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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/10/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2762/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 7/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2762/2023 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. FATICONI MAURIZIO, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Laura Loreni e Anna
PA LI, giusta procura in atti
-resistente-
Avente ad oggetto: ratei pensione inabilità civile ( l. n. 118/71) dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.09.2023 e ritualmente notificato, la parte ricorrente esponeva che, in esito al decreto di omologa emesso dall'Intestato Tribunale il 16.02.2023 di riconoscimento dell'invalidità nella misura del 100% con decorrenza dal 22.06.2021 data della domanda amministrativa, l'Istituto non aveva proceduto alla liquidazione della pensione di inabilità civile ex ar. 12 L. 118/71 deducendo il superamento dei limiti di reddito.
Eccepiva quindi l'erroneità del comportamento dell' per aver considerato il reddito CP_1 anno di imposta 2021 al lordo e non quello imponibile di euro 16.613,00 che era pertanto inferiore al limite fissato dalla legge in euro 16.982,49.
Su tali premesse, ha pertanto chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei della CP_1 prestazione assistenziale riconosciutale con decorrenza dal 22.06.2021 secondo gli importi di legge.
L' , ritualmente citato si è costituito in giudizio, deducendo la parziale cessazione della CP_1 materia del contendere poiché con provvedimento del 20.02.2024 era stata riconosciuta in suo favore la prestazione INVCIV nr. 07111589 con decorrenza luglio 2021 con liquidazione degli arretrati maturati fino a tutto l'anno 2021 e 2024, inclusi gli interessi legali;
contestando, per il resto, la fondatezza del ricorso giacchè per gli anni 2022 e 2023 la ricorrente superava i limiti reddituali previsti dalla legge.
Con le note del 10.10.2024 parte ricorrente non ha aderito alla parziale cessazione della materia del contendere insistendo nell'accoglimento della domanda ed evidenziando che anche per gli anni 2022 e 2023 ella (in base alla dichiarazione dei redditi che produceva in atti) non superava il limite reddituale dovendo detrarre dal reddito imponibile sia gli oneri deducibili che l'imposta netta Irpef.
All' odierna udienza – lette le note a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate solo dall' - la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione CP_1
****
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 429, comma I, c.p.c., pubblicamente letta e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. In via preliminare deve prendersi atto che con provvedimento del 20.02.2024 l' ha CP_1 dato esecuzione al decreto di omologa emesso dal Tribunale di Latina in data 16.2.2023 riconoscendo in favore della ricorrente la prestazione INVCIV nr. 07111589 con decorrenza dal 1° luglio 2021 e liquidando gli arretrati maturati fino a tutto l'anno 2021 e per l'anno 2024, inclusi gli interessi legali (cfr doc.ti all.ti alla memoria difensiva).
Pertanto, su tale parte della domanda è venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia sulla domanda principale, sicchè va dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere.
3. Con riferimento alla liquidazione dei ratei della pensione di inabilità civile per gli anni
2022 e 2023, la domanda è invece infondata, risultando documentalmente acclarato il superamento dei limiti reddituali della ricorrente.
3.1 Sul punto occorre osservare che la non computabilità degli oneri previdenziali nel reddito di riferimento è espressamente prevista dall'art. 35, comma 10 del DL 207/2008 conv. in L. 14/2009, secondo il quale “…rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguiti in Italia, anche presso organismi internazionali, o all'estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione”).
In specifico evidenzia il Tribunale che in materia di pensione di inabilità civile, ai fini della determinazione del requisito reddituale che influisce sul riconoscimento del diritto alla prestazione ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, il limite di reddito deve essere calcolato con riferimento al reddito imponibile ai fini IRPEF al netto degli oneri deducibili, ma non al netto delle ritenute fiscali effettivamente applicate. Invero,
l'articolo 14 septies, quinto comma, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, stabilisce che il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF, escludendo il reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare.
Tale principio è stato ulteriormente ribadito dalla Cassazione con l'ordinanza n.
16599/2020 che, testualmente, ha precisato “il limite di reddito per conseguire il diritto alla
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della L. 30 marzo 1971, n. 118, deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR”.
La Cassazione ha quindi chiarito che proprio la funzione cui assolve il sistema assistenziale, di sostegno a fronte di una situazione di bisogno, impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l'assistito abbia effettiva disponibilità.
