Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/04/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. 1513/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 31/08/2023, promossa con atto di citazione da
(C.F. e per essa la mandataria oggi E_ P.IVA_1 CP_1 rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Marco Verdi Controparte_2 con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto difensore, come da procura allegata all'atto di citazione in appello. appellante contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._1 P_
) rappresentati e difesi in giudizio dall'Avv. Francesco Mendini, con C.F._2 domicilio eletto presso il suo studio sito in Verona, Piazza San Fermo n. 5, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellati
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1020/2023 pubblicata il 13/6/2023 dal Tribunale di
Venezia – BAri (deposito BArio, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Piaccia all' Ill.mo Collegio adito,
- previa sospensione della provvisoria esecutorietà della decisione appellata, in integrale riforma della sentenza n. 1020/2023, pubblicata dal Tribunale di Venezia in data 13.6.2023 all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato sub RG 7193/2021, rep. n.
3736/2023, sentenza notificata in data 24.7.2023;
-1-
• l'accertamento, anche con l'ausilio dei mezzi tecnici ed assistenza informatica del sistema di gestione del PCT, della datazione e della riferibilità al procedimento di primo grado della ricevuta di consegna delle ore 11.47 relativa alla “busta complementare” non acquisita al fascicolo telematico del giudizio a quo dalla
Cancelleria del Tribunale di Venezia, con verifica del contenuto della PEC allegata alla stessa e quindi il contenuto della busta in formato .enc in essa inclusa e di conseguenza previa l'accertamento dell'avvenuto tempestivo e rituale deposito ai sensi dell'art. 16 bis comma 7 D.L. 179/2021 dei documenti ivi contenuti nel presente processo, disponendone la materiale acquisizione, per le ragioni esposte in narrativa;
• ovvero comunque, qualora non si ritenesse possibile operare nel modo testè indicato, previa la rimissione in termini dell'appellante, autorizzandola pertanto a produrre ritualmente in giudizio, nel presente grado, la documentazione di cui alla ridetta “busta complementare” (e che viene allegata all'atto di citazione sub DOC. 12 per prontezza di riferimento), per le ragioni esposte in narrativa;
- nel merito, in via principale, respingere l'opposizione e tutte le domande proposte dai Sig.ri
e in quanto manifestamente indimostrate, nonché Controparte_3 P_ infondate in fatto ed immotivate in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via subordinata, per la denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare, comunque, tenuti e condannare i Sig.ri e Controparte_3 [...] per i titoli cui in narrativa, al pagamento, in via tra loro solidale, in favore di P_ [...]
la somma di € 1.958.381,35, così specificata: E_
• € 706.477,07= per saldo debitore del conto corrente n. 7112,57, intrattenuto da detta società presso la Filiale di Mestre - Ag. n. 2 (n. 2699) della BA. Importo comprensivo di interessi al 04.05.2015;
• € 1.462.336,91= per saldo debitore del rapporto anticipi n. 437926910, intrattenuto presso la Filiale di Mestre – Ag. 2 (n. 2699) della comprensivo di CP_5 interessi al 04.05.2015;
• - € 210.432,63= a dedurre per incassi relativi al periodo intercorrente tra il 09.05.2016
e il 28.12.2016;
• Totale € 1.958.381,35. ovvero, comunque al pagamento, sempre in favore dell'odierna Esponente, per i summenzionati titoli, della, maggiore o minore, somma che risulterà di giustizia a istruttoria
-2- ultimata, il tutto oltre interessi e spese”.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio e con condanna della controparte alla restituzione di ogni somma che le venga corrisposta dall'appellante nelle more del presente giudizio, in ipotesi di non sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata”.
