c) Il signor potrà vedere i figli ogni volta lo desideri, previo Controparte_1 accordo e nel rispetto della vita privata dell'altro genitore e, comunque, compatibilmente con le esigenze e con gli impegni scolastici e sportivi/ludici dei ragazzi;
d) Il signor potrà passare le vacanze natalizie, pasquali e ogni altra CP_1 pagina 1 di 3 principale festività dell'anno con i figli previo accordo con gli stessi e comunicandolo all'altro genitore. e) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli con il versamento di un assegno a titolo di contributo per il loro mantenimento pari a complessivi
€ 850,00 per entrambi i figli, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Il signor Org_1 Controparte_1 si impegna a versare tale contributo per un periodo di quattro anni dal deposito del presente ricorso. f) Il padre si farà carico, altresì, in misura pari al 50%, delle spese straordinarie per i figli come da Protocollo d'Intesa sottoscritto dall'ordine degli Avvocati di Sondrio che si intende qui richiamato. g) L'impegno al pagamento di tali spese straordinarie si avrà solo se previamente concordate con il padre, ed avverrà mediante pagamento diretto o con rimborso alla madre previa esibizione della documentazione giustificativa da parte di quest'ultima. h) Con il divorzio cessano totalmente e reciprocamente tutti i doveri che ineriscono allo status di coniuge e i signori e Parte_1 CP_1
dichiarano di null'altro avere a che pretendere reciprocamente.
[...]
Le parti danno altresì atto di essere a conoscenza dei rispettivi conti correnti ovvero rapporti bancari in essere relativi agli ultimi tre anni e di rinunciare al deposito dei relativi estratti conto. Il procuratore delle parti dichiara, ai sensi di legge, che la causa è di valore indeterminato e che è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di euro 43,00 per il divorzio congiunto, ai sensi dell'art. 13 c. 1 lett. a) D.P.R. n. 115/2002.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio formalizzata dai coniugi predetti con note scritte 22.2.24;
- ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla separazione consensuale (giusta omologa del Tribunale di Sondrio di cui al provvedimento depositato in data 26.4.12);
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- atteso che gli atti sono stati comunicati al P.M. in sede;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate;
P.Q.M.
dato atto della prestata acquiescenza alla sentenza
1) dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto da e in data 5 giugno 1995 Parte_1 Controparte_1 in EL (SO), ritualmente trascritto presso l'ufficio dello stato civile di detto Comune parte II serie A n. 3, alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte.
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza.
pagina 2 di 3 3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che Parte_1 aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 28.2.24
Il Presidente estensore pagina 3 di 3