In definitiva la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che devono essere computati tutti gli importi assoggettabili ad IRPEF e non solo quelli in concreto assoggettati all'imposta, precisando che rilevano i redditi valutabili agli effetti dell'IRPEF al lordo delle ritenute fiscali, come specificato dall'articolo 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1992, n. 553. Ne consegue che nella determinazione del reddito rilevante ai fini della verifica del diritto alle prestazioni di invalidità civile - contrariamene a quanto sostenuto dalla ricorrente - sono computati i redditi soggetti a IRPEF al lordo delle ritenute fiscali, con la sola detrazione degli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del TUIR.
Pertanto, il soggetto che richiede la pensione di inabilità civile non può pretendere che dal reddito complessivo vengano sottratte le imposte effettivamente pagate, ma solo gli oneri deducibili normativamente previsti, dovendo il reddito essere considerato al lordo delle trattenute IRPEF per la verifica del rispetto dei limiti reddituali stabiliti annualmente per l'accesso alla prestazione assistenziale.
4. In applicazione dei suesposti principi di diritto, nel caso di specie, dalla dichiarazione dei redditi depositati dalla ricorrente emerge che per l'anno di imposta 2022 il reddito complessivo percepito è pari ad €21.573,00 a cui vanno detratti i soli oneri deducibili per
€2.944,00 per un reddito finale ed utile ai fini della prestazione qui rivendicata pari ad
€18.629,00 di gran lunga superiore alla soglia di legge fissata in €17.050,00.
Parimenti è a dirsi per l'anno di imposta 2023, giacchè dalla dichiarazione dei redditi emerge che la ricorrente per detto anno ha percepito un reddito complessivo di €23.616,00 che, detratti i soli oneri deducibili di €3948,00, risulta essere di €19.668,00 di gran lunga superiore al limite di legge stabilito in €17.920,00 (cfr. dichiarazioni all.te alle note del
31.7.2024 sub fasc.lo ric.te).
5. Le spese processuali – stante la soccombenza reciproca – devono essere integralmente
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1) dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alla liquidazione dei ratei di pensione di inabilità civile ex art. 12 L. n. 118/71 maturati dal
1/07/2021 al 31.12.2021 e per tutto l'anno 2024;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) spese compensate
Latina, data del deposito
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 7/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2762/2023 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. FATICONI MAURIZIO, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Laura Loreni e Anna
PA LI, giusta procura in atti
-resistente-
Avente ad oggetto: ratei pensione inabilità civile ( l. n. 118/71) dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.09.2023 e ritualmente notificato, la parte ricorrente esponeva che, in esito al decreto di omologa emesso dall'Intestato Tribunale il 16.02.2023 di riconoscimento dell'invalidità nella misura del 100% con decorrenza dal 22.06.2021 data della domanda amministrativa, l'Istituto non aveva proceduto alla liquidazione della pensione di inabilità civile ex ar. 12 L. 118/71 deducendo il superamento dei limiti di reddito.
Eccepiva quindi l'erroneità del comportamento dell' per aver considerato il reddito CP_1 anno di imposta 2021 al lordo e non quello imponibile di euro 16.613,00 che era pertanto inferiore al limite fissato dalla legge in euro 16.982,49.
Su tali premesse, ha pertanto chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei della CP_1 prestazione assistenziale riconosciutale con decorrenza dal 22.06.2021 secondo gli importi di legge.
L' , ritualmente citato si è costituito in giudizio, deducendo la parziale cessazione della CP_1 materia del contendere poiché con provvedimento del 20.02.2024 era stata riconosciuta in suo favore la prestazione INVCIV nr. 07111589 con decorrenza luglio 2021 con liquidazione degli arretrati maturati fino a tutto l'anno 2021 e 2024, inclusi gli interessi legali;
contestando, per il resto, la fondatezza del ricorso giacchè per gli anni 2022 e 2023 la ricorrente superava i limiti reddituali previsti dalla legge.
Con le note del 10.10.2024 parte ricorrente non ha aderito alla parziale cessazione della materia del contendere insistendo nell'accoglimento della domanda ed evidenziando che anche per gli anni 2022 e 2023 ella (in base alla dichiarazione dei redditi che produceva in atti) non superava il limite reddituale dovendo detrarre dal reddito imponibile sia gli oneri deducibili che l'imposta netta Irpef.