Per parte appellata:
“In via preliminare:
-Rigettarsi l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per difetto dei requisiti per la sua concessione;
-Rigettarsi l'istanza di rimessione in termini dell'appellante al fine di depositare la documentazione della asserita “busta complementare” non depositata per inammissibilità della stessa, come meglio illustrato nel presente scritto difensivo;
-Rigettarsi l'istanza di verifica con l'ausilio di mezzi tecnici e assistenza informatica del sistema di gestione del PCT della “riferibilità” della ricevuta di consegna delle ore 11.47 alla
“busta complementare”, in quanto inammissibile e tardiva;
-Espungere dal fascicolo del giudizio di appello la documentazione sub 2,3,4,5,6,7 e 12 depositati da in quanto non autorizzata da codesta Corte;
Pt_1
In via principale
-Rigetto dell'appello proposto da con conferma della sentenza n. 1020/2023 Pt_1 pubblicata dal Tribunale di Venezia in data 13.06.2023 in ragione del difetto di titolarità in capo a del credito azionato in via monitoria stante la mancata prova della E_ Contr cessione in proprio favore del credito vantato da nei confronti di e dei Controparte_7 fideiussori e Controparte_3 P_
In via subordinata
-Accertare e dichiarare la nullità parziale delle clausole di cui agli artt. 2,6,8 della fideiussione omnibus sottoscritta dai Sig.ri e il 27.02.2013 per violazione Controparte_3 P_ dell'art. 2 della Legge 287/1990 e, comunque, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. t) e 36 del
Codice del Consumo -rivestendo i garanti appellati la qualifica di consumatori-, dichiarare la decadenza dell'opposta dal diritto di agire nei confronti degli opponenti, con conseguente revoca o comunque dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo n. 1622/2021 emesso dal
Tribunale di Venezia (n. RG 5166/2021).
In via ulteriormente subordinata
-Revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1622/2021 emesso dal
Tribunale di Venezia (n. RG 5166/2021) per tutte le causali di cui in atti e in particolare previa
-3- dichiarazione di nullità, anche parziale, del contratto di conto corrente n. 7112.57 e del rapporto anticipi n. 437926910 e conseguentemente rideterminare il rapporto dare-avere a seguito di epurazione da ogni illegittimo interesse, spesa, commissione e capitalizzazione.
In ogni caso: vittoria di spese, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15%) sull'importo delle competenze liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria
-Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. agli istituti di credito maggiormente significativi a livello nazionale, di esibire il modello standard di fideiussione omnibus da ciascuno utilizzato nel periodo febbraio 2013;
-Disporsi CTU contabile finalizzata all'accertamento dell'esatto importo del saldo finale del conto corrente n. 7112.57 e del conto anticipi n. 437926910, a seguito di epurazione da ogni illegittimo interesse, spesa, commissione e capitalizzazione”.
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_3 P_
2166/2021 emesso in data 5/6/2020 dal Tribunale di Venezia, con il quale veniva loro ingiunto, in qualità di fideiussori della società debitrice principale, il Controparte_7 pagamento dell'importo pari ad euro € 1.958.381,35 (così specificati: € 706.477,07 per saldo debitore del conto corrente n. 7112,57; € 1.462.336,91 per saldo debitore del rapporto anticipi n. 437926910; a dedurre € 210.432,63, per incassi relativi al periodo intercorrente tra il 09.05.2016 e il 28.12.2016) in relazione ai rapporti di conto corrente n. 7112.57 e di conto anticipi n. 437926910 intrattenuti con (poi incorporata a Controparte_8 [...]
la quale avrebbe ceduto il credito alla Controparte_9 E_
.
[...]
1.1. Gli opponenti sostenevano che: a) non vi era prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria b) le fideiussioni dovevano considerarsi nulle, in quanto E_ predisposte secondo il modello ABI dichiarato nel 2005 dalla BA d'Italia, in funzione di garante, in violazione delle norme antitrust;
c) non era stato prodotto il contratto di conto corrente e gli estratti conto dall'inizio del rapporto;
d) la documentazione relativa al conto anticipi era incompleta.
2. Si costituiva in giudizio nella qualità di mandataria di CP_1 E_ impugnando e contestando quanto ex adverso eccepito, ritenuto e dedotto, chiedendo il rigetto delle domande proposte e, per l'effetto, l'integrale conferma del provvedimento
-4- monitorio svolgendo, altresì, in via subordinata, domanda di condanna degli opponenti al pagamento, in proprio favore, dell'importo ingiunto, pari ad € 1.958.381,35, o, comunque, dell'importo, maggiore o minore, che sarebbe risultato come effettivamente dovuto.
3. Con sentenza n. 1020/2023 del 13 giugno 2023, il Tribunale di Venezia accoglieva l'opposizione e pronunciava il seguente dispositivo: “definitivamente decidendo nella causa
n. 7193/2021 R.G. promossa da e nei confronti di P_ Controparte_3
ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, E_
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna alla rifusione in favore di e E_ P_ [...]
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 37.951,00 per compensi, oltre CP_3 spese generali e accessori come per legge”.
4.Avverso la sentenza ha proposto appello tramite la mandataria E_
(oggi , affidato a tre motivi mediante i quali CP_1 Controparte_2 denuncia la violazione dell'art. 16 bis comma 7 D.L.179/2012 (convertito con modificazioni con L.221/2012), dell'art.13 del D.M. Giustizia n. 44/2011, dell'art. 2697 e dell'art. 115 c.p.c., laddove il giudice ha accolto l'eccezione di difetto di prova della titolarità in capo a
[...] del credito azionato e degli artt. 91 e 92 c.p.c. laddove il Tribunale ha condannato E_ al pagamento delle spese di lite a favore degli opponenti. E_
4.1. L' appello si basa, principalmente, su una richiesta di rimessione in termini per il deposito di alcuni documenti che, tuttavia, non risulterebbero mai pervenuti nel fascicolo telematico, sostenendosi che, in ogni caso, dai documenti acquisiti potrebbe ritenersi la sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento del credito in capo all'appellante.
5. Si sono costituiti in giudizio e che hanno contestato la pretesa CP_3 P_ avversaria, chiedendo il rigetto del gravame perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
5.1. Secondo gli appellati non vi è alcuna prova valida dell'avvenuto deposito della documentazione contenuta nella “busta complementare” in sede di costituzione di nel Pt_1 giudizio di opposizione, sia perché l'assenza dei documenti nel fascicolo telematico di primo grado è un fatto acclarato dal Giudice di prime cure e riconosciuto dalla stessa appellante, ma soprattutto perché le carenze documentali sono state eccepite dagli opponenti nel corso di tutto il processo, senza che si adoperasse per supplire ad eventuali disguidi, Pt_1 evidenziando come, solo in grado di appello e in attesa di autorizzazione della Corte, si sia provveduto al deposito per via telematica, in sede di iscrizione a ruolo, della documentazione non prodotta in primo grado nel rispetto delle preclusioni istruttorie e della quale gli appellati
-5- chiedono l'espunzione dal fascicolo (v. doc. 12, fascicolo ). Pt_1
6. La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 27 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
In diritto.-
a.) La materia del contendere e la decisione del tribunale
7. Con la sentenza impugnata, il tribunale ha accolto l'opposizione stante il mancato deposito Contr da parte di dell'atto di cessione concluso con a fronte della specifica eccezione Pt_1 sollevata dai fideiussori, con conseguente difetto del raggiungimento della prova dell'intervenuta cessione del credito, posto che – come statuito dalla Suprema Corte - la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione;
secondo il giudice non era stata depositata in giudizio la dichiarazione della cedente di intervenuta cessione del credito, dando atto che il “documento 7 (...) non è rinvenibile nel fascicolo” (pag.4, sentenza appellata), oltre al fatto che neppure forniva “elementi indiziari atti a far ritenere che Pt_1 essa sia l'effettiva cessionaria dei crediti azionati in sede monitoria” (pag. 5, sentenza appellata).
Il tribunale ha accertato il difetto di prova del credito posto che non ha depositato né “i Pt_1 titoli (contratto di conto corrente, aperture di credito e contratto anticipi) e le certificazioni ai sensi dell'art. 50 TUB”, né “i documenti della fase monitoria (pur essendo gli stessi indicati quali allegati alla comparsa di costituzione)” (pag. 4, sentenza appellata), con la precisazione che i documenti allegati all'istanza di ammissione al passivo del Parte_2
“non consistono nel contratto di conto corrente (…) e nel conto anticipi” (pag. 4, sentenza appellata).
Il tribunale ha constatato che il deposito eseguito da in data 30.11.2022 era privo di Pt_1 rilevanza, in quanto aveva ad oggetto “due documenti relativi al pct, che nulla provano in ordine alla documentazione mancante” (pag.5, sentenza impugnata), con la precisazione che sarebbe stata in termini (sino al deposito della comparsa conclusionale) per il Pt_1 deposito del fascicolo monitorio, evidenziando, inoltre, il difetto di deposito delle note conclusive da parte della stessa.
b.) Disamina dei motivi di appello.
8. Con il primo motivo di gravame, parte appellante chiede che la sentenza venga riformata deducendosi la violazione degli artt. 16 bis comma 7 D.L.179/2012, dell'art.13 del D.M.
Giustizia n. 44/2011 e dell'art. 115 c.p.c. per avere il Tribunale deciso trascurando alcuni documenti giuridici di rilevante importanza (cioè i documenti contenuti nella “busta
-6- complementare” in sede di costituzione di nel giudizio di opposizione) e affermando la Pt_1 loro mancata produzione in giudizio.
Secondo parte appellante i documenti facenti parte della “busta complementare” al deposito della comparsa di costituzione in primo grado, spedita all'indirizzo PEC del Tribunale di
Venezia sono da considerare ai sensi di legge depositati e la mancata associazione al fascicolo telematico del giudizio da parte della Cancelleria / smarrimento degli stessi è da considerarsi circostanza attribuibile all'Ufficio e comunque non imputabile all'Esponente”
(pag. 18, appello).
Si sostiene che il giudice abbia dato una risposta incongrua nel punto della sentenza in cui
“(…) né ha rilievo la nota di deposito dimessa il 30.11.2022: si è E_ limitata a dimettere solamente due documenti relativi al pct, che nulla provano in ordine alla documentazione mancante (…)”, mentre, per parte appellante, non si trattava di provare in via alternativa quanto risultante dai documenti andati “smarriti”, ma di rappresentare una circostanza per la quale avrebbe dovuto disporsi quanto necessario per la materiale loro
acquisizione al processo (pag. 19, appello). Sulla base di queste motivazioni, quindi, ha chiesto a questa Corte di accertare l'avvenuto tempestivo deposito ai sensi dell'art. 16 bis comma 7 D.L. 179/2021 dei documenti ivi contenuti nel presente processo, disponendone la materiale acquisizione, ovvero disponendo la rimessione in termini di parte appellata, anche tenendo conto che il tribunale – nel decidere sulla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo – aveva dato atto del deposito del doc. 7 ossia della dichiarazione della cedente che confermava la ricomprensione fra i crediti ceduti di quello oggetto di causa.
Di conseguenza, ritenuta prodotta in causa la dichiarazione contenuta nella “busta complementare”, “l'accoglimento dell'eccezione avversaria di difetto di prova della titolarità del credito integra statuizione oggettivamente errata, laddove si consideri che, come già accennato, è pacifico, anche nella giurisprudenza di legittimità, che il contratto di cessione in blocco dei crediti da parte di una ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 è un contratto a CP_5 forma libera (Cass. n. 4277 del 10.02.2023), la cui conclusione può essere dunque provata con ogni mezzo”, risultando idonea, a tale scopo, anche la dichiarazione di conferma della cessione del credito azionato, rilasciata dall'istituto cedente a favore del cessionario, successiva alla pubblicazione dell'avviso in G.U. e prodotta” anche nel giudizio a quo, sub doc. n.7 allegato alla comparsa di risposta (e contenuto nella “busta complementare”) (pag.
22, appello) che avrebbe permesso al giudice di superare ogni rilievo in merito alla mancata prova della titolarità del credito, tenuto conto che è a riprodurre in giudizio “ i contratti Pt_1 relativi ai rapporti azionati, oltre agli estratti conto certificati dalla BA Monte dei Paschi di
-7- Siena e le fideiussioni rilasciate dagli opponenti” e posto che, in ogni caso, non poteva non considerarsi prodotta in causa parte della documentazione contenuta nella “busta complementare” e presente nel fascicolo monitorio degli opponenti.
Fermo il valore assorbente di tutto quanto sopra esposto parte, parte appellante sostiene di aver dato prova della titolarità del credito azionato in quanto: - la produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale contiene l'indicazione delle categorie dei rapporti ceduti
“in blocco”; - la cessione dei crediti “era reperibile anche sul sito internet ufficiale della
, riportando in atto il link e illustrando le modalità di Controparte_9 verifica on line.
In merito alla validità della fideiussione azionata, parte appellante si richiama alle difese riportate in primo grado, ribadendo che non vi sarebbe alcun contrasto delle pattuizioni della garanzia con la normativa a tutela della concorrenza sul mercato. Si sostiene che “se anche, per mera ipotesi, si volesse ritenere colpita da nullità la clausola della fideiussione derogativa del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., nessuna decadenza dell'Esponente dalla garanzia potrebbe essere pronunciata, per il fatto che la fideiussione in questione contemplava la pattuizione contrattuale “a prima richiesta “(pag. 27, appello) che può ritenersi rispettato anche in forza di una richiesta stragiudiziale inviata ai garanti, riscontrabile laddove “la nel comunicare, nel 2014 alla debitrice principale ed ai suddetti garanti CP_5 per fideiussione il recesso dai rapporti in essere, ha contestualmente intimato loro il pagamento del credito vantato” ( pag.27, appello).
9. Con il secondo motivo, parte appellante chiede che la sentenza venga riformata stante la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere il Tribunale “accolto, in via assorbente di ogni altro rilievo, l'eccezione di difetto di titolarità del credito azionato in capo a
[...]
(pag. 28, appello). Si sostiene che il Tribunale avrebbe potuto accertare il E_ trasferimento dei crediti impugnati a prescindere dalla mancata produzione della documentazione menzionata in sentenza stante la possibilità di trarre la conferma della cessione dalla documentazione avversaria che dimostra trattarsi di crediti regolati dalla legge italiana sorti anteriormente al 31 dicembre 2016 in capo a BA NA AR NE
e risolti, in relazione ai quali il debitore principale è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine.
10. Con il terzo motivo di appello, parte appellante chiede che la sentenza venga riformata stante la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. non potendo ravvisarsi, per tutto quanto sopra esposto, la totale soccombenza di parte appellante.
11. Mette conto prendere le mosse dalla disamina del secondo motivo di appello, con
-8- il quale si sostiene che – anche a non voler riconoscere l'ammissibilità della documentazione oggetto del contestato deposito – dovrebbe comunque ritenersi sufficientemente comprovata in causa la cessione del credito in capo all'appellante sulla scorta degli altri documenti acquisiti in causa.
Occorre dunque preliminarmente verificare se, sulla base della documentazione certamente prodotta in causa (in parte, invero, dagli stessi opponenti), possa nondimeno ritenersi comprovata in causa, diversamente da quanto opinato dal tribunale nella sentenza gravata, la titolarità del credito in capo alla ingiungente, in quanto si tratta di accertamento astrattamente in grado di rendere superflua la disamina della questione inerente alla ritualità della produzione dei documenti
(oggetto del primo motivo di appello).
11.1. Vanno premessi i criteri relativi all'accertamento della titolarità dei crediti ceduti da istituti bancari secondo le previsioni di cui all'art. 58 t.u.b., come insegnati da una giurisprudenza di legittimità ormai consolidata sul punto (v., fra le più recenti, Cass.
28790/2024 – 17944/2023), in quanto indispensabili premesse ai fini della valutazione del compendio probatorio in proposito rilevante.
11.2. Punto di partenza è la constatazione che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 –
01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01).
Ciò posto, «va tenuto presente che:
a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità;
b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla
-9- questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art.
58 T.U.B.
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023, […]).
Diverso è, però, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del
-10- debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e,
a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità».
11.3. Alla luce di tali insegnamenti, si rende innanzi tutto necessario verificare se i qui appellati, nell'opporsi al decreto ingiuntivo intimatogli da E_ abbiano o meno contestato l'esistenza stessa del contratto di cessione.
La disamina dell'atto di citazione in opposizione e delle successive scritture difensive restituisce che i bbero: P_
- a contestare che la cessione avesse riguardato i crediti azionati in via monitoria;
- a eccepire la mancata produzione del contratto di cessione;
- a rilevare che il credito oggetto del d.i. non aveva i requisiti richiesti per la cessione;
- a dedurre che la prova in proposito offerta da non era sufficiente. E_
Dal complessivo tenore delle difese emerge, dunque, che l'opponente non poneva in seria discussione l'esistenza del contratto di cessione, ma al più eccepiva che non ve
-11- ne era idonea prova in giudizio. Lo ricorda anche la sentenza impugnata, laddove riporta i motivi di opposizione: “a) non vi era prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria” (sentenza appellata, pag. 3). E, va ricordato, che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass.
17889/2020).
Ne viene che la circostanza della esistenza del contatto di cessione dei crediti in blocco a favore di non può ritenersi effettivamente posta in E_ specifica contestazione e, dunque, ne va ritenuta la prova in causa ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
11.4. Il che apre la questione inerente alla effettiva contestazione sollevata dall'opponente, ossia quella relativa alla ricomprensione o meno nell'ambito della cessione in blocco dei crediti azionati in via monitoria da . CP_10
Dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – ritualmente depositato in atti, come è pacifico – si ricava che l'insieme dei crediti ceduti va individuato in un insieme di crediti che derivano da:
i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana ii) rapporti giuridici sorti in capo a BM (o banche dalla stessa incorporate) antecedentemente al 31 dicembre 2016 per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
iv) rapporti giuridici classificati “a sofferenza” sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017;
v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare;
vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana s.p.a.; vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia-Romagna.
11.5. Si tratta di un insieme di crediti sufficientemente determinato o determinabile in base a oggettivi criteri di indicazione che vanno riscontrati nel caso di specie.
-12- Così delineato l'ambito dei crediti ceduti, va riscontrata la sussistenza dei predetti requisiti in riferimento ai crediti azionati in via monitoria e oggetto di questo contendere, assumendo come base documentale utilizzabile unicamente quella costituita dalle produzioni degli opponenti e dal contenuto degli allegati al fascicolo monitorio. Al riguardo va ricordato che, a partire da Cass. s.u. n. 14475 del
10/07/2015, si ritiene che la documentazione presente nel fascicolo monitorio è producibile anche in sede di appello [“L'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal
30 aprile 1995) va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, terzo comma, cod. proc. civ., seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio "di non dispersione della prova" ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili”].
11.6. Ciò posto, va constatato che si tratta di crediti:
a. regolati dalla legge italiana (si vedano i contratti prodotti sub docc. nn. 2 e 3 P_ prodotti dall'appellante in allegato all'atto di appello sub DOC. 9, oltre che nel fascicolo monitorio, parimenti allegato all'atto di appello);
b. sorti antecedentemente al 31 dicembre 2016 in capo a BA NA AR
NE (sempre docc. nn. 2 e 3 banca quindi incorporata da P_ [...]
(come è incontestato in causa e comunque dimostrato Controparte_9 dall'atto di fusione prodotto sub doc. n. 3 del fascicolo monitorio, allegato all'atto di appello sub DOC. 13);
c. risolti ed in relazione ai quali il debitore principale è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine (doc. n. 9 prodotto dall'appellante sub DOC. 9 in P_ allegato all'atto di appello, oltre che nel fascicolo monitorio sub DOC. 11);
d. classificati in "sofferenza" già dal 02.03.2015 (ancora doc. n. 9 P_
In merito alla comunicazione di recesso dai rapporti dell'8 maggio 2015 con espressa dichiarazione di appostazione dei crediti “a sofferenza”, comunicazione in ordine alla quale parte appellata ha in questa sede adombrato che farebbe difetto la prova della
-13- sua ricezione, va osservato che si tratta di deduzione non solo affacciata tardivamente in causa, ma – ancor prima – ormai preclusa dal riconoscimento operato dalla stessa difesa del laddove in primo grado, per sostenere P_
l'eccezione ex art. 1957 c.c., aveva espressamente allegato (atto di citazione in opposizione, pag. 10) che erano intercorsi “oltre 6 anni dalla lettera di scioglimento dei rapporti e intimazione di pagamento del 08.05.2015 (doc. n. 9)”, financo producendo quella missiva (e così ribadendo di averla ricevuta).
Rimane dunque acclarato che con la predetta missiva la banca dopo aver receduto da tutti i rapporti «con il conseguente passaggio “a sofferenze” della posizione», ha richiesto l'immediato pagamento del credito complessivo di € 2.168.813,89 sia alla debitrice principale che ai fideiussori (doc. 11 fascicolo monitorio).
e. non garantiti dai soggetti sopra indicati, come è pacifico, non essendo mai stato posto in discussione dagli opponenti.
Va pure evidenziato che l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale contiene un rinvio ad un sito internet della stessa , attraverso il quale è Controparte_9 possibile per chiunque verificare l'avvenuta cessione del singolo rapporto tramite il codice identificativo dello stesso (numero ). Persona_1
Né le parti opponenti qui appellate hanno mai contestato la funzionalità di tale meccanismo per verificare l'effettiva cessione del rapporto in questione così come non è stato neppure allegato che, in esito a tale interrogazione, il credito oggetto di causa non risulti fra quelli ceduti.
In definitiva, sul punto, può ritenersi risultante in causa la titolarità dei crediti azionati in via monitoria in capo all'ingiungente.
11.7. Nel procedere alla disamina degli ulteriori motivi posti dal a sostegno P_ dell'opposizione al provvedimento monitorio occorre verificare la sussistenza della contestata prova del credito azionato.
Ciò premesso, risultano prodotti a corredo del ricorso ex art. 633 c.p.c. – e in ogni caso risultano dimessi in atti anche dalla stessa parte opponente –:
a) il contratto di conto corrente n. 7112_57 (doc. 4);
b) il certificato ex art. 50 TUB relativo al conto corrente (doc. 5);
c) gli estratti del conto corrente dal 1-1-2013 al 31-5-2015 (doc. 6; doc. 7 P_
d) il contratto relativo al conto anticipi recante la sottoscrizione della debitrice
-14- principale (doc. 7; doc. 3 P_
e) il certificato ex art. 50 tub relativo al conto anticipi (doc. 8);
f) le contabili di lavorazione delle anticipazioni nel corso del tempo e tornate insolute, con allegate le relative richieste sottoscritte dalla debitrice principale, la fattura oggetto di anticipazione e la contabile di erogazione (doc. 9);
g) la fideiussione del 27-2-2013 (doc. 11 – doc. 6 P_
h) l'estratto della Gazzetta Ufficiale relativo alla cessione in blocco.
A fronte di tale articolata produzione documentale, ampiamente in grado di dare dimostrazione in causa del credito azionato in via monitoria, la parte opponente, qui appellata, si è limitata ad eccepire il mancato deposito del fascicolo monitorio ovvero la mancanza di data certa del conto anticipi ovvero ancore la differenza del numero del conto anticipi recato nella documentazione prodotta rispetto a quello azionato in via monitoria.
Non vi è alcun serio dubbio che la documentazione prodotta sia relativa ai rapporti bancari della debitrice principale in assenza dell'esistenza di diversi (in CP_7
quanto mai neppure da nessuno adombrati) e potendosi la discrasia segnalata dagli appellati agevolmente spiegare con il mutamento del numero cliente dovuto al passaggio da e . Controparte_8 Controparte_9
Anche il motivo di opposizione incentrato sulla mancanza di prova del credito azionato si rivela pertanto del tutto inconsistente.
11.8. L'ultimo motivo di opposizione è incentrato sulla qualificazione della garanzia in termini di “fideiussione omnibus” e non di contratto autonomo, sulla nullità delle fideiussioni “per violazione antitrust”, con “decadenza ex art. 1957 c.c.” e “necessità di azione giudiziale” [v. paragrafo d) della comparsa di risposta].
In questa sede di appello i hanno aggiunto che la clausola di cui all'art. 6 P_
sarebbe altresì nulla per violazione degli artt. 33, co. 2, lett. t e 36 del codice del consumo, adducendo che “la qualifica di consumatore dei sig.ri si ricava P_
semplicemente dal fatto che i garanti sono persone fisiche ben distinti da
(comparsa di risposta, pag.27). CP_7
Tali doglianze sono prive di consistenza.
Anche ad accreditare la nullità della clausola di deroga integrale all'art. 1957 c.c. per violazione delle disposizioni in tema di tutela del consumatore, nondimeno,
-15- l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. troverebbe l'altra parziale deroga desumibile dalla previsione dell'obbligo per il fideiussore di pagare “a semplice richiesta scritta” (art. 7).
Va evidenziato che si tratta di deroga non già all'applicabilità in toto della previsione dell'art. 1957 c.c., né di deroga al termine semestrale ivi previsto, ma – ben diversamente – al tipo di iniziative che il garante è tenuto a porre in essere per evitare la decadenza.
E tale deroga non costituisce un'ipotesi di vessatorietà ai sensi del codice del consumo non ravvisandosi alcuna effettiva compromissione alla posizione del garante in conseguenza della facoltà per la banca di dare corso a iniziative stragiudiziali senza necessità di adire le vie giudiziali (art. 33 codice consumo …).
12. In definitiva, l'appello è meritevole di accoglimento e la sentenza va riformata, dovendosi ritenere fondata l'opposizione al decreto ingiuntivo.
13. Attesa la revoca del decreto ingiuntivo da parte del tribunale non può, in questa sede procedersi alla conferma di esso (Cass. n. 20868 del 06/09/2017) e la pronuncia va conformata in termini di condanna degli appellati al pagamento delle somme corrispondenti a quelle oggetto del provvedimento monitorio, come detto ormai revocato e non suscettibile di sua “reviviscenza”.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da € 1.000.001. a € 2.000.000) tenuto conto dell'attività svolta in questo grado.
Per questi motivi
In accoglimento dell'appello proposto da (C.F. e per E_ P.IVA_1 essa la mandataria oggi avverso la sentenza CP_1 Controparte_2
n. 1020/2023 del tribunale di Venezia e in riforma dell'impugnata sentenza, così definitivamente decide:
1.) condanna e , fra loro in solido, al pagamento in P_ Controparte_3
-16- favore di della somma di € 1.958.381,35, per il titolo e le E_ causali di cui in motivazione;
2.) condanna e in solido, alla rifusione delle Controparte_3 P_ spese processuali sostenute da spese che liquida in E_ complessivi € 34.001,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Venezia, 10 aprile 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014
P.Q.M.
Il Presidente est.
Guido Santoro
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