All' odierna udienza – lette le note a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate solo dall' - la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione CP_1
****
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 429, comma I, c.p.c., pubblicamente letta e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. In via preliminare deve prendersi atto che con provvedimento del 20.02.2024 l' ha CP_1 dato esecuzione al decreto di omologa emesso dal Tribunale di Latina in data 16.2.2023 riconoscendo in favore della ricorrente la prestazione INVCIV nr. 07111589 con decorrenza dal 1° luglio 2021 e liquidando gli arretrati maturati fino a tutto l'anno 2021 e per l'anno 2024, inclusi gli interessi legali (cfr doc.ti all.ti alla memoria difensiva).
Pertanto, su tale parte della domanda è venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia sulla domanda principale, sicchè va dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere.
3. Con riferimento alla liquidazione dei ratei della pensione di inabilità civile per gli anni
2022 e 2023, la domanda è invece infondata, risultando documentalmente acclarato il superamento dei limiti reddituali della ricorrente.
3.1 Sul punto occorre osservare che la non computabilità degli oneri previdenziali nel reddito di riferimento è espressamente prevista dall'art. 35, comma 10 del DL 207/2008 conv. in L. 14/2009, secondo il quale “…rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguiti in Italia, anche presso organismi internazionali, o all'estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione”).
In specifico evidenzia il Tribunale che in materia di pensione di inabilità civile, ai fini della determinazione del requisito reddituale che influisce sul riconoscimento del diritto alla prestazione ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, il limite di reddito deve essere calcolato con riferimento al reddito imponibile ai fini IRPEF al netto degli oneri deducibili, ma non al netto delle ritenute fiscali effettivamente applicate. Invero,
l'articolo 14 septies, quinto comma, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, stabilisce che il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF, escludendo il reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare.
Tale principio è stato ulteriormente ribadito dalla Cassazione con l'ordinanza n.
16599/2020 che, testualmente, ha precisato “il limite di reddito per conseguire il diritto alla
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della L. 30 marzo 1971, n. 118, deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR”.
La Cassazione ha quindi chiarito che proprio la funzione cui assolve il sistema assistenziale, di sostegno a fronte di una situazione di bisogno, impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l'assistito abbia effettiva disponibilità.
In definitiva la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che devono essere computati tutti gli importi assoggettabili ad IRPEF e non solo quelli in concreto assoggettati all'imposta, precisando che rilevano i redditi valutabili agli effetti dell'IRPEF al lordo delle ritenute fiscali, come specificato dall'articolo 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1992, n. 553. Ne consegue che nella determinazione del reddito rilevante ai fini della verifica del diritto alle prestazioni di invalidità civile - contrariamene a quanto sostenuto dalla ricorrente - sono computati i redditi soggetti a IRPEF al lordo delle ritenute fiscali, con la sola detrazione degli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del TUIR.
Pertanto, il soggetto che richiede la pensione di inabilità civile non può pretendere che dal reddito complessivo vengano sottratte le imposte effettivamente pagate, ma solo gli oneri deducibili normativamente previsti, dovendo il reddito essere considerato al lordo delle trattenute IRPEF per la verifica del rispetto dei limiti reddituali stabiliti annualmente per l'accesso alla prestazione assistenziale.
4. In applicazione dei suesposti principi di diritto, nel caso di specie, dalla dichiarazione dei redditi depositati dalla ricorrente emerge che per l'anno di imposta 2022 il reddito complessivo percepito è pari ad €21.573,00 a cui vanno detratti i soli oneri deducibili per
€2.944,00 per un reddito finale ed utile ai fini della prestazione qui rivendicata pari ad
€18.629,00 di gran lunga superiore alla soglia di legge fissata in €17.050,00.
Parimenti è a dirsi per l'anno di imposta 2023, giacchè dalla dichiarazione dei redditi emerge che la ricorrente per detto anno ha percepito un reddito complessivo di €23.616,00 che, detratti i soli oneri deducibili di €3948,00, risulta essere di €19.668,00 di gran lunga superiore al limite di legge stabilito in €17.920,00 (cfr. dichiarazioni all.te alle note del
31.7.2024 sub fasc.lo ric.te).
5. Le spese processuali – stante la soccombenza reciproca – devono essere integralmente
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1) dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alla liquidazione dei ratei di pensione di inabilità civile ex art. 12 L. n. 118/71 maturati dal
1/07/2021 al 31.12.2021 e per tutto l'anno 2024;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) spese compensate
Latina, data del deposito
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro